Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
L'ipotesi di connessione oggettiva ai sensi dell' art. 12 lettera b) cod.proc.pen., fondata sulla astratta configurabilità del vincolo della continuazione ex articolo 81, comma secondo, cod. pen. fra distinte fattispecie di reato, determina lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia che per territorio, solo se l'episodio in continuazione riguardi tutti gli imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza, sicchè, in tal caso, il vincolo della continuazione produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2006, n. 11963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11963 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 19/06/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 1241
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 003315/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI NN, N. IL 11/07/1975;
avverso ORDINANZA del 30/12/2005 del TRIB. DELLA LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
ET AN ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia, del 30 dicembre 2005, che ha respinto la richiesta di riesame, dallo stesso proposta, avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip presso lo stesso tribunale per plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. Era avvenuto che la sera del 9.12.05 il ET era stato fermato dai Carabinieri di Todi mentre si trovava a bordo della sua auto alla cui guida si trovava MI CO. Mentre la perquisizione cui erano stati sottoposti gli occupanti dell'auto aveva dato esito negativo, positiva, invece, era stata la perquisizione dell'auto di AN OM, fermato nello stesso contesto, a bordo della quale erano state ritrovate 88 pasticche di "ecstasy". Il ET e l'SE erano stati, quindi, tratti in arresto con l'accusa di avere ceduto al AN le predette pasticche;
con la stessa imputazione era stato arrestato EB NC. Nel prosieguo dell'operazione, in San Venanzio, erano state perquisite le abitazioni del EB e del ET in casa dei quali era stata ritrovata sostanza stupefacente;
in particolare, in casa dell'odierno ricorrente erano state rinvenute 445 pastiglie di "ecstasy". I due, quindi, erano stati chiamati a rispondere anche dell'illecita detenzione dello stupefacente rinvenuto nelle rispettive abitazioni.
In sede di udienza di convalida dell'arresto, davanti al Gip di Perugia, il ET riferiva che le pasticche ritrovate nella sua abitazione gli erano state cedute, circa 20 giorni prima, in Montefiascone dal AN che, contestualmente, aveva ceduto al EB le pasticche rinvenute nell'abitazione dello stesso. In seguito, riferiva ancora il ET, il AN aveva chiesto la restituzione di parte delle pasticche in precedenza cedute;
restituzione avvenuta in Todi, la sera del 30.12.05, con la consegna delle 88 pasticche ritrovate a bordo dell'auto del AN. Il EB confermava, nel complesso tale ricostruzione dei fatti mentre l'MI si dichiarava estraneo ai fatti, peraltro scagionato dagli altri indagati.
Avverso detta ordinanza ricorre, dunque, il ET che deduce:
a) violazione ed errata applicazione di norme processuali, specificamente degli artt. 12 e 16 c.p.p., ed illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato, per avere il tribunale respinto l'eccezione di incompetenza territoriale ritualmente proposta davanti al Gip;
secondo il ricorrente, premesso che il giudice competente dovrebbe individuarsi con riguardo alla più grave delle contestazioni, sostiene che, nel caso di specie, la competenza dovrebbe appartenere al Tribunale di Orvieto, nel cui ambito territoriale è stato consumato il più grave delitto di detenzione delle 445 pasticche rinvenute nell'abitazione del ET, sita in San Venanzio, ovvero al Tribunale di Viterbo, nel cui ambito territoriale, precisamente nella città di Montefiascone, era avvenuta la cessione dell'intera partita di pasticche (628); b) difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, dedotta da presunti, e comunque non indicati nel provvedimento impugnato, collegamenti del ricorrente con ambienti criminali, e senza considerare l'incensuratezza dell'indagato e la sua condotta collaborativa.
Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Certamente infondato è il primo motivo di ricorso.
Secondo quanto emerge dall'esame degli atti, ET AN è chiamato a rispondere, in concorso con IO NC ed MI CO, del reato contestato sub capo B) della rubrica, consumato in Todi, provincia di Perugia, cioè della cessione a AN OM di 88 pasticche di "ecstasy", ed inoltre del reato descritto sub capo C), a lui solo contestato, consumato in San Venanzio, relativo alla detenzione di 445 pasticche della stessa sostanza. Risulta ancora che dell'ipotizzata iniziale cessione, da parte del AN, al ET ed al IO dell'intera partita di pasticche (628), emersa in sede di interrogatorio di garanzia, ne' l'odierno ricorrente, ne' gli altri giovani coinvolti nella vicenda sono stati accusati. Orbene, se quelli sopra esposti sono i fatti, non pare dubbio che corretta debba ritenersi la decisione dei giudici del riesame di respingere l'eccezione d'incompetenza territoriale, proposta dal ET.
In realtà, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte, correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, l'ipotesi di connessione oggettiva ex art. 12 c.p.p., lett. b), fondata sull'astratta configurabì lità del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., c.p.v. fra le analoghe ma distinte fattispecie di reato ascritte a diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito determina lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia che per territorio, solo se l'episodio in continuazione riguardi tutti gli imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Di talché, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena.
Ordunque, nel caso di specie, la competenza del Tribunale di Perugia, accertata quanto al delitto, consumato in Todi, di cessione al AN, da parte di tutti e tre gli indagati, delle 88 pasticche, rimane ferma poiché alle ulteriori fattispecie, singolarmente contestate al ET ed al IO, è rimasto del tutto estraneo l'MI. Nè vale, in contrario, sostenere che quest'ultimo è del tutto estraneo ai fatti, ne' che la prima delle indebite cessioni si sarebbe consumata in Montefiascone, in occasione della cessione al ET ed al IO dell'intera partita di pasticche, ove si consideri che l'attuale stato delle contestazioni, da un lato, vede comunque l'MI indagato per la cessione consumata a Todi, dall'altro, che la vicenda di Montefiascone sembra essere rimasta estranea al presente procedimento.
Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso. Inesistente, invero, si presenta il dedotto vizio di motivazione, posto che i giudici del riesame hanno ampiamente ed adeguatamente motivato in punto di esigenze cautelari, richiamando l'entità della sostanza detenuta e ceduta dal ET, significativa anche dei collegamenti del ricorrente con ambienti criminali in grado di garantirgli consistenti approvvigionamenti di droga, la particolare nocività della stessa, la spregiudicata personalità dell'indagato. Gli stessi giudici, d'altra parte, non hanno omesso di considerare il tema dell'asserito comportamento collaborativo del ricorrente che essi hanno ritenuto, con motivazione coerente ed adeguata, del tutto inesistente.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso al direttore del competente istituto penitenziario perché provveda L. n. 332 del 1995, ex art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8.8.1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2006