Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2003, n. 15608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15608 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 156 08/ 03 LA CORTE SUPREMA DICA SA Oggetto Lavoro Composta dagli Ill mi sigg.ri. Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 8445/01 Consigliere Cron. 31768 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 08/05/03 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA . sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DELL'AQUILA FRANCO, PERLA DOMENICO, MELFI SALVATORE, ☑ PASQUALE, CANNATA CARMELO, FINO ANTONIO, MASTROIANNI GIUSEPPE, gia elettivamente domiciliati in 2003 IAQUINTA del GRACCH1209 ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato 2837 ROMA VIA -1- ALBERTO BUZZI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti, Te da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrenti avverso la sentenza n. 32918/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/10/00 R.G.N. 61524/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 8445/01 Svolgimento del processo Con separati ricorsi del 19.2.1994 al Pretore di Roma i dipendenti in epigrafe, inquadrati nel profilo professionale di Capo Stazione Superiore (7° categoria) convenivano in giudizio le Ferrovie dello Stato s.p.a. per ottenere l'inquadramento nel profilo di Capo Stazione Sovrintendente 18 ° categoria), asserendo di aver espletato le mansioni superiori in quanto utilizzati per vario tempo come Dirigente Centrale Operativo (D.C.O.), con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. L'Ente Ferrovie dello Stato si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Pretore, riuniti i ricorsi, con sentenza del 29.9.1994, Oferi rigettava le domande. Il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello dei lavoratori, con la sentenza qui impugnata, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava il diritto degli appellanti ad essere inquadrati in 8^ categoria con il profilo di Capo Stazione Sovrintendente a decorrere dalle date indicate per ciascun appellante e condannava la società al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. Premesso che non era contestato che i dipendenti avessero svolto dalla data indicata in ricorso mansioni di D.C.O. su tratti di linea sui quali era in funzione il sistema centralizzato di traffico e comprendenti stazioni porta e numerosi posti di servizio periferici, il Tribunale rilevava che le mansioni di fatto svolte dagli appellanti erano riconducibili a quelle proprie della 8° categoria, così come 2 desumibili dalle declaratorie contenute nel d.m. 14.5.1985 n. 1085 e dai successivi contratti collettivi, essendo essi tenuti ad osservare soltanto direttive di carattere generale e ! operando, per il resto, in piena autonomia. Per la cassazione di tale sentenza le Ferrovie dello Stato s.p.a. hanno proposto ricorso con un motivo, cui gli intimati resistono con controricorso. Le Ferrovie dello Stato hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo le Ferrovie dello Stato denunciano violazione dell'art. 2103 C.C., del d.m. n. 1085 del 1985 e del CCNL 1990/1992, nonché omessa ed insufficiente motivazione, e addebitano al Tribunale di non aver esattamente individuato il contenuto delle mansioni proprie della 8^ D esi categoria rivendicata dai dipendenti, desumibili dal d.m. n. 1085/1985, secondo cui il Capo Stazione Sovrintendente era cooperazione all'imprenditore per investito di un ruolo di ed operava con l'attuazione di programmi e obbiettivi autonomia di carattere decisionale, mentre il Capo Stazione Superiore (7^ categoria) era un dipendente con elevato grado di professionalità che operava nel settore assegnatogli con una autonomia di carattere esclusivamente tecnico. In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe trascurato che per l'attribuzione dell'8^ categoria non era sufficiente che il dipendente fosse incaricato del traffico • relativo ad una linea o tratto di linea, ma era indispensabile che egli fosse incaricato di dirigere il traffico "in stazione", mentre il D.C.O. operava all'esterno della Stazione Porta e pertanto non dirigeva il traffico all'interno di essa. 3 La società ricorrente addebita ancora al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che le mansioni contenute nella categoria andavano valutate in modo declaratoria della 80 1 alternativo e non cumulativamente;
addebita, altresì, al Tribunale di non aver considerato che il D.C.O. risponde ad un D.C.O. Capoufficio sicchè, anche nel tratto di sua competenza, non solo non ha responsabilità esclusiva, ma è sottoposto al del superiore;
osserva che ipotere di sorveglianza richiedenti si trovano tutti a governare stazioni di servizio a binario unico, mentre la declaratoria dell'8 categoria quando parla di "attività relativa alla circolazione treni in stazione" si riferisce a stazioni con pluralità di binari. Il ricorso è infondato. Ihest Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale nel caso in esame ha correttamente applicato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il procedimento logico giuridico che il giudice deve seguire per la determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si articola in tre fasi e cioè l'accertamento in fatto delle mansioni lavorative in concreto l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti svolte, dalla contrattazione collettiva e delle relative declaratorie, la comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva (cfr. tra le tante Cass. N. 14608 del 2001, Cass. N. 2859 del 2001, Cass. N. 14981 del 2000). Infatti il Tribunale, dopo aver rilevato che le mansioni concretamente svolte dai lavoratori come Dirigenti centrali operativi non erano state contestate dalla società, ha ле 4 individuato nel D.M. n. 1085 del 1985 la normativa generale utilizzabile per l'inquadramento del personale ferroviario nel periodo in esame;
ha tenuto anche conto delle "Disposizioni per l'esercizio in telecomando", dirette che per quanto all'organizzazione dell'attività dell'azienda e non all'inquadramento del personale, descrivono tuttavia mansioni che possono essere attribuite al personale addetto a tali funzioni;
ha infine tenuto conto anche delle declaratorie di carattere generale successivamente individuate dalle parti collettive nel CCNL 1987/1989; non ha mancato di rilevare che le Ferrovie hanno riconosciuto l'inquadramento di tutti i D.C.O. nell'8^ categoria dal 1° dicembre 1991. Ultimate le due preliminari operazioni ricostruttive, il Юрай Tribunale ha messo a raffronto le mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle previste dalla normativa ed ha le mansioni da questi di fatto espletate comeconcluso che dirigente centrale operativo sono riconducibili a quelle proprie dell'8^ categoria, essendo tenuto ad osservare soltanto direttive di carattere generale e non anche direttive particolari di un superiore gerarchico e ad assumere funzioni delegate dei superiori uffici, operando, per il resto, in piena autonomia nell'ambito territoriale affidatogli, comprendente non solo linee, ma anche stazioni, sia stazioni porta che stazioni periferiche. Come è noto, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi e degli atti amministrativi è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per 5 vizi di motivazione;
la denuncia dell'errore nel procedimento ermeneutica deve sempre accompagnarsi ad una puntuale indicazione delle specifiche norme e dei criteri violati e deve essere diretta а dimostrare compiutamente - anche in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione che se il giudice del merito avesse correttamente - applicato quelle specifiche norme ermeneutiche, di cui si lamenta la violazione, sarebbe potuto pervenire, attraverso un condivisibile iter argomentativo, ad una decisione in termini differenti da quella adottata;
non vale in ogni caso ad integrare un valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato raggiunto dal giudice di merito che consista semplicemente nel contrapporre all'interpretazione 09 data da questo giudice la diversa interpretazione sostenuta e ritenuta esatta dalla parte (cfr. tra le tante Cass. N. 7242 del 2001, Cass. N. 4342 del 2001). Nella specie la ricorrente, nel censurare le determinazioni del Tribunale, mentre non prospetta alcuna specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica, addebita alla sentenza impugnata carenze ed incongruenze sul piano della motivazione, per non aver considerato che il D.C.O. risponde ad un D.C.O. Capoufficio e non controlla il traffico in stazioni con pluralità di binari. Le predette censure però non valgono a superare i limiti intrinseci alla prospettazione dei vizi di motivazione. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di fornire una diversa interpretazione delle norme contrattuali, né di procedere alla revisione del "ragionamento decisorio" del 6 giudice del merito, ossia dell'opzione che ha condotto quel giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3161 del 2002). Nella specie il Tribunale ha dato compiuta ragione della attenta analisi della normativa decisione dopo una contrattuale che non ha trascurato né la presenza di un D.C.O. Capoufficio, dal quale il D.C.O. assume funzioni delegate, né l'esistenza di stazioni presenziate lungo la tratta a lui affidata. Nel ragionamento seguito dal Tribunale non sono ravvisabili incoerenze e vizi logici.
Per questi motivi
il й о Collegio non ritiene di poter condividere i rilievi formulati д о da Cass. N. 14608 del 2001, richiamata dalla società, proprio perché in questa decisione le argomentazioni della Corte investono l'opzione interpretativa in quel caso seguita dal giudice di merito piuttosto che presunti vizi del procedimento logico che sorregge la decisione. Le censure della ricorrente, in definitiva, si risolvono nella prospettazione di una interpretazione delle norme contrattuali diversa da quella data dal Tribunale ed in una richiesta di riesame nel merito della decisione impugnata, del ! tutto inammissibile in questa sede. Con un'ultima doglianza la ricorrente addebita al Tribunale il mancato esame della circolare NC.OP.1/85576 del 20.5.1985, che recepisce un accordo sindacale del maggio 1985, depositata in primo grado, e che differenzia i DCO operanti su linee a M 7 doppio binario da quelli operanti su linee a binario unico attribuendo solo ai primi e non ai secondi la qualifica di Detta censura è priva diCapo stazione sovrintendente. rilevanza poiché in atti non si rinviene il fascicolo di primo grado della ricorrente in cui il documenta si asserisce essere contenuto, sicchè la Corte non in grado di valutarne la decisività. Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, di cui va disposta la distrazione in favore del difensore dell'intimato che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le Ferrovie dello Stato s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euroŀl, oltre ad euro millecinquecento per onorari, da distrarsi in favore dell'avv. Alberto Buzzi. εες Ν 24-8-11 15931 ΚΤΙ 01 NVTEC ISNIS IV OLLINIC O Così deciso in Roma il giorno 8 maggio 2003 VSSVL VSIDS INDO VOA ONLI N Il President Il Cons. estensore Talenter Одіятись Двропімо IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria UPREMA 17 OTT. 2003 CANCELLIERE