Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
Se è vero che il contrasto tra il giudice del dibattimento e il giudice dell'udienza preliminare non può dar luogo a conflitto perché prevale la decisione del primo, tale regola non opera se il secondo abbia già pronunciato il rinvio a giudizio al momento della decisione del primo; e ciò può avvenire quando giudici appartenenti a uffici giudiziari diversi siano stati chiamati dai rispettivi pubblici ministeri a prendere cognizione dello stesso fatto: trattasi di conflitto per il quale non vi sono regole per cui la decisione di un giudice debba prevalere in ragione del ruolo o della funzione esercitati. (Nella specie, il Pretore circondariale del capoluogo di distretto aveva pronunciato , nella sede dibattimentale, sentenza di incompetenza per il reato di favoreggiamento personale, ritenendo competente a giudicare, per connessione, la corte d'assise dello stesso capoluogo di distretto alla quale era stato rimesso il giudizio nei confronti dei responsabili dell'omicidio, nei riguardi dei quali si era svolta l'attività favoreggiatrice: peraltro, il g.i.p. del tribunale aveva rinviato a giudizio della corte d'assise gli imputati coinvolti nel procedimento principale per il reato di omicidio, ma aveva dichiarato la competenza del pretore in ordine al delitto di favoreggiamento; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha ritenuto che nella specie doveva essere sollevato il conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione, non operando il principio sancito dall'art. 28, comma secondo, ultimo periodo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1999, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 6.4.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 1209
3. Dott. Luciano Deriu Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 39423/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da TI ON e LI ES, avverso la sentenza 28 aprile 1998 del Pretore di Caltanissetta. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 28 aprile 1998 il Pretore circondariale di Caltanissetta dichiarava, in dibattimento, richiamando gli artt. 12, lettera c, 21 e 23 c.p.p., la propria incompetenza per connessione nel procedimento a carico di TI ON, MO PP e LI ES, imputati del delitto di favoreggiamento personale per avere, prima mediante dichiarazioni autenticate fornite al difensore di GI OG, imputato dell'omicidio di NE GE e successivamente davanti alla polizia giudiziaria che li interrogava quali persone informate sui fatti su delega del Pubblico ministero, affermato falsamente di ricordare la presenza del GI nei locali della "Barsanti Trasporti" nel corso del pomeriggio dell'11 luglio 1990, così da aiutare il predetto, prospettando a suo favore un "plausibile 'alibi', ad eludere le investigazioni dell'autorità.
Premetteva il Pretore che il reato ascritto agli imputati appartiene alla cognizione della Corte di assise di Caltanissetta davanti alla quale è pendente il procedimento a carico di Di IN AR ed altri, imputati di gravi reati fra i quali l'omicidio del NE e che da tale procedimento era scaturito quello nei confronti del TI, del BO e del LI. Sennonché, all'esito dell'udienza preliminare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, emesso decreto che dispone il giudizio davanti alla Corte di assise nei confronti degli imputati di omicidio, aveva dichiarato con sentenza la propria incompetenza e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso la locale Pretura, competente a conoscere del delitto di cui all'art. 378 c.p. Rilevava poi che, stante la connessione ex art. 12, lettera c) c.p.p., comprovata, oltre che dalla fattispecie concretamente contestata ai tre imputati, dal simultaneus processus precedentemente instaurato, il conflitto negativo di competenza insorto fra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ed il Pretore deve essere risolto a favore di quest'ultimo in quanto giudice del dibattimento.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione il MO ed il LI, denunciando violazione degli artt. 12, 15 e 23 c.p.p. Rilevano, anzi tutto, i ricorrenti che, poiché il conflitto di competenza apertosi in forza della sentenza del Pretore non è risolubile attraverso una decisione della Corte di cassazione, il ricorso è da ritenere ammissibile alla stregua dell'art. 568, comma 2, c.p.p. Nel merito, si censura il provvedimento impugnato per aver omesso di verificare l'effettiva pendenza del procedimento più grave davanti alla Corte di assise. Il tutto considerando che la connessione, pur costituendo un criterio originario ed autonomo di determinazione della competenza, postula la necessaria pendenza del procedimento nella medesima fase cognitiva.
3. I ricorsi sono inammissibili.
Occorre premettere che il nuovo codice (art. 568, comma 2) ha riaffermato la regola della inoppugnabilità delle pronunce sulla competenza. Una regola scaturente dalla necessità di devolvere tali tipologie di pronunce alla Corte di cassazione, attraverso il ricorso a quella disciplina conflittuale che - come è stato rilevato - fa della Corte di cassazione l'unica autorità cui è attribuito il compito di verificare la correttezza dei provvedimenti sulla competenza e che, dunque, determina la sottrazione del regime così disciplinato al rispetto di tutte quelle formalità che, previste in sede di prescrizione dei termini e delle modalità dell'impugnazione, avrebbero potuto comportare, a causa della loro inosservanza, la sanzione dell'inammissibilità, con l'effetto di compromettere le garanzie fondamentali, collegate al rispetto del principio costituzionale del giudice naturale, che la disciplina conflittuale ha, invece, proprio la funzione di assicurare.
In tale quadro la regola generale è che le sentenze di incompetenza sono sottratte agli ordinari mezzi di impugnazione, a meno che l'incompetenza venga dichiarata senza designazione - neppure implicita - del giudice del competente ovvero sia designata come competente un'autorità straniera ovvero inesistente. Ne deriva che l'evocata ammissibilità del ricorso per non essere comunque attivabile il conflitto di competenza si rivela argomentazione davvero priva di fondamento.
4. L'attivabilità del conflitto non sembra neppure da escludere solo facendo appello all'art. 28, comma 3, richiamato dal giudice a quo, perché, a parte il ambito della serie procedimentale in cui una simile regola può operare, tale precetto non è applicabile se non nei casi in cui giudice delle indagini preliminari e giudice del dibattimento operino nell'ambito della medesima competenza per materia e per territorio, non anche quando, come nel caso di specie, al giudice che dichiara la propria incompetenza sia assegnata una cognizione, questa volta ratione materiae, diversa da quella del giudice designato.
Come è già stato rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I, 30 giugno 1992, Franzoso), qualora il giudice del dibattimento dichiari la propria incompetenza territoriale (e, a fortiori, come è avvenuto nel caso ora vaglio della Corte, connessione determinata da incompetenza per materia) ed ordini la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente, non sussiste una situazione di soggezione dell'organo dibattimentale designato dal giudice riconosciutosi incompetente in quanto la decisione indicativa di competenza non si pone come prevalente, così da non impedire l'instaurazione di un conflitto di competenza regolato dall'art. 28, comma 1, lettera b, c.p.p. tra organo giurisdizionale designante ed organo giurisdizionale designato. Infatti, il disposto dell'art. 28, comma 1, seconda parte, in base al quale, qualora il contrasto si profili tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo non opera quando l'uno e l'altro di detti giudici, appartenenti a diversi uffici siano stati chiamati mediante esercizio dell'azione penale, da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, a prendere cognizione dello stesso fatto;
dandosi luogo in tale ipotesi, non ad un "caso analogo", ma ad un conflitto vero e proprio, inquadrabile nel precedente comma 1, e per cui non vi sono regole in forza delle quali la decisione di uno dei giudici debba prevalere su quella dell'altro, in ragione del ruolo e della funzione esercitato (Sez. I, 7 dicembre 1993, Lauretti).
5. Tutto ciò può tradursi nell'affermazione di principio, rilevante, a corollario, nel caso in esame: che, cioè, se è vero che il contrasto tra il giudice del dibattimento ed il giudice dell'udienza preliminare non può dar luogo a conflitto, questa regola opera salvo che il giudice designato come competente non sia divenuto, a sua volta, giudice del dibattimento. Il tutto anche in applicazione del principio in base al quale la regola dettata dall'art. 28, comma 2, si configura come derogatoria rispetto alla regola generale dettata dalla sua prima parte e, pertanto, va interpretata restrittivamente.
Nè può invocarsi, in favore della tesi della impossibilità di elevazione del conflitto (e, quindi, della - implicitamente presupposta - abnormità della sentenza impugnata) il principio (peraltro, allo stato, concretamente non dimostrato) della fase diversa di cognizione del procedimento più grave, incidendosi in tale ipotesi sulla competenza per materia, un criterio che, atteso il carattere inderogabile di tale tipo di cognizione, criterio rilevante - considerato il carattere originario di tale competenza - anche nei soli casi di competenza per materia determinata dalla connessione, comporta che comunque competente a giudicare, a prescindere dalla riunione o dalla separazione dei procedimenti, resterebbe il giudice del reato più grave.
Il che vale esclusivamente a ribadire che nel caso di specie il conflitto di competenza resti comunque ipotizzabile, con la conseguente inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 568, comma 2, c.p.p.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di loro al versamento della somma di lire cinquecentomila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di loro al versamento della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999