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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 29.9.2025, sostituita dal deposito di note ex 127 ter c.p.c.,
Lette le note di udienza depositate dalle parti;
Ha pronunziato e pubblicato - ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2824/2017 R.G. e vertente
TRA
La nata a [...] il [...] (cod.fisc. Parte_1
) e residente in [...], C.da Marotta n.12, C.F._1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_2 C.F._2 residente in [...],
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_3 C.F._3 residente in Gioiosa Marea (ME) C.da Marotta n.13, n.q. di eredi di , Persona_1 elettivamente domiciliati in Messina, Via R. Spadafora n.1, presso lo studio dell'Avv.
NA LI (cod. fisc. – tel/fax 090696605 - pec: C.F._4
), che li rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
Ricorrente
CONTRO
con sede legale in Lampedusa (AG) C/da Controparte_1
Punta LE, P. VA : , in persona dell'amministratore legale P.IVA_1 rappresentante p.t., , domiciliata in Patti (ME), Via Kennedy n. Controparte_2
24, presso l'Avv. Francesco Ficarra, , fax n. 0941-362227, pec: C.F._5
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
Resistente
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 26.7.2017, conveniva in giudizio la Persona_1 società sostenendo di avere lavorato alle dipendenze Controparte_1 della predetta società con mansioni e qualifica di operaio Comune, inquadrato al I livello del CCNL Agricoltura Operai, presso la sede distaccata di Patti, dal 19.05.2009 al 06.02.2017 e di essersi dimesso per giusta causa.
Aggiungeva di avere lavorato sette giorni la settimana per circa 12 ore al giorno, dal tramonto sino alle prime ore del mattino, con orario variabile in base ai mesi dell'anno.
Lamentava di non aver percepito la tredicesima mensilità relativa all'anno 2016, le maggiorazioni previste dalla legge vigente e dalla contrattazione collettiva di categoria per il lavoro notturno disimpegnato, né la corretta retribuzione dovuta a titolo di lavoro ordinario e straordinario, in ragione della quantità di lavoro prestato.
Deduceva, inoltre, e di non avere fruito nè del riposo settimanale, eccetto i giorni di maltempo nei quali era impossibile recarsi a lavoro, né di ferie e permessi.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 184.263,20 a titolo di retribuzioni, straordinario, tredicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, tfr e indennità di mancato preavviso.
La società si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_1
16.3.2018, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Agrigento, atteso che la società resistente ha sede legale a CP_1
Rilevava altresì, l'inammissibilità del ricorso perché genericamente formulato.
Eccepiva, ancora la prescrizione quinquennale del credito vantato e nel merito sosteneva l'inesistenza del credito.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva interrotto con provvedimento del 28.6.2021 a seguito di istanza di parte ricorrente, che dichiarava l'intervenuto fallimento della società resistente giusta sentenza del Tribunale di Agrigento n. 923/2020.
, con ricorso in riassunzione depositato in data 8.4.2022 e iscritto al n. 1237/2022 Per_1
R.G., rilevava che aperta la procedura fallimentare n. 15/2020 dinnanzi al Tribunale di
Agrigento, era stato ammesso al passivo per la somma di € 11.345,62 a titolo di
Pag. 2 di 10 retribuzioni di gennaio, febbraio 2017 e TFR e che successivamente con sentenza n.
1763 del 5/11/2021 la Corte di Appello di Palermo aveva revocato ai sensi dell' art. 18
L.F. la sentenza di fallimento della società resistente, pertanto, chiedeva la prosecuzione del giudizio.
A seguito del decesso di , gli eredi Persona_1 Persona_2
e , alla prima udienza utile si costituivano in giudizio, Parte_2 Parte_3 chiedendone la e ne chiedevano la prosecuzione, insistendo nelle domande del proprio dante causa.
Indi, dopo lo svolgimento dell'istruttoria tramite interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU contabile, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, tenuto conto delle seguenti ragioni.
La domanda originariamente formulata da parte ricorrente - ed oggi fatta propria dai suoi eredi - ha ad oggetto rivendicazioni economiche relative a differenze retributive dovute in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società resistente dal
19.05.2009 al 06.02.2017, per lavoro ordinario e straordinario, tredicesima mensilità relativa all'anno 2016, maggiorazioni per il lavoro notturno, oltre ferie e permessi non goduti.
A fronte di ciò, è pacifico che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass.
n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non una prova generica di un indefinito svolgimento di prestazioni lavorative non comprese nel perimetro dell'orario contrattuale, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro o quantomeno di elementi dai quali desumere lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e la loro esatta quantificazione.
Pag. 3 di 10 Infatti, solo la prova precisa e rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario potrà consentire al giudicante di avere gli elementi necessari ai fini di poter liquidare le relative spettanze.
Tenuto conto che è pacifica la costituzione del rapporto di lavoro e la sua durata, occorre verificare la fondatezza dell'allegazione del ricorrente, secondo cui l'attività lavorativa a favore della società resistente si sarebbe svolta sette giorni alla settimana per dodici ore al giorno dal tramonto alle prime ore del mattino.
Tali circostanze hanno trovato adeguato riscontro nel risultato della prova testimoniale.
Il teste , ha confermato le allegazioni di parte ricorrente circa l'orario di Testimone_1 lavoro osservato, affermando “Il lavorava dall'imbrunire sino all'alba, facendo Per_1 il guardiano dell'acquacoltura. So perché io praticavo la zona, andando a pescare lo vedevo spesso lì effettuare quanto detto”.
Il teste, inoltre, ha confermato che non fruiva del riposo settimanale se non nei Per_1 giorni di maltempo, affermando a riguardo: “sulla circostanza d) posso dire che è vero, perché con ci frequentavamo assiduamente e lo vedevo quasi tutti i giorni”. Per_1
Anche il teste , collega di lavoro del ricorrente, escusso all'udienza Testimone_2 del 21.2.2020, ha confermato le allegazioni di parte ricorrente. In particolare, in merito all'orario di lavoro ha affermato: “… posso dire che il ha lavorato alle Per_1 dipendenze dell' dal maggio 2009 a febbraio 2017, per tutta la settimana. CP_1
Ciò posso dire perché facevamo lo stesso lavoro. Preciso che iniziavamo prima che facesse buio, quindi d'estate intorno alle ore 21 e nel periodo invernale alle ore 17 e finivamo il turno lavorativo all'alba sia nel periodo invernale (intorno alle ore 6.30) sia
d'estate (5.00, 5.30 circa).”
Inoltre, Accordino ha precisato che il ricorrente non fruiva di giorni di riposo settimanale, lavorando tutti i giorni della settimana eccetto i giorni in cui vi era maltempo, precisando di avere conoscenza diretta di tali fatti in quanto collega di lavoro, nonché in considerazione della circostanza che nemmeno lui fruiva di tali riposi.
Ciò posto, deve rilevarsi che contribuiscono a rendere ancor più verosimili le affermazioni del ricorrente, in merito all'orario di lavoro effettivamente osservato, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società resistente nell'interrogatorio formale.
Pag. 4 di 10 Infatti, ha confermato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente si Controparte_2 doveva espletare dal tramonto all'alba, asserendo tuttavia di non poter essere a conoscenza dell'orario da questi effettivamente osservato, in quanto il turno di dodici ore avrebbe dovuto essere coperto da due dipendenti.
A fronte di tali affermazioni, assume un valore dirimente, ai fini della prova sull'orario di lavoro effettivamente osservato dal e sulla mancata fruizione di ferie, Per_1 permessi e riposo settimanale, la dichiarazione di , collega di lavoro del Tes_2 ricorrente, il quale ha confermato pienamente che l'attività lavorativa veniva espletata da dall'alba al tramonto e che lo stesso lavorava tutti i giorni eccetto quelli in cui, Per_1
a causa del maltempo, era proibitivo uscire in mare.
Dunque, appare raggiunta la prova circa lo svolgimento di lavoro aggiuntivo, nei termini indicati dal ricorrente, atteso che i testi escussi hanno collocato in un preciso arco temporale lo svolgimento dell'attività lavorativa, e indicato l'orario di lavoro effettivamente prestato.
Si tratta di dichiarazioni precise, concordanti e derivanti da una conoscenza diretta dei fatti, che restituiscono un quadro probatorio idoneo a provare con sufficiente rigore e concretezza l'effettivo svolgimento della prestazione oltre i limiti contrattualmente previsti.
Di contro, parte resistente non ha offerto prova contraria.
A fronte di tali risultanze probatorie, va, dunque, rilevata la fondatezza della domanda del ricorrente, tenuto conto anche di quanto emerso dall'esame delle buste paga.
In tema di riparto probatorio dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677).
Invero, la parte datoriale non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico di aver pagato al ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle che egli, pacificamente, ha
Pag. 5 di 10 affermato di avere incassato e risultanti nelle buste paga parzialmente prodotte in atti e che risultano vergate per ricevuta e quietanza dal lavoratore.
Secondo la Suprema Corte le buste paga costituiscono una piena prova dei dati che in esse sono indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge n. 4 del 1953), che, prevede la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. (30 gennaio 2017, n. 2239)
La stessa Corte ha precisato, inoltre, che “Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell'effettivo pagamento” (Cass. civ.sez. lav. Sentenza n.21699/2018), mentre
“la quietanza ha natura sostanzialmente confessoria in ambito civilistico garantendo piena prova dei fatti dalla stessa attestati e “solleva il debitore dal relativo onere probatorio” (Cass. S.U. 19888/2014).
Tuttavia, “in presenza di prospetti paga contenenti gli elementi della retribuzione e una specifica dichiarazione autografa di quietanza”, il lavoratore può provare la “non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata” (Cass. ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27749), atteso che i predetti prospetti
“non creano una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga”. (Cass. sentenza n. 28029/2018)
Cosicché, se tali prospetti sono stati firmati dal dipendente e su di essi sia stata anche scritta la formula “per ricevuta”, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto versamento delle somme.
Diversamente, laddove i prospetti paga presentino una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente”. (Cass. ordinanza n. 27749/2020)
In ragione di quanto esposto, può dunque, ritenersi fondata l'allegazione di parte ricorrente circa la mancata percezione delle somme a titolo di lavoro straordinario, maggiorazioni e tfr.
Occorre, altresì, osservare che parte ricorrente ha lamentato, di non avere percepito nulla a titolo di lavoro ordinario per l'intercorso rapporto di lavoro e a titolo di tredicesima mensilità dell'anno 2016; tuttavia, con specifico riferimento alle mensilità
Pag. 6 di 10 da settembre a dicembre 2016 e al relativo rateo di tredicesima mensilità, parte resistente ha contestato tali allegazioni, provando che aveva già avviato un Per_1 procedimento monitorio ad esito del quale tali emolumenti gli sarebbero stati corrisposti.
Ciò posto, tale domanda appare inammissibile atteso risultando che era stata già proposta in altro giudizio monitorio antecedentemente e come emergente dalla produzione documentale in atti tali emolumenti sono stati già ottenuti dal ricorrente.
Risulta provato, difatti, che parte ricorrente, già prima della proposizione dell'odierno giudizio, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 67/17 r.g., emesso dal Tribunale di
Patti , Sezione Lavoro, il 14.3.2017, ha ricevuto il pagamento degli emolumenti relativi alle predette mensilità e come successivamente accertato con la sentenza n. 1597/2017 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, il 19.10.2017 a seguito del giudizio di opposizione, è stato interamente corrisposto quanto spettante anche a titolo di tredicesima dell'anno 2016, giusto bonifici eseguiti il 21 settembre e il 25 ottobre
2017 in suo favore.
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura stabilità dal CCNL di riferimento.
Com'è noto, sia il datore di lavoro, sia il dipendente, possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato offrendo un “preavviso nel termine e nei modi stabiliti” dal CCNL applicato.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2119 c.c.: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto … senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.”
Ed ancora ai sensi dell'art. 2118, c.c. II comma: “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.”
Pag. 7 di 10 La giusta causa è rappresentata da un gravissimo inadempimento del datore di lavoro, rispetto agli obblighi che gli derivano dalla legge, dal contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro, che rende non più proseguibile il rapporto lavorativo.
E, certamente, in tale nozione rientra il mancato o ritardato pagamento della retribuzione, reiterato nel tempo e non occasionale, da cui consegue la legittimità delle dimissioni del dipendente, senza obbligo di rispettare il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato. (Cass., 26/1/1988, n. 648).
Orbene, rispetto alle dimissioni ordinarie, quelle per giusta causa conferiscono al dimissionario il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro, che ha carattere retributivo e “… non trova la propria fonte in un atto illecito, ma … nel mancato adempimento di un obbligo cui era tenuto il datore di lavoro…”
(Cass. Civ. Sez. I, Ord., 31/07/2019, n. 20647) e la cui funzione consiste nel
“fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione…”, (Cass. Civ. Sez.
Lav., n. 14192/2018).
Ciò premesso, verificata la sussistenza degli elementi probatori a sostegno delle ragioni e delle pretese avanzate dall'odierno ricorrente, ritenuta pacifica la sussistenza e i termini del rapporto, è emersa, come sopra accertato, la sussistenza della giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore a fronte del mancato pagamento della giusta retribuzione contrattualmente dovuta, del rateo di tredicesima, mensilità 2016 e tfr, da parte della datrice di lavoro.
Dalle specifiche dimissioni per giusta causa in atti, risulta, infatti, come il ricorrente abbia lamentato il mancato pagamento dei superiori emolumenti.
Pertanto, sussistendo la giusta causa delle dimissioni presentate dal lavoratore, è dovuta l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura contrattualmente prevista e quantificata dal Ctu in € 1.609,61.
Di contro non appare fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società resistente.
Secondo l'oramai consolidato principio sancito dalla Corte di Cassazione: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di
Pag. 8 di 10 stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
(Cass. Sentenza n. 26246/2022)
Ritenuto, pertanto, che ha cessato il rapporto di lavoro per dimissioni il 6.2.2017 Per_1
e ha proposto l'odierno giudizio con ricorso depositato telematicamente il 26.7.2017, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie, devono riconoscersi a
[...]
, e quali eredi di Persona_2 Parte_3 Parte_2 Persona_1 le differenze retributive dovute in ragione del lavoro straordinario secondo l'orario indicato, per l'intercorso rapporto di lavoro, oltre maggiorazioni e TFR, e indennità sostitutiva di preavviso e al netto delle somme già percepite e per il rateo di tredicesima mensilità 2016 liquidata in € 1.234,46 .
Ebbene, dai calcoli svolti dal CTU, congrui e condivisi, è emerso che la somma spettante al ricorrente per i suindicati emolumenti, dedotto quanto lo stesso ha già percepito, è complessivamente pari a € 186.473,17 [186.098,028 (importo per emolumenti calcolato dal ctu) - 1.234,46 (13esima2016)= 184.863,56 + 1.690,61
(indennità sostitutiva di preavviso)] al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ed al cui pagamento in favore di , e Persona_2 Parte_3 [...]
quali eredi di dovrà essere condannata la società resistente, Pt_2 Persona_1 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM n. 147/22, come in dispositivo.
Le spese di CTU, separatamente liquidate devono essere definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , e quali Persona_2 Parte_3 Parte_2 eredi di , così provvede: Persona_1
Condanna la a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
, e quali eredi di , Persona_2 Parte_3 Parte_2 Persona_1
Pag. 9 di 10 la somma complessiva di € 186.473,17, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo;
Condanna la al pagamento, in favore di Parte_4 [...]
, e delle spese di lite, che Persona_2 Parte_3 Parte_2 liquida in € 6.700,00 per onorari, oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge.
Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico della società resistente
Patti, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 29.9.2025, sostituita dal deposito di note ex 127 ter c.p.c.,
Lette le note di udienza depositate dalle parti;
Ha pronunziato e pubblicato - ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2824/2017 R.G. e vertente
TRA
La nata a [...] il [...] (cod.fisc. Parte_1
) e residente in [...], C.da Marotta n.12, C.F._1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_2 C.F._2 residente in [...],
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_3 C.F._3 residente in Gioiosa Marea (ME) C.da Marotta n.13, n.q. di eredi di , Persona_1 elettivamente domiciliati in Messina, Via R. Spadafora n.1, presso lo studio dell'Avv.
NA LI (cod. fisc. – tel/fax 090696605 - pec: C.F._4
), che li rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
Ricorrente
CONTRO
con sede legale in Lampedusa (AG) C/da Controparte_1
Punta LE, P. VA : , in persona dell'amministratore legale P.IVA_1 rappresentante p.t., , domiciliata in Patti (ME), Via Kennedy n. Controparte_2
24, presso l'Avv. Francesco Ficarra, , fax n. 0941-362227, pec: C.F._5
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
Resistente
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 26.7.2017, conveniva in giudizio la Persona_1 società sostenendo di avere lavorato alle dipendenze Controparte_1 della predetta società con mansioni e qualifica di operaio Comune, inquadrato al I livello del CCNL Agricoltura Operai, presso la sede distaccata di Patti, dal 19.05.2009 al 06.02.2017 e di essersi dimesso per giusta causa.
Aggiungeva di avere lavorato sette giorni la settimana per circa 12 ore al giorno, dal tramonto sino alle prime ore del mattino, con orario variabile in base ai mesi dell'anno.
Lamentava di non aver percepito la tredicesima mensilità relativa all'anno 2016, le maggiorazioni previste dalla legge vigente e dalla contrattazione collettiva di categoria per il lavoro notturno disimpegnato, né la corretta retribuzione dovuta a titolo di lavoro ordinario e straordinario, in ragione della quantità di lavoro prestato.
Deduceva, inoltre, e di non avere fruito nè del riposo settimanale, eccetto i giorni di maltempo nei quali era impossibile recarsi a lavoro, né di ferie e permessi.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 184.263,20 a titolo di retribuzioni, straordinario, tredicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, tfr e indennità di mancato preavviso.
La società si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_1
16.3.2018, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Agrigento, atteso che la società resistente ha sede legale a CP_1
Rilevava altresì, l'inammissibilità del ricorso perché genericamente formulato.
Eccepiva, ancora la prescrizione quinquennale del credito vantato e nel merito sosteneva l'inesistenza del credito.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva interrotto con provvedimento del 28.6.2021 a seguito di istanza di parte ricorrente, che dichiarava l'intervenuto fallimento della società resistente giusta sentenza del Tribunale di Agrigento n. 923/2020.
, con ricorso in riassunzione depositato in data 8.4.2022 e iscritto al n. 1237/2022 Per_1
R.G., rilevava che aperta la procedura fallimentare n. 15/2020 dinnanzi al Tribunale di
Agrigento, era stato ammesso al passivo per la somma di € 11.345,62 a titolo di
Pag. 2 di 10 retribuzioni di gennaio, febbraio 2017 e TFR e che successivamente con sentenza n.
1763 del 5/11/2021 la Corte di Appello di Palermo aveva revocato ai sensi dell' art. 18
L.F. la sentenza di fallimento della società resistente, pertanto, chiedeva la prosecuzione del giudizio.
A seguito del decesso di , gli eredi Persona_1 Persona_2
e , alla prima udienza utile si costituivano in giudizio, Parte_2 Parte_3 chiedendone la e ne chiedevano la prosecuzione, insistendo nelle domande del proprio dante causa.
Indi, dopo lo svolgimento dell'istruttoria tramite interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU contabile, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, tenuto conto delle seguenti ragioni.
La domanda originariamente formulata da parte ricorrente - ed oggi fatta propria dai suoi eredi - ha ad oggetto rivendicazioni economiche relative a differenze retributive dovute in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società resistente dal
19.05.2009 al 06.02.2017, per lavoro ordinario e straordinario, tredicesima mensilità relativa all'anno 2016, maggiorazioni per il lavoro notturno, oltre ferie e permessi non goduti.
A fronte di ciò, è pacifico che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass.
n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non una prova generica di un indefinito svolgimento di prestazioni lavorative non comprese nel perimetro dell'orario contrattuale, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro o quantomeno di elementi dai quali desumere lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e la loro esatta quantificazione.
Pag. 3 di 10 Infatti, solo la prova precisa e rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario potrà consentire al giudicante di avere gli elementi necessari ai fini di poter liquidare le relative spettanze.
Tenuto conto che è pacifica la costituzione del rapporto di lavoro e la sua durata, occorre verificare la fondatezza dell'allegazione del ricorrente, secondo cui l'attività lavorativa a favore della società resistente si sarebbe svolta sette giorni alla settimana per dodici ore al giorno dal tramonto alle prime ore del mattino.
Tali circostanze hanno trovato adeguato riscontro nel risultato della prova testimoniale.
Il teste , ha confermato le allegazioni di parte ricorrente circa l'orario di Testimone_1 lavoro osservato, affermando “Il lavorava dall'imbrunire sino all'alba, facendo Per_1 il guardiano dell'acquacoltura. So perché io praticavo la zona, andando a pescare lo vedevo spesso lì effettuare quanto detto”.
Il teste, inoltre, ha confermato che non fruiva del riposo settimanale se non nei Per_1 giorni di maltempo, affermando a riguardo: “sulla circostanza d) posso dire che è vero, perché con ci frequentavamo assiduamente e lo vedevo quasi tutti i giorni”. Per_1
Anche il teste , collega di lavoro del ricorrente, escusso all'udienza Testimone_2 del 21.2.2020, ha confermato le allegazioni di parte ricorrente. In particolare, in merito all'orario di lavoro ha affermato: “… posso dire che il ha lavorato alle Per_1 dipendenze dell' dal maggio 2009 a febbraio 2017, per tutta la settimana. CP_1
Ciò posso dire perché facevamo lo stesso lavoro. Preciso che iniziavamo prima che facesse buio, quindi d'estate intorno alle ore 21 e nel periodo invernale alle ore 17 e finivamo il turno lavorativo all'alba sia nel periodo invernale (intorno alle ore 6.30) sia
d'estate (5.00, 5.30 circa).”
Inoltre, Accordino ha precisato che il ricorrente non fruiva di giorni di riposo settimanale, lavorando tutti i giorni della settimana eccetto i giorni in cui vi era maltempo, precisando di avere conoscenza diretta di tali fatti in quanto collega di lavoro, nonché in considerazione della circostanza che nemmeno lui fruiva di tali riposi.
Ciò posto, deve rilevarsi che contribuiscono a rendere ancor più verosimili le affermazioni del ricorrente, in merito all'orario di lavoro effettivamente osservato, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società resistente nell'interrogatorio formale.
Pag. 4 di 10 Infatti, ha confermato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente si Controparte_2 doveva espletare dal tramonto all'alba, asserendo tuttavia di non poter essere a conoscenza dell'orario da questi effettivamente osservato, in quanto il turno di dodici ore avrebbe dovuto essere coperto da due dipendenti.
A fronte di tali affermazioni, assume un valore dirimente, ai fini della prova sull'orario di lavoro effettivamente osservato dal e sulla mancata fruizione di ferie, Per_1 permessi e riposo settimanale, la dichiarazione di , collega di lavoro del Tes_2 ricorrente, il quale ha confermato pienamente che l'attività lavorativa veniva espletata da dall'alba al tramonto e che lo stesso lavorava tutti i giorni eccetto quelli in cui, Per_1
a causa del maltempo, era proibitivo uscire in mare.
Dunque, appare raggiunta la prova circa lo svolgimento di lavoro aggiuntivo, nei termini indicati dal ricorrente, atteso che i testi escussi hanno collocato in un preciso arco temporale lo svolgimento dell'attività lavorativa, e indicato l'orario di lavoro effettivamente prestato.
Si tratta di dichiarazioni precise, concordanti e derivanti da una conoscenza diretta dei fatti, che restituiscono un quadro probatorio idoneo a provare con sufficiente rigore e concretezza l'effettivo svolgimento della prestazione oltre i limiti contrattualmente previsti.
Di contro, parte resistente non ha offerto prova contraria.
A fronte di tali risultanze probatorie, va, dunque, rilevata la fondatezza della domanda del ricorrente, tenuto conto anche di quanto emerso dall'esame delle buste paga.
In tema di riparto probatorio dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677).
Invero, la parte datoriale non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico di aver pagato al ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle che egli, pacificamente, ha
Pag. 5 di 10 affermato di avere incassato e risultanti nelle buste paga parzialmente prodotte in atti e che risultano vergate per ricevuta e quietanza dal lavoratore.
Secondo la Suprema Corte le buste paga costituiscono una piena prova dei dati che in esse sono indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge n. 4 del 1953), che, prevede la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. (30 gennaio 2017, n. 2239)
La stessa Corte ha precisato, inoltre, che “Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell'effettivo pagamento” (Cass. civ.sez. lav. Sentenza n.21699/2018), mentre
“la quietanza ha natura sostanzialmente confessoria in ambito civilistico garantendo piena prova dei fatti dalla stessa attestati e “solleva il debitore dal relativo onere probatorio” (Cass. S.U. 19888/2014).
Tuttavia, “in presenza di prospetti paga contenenti gli elementi della retribuzione e una specifica dichiarazione autografa di quietanza”, il lavoratore può provare la “non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata” (Cass. ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27749), atteso che i predetti prospetti
“non creano una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga”. (Cass. sentenza n. 28029/2018)
Cosicché, se tali prospetti sono stati firmati dal dipendente e su di essi sia stata anche scritta la formula “per ricevuta”, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto versamento delle somme.
Diversamente, laddove i prospetti paga presentino una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente”. (Cass. ordinanza n. 27749/2020)
In ragione di quanto esposto, può dunque, ritenersi fondata l'allegazione di parte ricorrente circa la mancata percezione delle somme a titolo di lavoro straordinario, maggiorazioni e tfr.
Occorre, altresì, osservare che parte ricorrente ha lamentato, di non avere percepito nulla a titolo di lavoro ordinario per l'intercorso rapporto di lavoro e a titolo di tredicesima mensilità dell'anno 2016; tuttavia, con specifico riferimento alle mensilità
Pag. 6 di 10 da settembre a dicembre 2016 e al relativo rateo di tredicesima mensilità, parte resistente ha contestato tali allegazioni, provando che aveva già avviato un Per_1 procedimento monitorio ad esito del quale tali emolumenti gli sarebbero stati corrisposti.
Ciò posto, tale domanda appare inammissibile atteso risultando che era stata già proposta in altro giudizio monitorio antecedentemente e come emergente dalla produzione documentale in atti tali emolumenti sono stati già ottenuti dal ricorrente.
Risulta provato, difatti, che parte ricorrente, già prima della proposizione dell'odierno giudizio, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 67/17 r.g., emesso dal Tribunale di
Patti , Sezione Lavoro, il 14.3.2017, ha ricevuto il pagamento degli emolumenti relativi alle predette mensilità e come successivamente accertato con la sentenza n. 1597/2017 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, il 19.10.2017 a seguito del giudizio di opposizione, è stato interamente corrisposto quanto spettante anche a titolo di tredicesima dell'anno 2016, giusto bonifici eseguiti il 21 settembre e il 25 ottobre
2017 in suo favore.
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura stabilità dal CCNL di riferimento.
Com'è noto, sia il datore di lavoro, sia il dipendente, possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato offrendo un “preavviso nel termine e nei modi stabiliti” dal CCNL applicato.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2119 c.c.: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto … senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.”
Ed ancora ai sensi dell'art. 2118, c.c. II comma: “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.”
Pag. 7 di 10 La giusta causa è rappresentata da un gravissimo inadempimento del datore di lavoro, rispetto agli obblighi che gli derivano dalla legge, dal contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro, che rende non più proseguibile il rapporto lavorativo.
E, certamente, in tale nozione rientra il mancato o ritardato pagamento della retribuzione, reiterato nel tempo e non occasionale, da cui consegue la legittimità delle dimissioni del dipendente, senza obbligo di rispettare il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato. (Cass., 26/1/1988, n. 648).
Orbene, rispetto alle dimissioni ordinarie, quelle per giusta causa conferiscono al dimissionario il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro, che ha carattere retributivo e “… non trova la propria fonte in un atto illecito, ma … nel mancato adempimento di un obbligo cui era tenuto il datore di lavoro…”
(Cass. Civ. Sez. I, Ord., 31/07/2019, n. 20647) e la cui funzione consiste nel
“fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione…”, (Cass. Civ. Sez.
Lav., n. 14192/2018).
Ciò premesso, verificata la sussistenza degli elementi probatori a sostegno delle ragioni e delle pretese avanzate dall'odierno ricorrente, ritenuta pacifica la sussistenza e i termini del rapporto, è emersa, come sopra accertato, la sussistenza della giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore a fronte del mancato pagamento della giusta retribuzione contrattualmente dovuta, del rateo di tredicesima, mensilità 2016 e tfr, da parte della datrice di lavoro.
Dalle specifiche dimissioni per giusta causa in atti, risulta, infatti, come il ricorrente abbia lamentato il mancato pagamento dei superiori emolumenti.
Pertanto, sussistendo la giusta causa delle dimissioni presentate dal lavoratore, è dovuta l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura contrattualmente prevista e quantificata dal Ctu in € 1.609,61.
Di contro non appare fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società resistente.
Secondo l'oramai consolidato principio sancito dalla Corte di Cassazione: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di
Pag. 8 di 10 stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
(Cass. Sentenza n. 26246/2022)
Ritenuto, pertanto, che ha cessato il rapporto di lavoro per dimissioni il 6.2.2017 Per_1
e ha proposto l'odierno giudizio con ricorso depositato telematicamente il 26.7.2017, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie, devono riconoscersi a
[...]
, e quali eredi di Persona_2 Parte_3 Parte_2 Persona_1 le differenze retributive dovute in ragione del lavoro straordinario secondo l'orario indicato, per l'intercorso rapporto di lavoro, oltre maggiorazioni e TFR, e indennità sostitutiva di preavviso e al netto delle somme già percepite e per il rateo di tredicesima mensilità 2016 liquidata in € 1.234,46 .
Ebbene, dai calcoli svolti dal CTU, congrui e condivisi, è emerso che la somma spettante al ricorrente per i suindicati emolumenti, dedotto quanto lo stesso ha già percepito, è complessivamente pari a € 186.473,17 [186.098,028 (importo per emolumenti calcolato dal ctu) - 1.234,46 (13esima2016)= 184.863,56 + 1.690,61
(indennità sostitutiva di preavviso)] al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ed al cui pagamento in favore di , e Persona_2 Parte_3 [...]
quali eredi di dovrà essere condannata la società resistente, Pt_2 Persona_1 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM n. 147/22, come in dispositivo.
Le spese di CTU, separatamente liquidate devono essere definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , e quali Persona_2 Parte_3 Parte_2 eredi di , così provvede: Persona_1
Condanna la a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
, e quali eredi di , Persona_2 Parte_3 Parte_2 Persona_1
Pag. 9 di 10 la somma complessiva di € 186.473,17, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo;
Condanna la al pagamento, in favore di Parte_4 [...]
, e delle spese di lite, che Persona_2 Parte_3 Parte_2 liquida in € 6.700,00 per onorari, oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge.
Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico della società resistente
Patti, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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