Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7443 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
L T 7443/0 1 T A R . T 4 E 3 6 . 9 L 1 2 - - 1 9 1 1 9 1 , 7 3 № ( N D : I ) I E D S C C . G U A E P E T I I S N T D E E A E E R I G S A R T O Z I N E E B O L L O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PRTE S PRE AD CASSAZIONE Oggetto indice di SEZIONE TERZA CIVILE расе Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente - R.G.N. 20672/98 - Dott. Ugo FAVARA Consigliere- Cron.1418 Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere- Ud. 07/02/01 Dott. Renato PERCONTE LICATESE M Rel. Consigliere- Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAPINIANO 42, presso lo studio dell'avvocato MARTINI GLORIA, difeso dagli avvocati TEDESCO ORAZIO, GRANIERO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COOP VITA NUOVA SRL;
intimato avverso la sentenza n. 171/97 del Giudice di pace di MONTECORVINO ROVELLA, emessa il 13/11/1997, depositata 2001 il 02/12/97; RG.416/97; 261 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 30.5.1997 PO GI conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di TE Rovella la Cooperativa Vita Nuova, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 81/97, emesso da quel giudice, per un per mancato importo di f. 27.000, oltre interessi e spese, pagamento dei diritti tariffari in ordine alla custodia dell'auto tg. Pg. 733288, dall'opponente depositata per la custodia negli spazi all'uopo destinati, alle ore 16 del 20.4.1996, in Battipaglia. Il giudice di pace, con sentenza del 13.11.1997, rigettava l'opposizione. Riteneva il giudice di pace che nella fattispecie fosse infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo la stessa stata individuata a norma degli artt. 20 c.p.c. e 1182, c.3, c.c., sulla base del luogo dove doveva essere l'obbligazione, e cioè il domicilio dellaadempiuta creditrice Cooperativa, che era, appunto, TE Rovella. Quanto al merito riteneva il giudice di pace che, anche a non voler ritenere l'addetto, preposto al parcheggio, come un incaricato di pubblico servizio, nella fattispecie il dall'opposta risultava dal tagliandino di credito parcheggio. Q. 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'PO. Non si è costituita l'intimata. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla competenza territoriale. Assume il ricorrente che nella fattispecie doveva ritenersi competente per territorio il giudice di pace di Eboli, individuato quale giudice del luogo di residenza del convenuto, ovvero, a norma dell'art. 20, quale luogo dove il contratto era stato concluso o doveva eseguirsi. Non poteva, invece, ritenersi competente il giudice di pace di TE Rovella, quale luogo in cui resiedeva il creditore, poiché il principio di cui all'art. 1182, n. 3 C.C., secondo cui il luogo di pagamento dell'obbligazione è il domicilio del creditore, opera solo nei casi in cui si tratti di un credito certo, liquido ed esigibile.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato, in quanto la competenza territoriale del giudice di pace di TE Rovella, è stata esattamente individuata a norma dell'art. 20 c.p.c., nel luogo in cui l'obbligazione pecuniaria deve eseguirsi, secondo il disposto dell'art. 1182,c. 3, c.c.. Д. Va, tal fine osservato che in punto di fatto il giudice di merito ha accertato (ed il punto non è stato oggetto di specifica impugnazione) che " l'opponente nel momento in cui ha ritirato l'autovettura era già in condizione di conoscere con precisione l'entità dell'importo dovuto in base alle tariffe orarie predisposte su tutte le aree adibite a parcheggio a pagamento in relazione alla durata del parcheggio stesso così come indicato chiaramente sul tagliandino (4 ore per un totale di f. 2.500)”. Ne consegue che l'obbligazione pecuniaria in questione era facilmente determinabile da parte dell'obbligato, attraverso una semplice operazione matematica. Osserva questa Corte che, in tema di obbligazione pecuniaria, per la quale, quanto al luogo dell'adempimento, è applicabile la regola del domicilio del creditore, dettata dal C. 3 dell'art. 1182 C.C., la previsione di cui all'ultimo comma della medesima norma ha carattere sussidiario e va applicata solo ove non soccorra alcuno dei criteri specifici che, pertanto, devono essere puntualmente e motivatamente contestati dalla parte che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito (Cass. 22.5.2000, n. 6652). Il criterio individuante il luogo dell'adempimento presso il domicilio del creditore, a norma dell'art. 1182, c. 3, c.c., 부 5 si applica sia nel caso in cui la somma dovuta sia già determinata, ma anche allorchè essa sia facilmente determinabile attraverso un semplice calcolo aritmetico, non essendo necessari nuovi accertamenti O valutazioni (Cass. 16.4.1999, n. 3808; Cass.25.3.1995, n. 3538).
3. Ne consegue che, poiché è stato accertato dalla sentenza di merito, che sul tagliando erano indicati i costi per ogni ora di parcheggio, ne deriva che la somma dovuta dal ' sulla base di una ricorrente era facilmente determinabile semplice operazione matematica, con la conseguenza che nella fattispecie, in forza dei principi predetti, operava la disciplina di cui all'art. 182, c. 3, c.c.. Pertanto esattamente il giudice di pace ha affermato la sua competenza per territorio, tenuto conto che in TE Rovella era domiciliata la creditrice.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa ' contraddittoria ed insufficiente motivazione. Ritiene il ricorrente che l'impugnata sentenza, pur fondando la decisione sotto il profilo probatorio sul tagliando di parcheggio non indica quale valore probatorio assegna a detto tagliando, tenuto conto che l'addetto al parcheggio non è pubblico ufficiale e che si tratta di un documento proveniente da un dipendente della parte opposta -attrice 6 sostanziale- che quindi non avrebbe adempiuto all'onere ' della prova.
5. Il motivo è infondato e va rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che quando il valore della controversia non eccede i due milioni di lire, come nella fattispecie, il giudice di pace deve necessariamente decidere secondo equità, a norma dell'art. 113, C. 2°, dalle modifiche apportate c.p.c., nel testo risultante dall'art. 21 della 1. 21.12.1991, n. 374. Alle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità sono applicabili le conclusioni cui le S.U. (con sentenza n. 6794 del 1991) erano pervenute a proposito delle decisioni emesse dal conciliatore prima dell'entrata in vigore della ricordata legge n. 374 del 1991, con esclusione affermazioni relative al rispetto dei "principidelle regolatori della materia", ai quali la normativa riguardante il giudice di pace, a differenza di quella abrogata concernente il conciliatore, non fa più riferimento, I con exclusion all referiments ai principi plurali dell'ordi naments Lean. 716/1999 1S.U.)! Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito, che statuisce del bene della vita oggetto della controversia, non anche per quanto riguarda il procedimento, onde le questioni relative ai problemi in procedendo, devono essere decise secondo diritto. Conseguentemente sono ammissibili motivi di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1,2 e 4 c.p.c.. Nel merito invece la decisione deve essere resa secondo equità e pertanto - ove sia stata formalmente applicata una regola di diritto occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa. Peraltro l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza tra il giudizio secondo (caratterizzato dalla qualificazione giuridica diritto della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta formulazione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). L'equità cui fa riferimento l'art. 113, c. 2°, c.p.c. è "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus). 9. 8 Non si tratta, quindi, di equità "integrativa" della regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, ad individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in un unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità prevista dall'art. 339, c. 2° e 3°, c.p.c.. Sulla base di queste premesse diviene agevole delineare i limiti entro i quali le sentenze rese dal giudice di pace per quanto concerne la decisionesecondo equità possono - di merito essere impugnate con ricorso per Cassazione. - Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed alle norme comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per far 9 valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. Benchè la regola equitativa applicata non sia in sè sindacabile in sede di legittimità, va tuttavia rimarcata la netta differenza fra equità ed assoluta discrezionalità o arbitrio, sicchè occorre che anche il giudizio di equità presenti una struttura logica e valutativa, pur se non di tipo sillogistico, posto che necessariamente l'individuazione del criterio regolatore del singolo caso avviene piuttosto attraverso un procedimento logico intuitivo. Perciò l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa, non esclude la configurabilità di censure attinenti alla motivazione, quale l'omissione di motivazione, che si risolva in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., quali la motivazione apparente ° radicalmente ed insanabilmente Q. 10 contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni, che stanno a base della decisione, fra loro logicamente inconciliabili о obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto alle risultanze processuali (Cass. S.U. 15.10.1999, n. 716).
5. Nella fattispecie, quindi, la sentenza impugnata non presenta un vizio di motivazione apparente o radicalmente contraddittoria nei termini suddetti. Essa, infatti, ha ritenuto provato il credito della Cooperativa, sulla base del tagliando che indicava l'auto parcheggiata e le ore di parcheggio. Che poi il dipendente addetto al parcheggio non sia un incaricato di pubblico servizio ( come è stato affermato sez. VI,anche da questa corte in sede penale, Cass. Pen., 27.5.1998, n. 9880, Prigitano), ciò non esclude che la documentazione da esso predisposta, anche se ha natura di scrittura privata, possa costituire elemento probatorio liberamente valutabile dal giudice, come per ogni scrittura privata proveniente da terzo (Cass. 5.5.1984, n. 4767). Né il fatto che detta scrittura provenga dal dipendente di una delle parti, toglie alla stessa ogni valore probatorio, 11 ma deve solo indurre il giudice ad una maggiore attenzione valutativa dell'attendibilità del suo contenuto (cfr. Cass. 5.11.1994,n. 9173, in tema di deposizione testimoniale del dipendente di una delle parti). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituita l'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, lì 7 febbraio 2000. Il cons. est. Il Presidente Automo Segreto Vivonia Loma IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ени DEPOSITATA IN CANCELLERY E' copla conforme all'originale ≥ 161U. 2001 Roma, lì A M OLC E R IL CANCELLIERE C1 P U S Giovanni Giambattista A R 4 T 6 T 3 E L 9 . . - 1 1 1 - 2 9 1 1 3 9 7 N . 4 , ) E C P A I E D C D I G . I U T E ( I N S E N S A T E D R E E S Z G I T E I R N O A O E L F L O 121 2