Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1999, n. 1209
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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Se è vero che il contrasto tra il giudice del dibattimento e il giudice dell'udienza preliminare non può dar luogo a conflitto perché prevale la decisione del primo, tale regola non opera se il secondo abbia già pronunciato il rinvio a giudizio al momento della decisione del primo; e ciò può avvenire quando giudici appartenenti a uffici giudiziari diversi siano stati chiamati dai rispettivi pubblici ministeri a prendere cognizione dello stesso fatto: trattasi di conflitto per il quale non vi sono regole per cui la decisione di un giudice debba prevalere in ragione del ruolo o della funzione esercitati. (Nella specie, il Pretore circondariale del capoluogo di distretto aveva pronunciato , nella sede dibattimentale, sentenza di incompetenza per il reato di favoreggiamento personale, ritenendo competente a giudicare, per connessione, la corte d'assise dello stesso capoluogo di distretto alla quale era stato rimesso il giudizio nei confronti dei responsabili dell'omicidio, nei riguardi dei quali si era svolta l'attività favoreggiatrice: peraltro, il g.i.p. del tribunale aveva rinviato a giudizio della corte d'assise gli imputati coinvolti nel procedimento principale per il reato di omicidio, ma aveva dichiarato la competenza del pretore in ordine al delitto di favoreggiamento; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha ritenuto che nella specie doveva essere sollevato il conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione, non operando il principio sancito dall'art. 28, comma secondo, ultimo periodo, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1999, n. 1209
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1209
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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