Sentenza 2 aprile 2003
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- 1. Licenziamento, giusta causa, telefonate private attraverso telefono aziendaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5042 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
C.C., 67-511 NOME DEL, POI0504 2 / 03 PUBBLICA RTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill,mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 2151/2000 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Mario Consigliere CICALA Cron.11259 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere DI NIBILIA Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI BLASI Rel. - Consigliere Ud. 10/06/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi SENTENZA Procedimento Ricorso per sul ricorso proposto da: Cassazione Termine per la relativa AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro proposizione in mancanza notific pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei sentenza appello Portoghesi n. 12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
AL AL, Ies.te in Milano, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Prof. Gaspare Falsitta Silvia Pansieri, del Foro di Milano, e domiciliato in Roma, Via Sardegna n. 40, presso l'Avv. Rita Gradara;
N. resistente - controricorrente avvers0 la sentenza n. 256/43/98 della Commissione Tributaria Regionale di Milano Sez. n. 43, del 06-10- 1998, depositata il 02-12-1998. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 10-06-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi, Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. S. Schirò, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Fatto Con avvisi п. 4641028875, 4641088876 E 4641028877 l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano accertava a carico di GI DE, dipendente della Banca Commerciale Italiana, maggiore reddito, rispettivamente per gli anni 1985, 1956, e 1988, in dipendenza delle sonme che il datore di lavoro gli aveva erogato a titolo di contributo differenza canone di affitto е sulle quali non era stata operata ritenuta, nella considerazione della relativa natura risarcitoria che le sottraeva ad imposizione fiscale. L'impugnazione del contribuente veniva accolta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza che veniva confermata in appello dalla decisione in quosta sede impugnata e con motivazione sostanzialmente adesiva alla prospettazione 2 difensiva del contribuente. Il Ministero delle Finanze con ricorso notificato il 18-25 Gennaio 2000, affidato ad un mezzo, ha chiesto la 1 cassazione della decisone di appello. Il contribuente, con controricorso notificato il 25/02/2000, ha chiesto dichiararşi inammissibile e, comunque, rigettarsi, l'impugnazione MOTIVI DELLA DECISIONE Va pregiudizialmente esaminata la questione relativa alla rituale proposizione del ricorso di legittimità, tenuto conto che lo stesso risulta notificato in data 18-25 Gennaio 2000, mentre l'impugnata sentenza risulta emessa il 06/10/1998 e depositata il 02/12/98. La Corte ritiene tardiva l'impugnazione risultando proposta allorquando era interamente decorso il termine lungo previsto dal combinato disposto degli artt. 51 comma I e III del D.Leg.vo 31/12/92 n. 546 e dall'art. 327 comida I c.p.c. ді sensi delle richiamate disposizioni, in vero, il ricorso та proposto 다 entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parto ovvero, nel caso nessuna delle parti provveda alla notificazione, entro il termine di un anno dalla relativa pubblicazione, e cioè dalla data del SU✪ deposito in cancelleria. Nel caso, поп 3 constando la rituale notifica della sentenza di appeilo deve ritenersi applicabile il termine lungo, il quale, Lenuto conto che la pubblicazione era avvenuta il 02/12/98 e che i termini erano rimasti sospesi nel periodo feriale dall'1/08/99 al 15/09/99, veniva a scadenza il 17/01/2000. Risultando, pertanto, il ricorso essere stato notificato il 18-25 Gennaio 2000, lo stesso a ritenersi tardivo, in quanto proposto allorquando la sentenza era già passata in giudicato. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con effetti preclusivi per l'esame delle altre doglianze. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
inanmissibile il ricorso eLa Coite dichiara compensa le spese. Cosi deciso in Roma il 10 Giugno 2002. Il Presidente Dott. Giovanni Pa Il Consigliere Relatore-Estensore ANCELLIERE C1 Dott. Anton Hi Blasi словов 2 APR. 2003 DEPOSITATO IN GANGEL FRIA IL CANCELLIERE 01 Ogul Amado Caseoldo