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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/09/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Achille Castelli, elettivamente domiciliata in Altidona (FM), via Cherubini, n. 25, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario P.IVA_2 della con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Valeria Salvati, elettivamente domiciliato in Fermo (FM), via Pompeiana, n.
56, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Simone Controparte_3 C.F._1
Forte, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Christian Attardi, Patrizia Romano e
Francesca Pandolfi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Patrizia Romano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTI CONVENUTE
1 OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 2023/2022, con atto di citazione, ex artt. 615 e
617 c.p.c., ritualmente notificato, l conveniva in giudizio Parte_1
l' e la Controparte_5 Controparte_3 CP_4
introducendo la causa di merito relativamente al giudizio di opposizione avverso
[...]
l'ordinanza del 27.09.2022, pronunciata nella procedura esecutiva mobiliare incardinata dinanzi al Tribunale di Fermo e iscritta a r.g. n. 301/2021, con la quale il G.E. aveva disposto la sospensione dell'esecuzione.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione,
- In via preliminare: revocare la sospensione della esecutorietà degli atti impugnati pronunciata dall'Ill.mo G.E. con il provvedimento reso in data 27.09.2022, in quanto la domandata sospensione risulta per tutte le motivazioni espresse in premessa, inammissibile ed infondata poiché non provata, nonché per insussistenza dei motivi gravi e irreparabili;
- In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della opposizione avanzata dal sig. per tutti i motivi meglio esposti alla superiore narrativa e Controparte_3 confermare la validità e l'efficacia degli atti impugnati, oltre alla legittimità del diritto di credito azionato, degli atti presupposti, connessi e conseguenti, impugnati dal sig. in quanto tutti regolarmente notificati, CP_3 confermandone l'efficacia e gli effetti al fine del soddisfacimento del credito azionato e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento di quanto dovuto in favore dell'Agente della Riscossione, fino al soddisfo del Controparte_3 credito complessivo per cui si procede, oltre interessi maturati ed a maturare, oneri accessori e spese di procedura.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione al pignoramento esattoriale n. 008-2019-
3220000100006 notificato da il 22/10/2019, in quanto tardiva ai sensi del combinato Parte_2 disposto degli artt. 616, 617 e 618 bis cpc;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione agli avvisi di addebito nn. CP_2
308-201-30002396792, 308-2012-001687787, 308-2012-0000369821e308-2013-0000309552, in quanto tardiva ai sensi dell'art.24, D. Lgs 46/99; 2 - sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile il ricorso per violazione dell'art. 1, commi 537-543 della Legge 228/2012;
- in via principale, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione e di liquidazione delle spese in favore dell'opponente, accertata la responsabilità dell'Agente della Riscossione per i titoli e le causali di cui in premessa, condannare lo stesso in via esclusiva alla refusione delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
“l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa Voglia:
- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilita' della riassunzione promossa da in quanto CP_6 promossa in assenza di una valida procura ad litem frutto dell'intervenuta violazione del paragrafo 3.4 del protocollo d'intesa tra ader e l'avvocatura generale dello stato del 22.6.2017, che per la difesa nelle liti concernenti l'attivita' di riscossione impone ad di avvalersi dell'avvocatura dello stato Parte_1
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la riassunzione promossa dall Parte_1 per difetto dello ius postulandi e di legittimatio ad processum con conseguente definitiva espunzione
[...] dal mondo giuridico degli atti di pignoramento di crediti verso n. 00820193220000100006 notificato in data
22/10/2019 e n. 00884201900002866/001 notificato in data 10/12/2019.
- dichiarare l'inammissibilità dell'atto di “citazione” per violazione dell'art. 616 c.p.c., per tardiva riassunzione del giudizio di merito in conseguenza del vizio di “legitimatio ad processum”.
- in via principale, dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità, nonché l'inefficacia degli atti di pignoramento n. 00820193220000100006 notificato in data 22/10/2019 e n.
00884201900002866/001 notificato in data 10/12/2019, anche in forza dell'omessa rituale notificazione degli atti ad essi prodromici come meglio specificato in atti.
- con conseguente immediato rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal Terzo pignorato all'Agente della Riscossione.
Con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_4 CP_4 rappresentando di aver compiutamente adempiuto, quale terzo pignorato, a
[...] tutti i propri obblighi di legge, afferenti all'intervenuta notifica dell'Atto di Pignoramento rimettendosi alle determinazioni del Giudice, all'esito del presente giudizio.
Nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 2028/2022, con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Controparte_3 Controparte_7
e l' introducendo la causa di
[...] Controparte_5 merito relativamente al giudizio di opposizione, iscritto a r.g. n. 301/2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 3 “Nel merito:
2. in via preliminare, ed assorbente: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i titoli presupposti agli atti di pignoramento n.
00820193220000100006 e n. 00884201900002866/001 e ad essi prodromici e presupposti, per le ragioni chiaramente illustrate nell'atto e conseguentemente dichiararne la nullità con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
3. nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento presso terzi n.
00820193220000100006 e del pignoramento n. 00884201900002866/001 stante la mancata notifica dei titoli sottesi allo stesso nonché la mancata notifica della necessaria intimazione ex art. 50 comma 2 DPR
602/73;
4. ancora nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito sottesi ai pignoramenti con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante nonché illegittimità degli atti di pignoramento impugnati n. 00820193220000100006 e n. 00884201900002866/001 e di tutti i titoli ad essi sottesi e presupposti per le ragioni chiaramente illustrate;
5. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva l' , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_7
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione,
- In via preliminare: rigettare la domanda di sospensione avanzata da parte attrice in quanto inammissibile ed infondata poiché non provata, nonché per insussistenza dei motivi gravi e irreparabili;
- In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della avanzata opposizione per tutti i motivi meglio esposti alla superiore narrativa e confermare la validità e l'efficacia degli atti impugnati, oltre alla legittimità degli atti presupposti, connessi e conseguenti, impugnati in tal sede dal sig.
in quanto tutti regolarmente notificati al debitore, confermandone l'efficacia e gli effetti al fine Controparte_3 del soddisfacimento del credito azionato e, per l'effetto, ordinare al sig. il pagamento di quanto Controparte_3 dovuto in favore dell'Agente della Riscossione, fino al soddisfo del credito complessivo per cui si procede, oltre interessi maturati ed a maturare ed oneri accessori e spese di procedura.
- In ogni caso: condannare il sig. al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di Controparte_3 cui all'art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito.
- Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
Si costituiva altresì in giudizio l' , chiedendo Controparte_8
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
4 - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione al pignoramento esattoriale n. 008-2019-
3220000100006 notificato da il 22/10/2019, in quanto tardiva ai sensi del combinato Parte_2 disposto degli artt. 616, 617 r 618 bis c.p.c.;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione agli avvisi di addebito nn. CP_2
308- 201-30002396792, 308-2012-001687787, 308-2012-0000369821 e 308-2013-0000309552, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 24, D. Lgs 46/99;
- sempre in via preliminare. Dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso per violazione dell'art.
1, commi 537-543 della Legge 228/2012; - in via principale, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione e di liquidazione delle spese in favore dell'opponente, accertata la responsabilità dell'Agente della Riscossione per i titoli e le causali di cui in premessa, condannare lo stesso in via esclusiva alla refusione delle spese di lite al ricorrente”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 09.03.2023, rilevata la sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva, veniva disposta la riunione del giudizio avente R.G. n.
2028/2022 a quello avente R.G. n. 2023/2022.
Istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 29.05.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Nello specifico, integrando le proprie domande, chiedeva Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa: in via preliminare: - dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice adito in favore del
Giudice Tributario, nonché, l'incompetenza funzionale per materia in favore del Giudice del Lavoro;
- dichiarare l'inammissibilità dell'atto di “citazione” per violazione dell'art. 616 c.p.c., per tardiva riassunzione del giudizio di merito in conseguenza del vizio di “legitimatio ad processum”; in via principale:
- dichiarare l'illegittimità, nonché l'inefficacia degli atti di pignoramento n. 00820193220000100006 notificato in data 22/10/2019 e n. 00884201900002866/001 notificato in data 10/12/2019, in forza dell'omessa rituale notificazione degli atti ad essi prodromici come meglio specificato in atti.
- con conseguente immediato rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal Terzo pignorato all'Agente della Riscossione.
Con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Le altre parti ribadivano le conclusioni già svolte e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5 L , nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo con Controparte_7
R.G. n. 2023/2022, a sostegno delle proprie domande, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che:
1. in data 20.01.2020, depositava, presso il Tribunale di Fermo, Sez. Controparte_3
Lavoro, ricorso in opposizione avverso due atti di pignoramento presso terzi notificati dall rispettivamente, in data 22.10.2019 per l'importo di Parte_1 euro 102.799,56 e recante il n. 00820193220000100006, nonché in data 10.12.2019 per l'importo di euro 96.259,00 e recante il n. 00884201900002866/001;
2. il relativo procedimento veniva iscritto a R.G. n. 708/2019 e, in tale sede, veniva dichiarata l'incompetenza funzionale del Giudice adito e, contestualmente, veniva dichiarata la competenza del Giudice dell'esecuzione;
3. in data 07.04.2021 veniva notificato all atto di Controparte_9
citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., in riassunzione dinanzi al Giudice ritenuto competente, con il quale rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Controparte_3
Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa:
1. In via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei Pignoramenti n.
00820193220000100006 e n. 00884201900002866/001 nonché degli avvisi di addebito ad essi sottesi e mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate e comunque prescritte;
2. in via preliminare, ed assorbente: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i titoli presupposti agli atti di pignoramento n. 00820193220000100006 e n.
00884201900002866/001 e ad essi prodromici e presupposti, per le ragioni chiaramente illustrate nell'atto e conseguentemente dichiararne la nullità con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
3. nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento presso terzi n. 00820193220000100006 e del pignoramento n. 00884201900002866/001 stante la mancata notifica della necessaria intimazione ex art.
50 comma2 DPR 602/73; 4. ancora nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito sottesi ai pignoramenti con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante nonché illegittimità degli atti di pignoramento impugnati n. 00820193220000100006 e n. 00884201900002866/001 e di tutti i titoli ad essi sottesi e presupposti per le ragioni chiaramente illustrate;
5. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;
4. nell'ambito del giudizio in questione, si costituiva l' Controparte_9
chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla base della documentazione depositata attestante la fondatezza del credito vantato nei confronti del in quanto il diritto di credito non CP_3 risultava prescritto né, tantomeno, ricorrevano ipotesi di decadenza. Più nello specifico, 6 venivano rassegnate le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione:- In via preliminare: rigettare la domanda di sospensione avanzata da parte attrice in quanto inammissibile ed infondata poiché non provata, nonché per insussistenza dei motivi gravi e irreparabili;
-
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della avanzata opposizione per tutti i motivi meglio esposti alla superiore narrativa e confermare la validità e l'efficacia degli atti impugnati, oltre alla legittimità degli atti presupposti, connessi e conseguenti, impugnati in tal sede dal sig.
in quanto tutti regolarmente notificati al debitore, confermandone l'efficacia e gli effetti al fine Controparte_3 del soddisfacimento del credito azionato e, per l'effetto, ordinare al sig. il pagamento di quanto Controparte_3 dovuto in favore dell'Agente della Riscossione, fino al soddisfo del credito complessivo per cui si procede, oltre interessi maturati ed a maturare ed oneri accessori e spese di procedura. - In ogni caso: condannare il sig. al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. nella misura che verrà Controparte_3 ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito. - Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”;
5. si costituiva nel giudizio anche il terzo pignorato per chiedere la pronuncia di CP_2
inammissibilità dell'opposizione al pignoramento esattoriale in quanto tardiva e per violazione dell'art. 1, commi 537-543 della Legge 228/2012;
6. con provvedimento, depositato in data 27.09.2022, il Giudice dell'Esecuzione sospendeva l'esecuzione, assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito;
7. il provvedimento cautelare era illegittimo, stante la manifesta inammissibilità e/o infondatezza della opposizione e dal momento che non si era ritenuta provata la sussistenza di elementi attestanti la notificazione di atti interruttivi della prescrizione. In particolare, gli atti presupposti ai pignoramenti presso terzi erano stati regolarmente notificati a Controparte_3
Nello specifico, in data 05.06.2017, era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
00820179000765482000, mediante deposito presso la Casa Comunale per assenza del destinatario. In data 07.11.2017, poi, era stata notificata a mani l'intimazione di pagamento n.
00820179002139458000, con consegna dell'atto a , convivente del destinatario. Persona_1
Ancora, in data 26.10.2018, era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
00820189002547530/000 mediante deposito presso la Casa Comunale per assenza del destinatario. Era stata notificata, poi, l'intimazione di pagamento n. 00820199004314210/000 a mezzo PEC. Infine, in data 05.11.2019, era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, mediante consegna dell'atto a mani del destinatario;
8. dalle relate di notifica versate in atti, allora, emergeva chiaramente come il era CP_3
perfettamente a conoscenza del proprio debito anche prima della notificazione degli atti di pignoramento presso terzi;
9. doveva, ancora, rilevarsi come, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio di tali atti, era sufficiente la produzione in giudizio delle corrispondenti relate di 7 notifica recanti l'indicazione del numero della cartella e/o dell'avviso di intimazione, non essendo invece necessario versare in atti dell'atto in versione integrale;
10. inoltre, il medesimo contribuente aveva presentato istanze di rateizzazione del debito maturato nei confronti dell' che dimostravano ulteriormente l'effettiva Controparte_10 conoscenza, da parte dell'opposto, delle intimazioni di pagamento delle cartelle esattoriali precedentemente notificategli. Inoltre, tali atti avevano efficacia interruttiva del credito azionato;
11. quanto alla deduzione del econdo cui il credito dell'opponente doveva ritenersi CP_3
estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, la stessa era priva di fondamento. In primo luogo, doveva rilevarsi che, in relazione agli atti impositivi oggetto di alcune intimazioni di pagamento, trovava applicazione il termine di prescrizione decennale;
in secondo luogo, con riferimento ai crediti rispetto ai quali trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale, quest'ultimo non era compiutamente decorso, essendo stato interrotto dalla notifica degli atti di intimazione di pagamento, nonché dalla successiva presentazione da parte del contribuente delle sopramenzionate istanze di rateizzazione del debito;
12. nel merito della pretesa creditoria azionata nei confronti di la stessa Controparte_3
era cristallizzata nelle accertate violazioni che avevano determinato la formazione del ruolo esattoriale. In tal senso, non aveva impugnato le relative cartelle nel termine Controparte_3 perentorio di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi, previsto ex lege, pertanto la controparte non poteva sindacare, in sede di opposizione all'esecuzione, l'an del credito azionato;
13. quanto alla verifica del perfezionamento delle notifiche degli avvisi di addebito CP_2
doveva evidenziarsi che, rispetto a tale profilo, rivestiva la qualifica di contraddittore necessario unicamente l' CP_2
14. quanto, invece, alla censura inerente alla nullità degli atti di pignoramento in relazione all'omessa motivazione degli atti presupposti al pignoramento presso terzi, doveva rilevarsi che le intimazioni di pagamento e le cartelle esattoriali erano atti a natura vincolata che non lasciavano alcun margine di discrezionalità all'Ente che li emetteva. Inoltre, non vi erano disposizioni normative che prevedessero che le intimazioni di pagamento dovessero essere motivate, avendo il legislatore ritenuto sufficiente l'indicazione dell'atto prodromico e della data della notifica, nonché dell'importo da corrispondere. In tal senso, l'obbligo di motivazione, assolto attraverso il richiamo ad altro atto amministrativo, sarebbe stato violato soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente avesse provato che, a causa della mancanza di motivazione espressa, quest'ultimo non avrebbe conosciuto gli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria, con conseguente pregiudizio al proprio diritto di difesa. Tuttavia, tale onere probatorio non era stato assolto nel caso di specie e, d'altro canto, la specificità dei motivi di 8 opposizione al pignoramento lasciavano invece presumere l'effettiva pregressa conoscenza di tali atti;
15. le medesime considerazioni potevano essere svolte anche in relazione alla dedotta nullità degli atti di pignoramento per omessa indicazione dei criteri giustificativi della determinazione del credito;
16. la manifesta temerarietà dell'opposizione presentata dalla controparte era censurabile e fonte di responsabilità aggravata per abuso del processo, pertanto, la stessa doveva essere condannata al risarcimento di una somma equitativamente determinata, secondo quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.;
17. infine, quanto al provvedimento con il quale veniva disposta la sospensione dell'esecuzione, lo stesso era illegittimo dal momento che, alla luce delle considerazioni svolte inerenti al corretto perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti di intimazione di pagamento, non sussisteva il presupposto del fumus boni juris che ne avrebbe consentito l'adozione;
18. quanto, invece, al periculum in mora, la controparte non aveva dato alcuna prova concreta della gravità ed irreparabilità del pregiudizio che lo stesso avrebbe subito in mancanza del provvedimento di sospensione.
L , costituitosi in giudizio, specificava quanto Controparte_8 segue:
1. in via preliminare, doveva eccepirsi l'inammissibilità dell'opposizione avverso il pignoramento n. 00820193220000100006, notificato dall in Controparte_7 data 22.10.2019, in quanto tardiva. Il ricorso in opposizione al predetto pignoramento veniva depositato in data 20.12.2019 e, dunque, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto esecutivo impugnato, prescritto dall'art. 617 c.p.c.;
2. sempre in via preliminare, doveva altresì essere eccepita l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito relativi alla procedura esecutiva promossa dall , in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 Controparte_7 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999. In tal senso, gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati e tale evidenza risultava suffragata dalla documentazione versata in atti e, pertanto, decorso inutilmente il termine per l'impugnazione, si era definitivamente cristallizzato l'an della pretesa creditoria dell'Ente previdenziale;
3. ancora in via preliminare, doveva eccepirsi in questa sede l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione in ragione di quanto previsto dall'art. 1, commi nn. 537-543,
L. n. 228/2012. A tal riguardo, il contribuente, prima di agire in giudizio, aveva l'onere di presentare in sede amministrativa, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto 9 impositivo, un'istanza finalizzata all'attivazione dell'istituto dell'autotutela da parte dell'Ente previdenziale, relativamente al primo atto di riscossione o ad altro atto della procedura esecutiva cautelare da quest'ultimo intrapresa. Onere che, qualora non assolto, si poneva quale condizione ostativa alla proposizione di ricorso in sede giurisdizionale;
4. nel merito, l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata da controparte, asseritamente maturata dopo la notifica degli avvisi di addebito, era infondata. Sul punto,
l'Agente delle Riscossione aveva dimostrato documentalmente la sussistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione tra cui, in particolare, l'istanza di rateizzazione del debito del
07.11.2012. Tale richiesta faceva riferimento a debiti contributivi relativi ai seguenti atti: avviso di addebito n. 30820120000369821, notificato in data 26.04.2012, intimazione di pagamento n.
00820179000765482000, notificata in data 05.06.2017, intimazione di pagamento n.
00820179002139458000, notificata in data 07.11.2017, intimazione di pagamento n.
00820179002547530000, notificata in data 26.10.2018, intimazione di pagamento n.
00820199004314210000, notificata a mezzo PEC in data 16.10.2019 e, infine, preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 05.11.2019;
5. in via subordinata, in caso di accoglimento parziale o totale dell'opposizione, la condanna alla refusione delle spese di lite doveva essere posta unicamente in capo all
[...]
quale concessionario della riscossione del credito nei confronti del Controparte_7 contribuente. costituitosi in giudizio, deduceva quanto segue: Controparte_3
1. in via pregiudiziale, doveva eccepirsi l'inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione notificato dall per mancanza di una valida Controparte_7 procura alle liti. In particolare, veniva in rilievo la violazione del paragrafo 3.4 del Protocollo
d'Intesa vigente tra l'Agente della Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato del
22.06.2017, il quale prescriveva che il patrocinio nelle controversie aventi ad oggetto l'attività di riscossione dell'Ente impositore dovesse essere affidato in via esclusiva all'Avvocatura Generale dello Stato;
2. sempre in via pregiudiziale, doveva altresì essere eccepita l'inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione per difetto di legitimatio ad processum, dovuto all'omessa allegazione della procura notarile per la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Ente in capo al Direttore pro tempore relativamente al rapporto dedotto in giudizio, in ossequio a quanto previsto dagli artt.
75 e 77 c.p.c.;
3. doveva poi ulteriormente eccepirsi come l'inammissibilità dell'atto di citazione scaturiva dalla violazione dell'art. 616, comma 2 c.p.c., per la tardiva riassunzione del giudizio di merito in conseguenza dell'eccepito difetto di legitimatio ad processum. In particolare, anche nell'ipotesi in 10 cui si fosse ritenuto che i menzionati vizi processuali afferenti allo ius postulandi ed alla legitimatio ad procesum fossero suscettibili di configurare soltanto una nullità sanabile, in ogni caso l'eventuale sanatoria non poteva operare con effetto retroattivo ma soltanto con efficacia ex nunc, con il conseguente superamento del termine, previsto a pena di decadenza, per la riassunzione del giudizio di merito;
4. nel merito, veniva in rilievo l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi in ragione dell'inesistenza e/o della nullità delle notifiche degli atti ad esso presupposti. Nello specifico, con riferimento all'intimazione di pagamento n. 00820199004314210000, la notifica era affetta da nullità in quanto era stata effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi dell'Agente della Riscossione, in violazione degli artt. 26 e 60 D.P.R. n. 602/1973, art. 60
D.P.R. n. 600/1973, art. 3-bis, comma 1 L. n. 53/1994, art. 6-ter D.lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter
D.L. n. 179/2012;
5. analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento alle notifiche delle intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali, le quali erano state effettuate utilizzando indirizzi PEC non censiti nei pubblici registri, con la conseguente nullità derivata del pignoramento presso terzi;
6. i documenti prodotti dalla controparte a suffragio della notifica degli atti presupposti al pignoramento presso terzi non erano pertinenti ai crediti oggetto dell'azione esecutiva. D'altra parte, non risultava provata la notifica di tali atti relativamente alla cartella esattoriale n.
00820180008104989000 e all'intimazione di pagamento n. 00820199000403657.
Infine, la costituitasi in giudizio, rilevava che: Controparte_4
1. in data 10.12.2019, l' notificava all'odierna opposta, Controparte_7 CP_7 nella qualità di terzo pignorato, atti di pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis D.P.R. n.
602/1973, recanti i nn. 008/2019/000049200 e 00884201900002866000;
2. a tale data, svolgeva attività lavorativa per conto della Controparte_3 CP_4
in qualità di agente di commercio, in forza di contratto di agenzia stipulato in data
[...]
04.09.2019, successivamente risolto in via consensuale in data 31.12.2020. Tale circostanza veniva formalmente comunicata all'Agente della Riscossione in data 20.01.2021;
3. nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di maggio del 2020, in esecuzione della procedura esecutiva, versava all il complessivo Controparte_7 importo di euro 5.135,84 e, nello specifico: in data 22.01.2020, la somma di euro 1.448,01, tramite due bonifici bancari, rispettivamente di euro 779,52 ed euro 668,49, pari ad 1/5 delle provvigioni dovute al er i mesi di ottobre e novembre del 2019, in data 13.02.2020, la CP_3 somma di euro 1.690,94, tramite bonifico bancario, pari ad 1/5 della provvigione dovuta per il mese di dicembre 2019, nonché per l'acconto del mese di gennaio 2020, in data 06.03.2020, la 11 somma di euro 1.183,42, tramite bonifico bancario, pari ad 1/5 della provvigione dovuta per il mese di gennaio 2020, nonché per l'acconto del mese di febbraio 2020, in data 30.03.2020, la somma di euro 507,47, tramite bonifico bancario, pari ad 1/5 dell'importo dovuto per la provvigione dovuta per il mese di febbraio 2020, nonché per l'acconto del mese di marzo 2020, in data 05.05.2020, l'importo di euro 306,00, tramite bonifico bancario, pari ad 1/5 della provvigione dovuta per il mese di marzo 2020, nonché per l'acconto del mese di aprile 2020.
Nell'ambito del giudizio avente R.G. 2028/2022, per quanto di rilievo in questa sede, esponeva quanto segue: Controparte_3
1. nelle date del 22.10.2019 e del 10.12.2019 venivano notificati alla parte opponente gli atti di pignoramento presso terzi identificati, rispettivamente, con il n.
00820193220000100006, per un valore pari ad euro 102.799,56 e n. 00884201900002866/001 per un importo di euro 96.259,00, inerenti a cartelle di pagamento e avvisi di addebito mai notificati, rispetto ai quali lo stesso non aveva ricevuto alcun atto prodromico. L'omessa notifica di tali atti determinava, pertanto, la nullità e/o l'inesistenza degli atti di pignoramento e dei relativi atti presupposti;
2. in tal senso, doveva evidenziarsi che l'onere probatorio relativamente alla notifica delle intimazioni di pagamento e degli atti ad esse presupposti gravava in capo all
[...]
. Nello specifico, l'Agente della Riscossione aveva l'onere, a tal fine, di Parte_1 produrre in giudizio: le relate di notifica congiunte ed in calce alle intimazioni in originale, gli atti notificati al contribuente in originale, nonché di aver effettuato la notificazione nel luogo e ai soggetti previsti dagli artt. 137 ss. c.p.c. e 60 D.P.R. 602/1973;
3. nel merito della pretesa creditoria, veniva in rilievo l'illegittimità dei pignoramenti presso terzi per intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito ad essi presupposti. In particolare, risultava pacifico che, sia con riferimento agli avvisi di addebito, che alle cartelle esattoriali era applicabile il termine di prescrizione quinquennale. Nel dettaglio, gli avvisi di addebito in oggetto erano i seguenti: n. 30820120000369821, presuntivamente notificata in data
27.04.2012 e dunque prescritta a decorrere dal 27.04.2017, n. 30820120001687787, presuntivamente notificata in data 06.12.2012 e dunque prescritta a decorrere dal 06.12.2017, n.
30820130000309552, presuntivamente notificata in data 09.04.2013 e dunque prescritta a decorrere dal 09.04.2018, n. 30820130002396792, presuntivamente notificata in data 05.02.2014
e dunque prescritta a decorrere dal 05.02.2019;
4. la cartella esattoriale era infatti un atto amministrativo che, in quanto tale, non produceva effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito e, dunque, si poneva quale causa ostativa all'applicazione dell'art. 2953 c.c., ovvero
12 senza determinare l'effetto di conversione del termine di prescrizione breve quinquennale, previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995;
5. doveva inoltre rilevarsi la nullità degli atti di pignoramento sotto altro profilo, dal momento che risultava omessa sia l'indicazione della natura del credito e degli interessi, sia un'idonea motivazione, da cui derivava l'impossibilità per il contribuente di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa;
6. ancora, gli atti di pignoramento presso terzi erano altresì affetti da nullità per omessa indicazione delle pertinenti voci di credito, in violazione degli artt. 543 e ss. c.p.c. e 72- bis D.P.R. n. 602/1973. A tal proposito, non era sufficiente la mera indicazione dei numeri identificativi degli atti presupposti - come avvenuto nel caso di specie - dal momento che l'art. 543, comma 2 c.p.c. prevedeva che l'atto di pignoramento doveva contenere: l'indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto, l'indicazione, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune ubicato nel circondario del tribunale competente e, infine,
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del creditore procedente;
7. infine, sotto il profilo cautelare sussistevano gravi motivi legittimanti la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi impugnati. Nello specifico, nella fattispecie in esame, il fumus boni juris era identificabile nelle argomentazioni sopra menzionate, mente il periculum in mora doveva ritenersi sussistente in re ipsa, tenuto conto del grave pregiudizio che avrebbe potuto subire nel caso in cui i pignoramenti presso Controparte_3 terzi fossero stati eseguiti.
L e l' Parte_1 Controparte_5
ribadivano le già sopra riportate difese e conclusioni.
[...]
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio prende le mosse, quale fase di merito, dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615 e 617c.p.c., proposta da avverso il Controparte_3 pignoramento dei crediti presso terzi n. 00820193220000100006, notificato in data 22.10.2019 dalla nei confronti del medesimo e di Controparte_7 CP_3 [...]
, nella qualità di terzo pignorato (cfr. doc. 2 fascicolo Controparte_5
), nonché avverso il pignoramento di crediti presso terzi n. Controparte_7
00884201900002866/001, notificato, nei confronti di e di Controparte_3 CP_4
in qualità di terzo pignorato, in data 10.12.2019 (cfr. doc. 1 fascicolo
[...] [...]
. Controparte_4
13 Gli atti di pignoramento in questione si riferivano, tra gli altri, a cartelle di pagamento ovvero ad avvisi di intimazione ad adempiere (n. 30820120000369821, n. 30820120001687787,
n. 30820130000309552, n. 30820130002396792) di competenza dell'intestato Tribunale.
Per quanto di stretto interesse in questa sede, con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di competenza del giudice del lavoro adito
(cfr. doc. D fascicolo e doc. 1 fascicolo parte opponente nel Controparte_7 giudizio 2028/2022), proponeva, quali motivi di opposizione, poi, reiterati Controparte_3 nella presente sede di merito, in primo luogo quello della nullità/inesistenza degli atti di pignoramento e degli atti ad esso prodromici, id est dell'intimazione di pagamento, poiché mai notificati.
In secondo luogo, l'opponente eccepiva l'illegittimità dei pignoramenti presso terzi per intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti vantati dall , Controparte_7 tenuto conto della mera elencazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e delle date di presunta notifica degli avvisi di addebito indicate nei pignoramenti.
In particolare, i crediti oggetto della prescrizione eccepita dovevano essere ricondotti ai seguenti avvisi di addebito:
n. 30820120000369821, con cartella asseritamente notificata in data 27.04.2012 e, secondo le deduzioni del prescritta a partire dal 27.04.2017; CP_3
n. 30820120001687787, con cartella asseritamente notificata in data 06.12.2012 e, secondo le deduzioni del prescritta a partire dal 06.12.2017; CP_3
n. 30820130000309552, con cartella asseritamente notificata in data 09.04.2013 e, secondo le deduzioni del prescritta a partire 09.04.2018; CP_3
n. 30820130002396792, con cartella asseritamente notificata in data 05.02.2014 e, secondo le deduzioni del prescritta a partire 05.02.2019. CP_3
Ancora, quale terzo motivo di opposizione, eccepiva la nullità dei Controparte_3 pignoramenti impugnati per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Costituzione e degli artt. 7 e 12 comma 7, Legge n. 212/2000, in relazione alla mancata indicazione della natura del credito e degli interessi ivi contenuti, costituente un difetto di motivazione cui la pubblica amministrazione era tenuta, altrimenti, incorrendo in un'ipotesi di eccesso di potere.
Ulteriormente, l'opponente eccepiva la nullità degli atti di pignoramento per omessa indicazione dei crediti giustificativi della pretesa, in violazione degli artt. 543 ss. c.p.c. in combinato disposto con l'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Con ordinanza del 27.09.2022, il G.E., ritenuti sussistenti i presupposti, sospendeva l'esecuzione, compensando le spese di lite e assegnando alle parti il termine per l'introduzione del presente giudizio di merito (cfr. doc. 6 bis fascicolo ). Controparte_9
14 Proprio a seguito della sospensione del procedimento esecutivo, l' Controparte_7
introduceva, a sua volta, la fase di merito e i due giudizi sono stati riuniti.
[...]
Tanto chiarito, va innanzitutto esaminata l'eccezione pregiudiziale di rito, inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario o del giudice del lavoro, sollevata da nel presente giudizio di merito – e, in ogni caso, rilevabile Controparte_3
d'ufficio dal giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio ex art. 37 c.p.c. – sull'assunto che trattasi di cartelle aventi ad oggetto crediti tributari.
Preliminarmente, deve darsi atto che è documentato sulla scorta delle intimazioni di pagamento versate in atti dall (cfr. docc. 7-10) e non è Controparte_7 contestato tra le parti che i pignoramenti oggetto di causa siano stati azionati sulla scorta di cartelle di pagamento riferibili sia a crediti tributari, sia a crediti di natura contributiva.
Ecco, allora, che la questione relativa al difetto di giurisdizione deve essere affrontata distinguendo proprio la natura del credito posto alla base della pretesa creditoria azionata dall . CP_7 CP_7
Ed invero, con riferimento ai crediti tributari, precipuo rilievo assume la pronuncia della
Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, di recente, ha da ultimo così statuito: "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza
o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento)"
(cfr. SS.UU. 21642 del 28/7/21). Ancora, è stato dettato il seguente principio: "In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede
l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 15 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario" (cfr. Cass. 32203 del 10/12/19). Del resto, già con la pronuncia a
Sezioni Unite n. 13913 del 05/06/2017, la Corte di Cassazione aveva così statuito: "In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del
d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario".
Anche di recente, la Corte di Cassazione è tornata sulla questione per meglio chiarirla nei termini che seguono: “le Sezioni Unite di questa Corte, superando un contrasto che era insorto, hanno statuito che, in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 13913 del
05/06/2017; conf. Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 11481 del 11/05/2018 e Sez. U, Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018). Al riguardo, il quadro normativo essenziale di riferimento è costituito: a) dall'art. 2 del
d.lgs. n. 546 del 1992, che (dopo le modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; b) dall'art. 19 del citato d.P.R. n. 546 del
1992, recante l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile (secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte) di ampliamento per interpretazione estensiva (in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente); c) dall'art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato «dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione» in quanto non derogate dal capo II del medesimo d.P.R. e con esso compatibili;
d) dall'art. 57 del citato d.P.R.
n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. ove 16 siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;
e) dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al tribunale (in via generale e residuale) la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse.
1.2. Da questo plesso di norme si evince, in ordine al riparto di giurisdizione (sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 18505 del 2013), che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art.
2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del
1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.)”.
Con specifico riferimento al “problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre
l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerneva la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduceva (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo”, l'arresto in esame, ripercorrendo gli orientamenti opposti sorti in seno alla stessa
Corte di Legittimità, ha ribadito come questi partissero “dal condivisibile comune presupposto interpretativo secondo cui l'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi stabilita dall'art.
57 del d.P.R. n. 602 del 1973 non andava intesa (pena la violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24
Cost.) come assoluta esclusione della tutela giudiziale delle situazioni soggettive prese in considerazione da dette opposizioni. Tuttavia, gli orientamenti divergevano, sull'individuazione del giudice da adire.
Il contrasto come già visto, è stato risolto dando spazio all'orientamento “(espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sezioni Unite, n. 14667 del 2011; Cass., Sezione quinta, n. 24915 del 2016; spunti nello stesso senso in Cass., Sezioni Unite, n. 15994 e n. 5993 del 2012, anche se in relazione alla diversa fattispecie di una «opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento» emessa per un credito tributario), [secondo cui] l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assumeva essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolveva nell'impugnazione del primo atto in cui veniva manifestato al contribuente
l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l'opposizione, pertanto, era ammissibile e andava proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e
19 - estensivamente interpretato - del d.lgs. n. 546 del 1992)”. Ed invero, “sotto l'aspetto letterale, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento» (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto "impoesattivo" o dell'intimazione di 17 pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria). Ne deriva che
l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa
(beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso” (cfr. Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 22754 del 2024).
Tanto detto, ai fini che strettamente rilevano in questa sede, il precedente in esame deve essere valorizzato laddove lo stesso enuncia che “ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.). E' stato poi osservato, sempre da un punto di vista letterale, che l'orientamento secondo cui è ammissibile davanti al giudice ordinario l'impugnazione del pignoramento incentrata sulla mancata notifica della cartella di pagamento (o dei suddetti atti assimilabili) si scontra con l'art.
57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Né è apparso convincente ripartire la giurisdizione, nell'ipotesi in esame, in base al petitum formale contenuto nell'impugnazione proposta dal contribuente: a) giurisdizione tributaria, ove sia richiesto l'annullamento dell'atto presupposto dal pignoramento (cartella ed equipollenti); b) giurisdizione ordinaria, ove sia richiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento. Non solo il petitum sostanziale è unico (il contribuente ha interesse a rendere non azionabile la pretesa tributaria, facendo valere una soluzione di continuità nell'iter procedimentale richiesto dall'ordinamento) e non solo una simile ricostruzione sarebbe inutilmente artificiosa, obbligando ad una duplice azione davanti a giudici diversi, ma nella specie sarebbe problematico individuare in concreto l'atto presupposto dal pignoramento ove (come prospettato dalla parte) l'atto di pignoramento sia l'unico atto portato a conoscenza del contribuente. Del resto, l'invalidità della notificazione della cartella o l'omissione della medesima notificazione non integrano, in sé, un vizio della cartella, ove non si accompagnino alla intervenuta decadenza dal potere di procedere alla riscossione. Inoltre, come già osservato, ammettere davanti al giudice ordinario
l'impugnazione del pignoramento per omessa notifica della cartella appare comunque in contrasto con il menzionato divieto di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973; divieto che, per la sua collocazione sistematica
e per la sua sopra ricordata formulazione, deve ritenersi assoluto (cioè diretto non esclusivamente al giudice 18 tributario).
1.3.1. Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'àmbito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014)”.
Conclude, allora, la pronuncia oggetto di disamina nel senso che “Secondo le Sezioni Unite, il sopra indicato più recente orientamento interpretativo, nell'attribuire alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente un atto compreso tra quelli di cui al citato art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sarebbe risultato disarmonico rispetto al disegno del legislatore di riservare al giudice tributario la cognizione delle controversie relative a tali atti. Infine, con l'adozione del primo orientamento giurisprudenziale, si sarebbe trovata una più agevole sistemazione al disposto dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Tale inammissibilità, infatti, può ben essere interpretata nel senso di comportare il divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, facendo valere, come nella specie, l'invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della cartella di pagamento. In tal modo, tutto sembra ricomporsi in armonia con l'originario disegno del legislatore che, nel prevedere nell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 l'inammissibilità davanti al giudice ordinario di alcune opposizioni in sede di esecuzione forzata, ha evidentemente presupposto che le situazioni soggettive poste a base di esse possano essere preventivamente tutelate davanti al giudice tributario. Nel solco della impostazione riportata si sono inserite Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021
(<>)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, si è visto come l'opposizione avverso ai pignoramenti presso terzi è stata proposta da al fine di far negare che la Controparte_3 pretesa creditoria potesse essere fatta valere nei suoi confronti, tra l'altro, sulla scorta della dedotta omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento, dalla quale la difesa dell'opponente ha fatto, ulteriormente, discendere anche l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Detti motivi devono intendersi, in ogni caso, come fatti antecedenti all'atto esecutivo cha ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione, nel caso di specie, il pignoramento.
Del resto, sul punto, deve essere richiamata la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 30666/2022 secondo cui, con particolare riguardo alla prescrizione “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il 19 cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza»; in riferimento all'ipotesi in cui si assuma che la prescrizione si è verificata «per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità … il fatto estintivo dev'essere fatto valere con l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., quindi dinanzi al giudice ordinario”.
Analogamente gli ulteriori motivi di opposizione non potranno che essere valutati solo laddove si accerti la ricorrenza e validità delle notificazioni degli atti presupposti ai pignoramenti opposti e che non sia intervenuta la prescrizione delle pretese azionate.
L'opposizione proposta da limitatamente alle pretese di natura Controparte_3 tributaria di cui ai pignoramenti presso terzi per cui è causa, è dunque devoluta alla giurisdizione del Giudice Tributario.
Quanto alle pretese di natura contributiva, la parte opponente ha svolto i CP_3 medesimi motivi di opposizione, salvo poi, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, eccepire l'incompetenza funzionale per materia in favore del Giudice del Lavoro.
Detta questione deve essere affrontata in via preliminare, rilevando come la Corte di
Cassazione, senza mai mutare orientamento, abbia differenziato la competenza del giudice in caso di impugnazione/opposizione del credito previdenziale e lato sensu contributivo, a seguito della notifica dalla cartella ed opposizione dopo che siano trascorsi i quaranta giorni dalla notifica, affermando che "il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.
615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.)" (cfr Cass. 15116/2015).
La stessa Cassazione, con la sentenza n. 34447/2019, attribuisce al Giudice dell'Esecuzione la sola competenza a giudicare la prescrizione maturata a valle della notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito e non quella a monte della notifica medesima, che rimane invece di competenza del Giudice Naturale (Commissioni Tributarie, Giudice del
Lavoro).
20 In questi termini, l'opposizione avente ad oggetto cartelle inerenti violazioni contributive, sempre aventi natura “recuperatoria” nel senso sopra indicato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
n. 46 del 1999 (cfr. da ultimo Cass. 14077/2023). Fermo restando, poi, che appartiene sempre alla giurisdizione ordinaria, ed in particolare a quella del giudice dell'esecuzione, la controversia oppositiva in corso d'esecuzione, ove appunto si discuta della regolarità degli atti esecutivi. La giurisdizione ordinaria non può essere esclusa neppure a cagione dell'affermazione di quella tributaria da parte del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16161 del 2024).
Ebbene, si è già detto che il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, in cui si controverte, tra l'altro e come visto, della validità delle notifiche degli atti presupposti alle cartelle esattoriali su cui si fondano i pignoramenti, poi, opposti.
Trattandosi di un'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promossa ad esecuzione già iniziata, la fase cautelare è stata correttamente incardinata dinanzi al G.E., nonostante le cartelle esattoriali controverse siano state formate anche in ragione del mancato pagamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dall'opponente. In argomento, si ribadisce l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”, fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale (Cass., 16222/2016).
Tanto specificato, allora, nella presente fase di merito non è revocabile in dubbio quanto al motivo di opposizione relativo all'asserita mancata notifica degli atti presupposti e, con essa, della prescrizione del credito, la competenza funzionale del giudice del lavoro - ai sensi dell'articolo 444, terzo comma, c.p.c. al quale rinvia all'art. 24, sesto comma, del Decreto
Legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 - a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale per crediti previdenziali, da individuarli in quello del luogo ove ha sede l'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori e, nel caso, in cui siano state emesse più cartelle di pagamento, da parte di diverse sedi le relative opposizioni devono essere CP_2 proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia funzionale ed inderogabile (Cassazione civile sez. lav.,
26/05/2008, (ud. 06/02/2008, dep. 26/05/2008), n. 13529). 21 Peraltro, l'eccezione di incompetenza non può essere accolta.
Ed invero, al di là dell'improprio riferimento alla nozione di "competenza", trattandosi di mera distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale e pertanto tale ripartizione non dà luogo a questioni di competenza per materia, trattandosi della predetta mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio giudiziario (Cass. n.
15391/2004; Cass. nn. 14137/ 2018; 13138 del 2017, 12326 del 2015, 21668 del 2013, 24656 del 2011).
Sicché, non essendovi violazione delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo giudicante (che dà luogo ad una autonoma causa di nullità ex art. 50 quater c.p.c.), si tratta di mera irregolarità, che renderebbe semmai configurabile un errore sul rito, eventualmente rimediabile ex art. 426 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, a tale ultimo riguardo, chiarito che l'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina ipso iure l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 1448 del 27/01/2015; 19942/2008; n. 11903/2008;
10030/98).
Dall'applicazione di questi principi all'ipotesi all'esame del Tribunale discende che l'eccezione deve essere disattesa.
Tanto chiarito, con riferimento al vaglio nel merito dell'opposizione, relativamente alla quota parte dei pignoramenti impugnati che abbiano ad oggetto crediti di natura contributiva, il
Tribunale ai fini del decidere intende fare applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
In questi termini, non può non rilevarsi come la declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura tributaria, di fatto, incida, in questa sede, nel senso del necessario 22 scomputo – nelle more della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice tributario e della definizione dello stesso – della suddetta pretesa dall'importo complessivamente intimato con i pignoramenti azionati e in questa sede opposti.
Osserva, peraltro, il Tribunale, sul punto, l'assoluta genericità in termini di allegazione sia da parte dell' sia dell' con riguardo alla determinazione Controparte_7 CP_2 dell'ammontare del credito asseritamente vantato a titolo contributivo, sia quanto al dovuto in termini di sorte capitale, sia quanto al dovuto in termini di interessi.
Ed infatti, pur potendosi accedere alle singole poste del credito, esaminando i singoli avvisi di pagamento versati in atti dalle parti, allo stato, è preclusa al Tribunale qualsivoglia rideterminazione - una volta detratti i crediti in relazione ai quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione - della eventuale residua pretesa creditoria portata dai pignoramenti azionati i quali si limitano a compendiare l'ammontare totale del debito in capo a Controparte_3
“comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 13/12/2019” e “alla data del
09/12/2019” nonché “accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al dì del pagamento”, ripartendolo cumulativamente in “Tributi/entrate”, “Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. n.
602/1973)”, “Sanzione civile (art. 116 della L. n. 388/2000)”, “Oneri di riscossione coattiva (art. 17
D.Lgs. n. 112/1999)” e “Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)”.
Ne discende, allora, che alla luce della genericità nei termini appena detti della pretesa creditoria eventualmente residua e della già rappresentata impossibilità, sulla base degli atti di pignoramento oggetto di opposizione, di rideterminare la stessa, devono essere dichiarate inammissibili le domande svolte dalla e dall Del resto, Controparte_7 CP_2 la stessa genericità preclude al Tribunale di poter compiutamente analizzare i motivi di opposizione volti a contestare proprio la debenza delle suddette somme.
Va, peraltro, specificato, in via meramente incidentale, come alla presente pronuncia, in rito, non possa riconoscersi alcuna incidenza circa il merito, id est sulla consistenza e sull'effettiva ricorrenza e debenza, del credito asseritamente vantato.
Le superiori considerazioni rendono, allora, superflua la pronuncia in merito agli ulteriori motivi di opposizione svolti dal da ritenersi, pertanto, assorbiti in quanto, in CP_3 siffatto contesto, lo stesso debitore opponente non potrebbe trarre alcuna utilità. Del resto,
l'accertata genericità preclude al Tribunale anche il vaglio dei motivi di opposizione relativi alla eccepita nullità degli atti di pignoramento per omessa indicazione della natura del credito e degli interessi, per omessa idonea motivazione ed indicazione delle voci di credito.
La circostanza che il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato sulla scorta di pronunce di recente pubblicazione nonché una declaratoria di inammissibilità delle domande svolte dalle
23 parti opposte, pronunciata, per lo più, esulando dalle difese delle parti, costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n.
2023/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario limitatamente alla pretesa creditoria avente natura tributaria di cui agli atti di pignoramento verso terzi n. 00820193220000100006, notificato in data 22.10.2019 e n.
00884201900002866/001, notificato in data 10.12.2019;
❖ dichiara inammissibili le domande svolte dall e Controparte_7
dall limitatamente alla pretesa creditoria avente natura contributiva di cui agli atti di CP_2 pignoramento verso terzi n. 00820193220000100006, notificato in data 22.10.2019 e n.
00884201900002866/001, notificato in data 10.12.2019;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo il 16.09.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Achille Castelli, elettivamente domiciliata in Altidona (FM), via Cherubini, n. 25, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario P.IVA_2 della con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Valeria Salvati, elettivamente domiciliato in Fermo (FM), via Pompeiana, n.
56, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Simone Controparte_3 C.F._1
Forte, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Christian Attardi, Patrizia Romano e
Francesca Pandolfi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Patrizia Romano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTI CONVENUTE
1 OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 2023/2022, con atto di citazione, ex artt. 615 e
617 c.p.c., ritualmente notificato, l conveniva in giudizio Parte_1
l' e la Controparte_5 Controparte_3 CP_4
introducendo la causa di merito relativamente al giudizio di opposizione avverso
[...]
l'ordinanza del 27.09.2022, pronunciata nella procedura esecutiva mobiliare incardinata dinanzi al Tribunale di Fermo e iscritta a r.g. n. 301/2021, con la quale il G.E. aveva disposto la sospensione dell'esecuzione.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione,
- In via preliminare: revocare la sospensione della esecutorietà degli atti impugnati pronunciata dall'Ill.mo G.E. con il provvedimento reso in data 27.09.2022, in quanto la domandata sospensione risulta per tutte le motivazioni espresse in premessa, inammissibile ed infondata poiché non provata, nonché per insussistenza dei motivi gravi e irreparabili;
- In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della opposizione avanzata dal sig. per tutti i motivi meglio esposti alla superiore narrativa e Controparte_3 confermare la validità e l'efficacia degli atti impugnati, oltre alla legittimità del diritto di credito azionato, degli atti presupposti, connessi e conseguenti, impugnati dal sig. in quanto tutti regolarmente notificati, CP_3 confermandone l'efficacia e gli effetti al fine del soddisfacimento del credito azionato e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento di quanto dovuto in favore dell'Agente della Riscossione, fino al soddisfo del Controparte_3 credito complessivo per cui si procede, oltre interessi maturati ed a maturare, oneri accessori e spese di procedura.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione al pignoramento esattoriale n. 008-2019-
3220000100006 notificato da il 22/10/2019, in quanto tardiva ai sensi del combinato Parte_2 disposto degli artt. 616, 617 e 618 bis cpc;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione agli avvisi di addebito nn. CP_2
308-201-30002396792, 308-2012-001687787, 308-2012-0000369821e308-2013-0000309552, in quanto tardiva ai sensi dell'art.24, D. Lgs 46/99; 2 - sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile il ricorso per violazione dell'art. 1, commi 537-543 della Legge 228/2012;
- in via principale, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione e di liquidazione delle spese in favore dell'opponente, accertata la responsabilità dell'Agente della Riscossione per i titoli e le causali di cui in premessa, condannare lo stesso in via esclusiva alla refusione delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
“l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa Voglia:
- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilita' della riassunzione promossa da in quanto CP_6 promossa in assenza di una valida procura ad litem frutto dell'intervenuta violazione del paragrafo 3.4 del protocollo d'intesa tra ader e l'avvocatura generale dello stato del 22.6.2017, che per la difesa nelle liti concernenti l'attivita' di riscossione impone ad di avvalersi dell'avvocatura dello stato Parte_1
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la riassunzione promossa dall Parte_1 per difetto dello ius postulandi e di legittimatio ad processum con conseguente definitiva espunzione
[...] dal mondo giuridico degli atti di pignoramento di crediti verso n. 00820193220000100006 notificato in data
22/10/2019 e n. 00884201900002866/001 notificato in data 10/12/2019.
- dichiarare l'inammissibilità dell'atto di “citazione” per violazione dell'art. 616 c.p.c., per tardiva riassunzione del giudizio di merito in conseguenza del vizio di “legitimatio ad processum”.
- in via principale, dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità, nonché l'inefficacia degli atti di pignoramento n. 00820193220000100006 notificato in data 22/10/2019 e n.
00884201900002866/001 notificato in data 10/12/2019, anche in forza dell'omessa rituale notificazione degli atti ad essi prodromici come meglio specificato in atti.
- con conseguente immediato rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal Terzo pignorato all'Agente della Riscossione.
Con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_4 CP_4 rappresentando di aver compiutamente adempiuto, quale terzo pignorato, a
[...] tutti i propri obblighi di legge, afferenti all'intervenuta notifica dell'Atto di Pignoramento rimettendosi alle determinazioni del Giudice, all'esito del presente giudizio.
Nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 2028/2022, con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Controparte_3 Controparte_7
e l' introducendo la causa di
[...] Controparte_5 merito relativamente al giudizio di opposizione, iscritto a r.g. n. 301/2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 3 “Nel merito:
2. in via preliminare, ed assorbente: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i titoli presupposti agli atti di pignoramento n.
00820193220000100006 e n. 00884201900002866/001 e ad essi prodromici e presupposti, per le ragioni chiaramente illustrate nell'atto e conseguentemente dichiararne la nullità con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
3. nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento presso terzi n.
00820193220000100006 e del pignoramento n. 00884201900002866/001 stante la mancata notifica dei titoli sottesi allo stesso nonché la mancata notifica della necessaria intimazione ex art. 50 comma 2 DPR
602/73;
4. ancora nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito sottesi ai pignoramenti con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante nonché illegittimità degli atti di pignoramento impugnati n. 00820193220000100006 e n. 00884201900002866/001 e di tutti i titoli ad essi sottesi e presupposti per le ragioni chiaramente illustrate;
5. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva l' , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_7
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione,
- In via preliminare: rigettare la domanda di sospensione avanzata da parte attrice in quanto inammissibile ed infondata poiché non provata, nonché per insussistenza dei motivi gravi e irreparabili;
- In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della avanzata opposizione per tutti i motivi meglio esposti alla superiore narrativa e confermare la validità e l'efficacia degli atti impugnati, oltre alla legittimità degli atti presupposti, connessi e conseguenti, impugnati in tal sede dal sig.
in quanto tutti regolarmente notificati al debitore, confermandone l'efficacia e gli effetti al fine Controparte_3 del soddisfacimento del credito azionato e, per l'effetto, ordinare al sig. il pagamento di quanto Controparte_3 dovuto in favore dell'Agente della Riscossione, fino al soddisfo del credito complessivo per cui si procede, oltre interessi maturati ed a maturare ed oneri accessori e spese di procedura.
- In ogni caso: condannare il sig. al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di Controparte_3 cui all'art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito.
- Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
Si costituiva altresì in giudizio l' , chiedendo Controparte_8
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
4 - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione al pignoramento esattoriale n. 008-2019-
3220000100006 notificato da il 22/10/2019, in quanto tardiva ai sensi del combinato Parte_2 disposto degli artt. 616, 617 r 618 bis c.p.c.;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione agli avvisi di addebito nn. CP_2
308- 201-30002396792, 308-2012-001687787, 308-2012-0000369821 e 308-2013-0000309552, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 24, D. Lgs 46/99;
- sempre in via preliminare. Dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso per violazione dell'art.
1, commi 537-543 della Legge 228/2012; - in via principale, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione e di liquidazione delle spese in favore dell'opponente, accertata la responsabilità dell'Agente della Riscossione per i titoli e le causali di cui in premessa, condannare lo stesso in via esclusiva alla refusione delle spese di lite al ricorrente”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 09.03.2023, rilevata la sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva, veniva disposta la riunione del giudizio avente R.G. n.
2028/2022 a quello avente R.G. n. 2023/2022.
Istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 29.05.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Nello specifico, integrando le proprie domande, chiedeva Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa: in via preliminare: - dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice adito in favore del
Giudice Tributario, nonché, l'incompetenza funzionale per materia in favore del Giudice del Lavoro;
- dichiarare l'inammissibilità dell'atto di “citazione” per violazione dell'art. 616 c.p.c., per tardiva riassunzione del giudizio di merito in conseguenza del vizio di “legitimatio ad processum”; in via principale:
- dichiarare l'illegittimità, nonché l'inefficacia degli atti di pignoramento n. 00820193220000100006 notificato in data 22/10/2019 e n. 00884201900002866/001 notificato in data 10/12/2019, in forza dell'omessa rituale notificazione degli atti ad essi prodromici come meglio specificato in atti.
- con conseguente immediato rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal Terzo pignorato all'Agente della Riscossione.
Con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Le altre parti ribadivano le conclusioni già svolte e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5 L , nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo con Controparte_7
R.G. n. 2023/2022, a sostegno delle proprie domande, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che:
1. in data 20.01.2020, depositava, presso il Tribunale di Fermo, Sez. Controparte_3
Lavoro, ricorso in opposizione avverso due atti di pignoramento presso terzi notificati dall rispettivamente, in data 22.10.2019 per l'importo di Parte_1 euro 102.799,56 e recante il n. 00820193220000100006, nonché in data 10.12.2019 per l'importo di euro 96.259,00 e recante il n. 00884201900002866/001;
2. il relativo procedimento veniva iscritto a R.G. n. 708/2019 e, in tale sede, veniva dichiarata l'incompetenza funzionale del Giudice adito e, contestualmente, veniva dichiarata la competenza del Giudice dell'esecuzione;
3. in data 07.04.2021 veniva notificato all atto di Controparte_9
citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., in riassunzione dinanzi al Giudice ritenuto competente, con il quale rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Controparte_3
Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa:
1. In via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei Pignoramenti n.
00820193220000100006 e n. 00884201900002866/001 nonché degli avvisi di addebito ad essi sottesi e mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate e comunque prescritte;
2. in via preliminare, ed assorbente: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i titoli presupposti agli atti di pignoramento n. 00820193220000100006 e n.
00884201900002866/001 e ad essi prodromici e presupposti, per le ragioni chiaramente illustrate nell'atto e conseguentemente dichiararne la nullità con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
3. nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento presso terzi n. 00820193220000100006 e del pignoramento n. 00884201900002866/001 stante la mancata notifica della necessaria intimazione ex art.
50 comma2 DPR 602/73; 4. ancora nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito sottesi ai pignoramenti con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante nonché illegittimità degli atti di pignoramento impugnati n. 00820193220000100006 e n. 00884201900002866/001 e di tutti i titoli ad essi sottesi e presupposti per le ragioni chiaramente illustrate;
5. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;
4. nell'ambito del giudizio in questione, si costituiva l' Controparte_9
chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla base della documentazione depositata attestante la fondatezza del credito vantato nei confronti del in quanto il diritto di credito non CP_3 risultava prescritto né, tantomeno, ricorrevano ipotesi di decadenza. Più nello specifico, 6 venivano rassegnate le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione:- In via preliminare: rigettare la domanda di sospensione avanzata da parte attrice in quanto inammissibile ed infondata poiché non provata, nonché per insussistenza dei motivi gravi e irreparabili;
-
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della avanzata opposizione per tutti i motivi meglio esposti alla superiore narrativa e confermare la validità e l'efficacia degli atti impugnati, oltre alla legittimità degli atti presupposti, connessi e conseguenti, impugnati in tal sede dal sig.
in quanto tutti regolarmente notificati al debitore, confermandone l'efficacia e gli effetti al fine Controparte_3 del soddisfacimento del credito azionato e, per l'effetto, ordinare al sig. il pagamento di quanto Controparte_3 dovuto in favore dell'Agente della Riscossione, fino al soddisfo del credito complessivo per cui si procede, oltre interessi maturati ed a maturare ed oneri accessori e spese di procedura. - In ogni caso: condannare il sig. al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. nella misura che verrà Controparte_3 ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito. - Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”;
5. si costituiva nel giudizio anche il terzo pignorato per chiedere la pronuncia di CP_2
inammissibilità dell'opposizione al pignoramento esattoriale in quanto tardiva e per violazione dell'art. 1, commi 537-543 della Legge 228/2012;
6. con provvedimento, depositato in data 27.09.2022, il Giudice dell'Esecuzione sospendeva l'esecuzione, assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito;
7. il provvedimento cautelare era illegittimo, stante la manifesta inammissibilità e/o infondatezza della opposizione e dal momento che non si era ritenuta provata la sussistenza di elementi attestanti la notificazione di atti interruttivi della prescrizione. In particolare, gli atti presupposti ai pignoramenti presso terzi erano stati regolarmente notificati a Controparte_3
Nello specifico, in data 05.06.2017, era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
00820179000765482000, mediante deposito presso la Casa Comunale per assenza del destinatario. In data 07.11.2017, poi, era stata notificata a mani l'intimazione di pagamento n.
00820179002139458000, con consegna dell'atto a , convivente del destinatario. Persona_1
Ancora, in data 26.10.2018, era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
00820189002547530/000 mediante deposito presso la Casa Comunale per assenza del destinatario. Era stata notificata, poi, l'intimazione di pagamento n. 00820199004314210/000 a mezzo PEC. Infine, in data 05.11.2019, era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, mediante consegna dell'atto a mani del destinatario;
8. dalle relate di notifica versate in atti, allora, emergeva chiaramente come il era CP_3
perfettamente a conoscenza del proprio debito anche prima della notificazione degli atti di pignoramento presso terzi;
9. doveva, ancora, rilevarsi come, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio di tali atti, era sufficiente la produzione in giudizio delle corrispondenti relate di 7 notifica recanti l'indicazione del numero della cartella e/o dell'avviso di intimazione, non essendo invece necessario versare in atti dell'atto in versione integrale;
10. inoltre, il medesimo contribuente aveva presentato istanze di rateizzazione del debito maturato nei confronti dell' che dimostravano ulteriormente l'effettiva Controparte_10 conoscenza, da parte dell'opposto, delle intimazioni di pagamento delle cartelle esattoriali precedentemente notificategli. Inoltre, tali atti avevano efficacia interruttiva del credito azionato;
11. quanto alla deduzione del econdo cui il credito dell'opponente doveva ritenersi CP_3
estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, la stessa era priva di fondamento. In primo luogo, doveva rilevarsi che, in relazione agli atti impositivi oggetto di alcune intimazioni di pagamento, trovava applicazione il termine di prescrizione decennale;
in secondo luogo, con riferimento ai crediti rispetto ai quali trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale, quest'ultimo non era compiutamente decorso, essendo stato interrotto dalla notifica degli atti di intimazione di pagamento, nonché dalla successiva presentazione da parte del contribuente delle sopramenzionate istanze di rateizzazione del debito;
12. nel merito della pretesa creditoria azionata nei confronti di la stessa Controparte_3
era cristallizzata nelle accertate violazioni che avevano determinato la formazione del ruolo esattoriale. In tal senso, non aveva impugnato le relative cartelle nel termine Controparte_3 perentorio di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi, previsto ex lege, pertanto la controparte non poteva sindacare, in sede di opposizione all'esecuzione, l'an del credito azionato;
13. quanto alla verifica del perfezionamento delle notifiche degli avvisi di addebito CP_2
doveva evidenziarsi che, rispetto a tale profilo, rivestiva la qualifica di contraddittore necessario unicamente l' CP_2
14. quanto, invece, alla censura inerente alla nullità degli atti di pignoramento in relazione all'omessa motivazione degli atti presupposti al pignoramento presso terzi, doveva rilevarsi che le intimazioni di pagamento e le cartelle esattoriali erano atti a natura vincolata che non lasciavano alcun margine di discrezionalità all'Ente che li emetteva. Inoltre, non vi erano disposizioni normative che prevedessero che le intimazioni di pagamento dovessero essere motivate, avendo il legislatore ritenuto sufficiente l'indicazione dell'atto prodromico e della data della notifica, nonché dell'importo da corrispondere. In tal senso, l'obbligo di motivazione, assolto attraverso il richiamo ad altro atto amministrativo, sarebbe stato violato soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente avesse provato che, a causa della mancanza di motivazione espressa, quest'ultimo non avrebbe conosciuto gli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria, con conseguente pregiudizio al proprio diritto di difesa. Tuttavia, tale onere probatorio non era stato assolto nel caso di specie e, d'altro canto, la specificità dei motivi di 8 opposizione al pignoramento lasciavano invece presumere l'effettiva pregressa conoscenza di tali atti;
15. le medesime considerazioni potevano essere svolte anche in relazione alla dedotta nullità degli atti di pignoramento per omessa indicazione dei criteri giustificativi della determinazione del credito;
16. la manifesta temerarietà dell'opposizione presentata dalla controparte era censurabile e fonte di responsabilità aggravata per abuso del processo, pertanto, la stessa doveva essere condannata al risarcimento di una somma equitativamente determinata, secondo quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.;
17. infine, quanto al provvedimento con il quale veniva disposta la sospensione dell'esecuzione, lo stesso era illegittimo dal momento che, alla luce delle considerazioni svolte inerenti al corretto perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti di intimazione di pagamento, non sussisteva il presupposto del fumus boni juris che ne avrebbe consentito l'adozione;
18. quanto, invece, al periculum in mora, la controparte non aveva dato alcuna prova concreta della gravità ed irreparabilità del pregiudizio che lo stesso avrebbe subito in mancanza del provvedimento di sospensione.
L , costituitosi in giudizio, specificava quanto Controparte_8 segue:
1. in via preliminare, doveva eccepirsi l'inammissibilità dell'opposizione avverso il pignoramento n. 00820193220000100006, notificato dall in Controparte_7 data 22.10.2019, in quanto tardiva. Il ricorso in opposizione al predetto pignoramento veniva depositato in data 20.12.2019 e, dunque, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto esecutivo impugnato, prescritto dall'art. 617 c.p.c.;
2. sempre in via preliminare, doveva altresì essere eccepita l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito relativi alla procedura esecutiva promossa dall , in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 Controparte_7 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999. In tal senso, gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati e tale evidenza risultava suffragata dalla documentazione versata in atti e, pertanto, decorso inutilmente il termine per l'impugnazione, si era definitivamente cristallizzato l'an della pretesa creditoria dell'Ente previdenziale;
3. ancora in via preliminare, doveva eccepirsi in questa sede l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione in ragione di quanto previsto dall'art. 1, commi nn. 537-543,
L. n. 228/2012. A tal riguardo, il contribuente, prima di agire in giudizio, aveva l'onere di presentare in sede amministrativa, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto 9 impositivo, un'istanza finalizzata all'attivazione dell'istituto dell'autotutela da parte dell'Ente previdenziale, relativamente al primo atto di riscossione o ad altro atto della procedura esecutiva cautelare da quest'ultimo intrapresa. Onere che, qualora non assolto, si poneva quale condizione ostativa alla proposizione di ricorso in sede giurisdizionale;
4. nel merito, l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata da controparte, asseritamente maturata dopo la notifica degli avvisi di addebito, era infondata. Sul punto,
l'Agente delle Riscossione aveva dimostrato documentalmente la sussistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione tra cui, in particolare, l'istanza di rateizzazione del debito del
07.11.2012. Tale richiesta faceva riferimento a debiti contributivi relativi ai seguenti atti: avviso di addebito n. 30820120000369821, notificato in data 26.04.2012, intimazione di pagamento n.
00820179000765482000, notificata in data 05.06.2017, intimazione di pagamento n.
00820179002139458000, notificata in data 07.11.2017, intimazione di pagamento n.
00820179002547530000, notificata in data 26.10.2018, intimazione di pagamento n.
00820199004314210000, notificata a mezzo PEC in data 16.10.2019 e, infine, preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 05.11.2019;
5. in via subordinata, in caso di accoglimento parziale o totale dell'opposizione, la condanna alla refusione delle spese di lite doveva essere posta unicamente in capo all
[...]
quale concessionario della riscossione del credito nei confronti del Controparte_7 contribuente. costituitosi in giudizio, deduceva quanto segue: Controparte_3
1. in via pregiudiziale, doveva eccepirsi l'inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione notificato dall per mancanza di una valida Controparte_7 procura alle liti. In particolare, veniva in rilievo la violazione del paragrafo 3.4 del Protocollo
d'Intesa vigente tra l'Agente della Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato del
22.06.2017, il quale prescriveva che il patrocinio nelle controversie aventi ad oggetto l'attività di riscossione dell'Ente impositore dovesse essere affidato in via esclusiva all'Avvocatura Generale dello Stato;
2. sempre in via pregiudiziale, doveva altresì essere eccepita l'inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione per difetto di legitimatio ad processum, dovuto all'omessa allegazione della procura notarile per la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Ente in capo al Direttore pro tempore relativamente al rapporto dedotto in giudizio, in ossequio a quanto previsto dagli artt.
75 e 77 c.p.c.;
3. doveva poi ulteriormente eccepirsi come l'inammissibilità dell'atto di citazione scaturiva dalla violazione dell'art. 616, comma 2 c.p.c., per la tardiva riassunzione del giudizio di merito in conseguenza dell'eccepito difetto di legitimatio ad processum. In particolare, anche nell'ipotesi in 10 cui si fosse ritenuto che i menzionati vizi processuali afferenti allo ius postulandi ed alla legitimatio ad procesum fossero suscettibili di configurare soltanto una nullità sanabile, in ogni caso l'eventuale sanatoria non poteva operare con effetto retroattivo ma soltanto con efficacia ex nunc, con il conseguente superamento del termine, previsto a pena di decadenza, per la riassunzione del giudizio di merito;
4. nel merito, veniva in rilievo l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi in ragione dell'inesistenza e/o della nullità delle notifiche degli atti ad esso presupposti. Nello specifico, con riferimento all'intimazione di pagamento n. 00820199004314210000, la notifica era affetta da nullità in quanto era stata effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi dell'Agente della Riscossione, in violazione degli artt. 26 e 60 D.P.R. n. 602/1973, art. 60
D.P.R. n. 600/1973, art. 3-bis, comma 1 L. n. 53/1994, art. 6-ter D.lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter
D.L. n. 179/2012;
5. analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento alle notifiche delle intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali, le quali erano state effettuate utilizzando indirizzi PEC non censiti nei pubblici registri, con la conseguente nullità derivata del pignoramento presso terzi;
6. i documenti prodotti dalla controparte a suffragio della notifica degli atti presupposti al pignoramento presso terzi non erano pertinenti ai crediti oggetto dell'azione esecutiva. D'altra parte, non risultava provata la notifica di tali atti relativamente alla cartella esattoriale n.
00820180008104989000 e all'intimazione di pagamento n. 00820199000403657.
Infine, la costituitasi in giudizio, rilevava che: Controparte_4
1. in data 10.12.2019, l' notificava all'odierna opposta, Controparte_7 CP_7 nella qualità di terzo pignorato, atti di pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis D.P.R. n.
602/1973, recanti i nn. 008/2019/000049200 e 00884201900002866000;
2. a tale data, svolgeva attività lavorativa per conto della Controparte_3 CP_4
in qualità di agente di commercio, in forza di contratto di agenzia stipulato in data
[...]
04.09.2019, successivamente risolto in via consensuale in data 31.12.2020. Tale circostanza veniva formalmente comunicata all'Agente della Riscossione in data 20.01.2021;
3. nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di maggio del 2020, in esecuzione della procedura esecutiva, versava all il complessivo Controparte_7 importo di euro 5.135,84 e, nello specifico: in data 22.01.2020, la somma di euro 1.448,01, tramite due bonifici bancari, rispettivamente di euro 779,52 ed euro 668,49, pari ad 1/5 delle provvigioni dovute al er i mesi di ottobre e novembre del 2019, in data 13.02.2020, la CP_3 somma di euro 1.690,94, tramite bonifico bancario, pari ad 1/5 della provvigione dovuta per il mese di dicembre 2019, nonché per l'acconto del mese di gennaio 2020, in data 06.03.2020, la 11 somma di euro 1.183,42, tramite bonifico bancario, pari ad 1/5 della provvigione dovuta per il mese di gennaio 2020, nonché per l'acconto del mese di febbraio 2020, in data 30.03.2020, la somma di euro 507,47, tramite bonifico bancario, pari ad 1/5 dell'importo dovuto per la provvigione dovuta per il mese di febbraio 2020, nonché per l'acconto del mese di marzo 2020, in data 05.05.2020, l'importo di euro 306,00, tramite bonifico bancario, pari ad 1/5 della provvigione dovuta per il mese di marzo 2020, nonché per l'acconto del mese di aprile 2020.
Nell'ambito del giudizio avente R.G. 2028/2022, per quanto di rilievo in questa sede, esponeva quanto segue: Controparte_3
1. nelle date del 22.10.2019 e del 10.12.2019 venivano notificati alla parte opponente gli atti di pignoramento presso terzi identificati, rispettivamente, con il n.
00820193220000100006, per un valore pari ad euro 102.799,56 e n. 00884201900002866/001 per un importo di euro 96.259,00, inerenti a cartelle di pagamento e avvisi di addebito mai notificati, rispetto ai quali lo stesso non aveva ricevuto alcun atto prodromico. L'omessa notifica di tali atti determinava, pertanto, la nullità e/o l'inesistenza degli atti di pignoramento e dei relativi atti presupposti;
2. in tal senso, doveva evidenziarsi che l'onere probatorio relativamente alla notifica delle intimazioni di pagamento e degli atti ad esse presupposti gravava in capo all
[...]
. Nello specifico, l'Agente della Riscossione aveva l'onere, a tal fine, di Parte_1 produrre in giudizio: le relate di notifica congiunte ed in calce alle intimazioni in originale, gli atti notificati al contribuente in originale, nonché di aver effettuato la notificazione nel luogo e ai soggetti previsti dagli artt. 137 ss. c.p.c. e 60 D.P.R. 602/1973;
3. nel merito della pretesa creditoria, veniva in rilievo l'illegittimità dei pignoramenti presso terzi per intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito ad essi presupposti. In particolare, risultava pacifico che, sia con riferimento agli avvisi di addebito, che alle cartelle esattoriali era applicabile il termine di prescrizione quinquennale. Nel dettaglio, gli avvisi di addebito in oggetto erano i seguenti: n. 30820120000369821, presuntivamente notificata in data
27.04.2012 e dunque prescritta a decorrere dal 27.04.2017, n. 30820120001687787, presuntivamente notificata in data 06.12.2012 e dunque prescritta a decorrere dal 06.12.2017, n.
30820130000309552, presuntivamente notificata in data 09.04.2013 e dunque prescritta a decorrere dal 09.04.2018, n. 30820130002396792, presuntivamente notificata in data 05.02.2014
e dunque prescritta a decorrere dal 05.02.2019;
4. la cartella esattoriale era infatti un atto amministrativo che, in quanto tale, non produceva effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito e, dunque, si poneva quale causa ostativa all'applicazione dell'art. 2953 c.c., ovvero
12 senza determinare l'effetto di conversione del termine di prescrizione breve quinquennale, previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995;
5. doveva inoltre rilevarsi la nullità degli atti di pignoramento sotto altro profilo, dal momento che risultava omessa sia l'indicazione della natura del credito e degli interessi, sia un'idonea motivazione, da cui derivava l'impossibilità per il contribuente di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa;
6. ancora, gli atti di pignoramento presso terzi erano altresì affetti da nullità per omessa indicazione delle pertinenti voci di credito, in violazione degli artt. 543 e ss. c.p.c. e 72- bis D.P.R. n. 602/1973. A tal proposito, non era sufficiente la mera indicazione dei numeri identificativi degli atti presupposti - come avvenuto nel caso di specie - dal momento che l'art. 543, comma 2 c.p.c. prevedeva che l'atto di pignoramento doveva contenere: l'indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto, l'indicazione, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune ubicato nel circondario del tribunale competente e, infine,
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del creditore procedente;
7. infine, sotto il profilo cautelare sussistevano gravi motivi legittimanti la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi impugnati. Nello specifico, nella fattispecie in esame, il fumus boni juris era identificabile nelle argomentazioni sopra menzionate, mente il periculum in mora doveva ritenersi sussistente in re ipsa, tenuto conto del grave pregiudizio che avrebbe potuto subire nel caso in cui i pignoramenti presso Controparte_3 terzi fossero stati eseguiti.
L e l' Parte_1 Controparte_5
ribadivano le già sopra riportate difese e conclusioni.
[...]
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio prende le mosse, quale fase di merito, dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615 e 617c.p.c., proposta da avverso il Controparte_3 pignoramento dei crediti presso terzi n. 00820193220000100006, notificato in data 22.10.2019 dalla nei confronti del medesimo e di Controparte_7 CP_3 [...]
, nella qualità di terzo pignorato (cfr. doc. 2 fascicolo Controparte_5
), nonché avverso il pignoramento di crediti presso terzi n. Controparte_7
00884201900002866/001, notificato, nei confronti di e di Controparte_3 CP_4
in qualità di terzo pignorato, in data 10.12.2019 (cfr. doc. 1 fascicolo
[...] [...]
. Controparte_4
13 Gli atti di pignoramento in questione si riferivano, tra gli altri, a cartelle di pagamento ovvero ad avvisi di intimazione ad adempiere (n. 30820120000369821, n. 30820120001687787,
n. 30820130000309552, n. 30820130002396792) di competenza dell'intestato Tribunale.
Per quanto di stretto interesse in questa sede, con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di competenza del giudice del lavoro adito
(cfr. doc. D fascicolo e doc. 1 fascicolo parte opponente nel Controparte_7 giudizio 2028/2022), proponeva, quali motivi di opposizione, poi, reiterati Controparte_3 nella presente sede di merito, in primo luogo quello della nullità/inesistenza degli atti di pignoramento e degli atti ad esso prodromici, id est dell'intimazione di pagamento, poiché mai notificati.
In secondo luogo, l'opponente eccepiva l'illegittimità dei pignoramenti presso terzi per intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti vantati dall , Controparte_7 tenuto conto della mera elencazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e delle date di presunta notifica degli avvisi di addebito indicate nei pignoramenti.
In particolare, i crediti oggetto della prescrizione eccepita dovevano essere ricondotti ai seguenti avvisi di addebito:
n. 30820120000369821, con cartella asseritamente notificata in data 27.04.2012 e, secondo le deduzioni del prescritta a partire dal 27.04.2017; CP_3
n. 30820120001687787, con cartella asseritamente notificata in data 06.12.2012 e, secondo le deduzioni del prescritta a partire dal 06.12.2017; CP_3
n. 30820130000309552, con cartella asseritamente notificata in data 09.04.2013 e, secondo le deduzioni del prescritta a partire 09.04.2018; CP_3
n. 30820130002396792, con cartella asseritamente notificata in data 05.02.2014 e, secondo le deduzioni del prescritta a partire 05.02.2019. CP_3
Ancora, quale terzo motivo di opposizione, eccepiva la nullità dei Controparte_3 pignoramenti impugnati per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Costituzione e degli artt. 7 e 12 comma 7, Legge n. 212/2000, in relazione alla mancata indicazione della natura del credito e degli interessi ivi contenuti, costituente un difetto di motivazione cui la pubblica amministrazione era tenuta, altrimenti, incorrendo in un'ipotesi di eccesso di potere.
Ulteriormente, l'opponente eccepiva la nullità degli atti di pignoramento per omessa indicazione dei crediti giustificativi della pretesa, in violazione degli artt. 543 ss. c.p.c. in combinato disposto con l'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Con ordinanza del 27.09.2022, il G.E., ritenuti sussistenti i presupposti, sospendeva l'esecuzione, compensando le spese di lite e assegnando alle parti il termine per l'introduzione del presente giudizio di merito (cfr. doc. 6 bis fascicolo ). Controparte_9
14 Proprio a seguito della sospensione del procedimento esecutivo, l' Controparte_7
introduceva, a sua volta, la fase di merito e i due giudizi sono stati riuniti.
[...]
Tanto chiarito, va innanzitutto esaminata l'eccezione pregiudiziale di rito, inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario o del giudice del lavoro, sollevata da nel presente giudizio di merito – e, in ogni caso, rilevabile Controparte_3
d'ufficio dal giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio ex art. 37 c.p.c. – sull'assunto che trattasi di cartelle aventi ad oggetto crediti tributari.
Preliminarmente, deve darsi atto che è documentato sulla scorta delle intimazioni di pagamento versate in atti dall (cfr. docc. 7-10) e non è Controparte_7 contestato tra le parti che i pignoramenti oggetto di causa siano stati azionati sulla scorta di cartelle di pagamento riferibili sia a crediti tributari, sia a crediti di natura contributiva.
Ecco, allora, che la questione relativa al difetto di giurisdizione deve essere affrontata distinguendo proprio la natura del credito posto alla base della pretesa creditoria azionata dall . CP_7 CP_7
Ed invero, con riferimento ai crediti tributari, precipuo rilievo assume la pronuncia della
Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, di recente, ha da ultimo così statuito: "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza
o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento)"
(cfr. SS.UU. 21642 del 28/7/21). Ancora, è stato dettato il seguente principio: "In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede
l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 15 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario" (cfr. Cass. 32203 del 10/12/19). Del resto, già con la pronuncia a
Sezioni Unite n. 13913 del 05/06/2017, la Corte di Cassazione aveva così statuito: "In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del
d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario".
Anche di recente, la Corte di Cassazione è tornata sulla questione per meglio chiarirla nei termini che seguono: “le Sezioni Unite di questa Corte, superando un contrasto che era insorto, hanno statuito che, in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 13913 del
05/06/2017; conf. Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 11481 del 11/05/2018 e Sez. U, Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018). Al riguardo, il quadro normativo essenziale di riferimento è costituito: a) dall'art. 2 del
d.lgs. n. 546 del 1992, che (dopo le modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; b) dall'art. 19 del citato d.P.R. n. 546 del
1992, recante l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile (secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte) di ampliamento per interpretazione estensiva (in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente); c) dall'art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato «dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione» in quanto non derogate dal capo II del medesimo d.P.R. e con esso compatibili;
d) dall'art. 57 del citato d.P.R.
n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. ove 16 siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;
e) dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al tribunale (in via generale e residuale) la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse.
1.2. Da questo plesso di norme si evince, in ordine al riparto di giurisdizione (sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 18505 del 2013), che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art.
2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del
1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.)”.
Con specifico riferimento al “problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre
l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerneva la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduceva (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo”, l'arresto in esame, ripercorrendo gli orientamenti opposti sorti in seno alla stessa
Corte di Legittimità, ha ribadito come questi partissero “dal condivisibile comune presupposto interpretativo secondo cui l'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi stabilita dall'art.
57 del d.P.R. n. 602 del 1973 non andava intesa (pena la violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24
Cost.) come assoluta esclusione della tutela giudiziale delle situazioni soggettive prese in considerazione da dette opposizioni. Tuttavia, gli orientamenti divergevano, sull'individuazione del giudice da adire.
Il contrasto come già visto, è stato risolto dando spazio all'orientamento “(espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sezioni Unite, n. 14667 del 2011; Cass., Sezione quinta, n. 24915 del 2016; spunti nello stesso senso in Cass., Sezioni Unite, n. 15994 e n. 5993 del 2012, anche se in relazione alla diversa fattispecie di una «opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento» emessa per un credito tributario), [secondo cui] l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assumeva essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolveva nell'impugnazione del primo atto in cui veniva manifestato al contribuente
l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l'opposizione, pertanto, era ammissibile e andava proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e
19 - estensivamente interpretato - del d.lgs. n. 546 del 1992)”. Ed invero, “sotto l'aspetto letterale, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento» (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto "impoesattivo" o dell'intimazione di 17 pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria). Ne deriva che
l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa
(beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso” (cfr. Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 22754 del 2024).
Tanto detto, ai fini che strettamente rilevano in questa sede, il precedente in esame deve essere valorizzato laddove lo stesso enuncia che “ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.). E' stato poi osservato, sempre da un punto di vista letterale, che l'orientamento secondo cui è ammissibile davanti al giudice ordinario l'impugnazione del pignoramento incentrata sulla mancata notifica della cartella di pagamento (o dei suddetti atti assimilabili) si scontra con l'art.
57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Né è apparso convincente ripartire la giurisdizione, nell'ipotesi in esame, in base al petitum formale contenuto nell'impugnazione proposta dal contribuente: a) giurisdizione tributaria, ove sia richiesto l'annullamento dell'atto presupposto dal pignoramento (cartella ed equipollenti); b) giurisdizione ordinaria, ove sia richiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento. Non solo il petitum sostanziale è unico (il contribuente ha interesse a rendere non azionabile la pretesa tributaria, facendo valere una soluzione di continuità nell'iter procedimentale richiesto dall'ordinamento) e non solo una simile ricostruzione sarebbe inutilmente artificiosa, obbligando ad una duplice azione davanti a giudici diversi, ma nella specie sarebbe problematico individuare in concreto l'atto presupposto dal pignoramento ove (come prospettato dalla parte) l'atto di pignoramento sia l'unico atto portato a conoscenza del contribuente. Del resto, l'invalidità della notificazione della cartella o l'omissione della medesima notificazione non integrano, in sé, un vizio della cartella, ove non si accompagnino alla intervenuta decadenza dal potere di procedere alla riscossione. Inoltre, come già osservato, ammettere davanti al giudice ordinario
l'impugnazione del pignoramento per omessa notifica della cartella appare comunque in contrasto con il menzionato divieto di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973; divieto che, per la sua collocazione sistematica
e per la sua sopra ricordata formulazione, deve ritenersi assoluto (cioè diretto non esclusivamente al giudice 18 tributario).
1.3.1. Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'àmbito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014)”.
Conclude, allora, la pronuncia oggetto di disamina nel senso che “Secondo le Sezioni Unite, il sopra indicato più recente orientamento interpretativo, nell'attribuire alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente un atto compreso tra quelli di cui al citato art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sarebbe risultato disarmonico rispetto al disegno del legislatore di riservare al giudice tributario la cognizione delle controversie relative a tali atti. Infine, con l'adozione del primo orientamento giurisprudenziale, si sarebbe trovata una più agevole sistemazione al disposto dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Tale inammissibilità, infatti, può ben essere interpretata nel senso di comportare il divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, facendo valere, come nella specie, l'invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della cartella di pagamento. In tal modo, tutto sembra ricomporsi in armonia con l'originario disegno del legislatore che, nel prevedere nell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 l'inammissibilità davanti al giudice ordinario di alcune opposizioni in sede di esecuzione forzata, ha evidentemente presupposto che le situazioni soggettive poste a base di esse possano essere preventivamente tutelate davanti al giudice tributario. Nel solco della impostazione riportata si sono inserite Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021
(<>)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, si è visto come l'opposizione avverso ai pignoramenti presso terzi è stata proposta da al fine di far negare che la Controparte_3 pretesa creditoria potesse essere fatta valere nei suoi confronti, tra l'altro, sulla scorta della dedotta omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento, dalla quale la difesa dell'opponente ha fatto, ulteriormente, discendere anche l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Detti motivi devono intendersi, in ogni caso, come fatti antecedenti all'atto esecutivo cha ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione, nel caso di specie, il pignoramento.
Del resto, sul punto, deve essere richiamata la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 30666/2022 secondo cui, con particolare riguardo alla prescrizione “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il 19 cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza»; in riferimento all'ipotesi in cui si assuma che la prescrizione si è verificata «per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità … il fatto estintivo dev'essere fatto valere con l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., quindi dinanzi al giudice ordinario”.
Analogamente gli ulteriori motivi di opposizione non potranno che essere valutati solo laddove si accerti la ricorrenza e validità delle notificazioni degli atti presupposti ai pignoramenti opposti e che non sia intervenuta la prescrizione delle pretese azionate.
L'opposizione proposta da limitatamente alle pretese di natura Controparte_3 tributaria di cui ai pignoramenti presso terzi per cui è causa, è dunque devoluta alla giurisdizione del Giudice Tributario.
Quanto alle pretese di natura contributiva, la parte opponente ha svolto i CP_3 medesimi motivi di opposizione, salvo poi, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, eccepire l'incompetenza funzionale per materia in favore del Giudice del Lavoro.
Detta questione deve essere affrontata in via preliminare, rilevando come la Corte di
Cassazione, senza mai mutare orientamento, abbia differenziato la competenza del giudice in caso di impugnazione/opposizione del credito previdenziale e lato sensu contributivo, a seguito della notifica dalla cartella ed opposizione dopo che siano trascorsi i quaranta giorni dalla notifica, affermando che "il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.
615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.)" (cfr Cass. 15116/2015).
La stessa Cassazione, con la sentenza n. 34447/2019, attribuisce al Giudice dell'Esecuzione la sola competenza a giudicare la prescrizione maturata a valle della notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito e non quella a monte della notifica medesima, che rimane invece di competenza del Giudice Naturale (Commissioni Tributarie, Giudice del
Lavoro).
20 In questi termini, l'opposizione avente ad oggetto cartelle inerenti violazioni contributive, sempre aventi natura “recuperatoria” nel senso sopra indicato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
n. 46 del 1999 (cfr. da ultimo Cass. 14077/2023). Fermo restando, poi, che appartiene sempre alla giurisdizione ordinaria, ed in particolare a quella del giudice dell'esecuzione, la controversia oppositiva in corso d'esecuzione, ove appunto si discuta della regolarità degli atti esecutivi. La giurisdizione ordinaria non può essere esclusa neppure a cagione dell'affermazione di quella tributaria da parte del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16161 del 2024).
Ebbene, si è già detto che il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, in cui si controverte, tra l'altro e come visto, della validità delle notifiche degli atti presupposti alle cartelle esattoriali su cui si fondano i pignoramenti, poi, opposti.
Trattandosi di un'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promossa ad esecuzione già iniziata, la fase cautelare è stata correttamente incardinata dinanzi al G.E., nonostante le cartelle esattoriali controverse siano state formate anche in ragione del mancato pagamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dall'opponente. In argomento, si ribadisce l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”, fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale (Cass., 16222/2016).
Tanto specificato, allora, nella presente fase di merito non è revocabile in dubbio quanto al motivo di opposizione relativo all'asserita mancata notifica degli atti presupposti e, con essa, della prescrizione del credito, la competenza funzionale del giudice del lavoro - ai sensi dell'articolo 444, terzo comma, c.p.c. al quale rinvia all'art. 24, sesto comma, del Decreto
Legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 - a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale per crediti previdenziali, da individuarli in quello del luogo ove ha sede l'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori e, nel caso, in cui siano state emesse più cartelle di pagamento, da parte di diverse sedi le relative opposizioni devono essere CP_2 proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia funzionale ed inderogabile (Cassazione civile sez. lav.,
26/05/2008, (ud. 06/02/2008, dep. 26/05/2008), n. 13529). 21 Peraltro, l'eccezione di incompetenza non può essere accolta.
Ed invero, al di là dell'improprio riferimento alla nozione di "competenza", trattandosi di mera distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale e pertanto tale ripartizione non dà luogo a questioni di competenza per materia, trattandosi della predetta mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio giudiziario (Cass. n.
15391/2004; Cass. nn. 14137/ 2018; 13138 del 2017, 12326 del 2015, 21668 del 2013, 24656 del 2011).
Sicché, non essendovi violazione delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo giudicante (che dà luogo ad una autonoma causa di nullità ex art. 50 quater c.p.c.), si tratta di mera irregolarità, che renderebbe semmai configurabile un errore sul rito, eventualmente rimediabile ex art. 426 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, a tale ultimo riguardo, chiarito che l'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina ipso iure l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 1448 del 27/01/2015; 19942/2008; n. 11903/2008;
10030/98).
Dall'applicazione di questi principi all'ipotesi all'esame del Tribunale discende che l'eccezione deve essere disattesa.
Tanto chiarito, con riferimento al vaglio nel merito dell'opposizione, relativamente alla quota parte dei pignoramenti impugnati che abbiano ad oggetto crediti di natura contributiva, il
Tribunale ai fini del decidere intende fare applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
In questi termini, non può non rilevarsi come la declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura tributaria, di fatto, incida, in questa sede, nel senso del necessario 22 scomputo – nelle more della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice tributario e della definizione dello stesso – della suddetta pretesa dall'importo complessivamente intimato con i pignoramenti azionati e in questa sede opposti.
Osserva, peraltro, il Tribunale, sul punto, l'assoluta genericità in termini di allegazione sia da parte dell' sia dell' con riguardo alla determinazione Controparte_7 CP_2 dell'ammontare del credito asseritamente vantato a titolo contributivo, sia quanto al dovuto in termini di sorte capitale, sia quanto al dovuto in termini di interessi.
Ed infatti, pur potendosi accedere alle singole poste del credito, esaminando i singoli avvisi di pagamento versati in atti dalle parti, allo stato, è preclusa al Tribunale qualsivoglia rideterminazione - una volta detratti i crediti in relazione ai quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione - della eventuale residua pretesa creditoria portata dai pignoramenti azionati i quali si limitano a compendiare l'ammontare totale del debito in capo a Controparte_3
“comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 13/12/2019” e “alla data del
09/12/2019” nonché “accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al dì del pagamento”, ripartendolo cumulativamente in “Tributi/entrate”, “Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. n.
602/1973)”, “Sanzione civile (art. 116 della L. n. 388/2000)”, “Oneri di riscossione coattiva (art. 17
D.Lgs. n. 112/1999)” e “Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)”.
Ne discende, allora, che alla luce della genericità nei termini appena detti della pretesa creditoria eventualmente residua e della già rappresentata impossibilità, sulla base degli atti di pignoramento oggetto di opposizione, di rideterminare la stessa, devono essere dichiarate inammissibili le domande svolte dalla e dall Del resto, Controparte_7 CP_2 la stessa genericità preclude al Tribunale di poter compiutamente analizzare i motivi di opposizione volti a contestare proprio la debenza delle suddette somme.
Va, peraltro, specificato, in via meramente incidentale, come alla presente pronuncia, in rito, non possa riconoscersi alcuna incidenza circa il merito, id est sulla consistenza e sull'effettiva ricorrenza e debenza, del credito asseritamente vantato.
Le superiori considerazioni rendono, allora, superflua la pronuncia in merito agli ulteriori motivi di opposizione svolti dal da ritenersi, pertanto, assorbiti in quanto, in CP_3 siffatto contesto, lo stesso debitore opponente non potrebbe trarre alcuna utilità. Del resto,
l'accertata genericità preclude al Tribunale anche il vaglio dei motivi di opposizione relativi alla eccepita nullità degli atti di pignoramento per omessa indicazione della natura del credito e degli interessi, per omessa idonea motivazione ed indicazione delle voci di credito.
La circostanza che il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato sulla scorta di pronunce di recente pubblicazione nonché una declaratoria di inammissibilità delle domande svolte dalle
23 parti opposte, pronunciata, per lo più, esulando dalle difese delle parti, costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n.
2023/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario limitatamente alla pretesa creditoria avente natura tributaria di cui agli atti di pignoramento verso terzi n. 00820193220000100006, notificato in data 22.10.2019 e n.
00884201900002866/001, notificato in data 10.12.2019;
❖ dichiara inammissibili le domande svolte dall e Controparte_7
dall limitatamente alla pretesa creditoria avente natura contributiva di cui agli atti di CP_2 pignoramento verso terzi n. 00820193220000100006, notificato in data 22.10.2019 e n.
00884201900002866/001, notificato in data 10.12.2019;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo il 16.09.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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