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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha avviso di addebito
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0911/23 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 0911/23 R.G.
ter cpc nel termine fissato del giorno 25.02.2025, avente ad oggetto:
“Opposizione avviso di addebito”; e vertente CRONOLOGICO tra Parte_1
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. L. Sabatino del Foro di Salerno in virtù di
REPERTORIO mandato allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore in
N. ______________ data 19.02.2025, elettivamente domiciliata presso lo studio del n. 017/2025 R.B. Prev. difensore in S. Cipriano Picentino, Via A. Amato, n. 15/I;
Ricorrente Discusso nel termine
e del 25.02.2025 con scambio di note scritte
, in persona Parte_2 ex art. 127 ter cpc del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale del 22.03.2024 per notar di Deposito minuta Per_1
_________________ Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 0911/23 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Pt_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 25.02.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 16.02.2023 la società
[...]
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed Parte_1
impugnava l'avviso di addebito n. 400 2023 00001661 25 000, notificato dall' in data 05.02.2023, col quale veniva intimato il Pt_2
pagamento di somme per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, relativamente al periodo da 11/2013 a 06/2018 – Gestione
Azienda con lavoratori dipendenti, per l'importo complessivo di euro
108.142,79, e chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna dell' al rimborso delle spese di lite. Pt_2
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il Pt_2
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 25.02.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto dalla società è infondato e, Parte_1
pertanto, va rigettato.
Invero, la Corte territoriale ha rigettato l'appello proposto dalla società
Giudizio n. 0911/23 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Pt_2 ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale in data 28.10.2022,
n. 2236/22, nel giudizio n. 7995/18 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del verbale ispettivo n. 2018010314, prot. 5102- Pt_2
20/11/2018 – 023254 in data 20.11.2018, cioè proprio l'atto presupposto in forza del quale è stato emesso l'avviso di addebito impugnato nel presente giudizio (cfr. la sentenza della Corte di Appello di Salerno n.
280/24 in data 24.06/09.07.2024, allegata alle note scritte dell' Pt_2
depositate in data 18.02.2025). La Corte territoriale ha, tra l'altro, evidenziato che “il credito dell' emerge per tabulas dalle buste, Pt_2
dalla errata contabilizzazione di cause di sospensione della prestazione neppure ritualmente comunicate e valutate ed infine, dalle stesse dichiarazioni dell'azienda versate all' Pt_2
La perdita dei benefici contributi – sgravi – consegue all'accertamento della violazione del minimale contributivo rispetto al CCNL applicato in azienda e comunicato all' dal datore di lavoro e dall'errata Pt_2
contabilizzazione di singole voci partitamente indicate in verbale. Era onere dell'azienda provare il suo diritto agli sgravi, provando non solo
l'integrale applicazione del minimale contributivo, quanto il diritto alle singole esenzioni conteggiate”.
Orbene, alla luce delle valutazioni e delle argomentazioni già espresse dal Tribunale nella sentenza n. 2236/22 e dalla Corte territoriale nella sentenza n. 280/24 (che devono intendersi richiamate in toto in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. cpc), appaiono destituite di fondamento le doglianze sollevate dalla società ricorrente, per lo più attinenti proprio all'atto prodromico costituito dal verbale ispettivo, non già riferite a (presunti) vizi propri dell'avviso di addebito, doglianze come tali, ancor prima che infondate (per le ragioni indicate nelle citate sentenze di primo e di secondo grado), del tutto inammissibili in questa sede: il riferimento è in primis all'eccezione di avvenuto pagamento dei contributi, all'eccezione di incompetenza per territorio dei funzionari di Nola, alle altre doglianze circa il modus Pt_2
Giudizio n. 0911/23 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Pt_2 operandi dell' Pt_2
Ciò posto, non vi è altro da aggiungere, se non alcune battute circa le doglianze sollevate nella memoria di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 19.02.2025. In effetti tali doglianze sono per un verso la reiterazione di alcuni dei motivi addotti avverso il verbale ispettivo e, come tali, sono o infondate o inammissibili per quanto detto sopra;
per altro verso sono eccezioni del tutto nuove (come, ad esempio, l'asserita violazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999) e, pertanto, come tali del tutto inammissibili, in quanto proposte per la prima volta solo con la suddetta memoria di costituzione, in violazione dei principi propri del rito lavoro ex artt. 414 e ss. cpc, ovvero con le note scritte depositate in data 24.02.2025, come tali egualmente inammissibili, data la funzione propria delle note scritte ex art. 127 ter cpc
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali Pt_2
vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società nei confronti dell' con ricorso depositato in Parte_1 Pt_2
data 16.02.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del resistente
Giudizio n. 0911/23 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 Pt_2 delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 7.250,00 per Pt_2
compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 25.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0911/23 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 Pt_2