Sentenza 16 aprile 2015
Massime • 1
Il rigetto della richiesta di misura cautelare disposto dal giudice delle indagini preliminari competente per la convalida del fermo eseguito fuori dal circondario non preclude al pubblico ministero territorialmente competente la reiterazione della suddetta richiesta al giudice naturale, in quanto il provvedimento emesso da quest'ultimo è del tutto autonomo rispetto al primo, che, in quanto non impugnabile, è inidoneo a determinare la formazione di un giudicato cautelare.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2015, n. 21328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21328 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 16/04/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 666
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 1886/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA GI N. IL 26/07/1957;
avverso l'ordinanza n. 911/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 22/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio sulla gravità indiziaria. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 22 agosto 2014 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza in data 5 agosto 2014 del G.i.p. presso il medesimo Tribunale, che aveva applicato a PA GI la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto - a lui contestato nel capo sub A) dell'imputazione provvisoria - di partecipazione a far data dal 7 aprile 2009 (data del colloquio in carcere con il nipote SC ES, cl. 78) ad un'associazione mafiosa denominata "'ndrangheta", e in particolare alla sua articolazione operante nel territorio del Comune di Rosarno attraverso le "cosche OC e SC", per avere costituito il punto di riferimento per le comunicazioni tra il predetto detenuto ed i sodali ancora in libertà, con funzioni esecutive delle direttive inerenti alla gestione degli affari illeciti della cosca, nonché per avere svolto funzioni di ausilio qualificato nel supporto logistico ai capi ed organizzatori del gruppo che si erano sottratti all'esecuzione dei relativi provvedimenti coercitivi.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'indagato, deducendo due motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazioni di legge ex artt. 27, 291, 310, 309 e 391 c.p.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), per avere l'impugnata ordinanza erroneamente disatteso l'eccezione preliminare di inammissibilità della nuova richiesta cautelare formulata dal P.M. distrettuale sulla base dei medesimi elementi indiziari, dopo che il G.i.p. presso il Tribunale di Palmi, competente in ordine alla convalida del fermo emesso dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria, aveva rigettato la prima domanda cautelare avanzata dal P.M., non applicando la relativa misura per l'assoluta insussistenza dei requisiti di gravita indiziaria. Si deduce, al riguardo, che la reiterazione della domanda cautelare, a seguito del rigetto della prima ad opera del Giudice del fermo, fosse preclusa, poiché il P.M. distrettuale non aveva impugnato l'ordinanza di rigetto del G.i.p. palmese, ma si era limitato a richiedere al G.i.p. distrettuale una ulteriore misura, senza l'aggiunta di alcun elemento indiziario nuovo, ma sulla base dei medesimi elementi di accusa.
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento al metodo di valutazione del requisito della gravita indiziaria per il reato di cui al capo sub A), per avere l'impugnata ordinanza compiuto unicamente una valutazione unitaria degli indizi, senza vagliarne prima, singolarmente, la consistenza, così come richiesto dall'art. 192 c.p.p., comma 2. Il G.i.p. del fermo, di contro, aveva rigettato la richiesta, facendo corretta applicazione delle norma di riferimento attraverso una preliminare disamina degli indizi singolarmente presi, che aveva ritenuto inconsistenti, o neutri, prima di effettuare comunque una valutazione unitaria di segno negativo.
Il Tribunale reggino, inoltre, ha omesso di motivare su alcune delle doglianze sollevate nella memoria difensiva presentata in sede di gravame, trascurando in particolare la individuazione delle attività illecite cui si riferirebbero i propalanti - il ricorrente ed il SC ES - nel corso della conversazione tra presenti oggetto di captazione ambientale in data 7 aprile 2009 nel Carcere di Palmi. Si deduce, al riguardo, anche in considerazione delle spiegazioni dal ricorrente offerte in sede di interrogatorio di convalida del fermo, che egli non ha esplicato alcuna attività idonea a procurare vantaggio all'associazione mafiosa, con la consapevolezza di contribuire all'attuazione del suo programma delittuoso o, comunque, al perseguimento dei relativi scopi. Nè ulteriori indizi possono essere logicamente ricavati dal tenore dei dialoghi oggetto di intercettazione - ad es., dalla conversazione intercorsa con il AR RI - il cui contenuto è comunque aperto all'attribuzione di diversi significati e non presenta alcuna valenza dimostrativa della consapevolezza dello PA in ordine alla realizzazione di un bunker ed alla sua ubicazione, così come riconosciuto, del resto, nell'ordinanza del G.i.p. di Palmi in data 18 luglio 2014. Analoghe deduzioni il ricorrente ha svolto in merito alla conversazione avvenuta all'interno dell'abitazione di BI OM in data 29 marzo 2013, avendo il Tribunale del riesame sovrapposto logicamente, sul punto, il rapporto fiduciario fondato sulla partecipazione alla cosca, con un semplice rapporto di parentela con il nipote latitante.
Travisato, inoltre, risulta il contenuto delle dichiarazioni rese dalla collaboratrice SC IN, che non solo nel verbale di interrogatorio del 14 ottobre 2010, ma anche nei successivi cinque interrogatori, ha più volte escluso l'intraneità del ricorrente al sodalizio in esame, limitandosi ad affermare semplicemente che il SC ES si fidava di lui. Solo nell'ultimo verbale di interrogatorio del 14 marzo 2014 la predetta collaboratrice ha reso dichiarazioni divergenti, ponendo in rilievo il fatto che il ricorrente traesse vantaggio economico nel proprio lavoro per il fatto di essere lo zio dei SC: tali dichiarazioni, tuttavia, oltre che apodittiche e congetturali, non sono supportate da alcun elemento di riscontro indiziario e non possono essere ritenute, dunque, intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili. Del tutto neutro e inconducente, infine, appare l'elemento indiziario rappresentato dalla mera circostanza che l'autovettura di OC NI, moglie del latitante SC GI, sia stata vista parcheggiata sotto l'abitazione di ricorrente.
2.3. Erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b), non essendo stati in alcun modo chiariti, alla luce del su indicato quadro indiziario, il ruolo che il ricorrente, al di là di un mero rapporto di parentela con alcuni dei coimputati, avrebbe svolto in seno al contestato sodalizio, nonché i comportamenti che lo stesso avrebbe tenuto quale partecipe del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
2. Non meritevole di accoglimento deve ritenersi la prima doglianza difensiva, ove si consideri, come già affermato in questa Sede (Sez. 6, n. 24639 del 28/04/2006, dep. 17/07/2006, Rv. 235187; v., inoltre, Sez., 1, 22 dicembre 2010, n. 11467), che il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare adottato dal giudice delle indagini preliminari, competente per la convalida del fermo eseguito fuori dal circondario, non preclude al P.M. territorialmente competente la reiterazione della suddetta richiesta al giudice naturale, in quanto, qualora il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, il G.i.p. territorialmente competente emette un provvedimento del tutto autonomo rispetto al primo provvedimento reso dal G.i.p. dichiaratosi incompetente (arg. ex Sez. Un., n. 15 del 18/06/1993, dep. 29/07/1993, Rv. 194315), con la conseguenza che, nell'ipotesi di provvedimento di rigetto della misura, non si forma alcun giudicato cautelare.
Si tratta, infatti, dell'unico rimedio esperibile dal P.M. avverso l'ordinanza di rigetto pronunziata da un giudice che, dichiaratosi territorialmente incompetente, si è spogliato dell'azione cautelare e non può più avere cognizione sulla medesima questione.
3. Le ulteriori censure dalla difesa prospettate sono fondate e vanno conseguentemente accolte, dovendosi rilevare come le sequenze motivazionali che compongono l'impugnato provvedimento cautelare mostrino un andamento incerto e contraddittorio, frutto di un insufficiente approfondimento in merito alla valutazione dell'effettiva consistenza del panorama indiziario, laddove trascurano di considerare, sulla base di un congruo supporto critico- argomentativo, i puntuali rilievi difensivi espressi in merito alla specifica natura e idoneità del contributo causale dal ricorrente offerto, con riferimento alla esigenza di una compiuta ricostruzione delle note modali delle condotte che dovrebbero sorreggere l'imputazione provvisoriamente articolata nel capo sub A). Al riguardo, per vero, questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, dep. 04/11/2014, Rv. 260765) ha in più occasioni avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva una puntuale risposta, incorrendo in caso contrario nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione.
4. Nel caso in esame, per vero, i denunciati aspetti di illogicità nel tessuto logico-argomentativo risultano evidenti dalla mera lettura del provvedimento impugnato e dal suo raffronto con le deduzioni ed i rilievi svolti dalla difesa in sede di gravame (v., supra, i parr.
2.2. e 2.3.), la cui incidenza appare tale da disarticolare potenzialmente l'assetto motivazionale dell'impugnata decisione in relazione alla stessa solidità della base indiziaria ivi delineata: sulla necessità di una esatta individuazione delle note modali della ipotizzata condotta delittuosa e dei correlativi dati sintomatici dell'appartenenza dell'indagato al contestato sodalizio, unitamente al rilievo attribuibile all'elemento a discarico portato all'attenzione del Tribunale del riesame attraverso la prospettata esigenza di una compiuta e rigorosa valutazione del contenuto dei numerosi interrogatori resi dalla collaboratrice SC IN, nessuna convincente risposta è stata offerta nel percorso motivazionale dell'impugnata ordinanza, avuto riguardo alla preminente esigenza di individuare la presenza di comportamenti concreti le cui specifiche connotazioni appaiano con ogni probabilità indicative della effettività di un contributo causalmente rilevante offerto alle attività ed agli scopi del sodalizio in questione.
Solo apoditticamente formulata risulta, allo stato, l'affermazione secondo cui i contenuti del dialogo telefonicamente intercorso con il AR, che chiedeva all'indagato aiuto o consigli di tipo professionale, ne dimostrerebbero la consapevolezza circa l'attività di costruzione di un bunker e la sua ubicazione.
È noto che, sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi facta concludenza, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico lasso temporale considerato dall'imputazione (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231670; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 11/01/2008, Rv. 238839). Entro tale prospettiva, si è rilevato in questa Sede (da ultimo, v. Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, dep. 08/03/2012, Rv. 252281) che la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sè sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando risultino qualificati da una abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. Occorre altresì rilevare che la messa a disposizione dell'organizzazione criminale, rilevante ai fini della prova dell'adesione, non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand'anche di livello apicale, al servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio, ed essere di natura ed ampiezza tali da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio (sez. 1, n. 26331 del 07/06/2011, dep. 06/07/2011, rv. 250670).
5. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame sui punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà dei relativi apprezzamento di merito dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi di diritto in questa sede elaborati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2015