Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
Il divieto di un secondo giudizio previsto dall'art. 649 cod. proc. pen., espressione del principio del "ne bis in idem", opera anche quando il precedente giudizio sul medesimo fatto si sia concluso non con sentenza bensì con ordinanza, purché questa abbia contenuto decisorio definitivo assimilabile a quello proprio della sentenza. (Nella fattispecie la S.C. ha ravvisato detto contenuto nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello in tema di riparazione per ingiusta detenzione).
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione estradizionale e termine biennale (Cass. 14869/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2015, n. 24222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24222 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 27/01/2015
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria -Consigliere - N. 183
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 35445/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI LL, n. a Foggia il 14/8/1966;
avverso l'ordinanza del 8/7/2014 della Corte di Appello Militare di Roma (n. 1/2014);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
Letta la richiesta del P.G. dott. Mario Pinelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Letta la richiesta dell'Avvocato dello Stato, Greco Maurizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 8/7/2014 la Corte Militare di Appello di Roma, dichiarava inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da IN LL.
Questi, maresciallo dei Carabinieri, era stato arrestato in esecuzione di ordinanza cautelare del G.i.p. del Tribunale Militare di Bari dell'11/10/2007, che aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari (in atto dall'11 al 24 ottobre 2007).
A suo carico era stato addebitato di avere posto in essere artifici e raggiri, consistiti nel simulare o aggravare le sue condizioni di salute, con particolare riferimento alle conseguenze di un infortunio, al fine di rimanere assente dal servizio e così percepire ingiustificatamente il relativo trattamento retributivo. All'esito del giudizio, con sentenza del 16/11/2010, il Tribunale Militare di Napoli l'aveva assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste.
Osservava la Corte di merito che l'odierno procedimento originava da un'istanza di riparazione per ingiusta detenzione che, con ordinanza del 11/10/2011 (dep. il 15/10/2011), la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché inviata a mezzo posta. Con sentenza del 7/11/2013, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la pronuncia osservando che l'art. 645 cod. proc. pen. riconnette la sanzione della inammissibilità esplicitamente al termine per proporre la domanda, ma non alle modalità di presentazione della richiesta.
Nelle more del giudizio di cassazione, il IN aveva presentato una nuova istanza di riparazione che la Corte di appello aveva rigettato nel merito con ordinanza del 16/5/2012, provvedimento confermato dal successivo rigetto del ricorso per cassazione (sent. Del 30/10/2013, irrevocabile il 30/12/2013). Osservava quindi la corte di merito che, nel giudizio di rinvio conseguente alla pronuncia della Cassazione del 7/11/2013, sulla questione si era orami formato un "pronunciamento intangibile" in ordine alla medesima domanda di equo indennizzo.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge laddove era stata adottata una pronuncia di inammissibilità al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Infatti il provvedimento precedentemente adottato era costituito da un'ordinanza, pertanto inidonea a costituire un giudicato preclusivo di un secondo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure formulate sono manifestamente infondate.
2. Va premesso che il principio del divieto del "bis in idem" ha una portata generale e manifesta l'esigenza di dare certezza e stabilità giuridica alle situazioni giuridiche, con conseguente obbligo del giudice, chiamato a decidere su una vicenda già oggetto di una intangibile pronuncia, di declinare il suo potere decisorio. Nel nostro ordinamento tale principio trova albergo nell'art. 649 c.p.p. e, in sede civile, nell'art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c..
Ciò detto, va precisato che l'effetto preclusivo connesso al giudicato, non necessariamente trova origine in una sentenza, ciò in quanto talvolta le norme di rito vestono della forma di ordinanza provvedimenti che hanno un contenuto decisorio definitivo se non impugnanti.
Nè è un esempio, in campo civile, l'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione che acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale in ordine sia all'esistenza della locazione che alla sua qualificazione (es. locazione ad uso d'abitazione) (cfr. Cass. Sez. 3 Civ. , n. 2280 del 04/02/2005, Rv. 579886). Tanto vero che il mezzo di impugnazione previsto in tali casi è l'appello, assumendo l'ordinanza natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12979 del 27/05/2010, Rv. 613081).
Anche in campo penale si riscontrano provvedimenti la cui veste giuridica non è congrua rispetto al suo contenuto decisorio. Invero in tema di indulto, questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "il provvedimento adottato in forma di ordinanza, che statuisce su diritti o su determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitività che è considerato distintivo, immanente ed essenziale, della sentenza deve ritenersi irrevocabile se soggetto ad impugnazione, con la conseguenza che, dopo la sua emanazione, essendosi esaurito l'esercizio della potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione (anche in sede esecutiva) la possibilità di tornare sulla presa decisione, cui va pertanto, riconosciuta la idoneità a decidere in modo risolutivo l'episodio che ad essa ha dato vita" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5608 del 21/12/1993 Cc. (dep. 22/02/1994), Rv. 196542). Altro caso è proprio l'ordinanza deliberata dalla Corte di Appello in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Infatti il provvedimento adottato ha un contenuto decisorio definitivo e non è, come le ordinarie ordinanze, revocabile e modificabile, salva la possibilità del ricorso per cassazione.
3. Fatte queste premesse, va rilevato che la Corte Militare di Appello di Roma, al momento di decidere in sede di rinvio nel procedimento per ingiusta detenzione introdotto dal IN, si è trovato di fronte ad una ordinanza della corte di appello che aveva rigettato nel merito un'analoga domanda di riparazione, ordinanza impugnata in cassazione con esito di rigetto. Ne consegue che di fronte al "giudicato" intervenuto sulla vicenda, correttamente la Corte distrettuale ha preso atto della preclusione ad un secondo giudizio, dichiarando la inammissibilità dell'istanza. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille). Vanno invece compensate le spese tra le parti tenuto conto della sinteticità e genericità della memoria dell'Avvocatura.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende. Spese tra le parti compensate. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015