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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1757/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola,2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220026387729504 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola,2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220026387729505 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola,2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220026387729503 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola,2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220026387729502 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1999/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti ricorrenti hanno impugnato, con atto di integrazione al ricorso indentificato con il numero di ruolo
1646/2024, le cartelle di pagamento in epigrafe emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendone l'illegittimità per i motivi esposti nel ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita in giudizio per contestare il ricorso. Concludeva in via preliminare per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in riferimento a tutte le eccezioni di pertinenza dell'Ente impositore;
e nel merito, per l'inammissibilità del ricorso.
Le parti ricorrenti, in data 04/11/2025 depositavano memorie illustrative per evidenziare che la sentenza n.1440/2025, emessa dal Giudice dott. Tosi Sergio Mario della CGT di Lecce il 24/07/2025 e depositata il
25/07/2025, riguardava una causa identica a quella attualmente pendente (stessa cartella esattoriale, stessi attori). Concludevano per la dichiarazione della inesistenza del giudizio oppure per la sospensione o cancellazione della causa per giudicato esterno, in quanto la decisione era divenuta definitiva per acquiescenza delle controparti.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse. Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, l'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione e deve consistere in un'utilità concreta e attuale che il ricorrente possa conseguire attraverso la pronuncia del giudice.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che l'atto impugnato è stato annullato con la sentenza n.
1440/2025 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Lecce, Sezione 4, in composizione monocratica, depositata in data 25/05/2025.
Ne consegue che difetta, in capo alle parti ricorrenti, un interesse attuale e concreto alla decisione, essendo la domanda giudiziale priva di utilità pratica.
La giurisprudenza consolidata afferma che il ricorso è inammissibile quando l'atto impugnato non arreca alcuna lesione attuale alla sfera giuridica del contribuente o quando l'interesse è meramente ipotetico o futuro.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate in considerazione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Lecce, 17/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1757/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola,2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220026387729504 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola,2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220026387729505 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola,2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220026387729503 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola,2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220026387729502 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1999/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti ricorrenti hanno impugnato, con atto di integrazione al ricorso indentificato con il numero di ruolo
1646/2024, le cartelle di pagamento in epigrafe emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendone l'illegittimità per i motivi esposti nel ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita in giudizio per contestare il ricorso. Concludeva in via preliminare per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in riferimento a tutte le eccezioni di pertinenza dell'Ente impositore;
e nel merito, per l'inammissibilità del ricorso.
Le parti ricorrenti, in data 04/11/2025 depositavano memorie illustrative per evidenziare che la sentenza n.1440/2025, emessa dal Giudice dott. Tosi Sergio Mario della CGT di Lecce il 24/07/2025 e depositata il
25/07/2025, riguardava una causa identica a quella attualmente pendente (stessa cartella esattoriale, stessi attori). Concludevano per la dichiarazione della inesistenza del giudizio oppure per la sospensione o cancellazione della causa per giudicato esterno, in quanto la decisione era divenuta definitiva per acquiescenza delle controparti.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse. Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, l'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione e deve consistere in un'utilità concreta e attuale che il ricorrente possa conseguire attraverso la pronuncia del giudice.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che l'atto impugnato è stato annullato con la sentenza n.
1440/2025 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Lecce, Sezione 4, in composizione monocratica, depositata in data 25/05/2025.
Ne consegue che difetta, in capo alle parti ricorrenti, un interesse attuale e concreto alla decisione, essendo la domanda giudiziale priva di utilità pratica.
La giurisprudenza consolidata afferma che il ricorso è inammissibile quando l'atto impugnato non arreca alcuna lesione attuale alla sfera giuridica del contribuente o quando l'interesse è meramente ipotetico o futuro.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate in considerazione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Lecce, 17/11/2025
Il Relatore Il Presidente