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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10262/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - in persona della dott.ssa Daniela Oliva - in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 10262/2017 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
; C, partita iva in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall' Avv.
Rodolfo Marrone
Opponente
e
C.F. rappresentata e difesa in forza di Parte_1 C.F._1
procura in atti degli Avv.ti Rosario Carucci ed Alessandra Torre
Opponente
e
C.F. rappresentata e difesa in forza di procura CP_1 C.F._2
in atti degli Avv.ti Rosario Carucci ed Alessandra Torre opponente;
nonché
C.F. rappresentata e difesa in forza di procura Parte_2 C.F._3
in atti degli Avv.ti Rosario Carucci ed Alessandra Torre
pagina 1 di 7 opponente
CONTRO
C.F. e P.IVA procuratrice speciale della Controparte_2 P.IVA_2
cessionaria già della c.f. ; CP_3 Controparte_4 P.IVA_3 [...]
, codice fiscale Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa in forza di procura P.IVA_4
in atti dall'avv. Avv. Alessandro Marsico
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.1.25
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande avanzate.
Nel merito va preliminarmente osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o della emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis,
Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn.
1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
pagina 2 di 7 12278/92, Tribunale Napoli, 19 maggio 2005, sez. XI)”; pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto emissione del decreto) ha, nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999,
n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Logicamente tale principio va coordinato con le difese svolte dalle parti e dalle allegazioni.
L'opposizione spiegata è del tutto fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Salerno nr 2911/2017, rg 7584/2017.
Preliminarmente va posta con particolare attenzione la vicenda riguardante le svariate cessioni del credito che ne determinano l'esito del giudizio.
Questo Tribunale fa suoi i principi espressi dalle recenti sentenze della Corte di
Cassazione n. 5478/2024 del 29.02.2024; n. 3405 del 6 febbraio 2024 , in ordine alla prova del credito oggetto di cessione, chiarendo che, nel giudizio di opposizione, spetta pagina 3 di 7 al cessionario l'onere di provare l'esistenza e la titolarità del credito in maniera rigorosa ed inequivocabile, differentemente da quanto avviene nella fase della richiesta di decreto ingiuntivo.
Non solo con l'ordinanza n° 5857/2022, la Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto: “In materia di cessione di crediti..…, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile di ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale….”.
Non solo, sempre sulla stessa scia si è consolidato un ulteriore principio in cui risulterebbe “…' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in sé della cessione di uno specifico credito.” Tribunale di Taranto, 16 gennaio 2023; “(…) i contratti di cessione prodotti in giudizio non risultano sufficientemente determinati, a norma nell'art. 1346 c.c., poiché fanno tutti generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità delle società cedenti senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.” - Tribunale di Prato,
31 dicembre 2022, n. 749.
È, altresì, pacifico sostenere che sebbene, in astratto, l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale possa ritenersi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ove consenta di includere univocamente il credito azionato fra quelli oggetto della cessione in blocco, nel caso di specie, l'avviso pubblicato non può essere considerato sufficiente, atteso che non consente di ricondurre senza incertezze il credito vantato dall'odierna opposta fra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco di crediti concluso tra le cessionarie tra loto e con la stessa Banca cedente.
pagina 4 di 7 Difatti, pur ravvisando i contratti di cessione del credito, in virtù del quale le società opposte, subentrate nel giudizio, risulterebbero acquirenti di cediti in blocco dalla
Banca originaria, non consente di affermare con certezza che il credito sotteso al titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto rientri fra quelli oggetto del contratto di cessione. L'opposta, a seguito di cessioni, non prova l'inclusione del credito nelle varie cessioni del credito per cui agisce. Non sono bastevoli l'indicazione di importi o riferimenti numerici in luogo dei nominativi dei soggetti destinatari dei contratti oggetto di giudizio.
Le società subentrate avrebbero dovuto offrire la prova dell'avvenuta cessione in suo favore del credito oggetto di giudizio. Quindi in conformità all'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 28790/2024 che ha riassunto i principi affermati dalla Corte di legittimità, in tema di prova della legittimazione attiva collegata all'istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati, l'opposizione va accolta.
La cassazione detta i principi guida ovvero: «in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete».
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, allorquando il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, va fornita in modo rigoroso, circostanza non avvenuta nel presente giudizio da parte opposta.
pagina 5 di 7 Va evidenziato che così come affermato dalla Suprema Corte, “è (…) necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B”.
Ne consegue che, “«in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concreto»”. Ebbene, alla luce di questi principi, secondo questo giudicante la mancata prova del fatto che i debitori, odierni opponenti fossero inclusi nelle cessioni, non consente di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte, in base alle sue caratteristiche concrete, a quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Trib. Firenze,
Sez. III, 12 dicembre 2024, n. 3994 Corte di Appello Cagliari sentenza n. 70, pubblicata il 21 febbraio 2025.
È chiaro quindi che le società subentrate non hanno dato prova che il contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo sia effettivamente ed inequivocabilmente rientrato nella cessione rappresentata, non è bastevole l'indicazione dell'importo e un numero progressivo di posizione;
pertanto la banca opposta risulta spoglia di difesa, non ha adempiuto all'onere della prova considerato che l'opposizione proposta ha, anche per oggetto, la contestazione della fondatezza del credito sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
pagina 6 di 7 Da qui, l'accoglimento della spiegata opposizione in merito alle motivazioni rassegnate da questo giudicante, ritenendo assorbite le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione come da motivazione rassegnata;
- revoca il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Salerno nr 2911/2017, rg
7584/2017
- condanna gli opposti in solido fra loro al pagamento a favore dell'opponente della somma pari ad euro € 5.077,00, oltre spese per euro 135,50, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta;
Si comunichi
Salerno 6 mag. 25
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - in persona della dott.ssa Daniela Oliva - in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 10262/2017 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
; C, partita iva in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall' Avv.
Rodolfo Marrone
Opponente
e
C.F. rappresentata e difesa in forza di Parte_1 C.F._1
procura in atti degli Avv.ti Rosario Carucci ed Alessandra Torre
Opponente
e
C.F. rappresentata e difesa in forza di procura CP_1 C.F._2
in atti degli Avv.ti Rosario Carucci ed Alessandra Torre opponente;
nonché
C.F. rappresentata e difesa in forza di procura Parte_2 C.F._3
in atti degli Avv.ti Rosario Carucci ed Alessandra Torre
pagina 1 di 7 opponente
CONTRO
C.F. e P.IVA procuratrice speciale della Controparte_2 P.IVA_2
cessionaria già della c.f. ; CP_3 Controparte_4 P.IVA_3 [...]
, codice fiscale Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa in forza di procura P.IVA_4
in atti dall'avv. Avv. Alessandro Marsico
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.1.25
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande avanzate.
Nel merito va preliminarmente osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o della emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis,
Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn.
1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
pagina 2 di 7 12278/92, Tribunale Napoli, 19 maggio 2005, sez. XI)”; pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto emissione del decreto) ha, nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999,
n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Logicamente tale principio va coordinato con le difese svolte dalle parti e dalle allegazioni.
L'opposizione spiegata è del tutto fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Salerno nr 2911/2017, rg 7584/2017.
Preliminarmente va posta con particolare attenzione la vicenda riguardante le svariate cessioni del credito che ne determinano l'esito del giudizio.
Questo Tribunale fa suoi i principi espressi dalle recenti sentenze della Corte di
Cassazione n. 5478/2024 del 29.02.2024; n. 3405 del 6 febbraio 2024 , in ordine alla prova del credito oggetto di cessione, chiarendo che, nel giudizio di opposizione, spetta pagina 3 di 7 al cessionario l'onere di provare l'esistenza e la titolarità del credito in maniera rigorosa ed inequivocabile, differentemente da quanto avviene nella fase della richiesta di decreto ingiuntivo.
Non solo con l'ordinanza n° 5857/2022, la Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto: “In materia di cessione di crediti..…, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile di ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale….”.
Non solo, sempre sulla stessa scia si è consolidato un ulteriore principio in cui risulterebbe “…' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in sé della cessione di uno specifico credito.” Tribunale di Taranto, 16 gennaio 2023; “(…) i contratti di cessione prodotti in giudizio non risultano sufficientemente determinati, a norma nell'art. 1346 c.c., poiché fanno tutti generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità delle società cedenti senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.” - Tribunale di Prato,
31 dicembre 2022, n. 749.
È, altresì, pacifico sostenere che sebbene, in astratto, l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale possa ritenersi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ove consenta di includere univocamente il credito azionato fra quelli oggetto della cessione in blocco, nel caso di specie, l'avviso pubblicato non può essere considerato sufficiente, atteso che non consente di ricondurre senza incertezze il credito vantato dall'odierna opposta fra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco di crediti concluso tra le cessionarie tra loto e con la stessa Banca cedente.
pagina 4 di 7 Difatti, pur ravvisando i contratti di cessione del credito, in virtù del quale le società opposte, subentrate nel giudizio, risulterebbero acquirenti di cediti in blocco dalla
Banca originaria, non consente di affermare con certezza che il credito sotteso al titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto rientri fra quelli oggetto del contratto di cessione. L'opposta, a seguito di cessioni, non prova l'inclusione del credito nelle varie cessioni del credito per cui agisce. Non sono bastevoli l'indicazione di importi o riferimenti numerici in luogo dei nominativi dei soggetti destinatari dei contratti oggetto di giudizio.
Le società subentrate avrebbero dovuto offrire la prova dell'avvenuta cessione in suo favore del credito oggetto di giudizio. Quindi in conformità all'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 28790/2024 che ha riassunto i principi affermati dalla Corte di legittimità, in tema di prova della legittimazione attiva collegata all'istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati, l'opposizione va accolta.
La cassazione detta i principi guida ovvero: «in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete».
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, allorquando il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, va fornita in modo rigoroso, circostanza non avvenuta nel presente giudizio da parte opposta.
pagina 5 di 7 Va evidenziato che così come affermato dalla Suprema Corte, “è (…) necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B”.
Ne consegue che, “«in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concreto»”. Ebbene, alla luce di questi principi, secondo questo giudicante la mancata prova del fatto che i debitori, odierni opponenti fossero inclusi nelle cessioni, non consente di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte, in base alle sue caratteristiche concrete, a quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Trib. Firenze,
Sez. III, 12 dicembre 2024, n. 3994 Corte di Appello Cagliari sentenza n. 70, pubblicata il 21 febbraio 2025.
È chiaro quindi che le società subentrate non hanno dato prova che il contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo sia effettivamente ed inequivocabilmente rientrato nella cessione rappresentata, non è bastevole l'indicazione dell'importo e un numero progressivo di posizione;
pertanto la banca opposta risulta spoglia di difesa, non ha adempiuto all'onere della prova considerato che l'opposizione proposta ha, anche per oggetto, la contestazione della fondatezza del credito sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
pagina 6 di 7 Da qui, l'accoglimento della spiegata opposizione in merito alle motivazioni rassegnate da questo giudicante, ritenendo assorbite le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione come da motivazione rassegnata;
- revoca il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Salerno nr 2911/2017, rg
7584/2017
- condanna gli opposti in solido fra loro al pagamento a favore dell'opponente della somma pari ad euro € 5.077,00, oltre spese per euro 135,50, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta;
Si comunichi
Salerno 6 mag. 25
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 7 di 7