Sentenza 13 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
SND) IN NOME DEL POLO IT5 5 6 8 /0 1 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 19408/99 Cron. 121.6 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere- Rep. 2026 Dott. RE MENSITIERI - Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere Ud. 22/12/03 - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - C.C. ha pronunciato la seguente SEN TENZA sindic sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IL SOLE 24 ORE 3000 CAMMAROTA STRATO, CAMMAROTA ERMENEGILDO, elettivamente 13. APR. 2001 domiciliati in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO D'ELIA, che li difende all'avvocato LEONE RUBERTO, giusta delega unitamente in atti;
CANCELLERIA - ricorrenti contro 00674364 ACQUAVIVA D'ARAGONA ADRIANA, SUPRINA PE IGOR, SUPRINA PE BORIS, SUPRINA PE IRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dagli 2000 Rilasciata copia legale al Sig. ABELLO avvocati UGO MAJELLO, PAOLA MAJELLO, 2160 giusta delega in per diritti L. 35000+3 11-5 SET 2002... -1- IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO) COPIE Rilasciata copia legale al Sig. RUBERTO - resistenti per diritti L./2000+: avverso la sentenza n. 5500/99 del Tribunale di || 5.01 .2001... IL CANCELLIERE NAPOLI, depositata il 22/07/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanna LIRE 1000 CANCELLERIA SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Ron le much.. Generale Dott. Massimo FEDELI chiede che la Suprema AU040222 Corte di Cassazione, in camera di consiglio accolg a il AU040223 ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Napoli con le pronunce di legge. BB253306 BB253307 BB2533108 BB253319 BB253310 LIRE 50001 CANCELLERIA AT386403 AT386412 AT386413 AT386412 AT386423 AT38640 AT386403 -2- AY662123 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 14/9/98 Strato TA ed il figlio EN adivano il Tribunale di Napoli esponendo che dal 1939 e fino al 1966 TA LD, rispettivo padre e nonno, aveva condotto in affitto il fondo rustico di circa mq 1500, sito in Napoli alla Via Discesa Gaiola;
che nel 1966 il predetto LD TA aveva rilasciato il fondo in favore del proprietario RE VA d'RA, come da scrittura privata sottoscritta da entrambi, ma priva di data;
che successivamente, ma sempre nel 1966, il TA Strato si era immesso nel fondo, lasciato incolto e abbandonato dal proprietario, possedendolo uti dominus;
che a partire dall'anno successivo (1967) anche TA EN, figlio di Strato, si era immesso nel fondo, iniziando a goderne uti dominus;
che da allora i due TA avevano avuto per vent'anni il possesso continuo ed indisturbato del fondo. Tanto premesso, convenivano in giudizio gli aventi causa dal proprietario, e cioè IA VA d'RA, OR SU TR, RI SU TR e NA SU TR per sentir dichiarare in capo ad essi attori l'avvenuto acquisto per usucapione del fondo rustico I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda sostenendo che il rapporto di affitto agrario non era cessato nel 1966, come sostenuto dagli attori, ma soltanto nel 1983, anno della morte di LD TA, il quale, contrariamente a quanto stabilito con la scrittura privata invocata dagli attori, non aveva rilasciato il fondo nel 1966, ma aveva continuato a detenerlo in affitto fino alla morte, e quindi era da escludere che gli attori, prima di tale anno, avessero potuto esercitare un possesso utile all'usucapione. Chiedevano, pertanto, in via riconvenzionale, che fosse accertato con efficacia di giudicato l'esistenza fino al 1983 del rapporto agrario, previa rimessione degli atti F alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli, competente per materia;
chiedevano inoltre, sempre in via riconvenzionale, che fosse accertata l'estinzione del rapporto a far data dal 1983, anno della morte del conduttore LD TA, non avendo costui eredi nelle condizioni di subentrare nel rapporto. Con sentenza 22/7/99 il Tribunale, ritenuta (volta ad inammissibile la prima domanda riconvenzionale accertare la mancata successione degli attori nel rapporto agrario che faceva capo al loro dante causa), dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda riconvenzionale (volta ad accertare l'esistenza fino al 1983 del rapporto di affitto agrario tra LD TA e RE VA ) assegnando una termine alle parti per riassumere la causa davanti alla sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale e disponendo la separazione e la sospensione fino alla pronunzia sulla domanda riconvenzionale, della causa relativa alla domanda principale. Avverso la sentenza i TA hanno proposto ricorso per regolamento di competenza basato su due motivi. Gli intimati hanno resistito con una memoria difensiva con la quale hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale al difensore. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE anzitutto respinta l'eccezione di I Va inammissibilità del ricorso sollevata dagli intimati, i quali hanno fatto rilevare che il mandato а margine dell'atto di impugnazione, generico e privo di data, non è riferito in alcun modo al presente giudizio, sicché non sarebbe possibile verificare la posteriorità del rilascio alla sentenza impugnata. L'eccezione va disattesa. La procura rilasciata per il giudizio di merito, qualora non risulti un'espressa esclusione per proporre il regolamento di competenza e nel caso di specie non deve ritenersi, perrisulta alcuna esclusione giurisprudenza pacifica di questa Corte, comprensiva della potestà di richiedere il regolamento di competenza ( ). Il ricorso va, perciò, ritenuto ammissibile. II Col primo motivo di gravame i ricorrenti hanno lamentato violazione di legge per non avere la sentenza considerato che la domanda riconvenzionale non aveva per oggetto il titolo dedotto in giudizio dagli attori, ma un titolo diverso costituito dal rapporto agrario intercorso diversi dalle parti in causa, il cuitra soggetti accertamento non costituiva questione pregiudiziale rispetto alla decisione in ordine alla causa principale vertente sull'usucapione. Col secondo motivo, connesSO col precedente, ricorrenti hanno dedotto che l'accertamento dell'esistenza fino al 1983 del rapporto agrario era stato chiesto dai convenuti senza efficacia di giudicato, ma solo incidenter tantum, cosicché mancava l'interesse dei convenuti ad ottenere una pronunzia sul punto. Trattandosi di un accertamento di fatto, liberamente apprezzabile dal giudice ai fini della decisione sulla domanda principale, la richiesta dei convenuti andava qualificata non come domanda, ma come eccezione in senso tecnico. Entrambi i motivi sono infondati. L'accertamento dell'esistenza del rapporto agrario tra i rispettivi danti causa delle parti fino al 1983, anno della morte del conduttore LD TA, costituiva antecedente logico della pronunzia sulla domanda principale di usucapione proposta dagli attori. Poichè costoro sostenevano che il rapporto agrario era cessato nel 1966 e che a partire da tale anno essi avevano iniziato a possedere uti domini, al fine di decidere sulla loro domanda era necessario stabilire se il rapporto agrario fosse effettivamente cessato nel 1966 oppure, come sostenuto dai convenuti, fosse cessato soltanto con la morte del conduttore, avvenuta nel 1983, dovendosi in quest'ultimo cas o escludere la configurabilità di un possesso ad usucapionem per il mancato decorso dal 1983, epoca in cui era cessata la detenzione - del termine ventennale. Correttamente la sentenza ha rimesso la decisione sulla riconvenzionale alla sezione agraria, trattandosi di materia a questa devoluta. Tuttavia, non si trattava di questione di competenza in senso proprio (ipotizzabile quando il giudice ordinario deve essere sostituito da un giudice specializzato), ma di competenza cosiddetta interna, ipotesi che ricorre quando si tratta di attribuzione della controversia tra diverse sezioni dell'ufficio del medesimo giudice ordinario. La decisione adottata non era quindi impugnabile con regolamento di competenza (Cass.3883/00, 649/99, 4527/97) Il ricorso va rigettato. Si ritiene opportuno compensare le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma. 22 dicembre 2000 L'estensore Il presidente Pananhill 46000 IL CANCELLIERE C1 292000 Dott.ssa Donatella D'Anna . . A 0 e i M 1 3 APR. 2001 r 0 e O 0 . S R . 0 . Roma IL CANCELLIERE C1 . 9 E 1 A .2 T 0 L I . 0 i A . n . 2 i M R . v . A r T G o o t N C U a L A a L c D e I r V r a e 6 Z . O i A I R z N v £ I e N E V a t r H R ) n O D G C e T n I i O E a g C N i i 3 P r S o r C O E i 7 P I t a o I A A D C a M C r L B E I 0 E 6 t I a s - U F R L s i 6 . I e F . g D A n A p e D 3 U i M R E a a ( i T e # z r i N l a ( r E G G I . R M I a D s s L . I D (