Accoglimento
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 10376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10376 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10376/2025REG.PROV.COLL.
N. 04098/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2023, proposto dal Comune di Roccamonfina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Fumo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RA CR, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00315/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Pres. Marco PA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento:
- dell’ordinanza del settore servizio tecnico n° 1 del 25 gennaio 2022, a firma del responsabile del suddetto servizio del Comune di Roccamonfina (CE), di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi notificata a mani il 27 gennaio 2022, con la quale veniva ordinato “ di provvedere, a propria cura e spese, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, delle opere realizzate e di seguito elencate, in Via Napoli, catastalmente identificati al foglio 20 p. lla 385, sub 2, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), con effetto dalla data di notifica ”;
- del provvedimento prot. n° 0000851 del 27 gennaio 2022 emesso dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Roccamonfina (CE), e notificato a mani il 27 gennaio 2022 con il quale veniva disposta “ la sospensione immediata dell’attività di autocarrozzeria esercitata presso i locali siti in Via Napoli, catastalmente identificati al foglio 20, p. lla 385, sub 2, del Sig. CE RA …. ai sensi dell’art. 19, c. 1°, della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione dell’art. 19, comma 3°, della stessa L. 241/90 e con diffida che in difetto si procederà a termini di legge ”.
Il comune appellante impugna la sentenza, deducendo, con un unico articolato motivo di gravame, l’infondatezza dell’originario ricorso.
L’appellato, pur ritualmente intimato, non si è costituito in questo grado di giudizio.
Secondo il TAR, l’ordinanza di demolizione impugnata non indica esaustivamente le opere che si ritengono abusive. In particolare, la sentenza afferma che:
“A pagina 1 della stessa, infatti, si asserisce che a seguito di sopralluogo edilizio-urbanistico effettuato da persona dell’Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale sarebbero state accertare “ le sottoelencate opere realizzate in assenza di titoli edilizi e paesaggistici abilitativi” che, però, non vengono poi indicate, tanto è vero che di seguito si sostiene di prendere atto che “quanto accertato ” (senza specificazione alcuna) sarebbe stato realizzato in assenza di titoli edilizi e paesaggistici abilitativi.
“ Ebbene, il solo riferimento all’impianto di scarico per l’emissione di fumo e polveri in atmosfera, ovvero un semplice tubo della lunghezza di metri sette e con sezione di sessanta centimetri per sessanta, non è sufficiente ad integrare gli elementi minimi di una ordinanza demolitoria, atteso che detta opera non necessiterebbe di alcun particolare titolo edilizio abilitativo. L’odierno ricorrente, inoltre, allega una autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Campania il 30 giugno 2017, prot. n. 2017-0454376.i”
“ Pertanto, il Collegio ritiene che, quanto alla impugnata ordinanza di demolizione, il generico riferimento ad un impianto di scarico non sembra rispondere a quella descrizione dettagliata e puntuale delle opere realizzate (peraltro preannunciata nella medesima ordinanza), la quale soltanto varrebbe a conferire al provvedimento sanzionatorio adeguata motivazione .”
Secondo il TAR, poi, la dichiarata illegittimità dell’ordinanza di demolizione consente di accogliere anche l’impugnazione del secondo provvedimento.
La decisione di primo grado afferma, al riguardo, che “ Invero, la conformità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui viene svolta l’attività commerciale si configura sempre quale presupposto di legittimità per lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, non potendo revocarsi in dubbio che il legittimo esercizio di un’attività commerciale sia ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico - edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (anche in vista delle eventuali sanzioni reali da cui i predetti locali potrebbero essere investiti) (cfr. ex multis: T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21 dicembre 2012, n. 5326; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 9 settembre 2008, n.10058; Id., 09 agosto 2007, n.7435; Id., 27 gennaio 2003, n.423; Id., 22 novembre 2001, n.5007; cfr. anche, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2012 n.5590).
Nel caso di specie e per i suesposti motivi, però, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione non appare sufficiente ad interdire, in via consequenziale, l’attività commerciale esercitata dal ricorrente nei luoghi interessati.
Il comune appellante deduce, in primo luogo, che l’identificazione dettagliata delle opere abusive è stata correttamente effettuata mediante il rinvio al verbale di constatazione dell’illecito, che contiene una puntuale descrizione dei manufatti e le ragioni delle difformità riscontrate, riferite, fra l’altro, alle consistenti dimensioni della canna fumaria realizzata, nonché all’assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.
Il motivo è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, infatti, l’impugnata ordinanza di demolizione definisce in modo preciso la consistenza fisica delle opere e le ragioni della loro abusività, particolarmente correlata alla presenza di un vincolo paesaggistico.
Pertanto, risulta destituita di fondamento l’unica censura accolta dal TAR.
In assenza di riproposizione in appello, non può essere esaminata in questo grado di giudizio l’altra censura assorbita implicitamente dal TAR, riguardante l’asserito carattere libero dell’attività edilizia posta in essere.
Peraltro, risulta condivisibile, nel merito, la tesi esposta dall’amministrazione appellante, secondo la quale l’opera oggetto dell’ordinanza, per le sue dimensioni e per l’assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, necessitava, in ogni caso, di adeguato titolo edilizio.
In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco PA |
IL SEGRETARIO