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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1691/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1691/2018
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GORACCI EMILIANO
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. CHELLI SETTIMIO
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 22/10/2024, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1 per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Grosseto ogni contraria
istanza disattesa e/o respinta:
- Accertare che il Sig. ha subito delle variazioni di salute economiche e Parte_1
di salute che nulla versi a titolo di contributo per il mantenimento della moglie CP_1
e per la figlia per sopravvenuta impossibilità oggettiva alla prestazione e
[...] Per_1
stante il fatto che la figlia ha trovato lavoro presso una struttura sanitaria ed è Per_1
indipendente economicamente, così come la moglie occupata presso l'agriturismo aia del
Tufo di Pitigliano";
per parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, preso atto della sentenza non
definitiva sulla cessazione del vincolo, pronunciata in data 06.07.2023, confermare la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorano il 24.08.1996 tra Pt_1
e nonché le condizioni patrimoniali adottate dal Presidente del
[...] CP_1
Tribunale all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.02.2019, con eccezione
dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia Persona_2
economicamente autosufficiente.
Voglia, conseguentemente, riconoscere e dichiarare che deve corrisponde Parte_1
alla moglie l'assegno divorzile di € 250,00 mensili, o quella somma che CP_1
sarà ritenuta di giustizia, nonché il 40% dell'importo del T.F.R. riscosso nell'anno 2021
e riportato nella certificazione unica 2022 del 15.03.2022, prodotta in giudizio dal
ricorrente, ammontante ad € 9.995,54 (importo TFR riscosso € 24.988,39) e condannare
lo stesso a corrispondere alla moglie gli importi suddetti. Voglia respingere CP_1
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione. Col favore delle spese del giudizio, da
distrarsi in favore dell'Erario, essendo stata ammessa al patrocinio a spese CP_1
dello Stato “.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
rappresentato di aver contratto matrimonio con in data 24 agosto CP_1
1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sorano (Serie A,
Parte II, atto n. 21, anno 1996).
2 Dalla loro unione è nata la figlia , il 4 aprile 2000. Per_1
Su questa scorta il ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di fissare a proprio carico l'obbligo di versare a titolo di mantenimento per la figlia la somma di euro 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché un contributo mensile di euro 150,00 a favore della moglie, con relativa rivalutazione annuale ISTAT.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dato conto dell'omologazione della separazione consensuale (con obbligo di versamento, in favore della moglie, della somma di euro 250,00 mensili, e della somma di euro 350,00 per la figlia , Per_1
oltre al 55% delle spese straordinarie), intervenuta con decreto del 21.9.2017, e contestualmente allegato un peggioramento rispetto al passato delle proprie condizioni di salute, evidenziando così una situazione di difficoltà economica,
tale da impedirgli di adempiere con regolarità agli obblighi economici previsti in sede di separazione.
A tal proposito ha altresì dedotto che avrebbe lavorato presso CP_1
l'Agriturismo “Aria del Tufo”, percependo “una retribuzione che le garantisce il
normale sostentamento” (cfr. pag. 3, ricorso).
Quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo, da un lato, a sua volta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla richiesta di divorzio, e, dall'altro la conferma delle condizioni economiche previste in separazione, e dunque, in sostanza, il riconoscimento di un assegno divorzile.
All'esito della prima comparizione delle parti, con ordinanza del 15 febbraio
2019, il Presidente del Tribunale, in via temporanea e urgente, ha confermato l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento della somma mensile di euro 350,00, oltre al 55% delle spese straordinarie inerenti alla stessa, nonché l'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie con il versamento della somma mensile di euro
250,00.
3 Nel corso del presente giudizio, entrambe le parti hanno modificato le originarie conclusioni. In particolare, le stesse hanno dato congiuntamente conto della sopravvenuta indipendenza economica della figlia , e conseguentemente Per_1
chiesto la revoca dell'assegno previsto in favore di quest'ultima.
Con riguardo alle ulteriori pretese economiche, invece, il ricorrente ha depositato, in data 16.5.2022, una nota integrativa con cui, allegata la sopravvenienza di una patologia invalidante, ha chiesto che alcun contributo economico fosse previsto in favore della resistente.
Quest'ultima, da parte sua, all'udienza di p.c. del 10.5.2023 ha concluso affinché
il Tribunale volesse “pronunciare la cessazione degli effetti civili nascenti dal
matrimonio concordatario contratto dalle parti il giorno 24.08.1996 e […] condannare
a corrispondere alla moglie l'assegno divorzile di € Parte_1 CP_1
200,00 mensili o, comunque, l'assegno che riterrà di giustizia, nonché a corrispondere
alla moglie la quota di legge del T.F.R. riscosso dal datore di lavoro tenendo conto della
durata trentennale del matrimonio”.
Alla stessa udienza del 10.5.2023 la causa è stata trattenuta in decisione e, dopo l'emissione della sentenza sullo status, rimessa sul ruolo del giudice istruttore con ordine di “deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi entro il 17 ottobre 2023”.
Rispettivamente in data 9.11.2023 e 16.10.2023, il ricorrente e la resistente depositavano ulteriore documentazione reddituale.
All'udienza del 22.10.2024 la resistente ha nuovamente modificato le proprie conclusioni come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, preso atto della sentenza
non definitiva sulla cessazione del vincolo, pronunciata in data 06.07.2023, confermare
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorano il 24.08.1996 tra
e nonché le condizioni patrimoniali adottate dal Parte_1 CP_1
Presidente del Tribunale all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.02.2019, con
eccezione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia Persona_2
economicamente autosufficiente.
4 Voglia, conseguentemente, riconoscere e dichiarare che deve corrisponde Parte_1
alla moglie l'assegno divorzile di € 250,00 mensili, o quella somma che CP_1
sarà ritenuta di giustizia, nonché il 40% dell'importo del T.F.R. riscosso nell'anno 2021
e riportato nella certificazione unica 2022 del 15.03.2022, prodotta in giudizio dal
ricorrente, ammontante ad € 9.995,54 (importo TFR riscosso € 24.988,39) e condannare
lo stesso a corrispondere alla moglie gli importi suddetti”. CP_1
Di contro, il ricorrente ha concluso affinché nessun contributo economico sia previsto in favore della moglie.
Su tali presupposti la causa è stata rimessa al Collegio per decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ***
1. Sulle questioni preliminari.
In via preliminare deve affermarsi l'inammissibilità della domanda della resistente, relativa alla debenza di una percentuale dell'indennità di fine rapporto di lavoro, percepita dall'altro coniuge.
Tale domanda è infatti stata formulata, come detto, soltanto nell'udienza del
10.5.2023 e, dunque, ben oltre il maturare delle preclusioni assertive.
2 Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva, depositata in data 12/07/2023. Nulla in proposito v'è dunque da statuire in questa sede.
3. Sul mantenimento della figlia delle parti.
Dalla documentazione versata in atti e dalle concordi allegazioni delle parti,
emerge pacificamente che la figlia , oggi venticinquenne, ha raggiunto Per_1
una condizione di autonomia economica, tale da rendere non più attuale l'obbligo di mantenimento in precedenza previsto a carico del padre.
Su tale presupposto, avendo le parti, di fatto, reciprocamente rinunciato alla domanda relativa alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della
5 figlia, deve disporsi la revoca del contributo previsto con l'ordinanza presidenziale depositata in data 11.2.2019.
4. Sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Come detto, da ultimo, la resistente ha concluso chiedendo la previsione in suo favore di un assegno divorzile pari ad euro 250,00.
La richiesta deve essere valutata alla luce delle seguenti emergenze processuali:
A) è rimasto incontestato quanto allegato dal ricorrente con la citata “nota integrativa” del 16.5.2022, ossia che:
1. “ non espleta più la propria attività lavorativa alle dipendenza della Pt_1 Pt_1
società Unicoop amiatina, ma attualmente e in via definitiva lo stesso percepisce la
pensione di invalidità pari ad € 920,00, da parte dell'Inps a causa del grave peggioramento
delle proprie condizioni di salute”;
2. allo stesso ricorrente, “con certificazione medica del 13.02.2020 e del 20.02.2020
veniva diagnosticato un rallentamento motorio e pertanto venivano consigliati, dalla Asl
di Siena e dal Dr. degli approfondimenti clinici al fine di verificarne la causa” Per_3
3. “i predetti accertamenti rivelavano il riscontro unitamente ad altre patologie del morbo
di Parkinson, aspetto, che sulla base della documentazione medica, veniva riconosciuto
dalla commissione Inps di Grosseto che, verificata la riduzione permanente della capacità
lavorativa dal 74% al 99% , con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ne
dichiarava l'invalidità all'80%, in data 24.11.2020”;
4. “dalla successiva scintigrafia effettuata in data 06.05.2021 presso la struttura
Ospedaliera Asl di Grosseto veniva riscontrata altresì una patologia degenerativa del
sistema nigro-striariale di grado lieve”;
5. “in data 16.06.2021 a seguito dell'aggravamento della propria condizione fisica, il sig.
si sottoponeva di nuovo alla visita presso la commissione Asl di Grosseto che Pt_1
riconosceva all'odierno comparente di essere portatore di handicap in situazione di
gravità”;
6. “a seguito del peggioramento sopravvenuto della propria condizione fisica il sig.
era costretto a risolvere il proprio contratto di lavoro con Unicoop Amiatina”. Pt_1
6 B) all'udienza del 10.5.2023 la resistente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“attualmente lavoro il fine settimana con contratti a tempo determinato della durata di
due/tre mesi;
lavoro al ristorante o come collaboratrice domestica;
vivo in campagna
vicino a mio padre e mia madre, sono una figlia sola e quindi in caso di necessità ho il loro
supporto; loro abitano in una casa accanto a quella abitata da me e mia figlia, nello stesso
podere; il mio nucleo familiare è composta da me e mia figlia;
poi ho percepito la
disoccupazione; la casa in cui abito è di mio padre;
la figlia ha 23 anni e vive con me;
attualmente ho un contratto a tempo determinato con scadenza il 6 novembre 2023 come
aiuto cuoco;
sono previste 36 ore settimanali di lavoro;
prima facevo meno ore, lavoravo
solo il fine settimana e percepivo 600,00 euro circa;
ore il numero di ore aumenterà ma
non so ancora dire con precisione a quanto ammonterà lo stipendio;
nostra figlia ha
lavorato per un periodo in una casa di riposo;
percepiva circa 700,00 euro al mese;
poi il
suo orario di lavoro è stato ridotto, tanto che percepiva circa €. 200,00 euro al mese;
attualmente cerca un lavoro per la stagione estiva;
ha preso il diploma all'istituto socio
sanitario; poi ha fatto un corso e ha preso l'attestato come OSS;
non sono proprietaria di
immobili”.
A ciò occorre aggiungere che, nella fattispecie in esame, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi (avviatasi con il matrimonio nel 1996) ha avuto una durata di circa 21 anni, interrompendosi, certamente, almeno sin dal 2017 (anno in cui risulta essere stato introdotto il giudizio di separazione).
Al momento del matrimonio la aveva 24 anni e, al momento CP_1
dell'interruzione del sodalizio coniugale, 45 (oggi ha 53 anni); dall'unione della coppia è nata, nel 2000, la figlia . Per_1
Entrambi i coniugi risultano godere di una condizione abitativa per la quale non sono onerati di spese diverse da quelle delle utenze: il ricorrente abita in un immobile di sua proprietà; la resistente – per sua stessa ammissione - abita in un immobile messole a disposizione dai suoi genitori.
7 Ferme tali premesse deve ancora rilevarsi che, dalle difese delle parti e dalla documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente, in quanto dipendente della società Unicoop Amiatina:
- nell'anno 2015 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
24.213,00, con relativa imposta netta pari ad euro 3.131,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 21.082,00, per una media mensile di euro circa 1.757,00 (Modello 730/2016, doc. 4, memoria di costituzione resistente);
- nell'anno 2017 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
24.354,08 (CU 2018, doc.
6. ricorso);
- nell'anno 2021 ha prodotto un reddito lordo pari ad euro 11.323,11, con relativa imposta netta pari ad euro 749,19; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 10.573,92, per una media mensile di euro circa 881,00 (CU 2022,
depositato in data, 05/12/2022);
- nell'anno 2022 ha prodotto un reddito lordo pari ad euro 14.826,00 con relativa imposta netta pari ad euro 1.733,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 13.093,00, per una media mensile di euro circa 1.091,00
(Modello 730/2023, depositato in data, 09/11/2023).
Risulta poi documentalmente - e invero la circostanza non è contestata - che il sia affetto da “malattia di Parkinson in trattamento farmacologico, spondilo- Pt_1
artrosi, ipoacusia sinistra con lesione timpanica, sinusite cronica, deficit sensibile e
permanente della capacità deambulatoria”, condizione per la quale il ricorrente è
stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e
12 L. 118/71” (doc. 6, depositato in data 30/05/2023), oltre che portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104 del 1992 (doc. 4,
depositato in data 30/05/2023).
Quanto alla sua situazione economica, invece, ha allegato che al CP_1
momento della separazione, così come nella fase iniziale del presente giudizio, la stessa non lavorava “anche a causa delle sue condizioni di salute”, tanto da non aver percepito alcun reddito nell'anno 2016 (doc. 7, memoria di costituzione) e
8 comunque limitandosi a prestare “solo poche ore mensili “a chiamata” per
l'Agriturismo l'Aia del Tufo di S. Valentino“ (cfr. pag. 5, memoria di costituzione e risposta), da cui percepiva circa 150 euro al mese.
Dalla documentazione versata in atti, risulta, inoltre che la resistente abbia percepito un reddito pari ad euro 232,08, nel 2017 (doc. 9); ad euro 1.052,00 nel
2018, (doc. 8); ad euro 502,76 (doc. depositato in data 01/12/2022); pari ad euro
4.638,14 nel 2022 (doc. 3, depositato in data 08/06/2023).
Le condizioni retributive della resistente sono state poi attualizzare dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza del 10.5.2023, sopra riportate.
Orbene, come noto, “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-
compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la
situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia
l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari,
mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per
esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i
mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni
oggettive”(cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
Su questa scorta deve osservarsi che, dalle allegazioni dispiegate dalla resistente nel presente giudizio, non emerge in alcun modo che la stessa abbia rinunciato ad una qualche attività lavorativa o formativa a fronte dell'avvio della vita matrimoniale.
Allo stesso modo la resistente non ha in alcun modo allegato di aver fornito un contributo rilevante ai fini della formazione del patrimonio familiare o di quello personale del marito.
Ebbene, su tali presupposti non può neppure ipotizzarsi la previsione di un assegno divorzile avente funzione perequativa-compensativa.
Deve invece valutarsi se possa o meno risultare dovuto un assegno divorzile con funzione meramente assistenziale.
9 Nel far ciò, anche a voler ipotizzare la possibilità di rintracciare l'esistenza di un consistente squilibrio reddituale tra gli ex coniugi (elemento che, come noto,
costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 e che - in ragione delle dichiarazioni rilasciate dalla resistente all'udienza del 10.5.2023 e delle ultime dichiarazioni dei redditi del ricorrente - difficilmente può essere riscontrato nel caso di specie) non può non considerarsi (in via assorbente) che per unitario e condivisibile principio giurisprudenziale “in materia di separazione dei coniugi [così come di divorzio],
grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua
capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto
sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini
professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati
redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c. [così come quello previsto dall'art. 5, Legge
1 dicembre 1970, n. 898], pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza
materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria
diligenza, l' istante sia in grado di procurarsi da solo”. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
21/07/2021, n. 20866).
“Infatti, se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e
autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e
reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva
facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto
che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità
di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”.
(cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3661 del 2020).
Ebbene, nel caso di specie, pur non essendo mai stata negata una capacità
lavorativa generica della resistente, in alcun modo è stato allegato che la stessa si sia concretamente attivata per impiegarsi lavorativamente nel migliore e maggiore modo possibile, con miglioramento della condizione retributiva descritta nella comparsa di costituzione e risposta.
10 In proposito alcun rilievo può assumere il fatto che la resistente sia stata colpita da artrite reumatoide e che, dal 18.01.2018, la stessa sia in terapia con specifici preparati farmaceutici, con “evidente riduzione funzionale articolare agli arti inferiori
e superiori” e necessità di “evitare sforzi eccessivi e fare cicli periodici di terapia
riabilitativa” (cfr. pag. 4 – comparsa di costituzione del 24.7.2019).
Non vi sono elementi, infatti, per ritenere che le difficoltà legate alla citata patologia, siano effettivamente trasmodate in una inabilità al lavoro della resistente, tale da escludere la sua capacità di lavorare e la possibilità di un suo proficuo impiego;
capacità e possibilità che, invece, sono concretamente desumibili dalle attività lavorative dalla stessa concretamente prestate e riferite in occasione della citata udienza del 10.5.2023.
Le circostanze sopra descritte debbono poi essere lette in considerazione del fatto che, al momento della omologa della separazione, oggi CP_1
cinquantatreene, aveva quarantacinque anni;
circostanza, questa, che non permette di affermare l'impossibilità di un efficace collocamento nel mondo del lavoro in ragione del dato anagrafico.
Le dichiarazioni rilasciate in data 10.5.2023, escludono poi – per il semplice dato empirico dell'avvenuto impiego della resistente - che l'assenza di mezzi adeguati,
possa essere riconnessa ad altri specifici fattori individuali o ambientali (invero neppure allegati dalla parte).
In ragione di quanto precede e delle attuali condizioni economiche delle parti,
deve escludersi il diritto della resistente a percepire dal ricorrente un assegno divorzile. Conseguentemente deve revocarsi il contributo al mantenimento disposto in suo favore con l'ordinanza presidenziale depositata in data 11.2.2019.
Gli effetti di tale revoca debbono essere fatti decorrere dalla data di deposito della
“nota integrativa” del 16.5.2022, con cui il ricorrente ha, per la prima volta,
chiesto (modificando le precedenti domande, con cui riconosceva il diritto della moglie alla percezione di un contributo al mantenimento, seppure per la somma di euro 150,00) di non essere onerato di alcun mantenimento.
11 5. Le spese di lite.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, del comune interesse alla pronuncia sullo status, della reciproca rinuncia alla domanda relativa al mantenimento della figlia, nonché alla modifica in corso di causa delle domande dispiegate dalle parti in ragione delle sopravvenienze allegate, deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sul giudizio promosso da ei confronti di osì provvede: Parte_1 CP_1
REVOCA l'obbligo di di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia , di cui all'ordinanza presidenziale depositata in data 11.2.2019; Per_1
ACCERTA l'insussistenza, a far data dal 16.5.2022, dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, e per l'effetto,
REVOCA l'obbligo di di contribuire al mantenimento di Parte_1 CP_1
di cui all'ordinanza presidenziale depositata in data 11.2.2019;
[...]
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1691/2018
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GORACCI EMILIANO
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. CHELLI SETTIMIO
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 22/10/2024, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1 per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Grosseto ogni contraria
istanza disattesa e/o respinta:
- Accertare che il Sig. ha subito delle variazioni di salute economiche e Parte_1
di salute che nulla versi a titolo di contributo per il mantenimento della moglie CP_1
e per la figlia per sopravvenuta impossibilità oggettiva alla prestazione e
[...] Per_1
stante il fatto che la figlia ha trovato lavoro presso una struttura sanitaria ed è Per_1
indipendente economicamente, così come la moglie occupata presso l'agriturismo aia del
Tufo di Pitigliano";
per parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, preso atto della sentenza non
definitiva sulla cessazione del vincolo, pronunciata in data 06.07.2023, confermare la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorano il 24.08.1996 tra Pt_1
e nonché le condizioni patrimoniali adottate dal Presidente del
[...] CP_1
Tribunale all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.02.2019, con eccezione
dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia Persona_2
economicamente autosufficiente.
Voglia, conseguentemente, riconoscere e dichiarare che deve corrisponde Parte_1
alla moglie l'assegno divorzile di € 250,00 mensili, o quella somma che CP_1
sarà ritenuta di giustizia, nonché il 40% dell'importo del T.F.R. riscosso nell'anno 2021
e riportato nella certificazione unica 2022 del 15.03.2022, prodotta in giudizio dal
ricorrente, ammontante ad € 9.995,54 (importo TFR riscosso € 24.988,39) e condannare
lo stesso a corrispondere alla moglie gli importi suddetti. Voglia respingere CP_1
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione. Col favore delle spese del giudizio, da
distrarsi in favore dell'Erario, essendo stata ammessa al patrocinio a spese CP_1
dello Stato “.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
rappresentato di aver contratto matrimonio con in data 24 agosto CP_1
1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sorano (Serie A,
Parte II, atto n. 21, anno 1996).
2 Dalla loro unione è nata la figlia , il 4 aprile 2000. Per_1
Su questa scorta il ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di fissare a proprio carico l'obbligo di versare a titolo di mantenimento per la figlia la somma di euro 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché un contributo mensile di euro 150,00 a favore della moglie, con relativa rivalutazione annuale ISTAT.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dato conto dell'omologazione della separazione consensuale (con obbligo di versamento, in favore della moglie, della somma di euro 250,00 mensili, e della somma di euro 350,00 per la figlia , Per_1
oltre al 55% delle spese straordinarie), intervenuta con decreto del 21.9.2017, e contestualmente allegato un peggioramento rispetto al passato delle proprie condizioni di salute, evidenziando così una situazione di difficoltà economica,
tale da impedirgli di adempiere con regolarità agli obblighi economici previsti in sede di separazione.
A tal proposito ha altresì dedotto che avrebbe lavorato presso CP_1
l'Agriturismo “Aria del Tufo”, percependo “una retribuzione che le garantisce il
normale sostentamento” (cfr. pag. 3, ricorso).
Quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo, da un lato, a sua volta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla richiesta di divorzio, e, dall'altro la conferma delle condizioni economiche previste in separazione, e dunque, in sostanza, il riconoscimento di un assegno divorzile.
All'esito della prima comparizione delle parti, con ordinanza del 15 febbraio
2019, il Presidente del Tribunale, in via temporanea e urgente, ha confermato l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento della somma mensile di euro 350,00, oltre al 55% delle spese straordinarie inerenti alla stessa, nonché l'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie con il versamento della somma mensile di euro
250,00.
3 Nel corso del presente giudizio, entrambe le parti hanno modificato le originarie conclusioni. In particolare, le stesse hanno dato congiuntamente conto della sopravvenuta indipendenza economica della figlia , e conseguentemente Per_1
chiesto la revoca dell'assegno previsto in favore di quest'ultima.
Con riguardo alle ulteriori pretese economiche, invece, il ricorrente ha depositato, in data 16.5.2022, una nota integrativa con cui, allegata la sopravvenienza di una patologia invalidante, ha chiesto che alcun contributo economico fosse previsto in favore della resistente.
Quest'ultima, da parte sua, all'udienza di p.c. del 10.5.2023 ha concluso affinché
il Tribunale volesse “pronunciare la cessazione degli effetti civili nascenti dal
matrimonio concordatario contratto dalle parti il giorno 24.08.1996 e […] condannare
a corrispondere alla moglie l'assegno divorzile di € Parte_1 CP_1
200,00 mensili o, comunque, l'assegno che riterrà di giustizia, nonché a corrispondere
alla moglie la quota di legge del T.F.R. riscosso dal datore di lavoro tenendo conto della
durata trentennale del matrimonio”.
Alla stessa udienza del 10.5.2023 la causa è stata trattenuta in decisione e, dopo l'emissione della sentenza sullo status, rimessa sul ruolo del giudice istruttore con ordine di “deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi entro il 17 ottobre 2023”.
Rispettivamente in data 9.11.2023 e 16.10.2023, il ricorrente e la resistente depositavano ulteriore documentazione reddituale.
All'udienza del 22.10.2024 la resistente ha nuovamente modificato le proprie conclusioni come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, preso atto della sentenza
non definitiva sulla cessazione del vincolo, pronunciata in data 06.07.2023, confermare
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorano il 24.08.1996 tra
e nonché le condizioni patrimoniali adottate dal Parte_1 CP_1
Presidente del Tribunale all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.02.2019, con
eccezione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia Persona_2
economicamente autosufficiente.
4 Voglia, conseguentemente, riconoscere e dichiarare che deve corrisponde Parte_1
alla moglie l'assegno divorzile di € 250,00 mensili, o quella somma che CP_1
sarà ritenuta di giustizia, nonché il 40% dell'importo del T.F.R. riscosso nell'anno 2021
e riportato nella certificazione unica 2022 del 15.03.2022, prodotta in giudizio dal
ricorrente, ammontante ad € 9.995,54 (importo TFR riscosso € 24.988,39) e condannare
lo stesso a corrispondere alla moglie gli importi suddetti”. CP_1
Di contro, il ricorrente ha concluso affinché nessun contributo economico sia previsto in favore della moglie.
Su tali presupposti la causa è stata rimessa al Collegio per decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ***
1. Sulle questioni preliminari.
In via preliminare deve affermarsi l'inammissibilità della domanda della resistente, relativa alla debenza di una percentuale dell'indennità di fine rapporto di lavoro, percepita dall'altro coniuge.
Tale domanda è infatti stata formulata, come detto, soltanto nell'udienza del
10.5.2023 e, dunque, ben oltre il maturare delle preclusioni assertive.
2 Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva, depositata in data 12/07/2023. Nulla in proposito v'è dunque da statuire in questa sede.
3. Sul mantenimento della figlia delle parti.
Dalla documentazione versata in atti e dalle concordi allegazioni delle parti,
emerge pacificamente che la figlia , oggi venticinquenne, ha raggiunto Per_1
una condizione di autonomia economica, tale da rendere non più attuale l'obbligo di mantenimento in precedenza previsto a carico del padre.
Su tale presupposto, avendo le parti, di fatto, reciprocamente rinunciato alla domanda relativa alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della
5 figlia, deve disporsi la revoca del contributo previsto con l'ordinanza presidenziale depositata in data 11.2.2019.
4. Sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Come detto, da ultimo, la resistente ha concluso chiedendo la previsione in suo favore di un assegno divorzile pari ad euro 250,00.
La richiesta deve essere valutata alla luce delle seguenti emergenze processuali:
A) è rimasto incontestato quanto allegato dal ricorrente con la citata “nota integrativa” del 16.5.2022, ossia che:
1. “ non espleta più la propria attività lavorativa alle dipendenza della Pt_1 Pt_1
società Unicoop amiatina, ma attualmente e in via definitiva lo stesso percepisce la
pensione di invalidità pari ad € 920,00, da parte dell'Inps a causa del grave peggioramento
delle proprie condizioni di salute”;
2. allo stesso ricorrente, “con certificazione medica del 13.02.2020 e del 20.02.2020
veniva diagnosticato un rallentamento motorio e pertanto venivano consigliati, dalla Asl
di Siena e dal Dr. degli approfondimenti clinici al fine di verificarne la causa” Per_3
3. “i predetti accertamenti rivelavano il riscontro unitamente ad altre patologie del morbo
di Parkinson, aspetto, che sulla base della documentazione medica, veniva riconosciuto
dalla commissione Inps di Grosseto che, verificata la riduzione permanente della capacità
lavorativa dal 74% al 99% , con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ne
dichiarava l'invalidità all'80%, in data 24.11.2020”;
4. “dalla successiva scintigrafia effettuata in data 06.05.2021 presso la struttura
Ospedaliera Asl di Grosseto veniva riscontrata altresì una patologia degenerativa del
sistema nigro-striariale di grado lieve”;
5. “in data 16.06.2021 a seguito dell'aggravamento della propria condizione fisica, il sig.
si sottoponeva di nuovo alla visita presso la commissione Asl di Grosseto che Pt_1
riconosceva all'odierno comparente di essere portatore di handicap in situazione di
gravità”;
6. “a seguito del peggioramento sopravvenuto della propria condizione fisica il sig.
era costretto a risolvere il proprio contratto di lavoro con Unicoop Amiatina”. Pt_1
6 B) all'udienza del 10.5.2023 la resistente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“attualmente lavoro il fine settimana con contratti a tempo determinato della durata di
due/tre mesi;
lavoro al ristorante o come collaboratrice domestica;
vivo in campagna
vicino a mio padre e mia madre, sono una figlia sola e quindi in caso di necessità ho il loro
supporto; loro abitano in una casa accanto a quella abitata da me e mia figlia, nello stesso
podere; il mio nucleo familiare è composta da me e mia figlia;
poi ho percepito la
disoccupazione; la casa in cui abito è di mio padre;
la figlia ha 23 anni e vive con me;
attualmente ho un contratto a tempo determinato con scadenza il 6 novembre 2023 come
aiuto cuoco;
sono previste 36 ore settimanali di lavoro;
prima facevo meno ore, lavoravo
solo il fine settimana e percepivo 600,00 euro circa;
ore il numero di ore aumenterà ma
non so ancora dire con precisione a quanto ammonterà lo stipendio;
nostra figlia ha
lavorato per un periodo in una casa di riposo;
percepiva circa 700,00 euro al mese;
poi il
suo orario di lavoro è stato ridotto, tanto che percepiva circa €. 200,00 euro al mese;
attualmente cerca un lavoro per la stagione estiva;
ha preso il diploma all'istituto socio
sanitario; poi ha fatto un corso e ha preso l'attestato come OSS;
non sono proprietaria di
immobili”.
A ciò occorre aggiungere che, nella fattispecie in esame, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi (avviatasi con il matrimonio nel 1996) ha avuto una durata di circa 21 anni, interrompendosi, certamente, almeno sin dal 2017 (anno in cui risulta essere stato introdotto il giudizio di separazione).
Al momento del matrimonio la aveva 24 anni e, al momento CP_1
dell'interruzione del sodalizio coniugale, 45 (oggi ha 53 anni); dall'unione della coppia è nata, nel 2000, la figlia . Per_1
Entrambi i coniugi risultano godere di una condizione abitativa per la quale non sono onerati di spese diverse da quelle delle utenze: il ricorrente abita in un immobile di sua proprietà; la resistente – per sua stessa ammissione - abita in un immobile messole a disposizione dai suoi genitori.
7 Ferme tali premesse deve ancora rilevarsi che, dalle difese delle parti e dalla documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente, in quanto dipendente della società Unicoop Amiatina:
- nell'anno 2015 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
24.213,00, con relativa imposta netta pari ad euro 3.131,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 21.082,00, per una media mensile di euro circa 1.757,00 (Modello 730/2016, doc. 4, memoria di costituzione resistente);
- nell'anno 2017 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
24.354,08 (CU 2018, doc.
6. ricorso);
- nell'anno 2021 ha prodotto un reddito lordo pari ad euro 11.323,11, con relativa imposta netta pari ad euro 749,19; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 10.573,92, per una media mensile di euro circa 881,00 (CU 2022,
depositato in data, 05/12/2022);
- nell'anno 2022 ha prodotto un reddito lordo pari ad euro 14.826,00 con relativa imposta netta pari ad euro 1.733,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 13.093,00, per una media mensile di euro circa 1.091,00
(Modello 730/2023, depositato in data, 09/11/2023).
Risulta poi documentalmente - e invero la circostanza non è contestata - che il sia affetto da “malattia di Parkinson in trattamento farmacologico, spondilo- Pt_1
artrosi, ipoacusia sinistra con lesione timpanica, sinusite cronica, deficit sensibile e
permanente della capacità deambulatoria”, condizione per la quale il ricorrente è
stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e
12 L. 118/71” (doc. 6, depositato in data 30/05/2023), oltre che portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104 del 1992 (doc. 4,
depositato in data 30/05/2023).
Quanto alla sua situazione economica, invece, ha allegato che al CP_1
momento della separazione, così come nella fase iniziale del presente giudizio, la stessa non lavorava “anche a causa delle sue condizioni di salute”, tanto da non aver percepito alcun reddito nell'anno 2016 (doc. 7, memoria di costituzione) e
8 comunque limitandosi a prestare “solo poche ore mensili “a chiamata” per
l'Agriturismo l'Aia del Tufo di S. Valentino“ (cfr. pag. 5, memoria di costituzione e risposta), da cui percepiva circa 150 euro al mese.
Dalla documentazione versata in atti, risulta, inoltre che la resistente abbia percepito un reddito pari ad euro 232,08, nel 2017 (doc. 9); ad euro 1.052,00 nel
2018, (doc. 8); ad euro 502,76 (doc. depositato in data 01/12/2022); pari ad euro
4.638,14 nel 2022 (doc. 3, depositato in data 08/06/2023).
Le condizioni retributive della resistente sono state poi attualizzare dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza del 10.5.2023, sopra riportate.
Orbene, come noto, “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-
compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la
situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia
l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari,
mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per
esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i
mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni
oggettive”(cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
Su questa scorta deve osservarsi che, dalle allegazioni dispiegate dalla resistente nel presente giudizio, non emerge in alcun modo che la stessa abbia rinunciato ad una qualche attività lavorativa o formativa a fronte dell'avvio della vita matrimoniale.
Allo stesso modo la resistente non ha in alcun modo allegato di aver fornito un contributo rilevante ai fini della formazione del patrimonio familiare o di quello personale del marito.
Ebbene, su tali presupposti non può neppure ipotizzarsi la previsione di un assegno divorzile avente funzione perequativa-compensativa.
Deve invece valutarsi se possa o meno risultare dovuto un assegno divorzile con funzione meramente assistenziale.
9 Nel far ciò, anche a voler ipotizzare la possibilità di rintracciare l'esistenza di un consistente squilibrio reddituale tra gli ex coniugi (elemento che, come noto,
costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 e che - in ragione delle dichiarazioni rilasciate dalla resistente all'udienza del 10.5.2023 e delle ultime dichiarazioni dei redditi del ricorrente - difficilmente può essere riscontrato nel caso di specie) non può non considerarsi (in via assorbente) che per unitario e condivisibile principio giurisprudenziale “in materia di separazione dei coniugi [così come di divorzio],
grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua
capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto
sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini
professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati
redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c. [così come quello previsto dall'art. 5, Legge
1 dicembre 1970, n. 898], pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza
materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria
diligenza, l' istante sia in grado di procurarsi da solo”. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
21/07/2021, n. 20866).
“Infatti, se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e
autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e
reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva
facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto
che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità
di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”.
(cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3661 del 2020).
Ebbene, nel caso di specie, pur non essendo mai stata negata una capacità
lavorativa generica della resistente, in alcun modo è stato allegato che la stessa si sia concretamente attivata per impiegarsi lavorativamente nel migliore e maggiore modo possibile, con miglioramento della condizione retributiva descritta nella comparsa di costituzione e risposta.
10 In proposito alcun rilievo può assumere il fatto che la resistente sia stata colpita da artrite reumatoide e che, dal 18.01.2018, la stessa sia in terapia con specifici preparati farmaceutici, con “evidente riduzione funzionale articolare agli arti inferiori
e superiori” e necessità di “evitare sforzi eccessivi e fare cicli periodici di terapia
riabilitativa” (cfr. pag. 4 – comparsa di costituzione del 24.7.2019).
Non vi sono elementi, infatti, per ritenere che le difficoltà legate alla citata patologia, siano effettivamente trasmodate in una inabilità al lavoro della resistente, tale da escludere la sua capacità di lavorare e la possibilità di un suo proficuo impiego;
capacità e possibilità che, invece, sono concretamente desumibili dalle attività lavorative dalla stessa concretamente prestate e riferite in occasione della citata udienza del 10.5.2023.
Le circostanze sopra descritte debbono poi essere lette in considerazione del fatto che, al momento della omologa della separazione, oggi CP_1
cinquantatreene, aveva quarantacinque anni;
circostanza, questa, che non permette di affermare l'impossibilità di un efficace collocamento nel mondo del lavoro in ragione del dato anagrafico.
Le dichiarazioni rilasciate in data 10.5.2023, escludono poi – per il semplice dato empirico dell'avvenuto impiego della resistente - che l'assenza di mezzi adeguati,
possa essere riconnessa ad altri specifici fattori individuali o ambientali (invero neppure allegati dalla parte).
In ragione di quanto precede e delle attuali condizioni economiche delle parti,
deve escludersi il diritto della resistente a percepire dal ricorrente un assegno divorzile. Conseguentemente deve revocarsi il contributo al mantenimento disposto in suo favore con l'ordinanza presidenziale depositata in data 11.2.2019.
Gli effetti di tale revoca debbono essere fatti decorrere dalla data di deposito della
“nota integrativa” del 16.5.2022, con cui il ricorrente ha, per la prima volta,
chiesto (modificando le precedenti domande, con cui riconosceva il diritto della moglie alla percezione di un contributo al mantenimento, seppure per la somma di euro 150,00) di non essere onerato di alcun mantenimento.
11 5. Le spese di lite.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, del comune interesse alla pronuncia sullo status, della reciproca rinuncia alla domanda relativa al mantenimento della figlia, nonché alla modifica in corso di causa delle domande dispiegate dalle parti in ragione delle sopravvenienze allegate, deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sul giudizio promosso da ei confronti di osì provvede: Parte_1 CP_1
REVOCA l'obbligo di di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia , di cui all'ordinanza presidenziale depositata in data 11.2.2019; Per_1
ACCERTA l'insussistenza, a far data dal 16.5.2022, dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, e per l'effetto,
REVOCA l'obbligo di di contribuire al mantenimento di Parte_1 CP_1
di cui all'ordinanza presidenziale depositata in data 11.2.2019;
[...]
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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