Sentenza 24 novembre 1998
Massime • 1
Non è abnorme la sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale del giudice per essere stata adottata la decisione oltre il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. dopo che la relativa eccezione sia stata già sollevata e disattesa dal collegio in diversa composizione, in sede di atti preliminari al dibattimento. E invero, l'abnormità del provvedimento va esclusa sia perché non determina alcuna stasi processuale (potendo la sentenza essere posta in discussione con l'elevazione del conflitto dal giudice dichiarato competente), sia perché l'eccezione non può ritenersi tardiva in quanto, dopo il mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia perché, infine, il limite temporale di cui all'art. 491 cod. proc. pen. riguarderebbe, semmai, la proponibilità della questione ma non il potere del giudice di apprezzare liberamente i presupposti del suo potere decisionale, tra i quali quello della competenza.
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- 1. L’immutabilità del giudice del dibattimento dopo la sentenza delle SS.uu. “Bajrami”: istruzioni per la sopravvivenzaLorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Lorenzo Miazzi Sommario: Paragrafo zero; 1. Il mutamento del giudice del dibattimento da SS.UU. Iannasso a SS.UU. Bajrami; 3. I principi affermati dalla sentenza Bajrami e l'unicità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p.; - 2. L'intervento della Corte costituzionale 4. Il principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati e le questioni preliminari ex art. 591 c.p.p.; - 5. La richiesta di riti alternativi; -6. Principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati, apertura del dibattimento e richiesta di prove; - 7. L'ordinanza ammissiva delle prove; - 8. Utilizzabilità delle dichiarazioni già assunte; - 9. Valore del consenso …
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di Lorenzo Miazzi Sommario: Paragrafo zero; 1. Il mutamento del giudice del dibattimento da SS.UU. Iannasso a SS.UU. Bajrami; 3. I principi affermati dalla sentenza Bajrami e l'unicità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p.; - 2. L'intervento della Corte costituzionale 4. Il principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati e le questioni preliminari ex art. 591 c.p.p.; - 5. La richiesta di riti alternativi; -6. Principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati, apertura del dibattimento e richiesta di prove; - 7. L'ordinanza ammissiva delle prove; - 8. Utilizzabilità delle dichiarazioni già assunte; - 9. Valore del consenso …
Leggi di più… - 3. L’immutabilità del giudice del dibattimento dopo la sentenza delle SS.uu. “Bajrami”: istruzioni per la sopravvivenzaLorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 29 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/1998, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 24.11.98
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " OR MP " N.3746
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " LA LA " N.26488/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De IT LE
avverso sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di S.Angelo dei Lombardi in data 15.4.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. A. Di Virginio;
lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;
o s s e r v a
Ricorre De IT LE avverso sentenza in data 15.4.1993 con la quale il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine al reato di abuso d'ufficio e ad altri reati ascrittigli in concorso con altre persone. Il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento, per essere stato adottato oltre il termine perentorio di cui all'art. 491 c.l c.p.p.;
e dopo che la relativa eccezione era stata già sollevata e disattesa dal collegio, in diversa composizione. in sede di atti preliminari al dibattimento.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale contesta le argomentazioni poste alla base della richiesta ed insiste per l'annullamento della sentenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non essendo le sentenze sulla competenza impugnabili, il gravame sarebbe ammesso nel solo caso in cui quella in argomento fosse qualificabile come provvedimento abnorme, cosi come sostiene il ricorrente;
ma ciò deve essere escluso per diverse ragioni. Abnorme è, in primo luogo, il provvedimento non già
semplicemente erroneo. ma tale da porsi completamente al di fuori dell'ordinamento giuridico e da determinare una stasi del procedimento non altrimenti eliminabile che con l'intervento rescindente di questa Corte. Una situazione del genere non ricorre manifestamente nel caso in esame poiché la dichiarazione di incompetenza territoriale, oltre a non determinare alcuna stasi del procedimento (destinato a proseguire davanti al giudice indicato come competente), può sempre essere posta in discussione attraverso l'elevazione di conflitto da parte del giudice che a sua volta si ritenga incompetente, a ciò eventualmente sollecitato dalla parte interessata.
In secondo luogo, come osserva il P.G., la questione non è stata affatto proposta tardivamente perché, dono il mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento era regredito nella fase degli atti preliminari al dibattimento, destinata tra l'altro alla trattazione delle questioni concernenti la competenza per territorio;
e per l'appunto in questa fase la questione è stata di nuovo proposta. Non può condividersi la tesi, sviluppata nella memoria aggiuntiva del ricorrente, secondo cui sarebbe necessario distinguere tra atti da compiersi subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti ed ulteriore fase preliminare al dibattimento, durante la quale sarebbe ormai precluso l'esame delle questioni di cui all'art. 491 c.l c.p.p., perché il mutamento intervenuto nella composizione del collegio aveva riportato il procedimento nella fase prevista da tale norma e rendeva quindi ammissibile la proposizione di tutte le questioni da essa previste. Da ultimo, come osserva ancora il P.G., il predetto limite temporale riguarderebbe esclusivamente, in ogni caso, la proponibilità della questione;
e non osterebbe a che questa, ammissibile perché tempestivamente proposta (come nel caso), venisse eventualmente decisa, nel corso del dibattimento o all'esito dello stesso, in senso difforme a quella originale, non potendo la preclusione alla ulteriore deducibilità essere impeditiva del potere del giudice di apprezzare liberamente tutti gli elementi necessari alla propria decisione, ivi comprese le questioni attinenti alla competenza.
Escluso il profilo dell'abnormità, la sentenza non può ritenersi soggetta ad impugnazione, per l'esclusione espressa contenuta nel secondo comma dell'art. 568 c.p. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma equitativamente determinata in ragione di un milione di lire in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 24 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 1999