Sentenza 7 maggio 1998
Massime • 2
In tema di ordinanza dichiarativa della contumacia, la mancata audizione delle parti determina una nullità di ordine generale, poiché incide sull'assistenza dell'imputato: tale nullità è da inquadrare tra quelle dette a regime intermedio, che vengono sanate se non dedotte nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
Il principio dell'immutabilità del giudice del dibattimento, coerentemente alla finalità di assicurare l'identità tra il giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto alla raccolta delle prove ed alla relativa discussione,, vale per la fase di istruzione, di discussione e di deliberazione, ma non si estende alla fase degli atti introduttivi, che precede il dibattimento vero e proprio, ed è dedicata solamente alla verifica della regolare costituzione delle parti. Per conseguenza non configura alcuna nullità rinviare il dibattimento ad una udienza ove questo sia condotto innanzi ad un collegio diversamente composto, dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 8537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8537 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Gennaro TRIDICO Presidente del 7.5.1998
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 1633
Dott. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N. 45621/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI EO NO, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza resa il 2.10.1997 dalla corte di appello di Firenze. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Rocco Pecoraro, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Il tribunale di Grosseto, con sentenza del 29.4.1996, dichiarava Di EO NO, quale amministratore della Maremmana Conserve s.r.l., colpevole dei seguenti reati: a) frode fiscale continuata (art. 4, comma 1, legge 516/1982) perché aveva redatto le scritture contabili obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi per gli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987 simulando costi pari a decine e centinaia di milioni in modo da alterare in misura rilevante il risultato delle dichiarazioni;
b) frode fiscale continuata (art. 4, comma 1, n. 5, legge 516/1982), perché, in concorso con CA CE, dipendente della predetta società addetto alla tenuta della contabilità, al fine di consentire l'evasione delle imposte a favore dei destinatari dei prodotti, aveva emesso fatture e bolle di accompagnamento nei confronti della ditta PE SO di Nocera Inferiore, della s.a.s. Marilena di Nocera Inferiore, della I.S.I. s.r.l di Roma, tutte attestanti cessioni di prodotti in realtà mai avvenute (in vari giorni degli anni 1983, 1984, 1986 e 1987);
c) frode fiscale continuata (art. 4, comma 1 n. 5, legge 516/1982), perché in concorso con CA CE, nella predetta qualità, al fine di evadere le imposte dovute dalla società Maremmana Conserve, aveva utilizzato - annotandole nelle scritture contabili - fatture e relative bolle di accompagnamento emesse dalla A.J.P.O.A. di Taranto, dalla Cooperativa Lattiero Casearia Brinchi di Capodimonte, dalla Cooperativa a r.l. Poggetti di Capalbio, dalla Cooperativa Terra e Lavoro di Capalbio, dalla Associazione A.R.P.O. di Caserta, dalla A.P.O.C. di Caserta, dalla A.P.O.T. di Pisa, dalla A.S.P.O.R. di Foggia, tutte attestanti acquisti di prodotti in realtà mai avvenuti (in giorni vari degli anni 1984, 1985, 1986 e 1987);
d) frode fiscale continuata (art. 4, comma 1, n. 5, legge 516/1982), perché in concorso con CA CE nella predetta qualità, al fine di evadere le imposte sui redditi dovute dalla società Maremmana Conserve, aveva utilizzato - annotandole nelle scritture contabili - fatture emesse dalla Cooperativa Autotrasportatori Campani di Nocera Inferiore, dalla ditta TI SA di Quindici, dalla ditta De LU Aniello di Nola, dalla ditta F.lli De Risi s.n.c. di Barra, dalla ditta Merano Armando di Volla, dalla ditta C.M.E. 81 di Coppola Maria di Napoli, dalla ditta La RU AS di Acerra, dalla ditta De LU RO di Casanuovo di Napoli, dalla s.n.c. Campania Trasporti e Spedizioni di SA AL TO , dalla s.r.l. C.I.T.I. di Napoli , dalla s.a.s. Italtrasporti di S. AL TO, dalla ditta AR AR di Squinzano, dalla ditta AR SA di Squinzano, dalla ditta AN GI di Nola, dalla ditta SAtoriello Assunta di Roccarainola, dalla ditta IN GI di TO , dalla s.r.l. C.AV, Cooperativa Autotrasportatori Vesuviani di Piazzolla di Nola, tutte comprovanti trasporti di prodotti mai effettuati (in giorni vari degli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987);
e) frode fiscale continuata (arc 4, comma 1, n. 5, legge 516/1982) perché in concorso con CA CE nella predetta qualità, al fine di evadere le imposte sui redditi dovute dalla società Maremmana Conserve, aveva utilizzato - annotandole nelle scritture contabili - fatture emesse dalla ditta ND ET di Squinzano, dalla ditta LA.MET. di Barberio OM di Lamezia Terme e relative bolle di accompagnamento, tutte attestanti forniture in realtà mai avvenute (in giorni vari dell'anno 1986);
f) frode fiscale continuata (art. 4, comma 1, n. 5, legge 516/1982), perché, in concorso con RE AS - quale presidente della soc. Cooperativa Lattiero Casearia A.R.L. Brinchi di Capodimonte - e con CA CE - quale compilatore materiale delle bolle, previo concerto con esso Di EO - al fine di conseguire l'evasione delle imposte sui redditi dovute dalla s.r.l. Maremmana Conserve, aveva emesso otto bolle di- accompagnamento attestanti il trasporto di pomodori freschi, in realtà mai avvenuto (settembre 1984);
g) frode fiscale continuata (art. 4, comma 1, n. 5, legge 516/1982), perché, in concorso con PI IN e CI SC AN, rispettivamente quali presidente e vicepresidente della Associazione A.J.P.O.A. di Taranto, apparente emittente delle bolle, CA CE, quale compilatore materiale delle bolle, previo concerto con esso Di EO, DA GI e DA AR, quali soci della s.n.c. La Campania Trasporti e Spedizioni di S. AL TO, sottoscrittori delle bolle come vettori, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi dovute dalla società Maremmana Conserve, aveva emesso nel 1985 60 bolle di accompagnamento attestanti il trasporto di pomodori freschi, in realtà mai avvenuto;
h) frode fiscale continuata (art 4, comma 1, n. 5, legge 516/1982) perché, in concorso con GL, quale presidente dell'Associazione A.R.P.O. di Aversa, apparente emittente delle bolle, e con CA CE, quale compilatore materiale delle bolle, previo concerto con esso Di EO, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi dovute dalla s.r.l. Maremmana Conserve, aveva redatto 31 bolle di accompagnamento attestanti forniture di pesche e pomodori, in realtà mai avvenute (tra il luglio e il settembre 1986).
Per l'effetto, il tribunale, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, condannava il Di EO alla pena di tre anni di reclusione e lire 15.000.000 di multa. oltre alle pene accessorie di giustizia.
2 - L'imputato proponeva appello, deducendo numerose censure in rito e in merito.
La corte di appello di Firenze, con sentenza del 2.10.1997, respingeva tutte le censure, salvo quelle subordinate relative alla determinazione della pena: sicché riduceva la pena ad anni due e mesi quattro di reclusione e lire 12.000.000 di multa, dichiarando condonate ex D.P.R. 394/1990 la pena principale nella misura di due anni di reclusione e lire 10.000.000 di multa, nonché le pene accessorie temporanee. Confermava nel resto la sentenza appellata.
3 - Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso lo stesso imputato deducendo cinque motivi, che in parte ricalcano quelli già articolati nell'atto di appello, e che appresso sono esposti e valutati.
Motivi della decisione
4 - Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di norme processuali, e in particolare degli artt. 148, comma 5, 419, comma 2, e 178 lett. c) c.p.p..
Sostiene che andava dichiarata la nullità assoluta della udienza preliminare e dell'intero processo, giacché alla prima udienza preliminare del 7.3.1991 il giudice aveva rinviato all'udienza del 4.4.1991, disponendo darsi avviso all'imputato e all'amministrazione finanziaria, ma senza che fosse messo a verbale l'avviso orale dato al difensore dell'imputato, avvocato Pecoraro;
presente alla udienza. La censura è infondata, anche se per motivi diversi da quelli addotti dalla sentenza impugnata. La corte fiorentina sul punto ha rilevato che si trattò di una mera irregolarità, consistente nella mancata verbalizzazione dell'avviso orale al difensore, la quale non produce alcuna nullità. Al contrario, la nullità nella presente fattispecie è innegabile.
Il giudice dell'udienza preliminare, avendo rilevato che l'avviso per l'udienza 7.3.1991 era stato notificato all'imputato senza rispettare il prescritto termine dilatorio di dieci giorni, e che l'imputato non si era presentato, fissò la data per una nuova udienza, disponendo che ne fosse dato avviso allo stesso imputato ai sensi dell'art. 420, comma 4, c.p.p.. Ai sensi della stessa norma la data della nuova udienza deve essere comunicata ai presenti. Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, c.p.p. può essere sostituita dall'avviso orale dato dal giudice ai presenti, purché ne sia fatta menzione nel verbale. Per conseguenza, la notificazione non si perfeziona se manca la comunicazione orale o se questa non è verbalizzata.
Nella fattispecie, pertanto, doveva darsi avviso orale della nuova udienza ai difensori presenti, facendone menzione nel processo verbale. La mancata verbalizzazione (e a maggior ragione la mancanza dell'avviso), quindi, impedì il perfezionamento della notificazione;
e cagionò per conseguenza nullità delle successiva udienza ai sensi della lett. c) dell'art. 178 c.p.p., trattandosi di violazione processuale concernente l'assistenza dell'imputato. Tuttavia è altrettanto innegabile che trattavasi di nullità c.d. a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p., poiché non riguardava la citazione dell'imputato o l'assenza del suo difensore (ex art. 179 c.p.p.). Come tale, poiché lo stesso difensore aveva assistito al compimento dell'atto nullo, la nullità doveva essere eccepita - ai sensi dell'art. 182 c.p.p. - prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non era possibile, immediatamente dopo;
comunque doveva essere eccepita prima della pronuncia del decreto che disponeva il giudizio (per il combinato disposto dell'ultimo periodo del citato secondo comma dell'art. 182 e del secondo comma dell'art. 181). Il che nella fattispecie processuale non è avvenuto. Si potrebbe obiettare che il limite di deducibilità di cui all'art. 182 non era applicabile, dal momento che alla nullità non aveva assistito la parte (imputato), bensì il suo difensore. Ma l'obiezione è infondata, giacché ex art. 99 c.p.p. al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che non siano riservati personalmente a quest'ultimo. In questo senso limitato il difensore è organo processuale dell'imputato, sicché a lui devono applicarsi le disposizioni che riguardano l'imputato stesso.
Si potrebbe altresì obiettare che il difensore non assistette alla nullità, giacché la mancata verbalizzazione dell'avviso poteva ancora essere ovviata da una notificazione ordinaria presso il domicilio del difensore. Ma anche questa obiezione e priva di pregio, giacché il giudice dispose la notificazione per le vie ordinarie solo per l'imputato e per l'amministrazione finanziaria (assenti), sicché l'avviso orale dato per i presenti ma non verbalizzato aveva già perfezionato la nullità.
In ogni caso dette obiezioni riguarderebbero solo il primo presupposto per l'applicazione del limite di deducibilità di cui al citato secondo comma dell'art. 182 (l'assistenza della parte al compimento dell'atto nullo, che comporta la deducibilità contestuale), ma non il secondo e residuale presupposto (tutti gli altri casi di nullità a regime intermedio e di nullità relative, nei quali la deducibilità è limitata al momento il cui è pronunciato il provvedimento che chiude l'udienza preliminare).
5 - Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione della norma processuale di cui all'art. 487 c.p.p., giacché il tribunale dichiarò la contumacia dell'imputato senza sentire preventivamente il difensore.
Risulta in effetti dal processo verbale dell'udienza dibattimentale del 13.3.1996 che il tribunale dichiarò la contumacia dell'imputato senza sentire il difensore presente, che nulla eccepì al riguardo. Anche su questo punto la corte di merito ha ritenuto un mero difetto di verbalizzazione, perché, altrimenti "il difensore avrebbe sicuramente interloquito".
Si deve però osservare (e l'osservazione vale anche per il difetto di verbalizzazione ipotizzato dalla corte fiorentina per l'avviso ai difensori presenti nell'udienza preliminare) che al giudice non è consentito, se non dietro impugnazione di falso, vanificare il valore rappresentativo dei processi verbali regolarmente compilati e sottoscritti a norma del codice di rito. Invero, anche se il nuovo codice non ha riprodotto le norme di cui agli artt. 155 e 158 cod. proc. pen. 1930, secondo cui il processo verbale fa fede, fino a impugnazione di falso, di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o di essere avvenuto in sua presenza, è evidente che - anche col sistema processuale vigente - la natura di atto pubblico fidefacente del verbale redatto dal cancelliere del giudice penale discende dagli artt. 2699 e 2700 del cod. civ. Alle stesse conclusioni è giunta questa corte con riferimento all'analoga materia del verbale di polizia giudiziaria (v. Cass. pen. Sez. I, sent. 0 3952 del 10. 12.90, c.c. 12.11.90, Pontillo, rv. 186096, secondo cui il verbale della polizia giudiziaria è assistito da fede privilegiata, sino a querela di falso, e non può essere liberamente valutato dal giudice, posto che il valore probatorio si riflette proprio sull'attività di cui il funzionario è chiamato a curare la verbalizzazione).
Tuttavia, anche in questo caso, la nullità è a regime intermedio ed è stata sanata perché il difensore presente non l'ha eccepita immediatamente dopo l'emissione dell'ordinanza contumaciale e comunque subito dopo compiuto l'accertamento per la costituzione delle parti, così come gli imponevano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 182 c.p.p. (primo e secondo periodo). Esattamente negli stessi termini ha deciso altra sentenza di questa corte, secondo cui in tema di ordinanza dichiarativa della contumacia, la mancata audizione delle parti determina una nullità di ordine generale, poiché incide sull'assistenza dell'imputato (art. 178 lett. c cod. proc. pen.). Tale nullità è da inquadrare tra quelle dette a regime intermedio, sanate, se non dedotte nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. o all'art. 182 cod. proc. pen." (Cass. pen. Sez. II, sent. 0 9231 del 26.08.94, ud. 04.08.94,
Marrone, rv. 198798).
6 - Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p., giacché ha partecipato alla deliberazione della sentenza di primo grado un collegio diverso da quello che aveva dichiarato la contumacia dell'imputato.
Anche questo motivo è privo di fondamento, giacché la corte territoriale ha osservato al riguardo in modo sostanzialmente corretto che "la dichiarazione di contumacia non incardina la causa, essendo fatta in sede di atti precedenti l'apertura del dibattimento". In termini più precisi, il principio dell'immutabilità del giudice del dibattimento, di cui al secondo comma dell'art. 525 c.p.p., coerentemente alla finalità che l'ispira di assicurare l'identità tra il giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto alla raccolta delle prove e alla relativa discussione, vale propriamente per la fase di istruzione, di discussione e di deliberazione, ma non si estende alla fase degli atti introduttivi, che precede il dibattimento vero e proprio (art 484 c.p.p.) ed è dedicata solamente alla verifica della regolare costituzione delle parti. Per conseguenza, dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato, che appartiene alla fase introduttiva e precede l'apertura formale del dibattimento, non configura alcuna nullità rinviare il dibattimento a una udienza successiva nella quale il dibattimento sia condotto davanti a un collegio diversamente composto. (Sul punto la giurisprudenza di questa corte è costante:
Cass. Sez. IV, n. 0 5992 del 24.5.1994, ud. 17.2.1994, Vitagliano, rv. 198294; Cass. Sez. II. n. 06371 del 25.6.1996, ud. 30.4.1996, Desimone, rv. 205378; Cass. Sez. I, n. 0 6193 del 25.6.1997, ud. 19.5.1997, Gabugliese, rv. 207937; Cass. Sez. III, n. 0 6868 del 14.7.1997, ud. 22.5.1997, Manna, rv. 208950; Cass. Sez. I, n. 00 953 del 30.8.1995, ud. 8.8.1995, Capone, rv. 202417).
7 - Col quarto motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati e alla responsabilità personale del Di EO.
Anche questa censura, peraltro articolata in modo generico, è infondata. La sentenza impugnata argomenta in modo puntuale circa la emissione e la utilizzazione delle numerose fatture per operazioni inesistenti, che non è affatto in contraddizione con il carattere reale e non fittizio della società Maremmana Conserve, di cui il Di EO era amministratore. Così come argomenta in modo congruo e logico anche in ordine alla coscienza e volontà dell'amministratore di concorrere con ruolo direttivo ed eminente alla emissione e utilizzazione di tali fatture, facendo riferimento sia alla sua carica formale, sia al suo interesse personale nella commissione della frode fiscale.
8 - Col quinto e ultimo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla prescrizione dei reati.
La tesi è infondata. Le fatture per operazioni inesistenti contestate al Di EO sono state emesse negli anni dal 1983 al 1987. Per le frodi fiscali consistenti nella emissione di fatture false, il reato è stato consumato al momento della emissione delle stesse fatture. Per quelle consistenti nella utilizzazione di fatture false, il reato è stato consumato dal momento in cui è iniziata, sino a quello in cui è cessata, detta utilizzazione (attraverso la annotazione nel registro degli acquisti, nonché la contabilizzazione nel bilancio societario e nella dichiarazione annuale dei redditi). Per conseguenza, considerato che tutti i reati sono stati unificati nel vincolo della continuazione, la frode fiscale contestata è continuata almeno sino al 30.5.1988 (termine per presentare la dichiarazione dei redditi per il 1987), senza voler considerare che la utilizzazione delle fatture è continuata sino al momento della verifica fiscale (che è del 23.3.1989). Oltre al periodo prescrizionale massimo di nove anni, va però considerata anche la sospensione processuale di un anno e sette giorni disposta per il c.d condono tributario dal D.P.R. 23/1992 e dal D.L. 455/1992, convertito con legge 154/1993. Pertanto, nella ipotesi più favorevole all'imputato, la prescrizione maturerà solo in data 6.6.1998. 9 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue per legge la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1998