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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 13753/2019 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13753/2019 R.G., avente ad oggetto: Comunione e , impugnazione CP_1 di delibera assembleare – spese condominiali/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Monopoli n.
119/2019, depositata il 25.07.2019, e non notificata,
vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
MU (Ba), alla Via Pio XII n. 28/C, presso lo studio dell'Avv. Vito Zaccaria, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo,
- APPELLANTE -
contro
, elettivamente domiciliato in Macerata, alla Galleria del Commercio n. 17, presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Leide Polci del Foro di Macerata, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 5.05.2020,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2025 celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di appello avente data di iscrizione a ruolo risalente, né avendo i difensori delle parti avanzato alcuna istanza in tal senso.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione in appello del 30.09.2019, ritualmente notificato a mezzo PEC in pario data, la a impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Monopoli (R.G. n. 318/2019) n. Parte_1
119/2019, depositata in data 25.07.2019, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 323/2018, emesso in data Controparte_2
21.12.2018, in relazione al pagamento della somma di complessivi €. 330,32, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di oneri condominiali e, segnatamente, per le spese di gestione anno 2018, dovuti dal quale condomino del sito in Monopoli alla via CP_2 Controparte_3
1 Dott. Luca Sforza
n. 13753/2019 R.G. Aldo Moro n. 4, nonché in qualità di comunista, giusto regolamento di comunione accettato in sede di acquisto della quota.
In particolare, l'attore-opponente in prime cure, deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c., nonché, nel merito, deduceva l'inutilizzabilità del regolamento di comunione allegato dalla nel ricorso monitorio in quanto mai sottoscritto Parte_1 dal medesimo , nonché eccepiva il difetto di legittimazione attiva della opposta, oltre alla erronea CP_2 qualificazione della multiproprietà, l'illegittimità della fattura n. 524/2018 unitamente alla contestazione circa l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme asseritamente dovute ai sensi dell'art. 1110 c.c..
L'odierna appellante restava contumace nel giudizio di primo grado e all'esito dell'istruttoria compiuta in primo grado, consistita nella sola produzione documentale, il Giudice di pace accoglieva l'opposizione stante la ritenuta fondatezza dell'eccezione preliminare di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c., con conseguente condanna dell'opposta rimasta contumace al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza proponeva appello la chiedendone la riforma e Parte_1 deducendo l'“improcedibilità della opposizione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex d.lgs. n. 28/2010”, nonché, nel merito, contestava la ritenuta inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, riportandosi alla richiesta avanzata in sede monitoria e deducendo la decadenza dell'opponente in prime cure da ogni contestazione o riserva e l'improcedibilità della opposizione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. si costituiva nel presente giudizio d'appello con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 del 30.04.2020, depositata telematicamente in data 5.05.2020, sostenendo, nel merito, la correttezza della sentenza impugnata e opponendosi alla ricostruzione dei fatti operata dall'appellante, riportandosi, in ogni caso in maniera dettagliata e specifica, ai motivi di opposizione spiegati in primo grado, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo
Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di appello avente data di iscrizione a ruolo risalente, né avendo i difensori delle parti avanzato alcuna istanza in tal senso
Ritiene questo Giudice che il giudizio vada definito con una mera pronuncia in rito, stante la previsione dell'art. 339, ultimo comma, c.p.c. trattandosi di questione comunque rilevabile ex officio.
Ed invero, deve evidenziarsi come la presente controversia ricada nell'alveo applicativo dell'art. 339, co.
3, c.p.c., in quanto decisa dal Giudice di Pace ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, co. 2, e 114,
c.p.c., ossia nell'ambito della c.d. “giurisdizione equitativa necessaria”, comunque improntata al rispetto dei
“principi informatori della materia”.
2 Dott. Luca Sforza
n. 13753/2019 R.G. Nell'ambito di tale peculiare modus judicandi, il giudice di pace è infatti tenuto a decidere (“decide”) secondo equità ogni causa di valore non eccedente l'importo di €. 1.100,00, salve le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e sempre che trattasi di contenzioso vertente su diritti disponibili.
Ciò premesso dal punto di vista sistematico, in punto di operatività della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace (e del correlato limite all'appellabilità delle sentenze ex art. 339, co. 3, c.p.c.), non vi è dubbio che la controversia in esame, in quanto vertente in materia di diritto di credito per un importo non superiore a €. 1.100,00, rientri nel campo applicativo della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113, co. 2,
c.p.c.
Ed invero, la causa de qua non ricade in alcuno dei predetti limiti alla pronuncia secondo equità [“le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.”
(cfr. Cass. civ., ord. n. 5287/2012)], e ciò vale a prescindere dalla circostanza che il giudice di pace, nel corpo della decisione, espressamente riferisca di provvedere secondo equità.
In altre parole, valorizzando il dato letterale dell'art. 113, co. 2, c.p.c. (“il giudice di pace decide”), la sentenza del giudice di pace pronunciata in relazione a domanda di condanna al pagamento di somma di denaro inferiore a €. 1.100,00 deve presumersi juris et de jure adottata secondo equità, anche nel caso in cui l'organo giudicante non lo abbia espressamente dichiarato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha ulteriormente puntualizzato che “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all' art. 339, co. 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c.”, ossia avendo riguardo al valore della domanda.
Per completezza, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 339, comma terzo, c.p.c. trova applicazione anche con riferimento alle pronunce del giudice di pace rese secondo diritto, acquisendo rilevanza dirimente il valore della controversia. In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza” (cfr. Cass. civ., n. 4890/2007; n. 19724/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'opposta-attrice in prime cure-odierna appellante aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo emesso in suo favore per un importo determinato pari ad €. 330,32, in seguito oggetto di opposizione da parte dell'ingiunto ; CP_2 quest'ultimo rilievo permette di ritenere, senza alcun dubbio, applicabili alla controversia gli art. 113, co. 2 e
339, co. 3, c.p.c. nei sensi sopra illustrati.
3 Dott. Luca Sforza
n. 13753/2019 R.G. Tanto precisato, ne consegue che il giudice del gravame, in sede di appello avverso sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità c.d. necessaria, “è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. Cass. civ., ord. n. 5287/2012).
In siffatto contesto, l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità è, dunque, assai circoscritta, in quanto limitata ai motivi tassativamente enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., il quale fa espresso richiamo alle norme costituzionali o comunitarie, alle norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia (ovverosia le regole fondamentali, dal punto di vista sostanziale, del rapporto dedotto in giudizio, ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato), lasciando dunque all'interprete, in queste ultime due ipotesi, l'individuazione in concreto delle fattispecie.
Alla luce di quanto premesso, la ha censurato la sentenza di primo grado, denunciando Parte_1 sia l'improcedibilità della opposizione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex d.lgs. n. 28/2010, sia l'asserita erronea declaratoria di inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, riportandosi, in ogni caso, alle richieste avanzate in sede monitoria, senza peraltro denunciare, neppure implicitamente, la violazione di talune norme del procedimento, come per esempio gli artt. 115 e 116
c.p.c. e/o 2697 c.c., in cui sarebbe incorso il giudice di pace nell'adozione della sentenza gravata.
Orbene, con riferimento alla asserita improcedibilità del giudizio di primo grado per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, deve innanzitutto evidenziarsi l'intervenuta decadenza di parte appellante da qualsivoglia eccezione preliminare afferente il detto procedimento di mediazione atteso che ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, a norma del “[…] l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Il Giudice di Pace di Monopoli ha rilevato, invero, la contumacia dell'odierna appellante, con la conseguenza che l'odierna appellante è ormai decaduta dalla facoltà di rilevare l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sul punto, invero, è noto che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità,
l'improcedibilità della domanda per mancato, preventivo, esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
“dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, con la conseguenza che “il rilievo della improcedibilità, “ope exceptionis” ovvero “ex officio”, della domanda proposta sarebbe dovuto avvenire in occasione della sua celebrazione, donde la sua intervenuta preclusione” (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 29017/2018; Cass. civ., n. 9557/2017; Cass. civ., n. 2703/2017).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “in ipotesi di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis del D.lgs. n. 28/2010, in caso di omessa instaurazione […] del procedimento di mediazione obbligatoria, l'improcedibilità della domanda giudiziale dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice d'appello rilevare l'improcedibilità della domanda […]” (cfr.
Cass. civ., sez. III, 13.12.2019, n. 32797; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 10.11.2020, n. 25155, secondo
4 Dott. Luca Sforza
n. 13753/2019 R.G. cui “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2”).
A ciò si aggiunga, inoltre, che il procedimento di mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie espressamente indicate dalla citata disposizione, la quale, però prevede, altresì, che, nei casi di omessa attivazione del procedimento, il giudice fissi il termine di 15 giorni per consentire alle parti di adempiere a tale incombente, con la conseguenza che l'improcedibilità della domanda è subordinata all'ulteriore termine fissato dal giudice per ovviare alla mancanza della detta condizione di procedibilità (cfr. il quinto alinea, stabilisce che “Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito”).
La ratio dell'istituto, pertanto, è quella di imporre alle parti, in determinati casi, di tentare fra loro una soluzione conciliativa prima di accedere alla giurisdizione e non quella di creare un ostacolo al diritto di difesa costituzionalmente garantito, che è attuato dal diritto di azione;
ciò che risulta in modo manifesto dal predetto meccanismo secondo cui l'omesso esperimento della mediazione non è di per sé motivo di improcedibilità, essendo stabilito che, in quei casi, il giudice assegni comunque un termine alla parte onerata.
Detto in altre parole, una volta riscontrato il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, non è ancora maturata l'improcedibilità ma il giudizio «entra in una fase di quiescenza», e solo in caso di mancata attivazione del procedimento nel termine successivamente assegnato dal giudice, quest'ultimo potrà dichiarare improcedibile la domanda.
Nel caso in esame il giudice di pace non ha assegnato alcun termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, stante come detto la contumacia della stessa opposta-odierna appellante, sicché nessuna improcedibilità poteva ritenersi maturata né tantomeno può essere scrutinata in questa sede, essendo preclusa ogni ulteriore delibazione sul punto.
Analogamente non è stata espressamente denunciata la violazione di specifiche norme sul procedimento che disciplinano il giudizio davanti al giudice di pace o di specifici principi regolatori della materia.
Ed infatti, quanto alle caratteristiche dei principi regolatori della materia, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5627/2017, ha chiarito che: “I principi regolatori non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme (per reperire i quali, probabilmente, occorrerebbe una conoscenza sistematica dell'ordinamento che non appare consona al tipo di giudice che detti principi dovrebbe sapere ritrovare), ma sono quelli della materia, che non può identificarsi soltanto con gli istituti generali (il contratto;
la responsabilità civile;
la proprietà, etc.), bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio.
La materia è quella concreta della causa: per esempio, un contratto di vendita di cose mobili. Il conciliatore dovrà osservare le norme fondamentali relative a tal tipo di rapporto, ed in ciò è adiuvato dalla frequenza di
5 Dott. Luca Sforza
n. 13753/2019 R.G. norme definitorie contenute nel codice o in altre leggi. Si tratta della configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste;
ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra (per esempio: la sottospecie della vendita con riserva di proprietà, rispetto alla vendita). È evidente che il ricorrente non potrà limitarsi ad assumere l'esistenza del vizio, ma è necessario che indichi, sia pure in maniera generica, ma in modo tale da rendere intellegibile la censura, quali sono i principi regolatori che si ritengono violati e/o falsamente Part applicati. La a, innanzitutto, il compito di accertare se quelli dedotti (almeno implicitamente) dalla parte sono veramente i "principi regolatori della materia" di causa;
se la risposta è negativa, il giudizio si fermerà
a questo livello, perché si rientra nell'ambito della insindacabilità della decisione di equità. Se, invece, si tratta veramente di principi regolatori, accertata la sussistenza della dedotta violazione e/o falsa applicazione, dovrà enunciare il principio di diritto, ai sensi e con i poteri dell'art. 384 c.p.c. (primo e secondo comma)"
(cfr. Cass. S.U., sentenza n. 6794 del 15.06.1991; conformemente, Cass. civ. Sez. 6 - 3, ord. n. 18064 del
6.06.2022: “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.”).
Nella massima della sentenza n. 284/2007, seppure in relazione al giudizio di legittimità, si legge inoltre, che “in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia - vincolanti per il giudice di pace a seguito della sentenza n.206 del 2004 della Corte costituzionale - rappresentano non tanto una regola di giudizio quanto piuttosto una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso per cassazione che denunci, ai sensi dell'art. 360 primo comma n.
4 cod. proc. civ., la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione”.
Quanto statuito dalla sentenza n. 284/2007 è applicabile anche al giudizio di appello, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 3005/2014, secondo cui “questa Corte, seppure con riferimento al ricorso per Cassazione nel sistema anteriore alla riforma del 2006, ma con riferimento alla formulazione del motivo di impugnazione e, quindi, con principi applicabili anche ai motivi di appello, ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si
6 Dott. Luca Sforza
n. 13753/2019 R.G. ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010)” (v. nello stesso senso, di recente, Cass. civ., n. 26066/2020).
Peraltro, vale la pena rimarcare che le sentenze (come quella in esame) pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono impugnabili per violazione delle norme sul procedimento, sicché la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un “error in iudicando” non deducibile in appello (cfr., per l'affermazione del principio con riferimento al ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità: Cass. civ., n. 7581/2007; Cass. civ., S.U.
n. 564/2009).
Anche la doglianza afferente l'asserita errata statuizione del giudice di pace in merito alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c. appare inconferente.
Ed invero, pur volendo ritenersi la dedotta doglianza come afferente la presunta violazione di norme del procedimento, deve ritenersi anche in questa sede ormai preclusa ogni ulteriore delibazione al riguardo attese le decadenze, in rito e in merito, ormai maturate dall'odierna appellante stante la contumacia serbata nel giudizio di prime cure anche in ordine alla predetta presunta violazione.
Ed infatti, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità prevalente, “Il termine previsto dall'art.
644 cod. proc. civ. per la notifica del decreto ingiuntivo è perentorio e, come tale, non può essere prorogato.
Peraltro, qualora il creditore provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso di tale termine, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
ed inoltre, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In tal ultimo caso l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 4.01.2002, n. 67; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 6.10.2021, n. 27062, per la quale, “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire
l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della
7 Dott. Luca Sforza
n. 13753/2019 R.G. condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace”).
Del resto, e ad ogni buon conto, l'appellante pur avendo sostenuto di aver effettuato una prima notifica del predetto decreto ingiuntivo opposto n. 323/2018 emesso il 21.12.2018 mediante spedizione datata 16.01.2019, non ha allegato nulla al riguardo in prime cure e, in particolare, non ha allegato in primo grado l'avviso di ricevimento relativo alla detta notifica, stante, come più volte evidenziato, la sua contumacia in primo grado, né potendosi ritenere ammissibile la documentazione prodotta tardivamente soltanto nel presente giudizio d'appello.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, la seconda tardiva notifica eseguita soltanto in data 22.02.2019, come condivisibilmente sostenuto dalla difesa di parte opposta, si è resa necessaria proprio “per cause imputabili al creditore”, atteso che l'indirizzo al quale è stato effettuato il primo tentativo di notifica in data
16.01.2019 – segnatamente, “ID (Massa Carrara), Via Ugolini, n. 63” –, appare ictu oculi caratterizzato da un evidente errore imputabile proprio allo stesso creditore notificante, rientrando il Comune di ID nella provincia di Macerata, la cui sigla è “MC”, la quale tuttavia è stata palesemente fraintesa dalla
[...] Cont
facendola corrispondere alla provincia di Massa Carrara, la cui sigla è invece Parte_1
Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame ben può trovare applicazione l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento […] salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (cfr. Cass. civ., sez. 6, 31.07.2017, n. 19059).
Nel caso di specie, difetta in radice la prova rigorosa da parte dell'odierna appellante circa l'errata identificazione dell'indirizzo del , non potendo il detto errore sull'indirizzo del debitore ingiunto in CP_2 alcun modo essere qualificato come circostanza eccezionale, e dovendosi anzi ragionevolmente ritenere come ulteriore manifestazione della carenza di diligenza dello stesso notificante-odierna appellante del primo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo.
Ne discende, dunque, l'assoluta inidoneità, ai fini dell'ammissibilità del gravame, delle doglianze prospettate da parte appellante, peraltro in termini generici e neppure sufficientemente dettagliati, potendosi riconoscere carattere di norma sul procedimento soltanto alle disposizioni contenenti regole che impongano al giudicante una condotta vincolata, tali non potendosi configurare, evidentemente, le disposizioni sul procedimento di mediazione obbligatoria o quelle del codice di rito che attribuiscono al giudice discrezionalità nel modus operandi o judicandi, purché non sconfinante in arbitrio.
In conclusione, deve pertanto ritenersi che i motivi di appello proposti esulino dalle ipotesi tassativamente enucleate dall'art. 339, comma 3, c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Si aggiunga, infine, che la Suprema Corte, nel rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (sotto il profilo della esclusione del doppio grado di giurisdizione), dell'art. 339, co. 3, c.p.c., nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità in controversie non eccedenti il valore indicato nell'art. 113,
8 Dott. Luca Sforza
n. 13753/2019 R.G. co. 2, del codice di rito, ha precisato che: “il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, non essendo espresso dalla Costituzione, ma dalla legge ordinaria, può trovare in essa deroga e tale deroga, se correlata alla scarsa consistenza economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità, non si espone a sospetti di violazione delle citate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento
(negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse (individuale
e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine” (cfr. Cass., S.U., n. 12749/2004).
In definitiva, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellato ed avvalendosi dei Controparte_2 parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n.
8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Leide Polci, dichiaratasi anticipataria come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa di costituzione e risposta in appello (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006,
n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monopoli n. 119/2019, depositata il 25.07.2019, e non
[...] notificata, così provvede:
9 Dott. Luca Sforza
n. 13753/2019 R.G. 1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1 delle spese del giudizio d'appello sostenute dall'appellato che liquida in Controparte_2 complessivi €. 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Leide Polci;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico di parte appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma I-quater, D.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari il 31.10.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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