Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37422 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37422/2025 Roma, li, 17/11/2025
Composta da
UGO BELLINI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EL RE
NC LU BR
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 1013/2025 UP - 30/10/2025 R.G.N. 13318/2025
AR RE EN
IO RI
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AL nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione; letta la memoria illustrativa depositata dalla difesa del ricorrente,
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo - sezione per i minorenni - ha confermato la sentenza emessa il 18/05/2024 dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo, con la quale AL IA era stato ritenuto responsabile di diverse violazioni dell'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione e applicata la diminuente determinata dalla scelta del rito, condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed € 3.000,00 di multa. La Corte territoriale ha previamente fatto riferimento alla ricostruzione dei fatti deducibile sulla base delle comunicazioni di notizia di reato del 1° e del 05/02/2021, redatte dagli operanti all'esito del servizio di osservazione effettuato presso la piazza di spaccio sita nel quartiere Sperone in Palermo, evidenziando
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO RI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b
Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
come l'imputato avesse ammesso gli addebiti in sede di interrogatorio e che lo stesso era stato sottoposto alla messa alla prova, che aveva dato esito negativo. Il giudice di appello ha rigettato il motivo di gravame con il quale era stata richiesta l'assoluzione per l'episodio di detenzione consumato il 05/02/2021, atteso che la sostanza indicata nel capo di imputazione era stata rinvenuta presso un luogo ove il quale l'imputato - nel corso del servizio di osservazione - era stato ripetutamente visto recarsi più volte per prelevare del materiale e ove era stato rinvenuto un borsello nero contenente 50 grammi di hashish e uno zaino rosso contenente 50 panetti della stessa sostanza, per un peso di poco inferiore ai cinque chili;
ha quindi rigettato, atteso il dato quantitativo, il motivo di appello attinente alla riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità. In ordine al motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, ha ritenuto che la pena base applicata dal GUP - pari ad anni quattro, coincidente con la media edittale - fosse del tutto congrua alla luce del notevole quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato; ha quindi rigettato il motivo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziando l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne l'applicazione anche con riguardo all'esito negativo della messa alla prova.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione AL IA, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. l'errata applicazione della legge penale e la mancanza, apparenza e illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 125, 533, 546, lett.e), cod.proc.pen. e 163 cod.pen..
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Ha dedotto che la Corte avrebbe denegato la sospensione condizionale della pena, già richiesta nel quarto motivo di appello, sulla base dell'entità della sanzione irrogata e non tenendo conto del fatto che, per i minorenni, il suddetto beneficio poteva essere concesso entro il limite dei tre anni di reclusione. Con il secondo motivo, ha dedotto ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. l'errata applicazione della legge penale e la mancanza, apparenza e illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 125, 533, 546, lett.e), cod.proc.pen. e 73, comma 5, T.U. stup.. Ha dedotto che la Corte territoriale non aveva operato il dovuto riferimento differenziato in ordine ai due episodi in contestazione, esponendo che i fatti consumati il 1°/02/2021 ben avrebbero potuto essere inquadrati sotto l'ipotesi di lieve entità.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO RI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'errata applicazione della legge penale e la mancanza, apparenza e illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 125, 533, 546, lett.e), cod.proc.pen. e 81 e 133 cod.pen.. Ha dedotto che i giudici di merito sarebbero partiti da una pena base assai superiore rispetto al minimo edittale esclusivamente sulla base del dato quantitativo dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, senza tenere conto degli ulteriori criteri e aspetti soggettivi, in particolare riferimento all'incensuratezza dell'imputato medesimo e al parziale buon esito della messa alla prova;
esponendo che l'aumento per la continuazione era pure stato giustificato sulla base del dato quantitativo, in realtà non conferente nel caso di specie attesa la minima quantità di stupefacente oggetto delle diverse cessioni consumate il 1°/02/2021. Con il quarto motivo ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'errata applicazione della legge penale e la mancanza, apparenza e illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 125, 533, 546, lett.e), cod.proc.pen. e 62-bis cod.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe fatto un generico riferimento alla presenza di elementi specifici di disvalore, non motivando adeguatamente in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria illustrativa dei già proposti motivi di impugnazione.
1. Il ricorso è infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo, inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non è fondato In riferimento al relativo punto di doglianza, la Corte territoriale è effettivamente incorsa in un'errata lettura della disciplina di riferimento, in quanto l'art. 163, comma 2, cod.pen., per i soggetti minorenni all'epoca del fatto, consente la concessione del beneficio suddetto entro il limite di una pena di anni tre di reclusione, non superato nel caso di specie. A tale proposito, va peraltro rilevato che la Corte territoriale ha compiuto un analitico esame della personalità dell'imputato nel passaggio argomentativo
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR
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Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
riferito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, specificamente valorizzando il negativo giudizio sulla desumibile dall'esito negativo della messa alla prova;
e rammentando, in ordine a tale profilo, che le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, [...], Rv. 276041; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [...], Rv. 280244 - 05). Peraltro, va altresì fatto riferimento al principio di reciproca integrazione tra le conformi sentenze di primo e secondo grado e va osservato che la valutazione in ordine alla mancata concessione del beneficio, riferita al regime specifico applicabile per i minorenni, era comunque stata compiuta da parte del giudice di primo grado.
3. Il secondo motivo, inerente alla richiesta di qualificare i fatti commessi il 1°/02/2021 sotto la specie di quello di lieve entità, non è fondato. Sul punto, difatti, le considerazioni spiegate dalla Corte territoriale devono ritenersi coerenti con quelle espresse da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, [...], Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumeme l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990. Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, <<riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo»; essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal
senso».
Solo all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR
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Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri». Nel caso in esame, con motivazione da ritenersi coerente con i predetti principi e non palesemente illogica, la Corte territoriale che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente non ha fatto riferimento al dato ponderale della detenzione accertata il 05/02/2021 - ha operato una complessiva valutazione della condotta, denegando l'applicazione dell'ipotesi del fatto di lieve entità alla luce della reiterazione della detenzione dopo l'accertamento delle cessioni commesse il 1º/02/2021, all'esito del quale l'imputato era stato già denunciato a piede libero.
4. Il terzo motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, non è fondato. Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288). Nel caso di specie, la pena base - relativa al più grave reato accertato il 05/02/2021 - è stata determinata in coincidenza con la media edittale e comunque con congruo e non sindacabile riferimento all'oggettiva gravità della condotta, attesa la consistente quantità di sostanza stupefacente detenuta. Quanto all'aumento apportato per la continuazione va richiamato l'arresto espresso da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269; nel quale il Collegio ha rilevato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite;
precisando peraltro che il grado di impegno motivazionale
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da:
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Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. A specificazione di tale principio, va altresì richiamato l'arresto in base al quale in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [...], Rv. 284005). Nel caso in esame, la motivazione della Corte territoriale appare congruente con i suddetti principi nel momento in cui ha apportato un aumento della pena nella misura di un anno e mesi quattro (prima dell'applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito), in riferimento alla brevità del lasso temporale intercorrente tra i fatti e in relazione al numero delle cessioni effettuate, accertate nel numero di cinque.
5. Il motivo inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, [...], Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [...], Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO RI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente); Sul punto la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità delle circostanze sulla scorta della mancanza dei presupposti idonei a giustificarne l'applicazione e facendo specifico riferimento agli elementi desumibili dal mancato esito positivo della messa alla prova.
6. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.29 d.lgs. 28 luglio 1989, n.272. Va disposto l'oscuramento delle generalità e di altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art.50 del d.lgs. n.196/2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 30/10/2025
Il Consigliere estensore
IO RI
Il Presidente UGO BELLINI
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO RI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52