Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 8537
CASS
Sentenza 7 maggio 1998

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In tema di ordinanza dichiarativa della contumacia, la mancata audizione delle parti determina una nullità di ordine generale, poiché incide sull'assistenza dell'imputato: tale nullità è da inquadrare tra quelle dette a regime intermedio, che vengono sanate se non dedotte nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.

Il principio dell'immutabilità del giudice del dibattimento, coerentemente alla finalità di assicurare l'identità tra il giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto alla raccolta delle prove ed alla relativa discussione,, vale per la fase di istruzione, di discussione e di deliberazione, ma non si estende alla fase degli atti introduttivi, che precede il dibattimento vero e proprio, ed è dedicata solamente alla verifica della regolare costituzione delle parti. Per conseguenza non configura alcuna nullità rinviare il dibattimento ad una udienza ove questo sia condotto innanzi ad un collegio diversamente composto, dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 8537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8537
    Data del deposito : 7 maggio 1998

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