Sentenza 8 aprile 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la sanzione dell'inammissibilità per inosservanza delle forme di proposizione consegue unicamente ad una violazione tale da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza dell'atto da chi ne risulta proponente; ne deriva che deve ritenersi rituale l'atto di opposizione a decreto penale di condanna privo della sottoscrizione del difensore impugnante, ove sia possibile risalire "aliunde" al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza che aveva ritenuto inammissibile l'atto di opposizione, privo della sottoscrizione del difensore, presentato nella cancelleria del G.i.p. unitamente alla procura speciale rilasciata dall'imputato e sottoscritta anche dal difensore per autentica, in relazione al quale la cancelleria aveva attestato, a margine dell'atto, che quest'ultimo era stato presentato dal difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione anche via PEC? (Cass. 7033/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2016, n. 30404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30404 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2016 |
Testo completo
messinario 304 0 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. ALDO FIALE -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.37239/2015 VITO DI NICOLA - AN MA CC IO BE NR MENGONI ha pronunciato la seguente Senienze sul ricorso proposto da: SC ES nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 31/12/2013 del GIP TRIBUNALE di SAVONA sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG u her clients dictiooer l' amminibilità die ricorso. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. AN AS ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Savona ha dichiarato inammissibile la opposizione proposta dal ricorrente, tramite il difensore, avverso il decreto penale di condanna n. 909 del 2013, sul rilievo che, ai sensi dell'articolo 461, comma 4, del codice di procedura penale, l'assenza di sottoscrizione ad opera della parte interessata comporta l'inammissibilità dell'opposizione.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore, articola un unico motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il ricorrente lamenta violazione di legge (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale) sul rilievo che l'articolo 461 del codice di procedura penale non prevede la sanzione di inammissibilità con riferimento al ven caso specifico e comunque osserva che l'opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile perché dall'atto complessivamente considerato, cui erano inscindibilmente uniti sia l'opposizione che la nomina a difensore con la sottoscrizione di entrambi, doveva ritenersi presente sia la sottoscrizione del difensore in proprio e sia quella dell'interessato, posto che la firma di quest'ultimo era stata autenticata dal difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. E' pacifico che, per giurisprudenza di legittimità risalente ma mai contraddetta da opposti orientamenti e comunque condivisa dal Collegio, l'opposizione a decreto penale di condanna è inquadrabile nella classe dei mezzi d'impugnazione, pur se con caratteristiche differenziali rispetto a quelli ordinari, e, pertanto, ad essa sono applicabili le norme generali in tema di inammissibilità degli stessi (Sez. 5, n. 2814 del 11/11/1981, Veronesi, Rv. 151096). In tema di impugnazioni, poiché la sanzione dell'inammissibilità per inosservanza delle forme di proposizione delle stesse consegue unicamente ad una violazione tale da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza dell'atto da chi ne risulta proponente, deve ritenersi rituale, in aderenza al principio del favor impugnationis che connota tali mezzi, l'atto di opposizione a decreto penale di condanna privo della sottoscrizione del difensore ove sia possibile risalire "aliunde" al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione (Sez. 3, n. 46875 del 17/10/2007, Lorusso, Rv. 238450). Nel caso in esame, se è vero che l'atto di opposizione era sprovvisto in calce della firma del difensore, risulta tuttavia l'attestazione della cancelleria, a margine dell'atto di opposizione, circa la presentazione di tale atto da parte dell'avvocato Giampiero Tabbò, difensore di fiducia dell'imputato e redattore dell'atto stesso;
risulta ancora allegata, unitamente all'atto di opposizione de quo, la procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore con firma di quest'ultimo per autentica. Alla stregua di ciò ed in applicazione del principio di diritto in precedenza richiamato, deve ritenersi ammissibile l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, privo della sottoscrizione del difensore, ma al quale era allegata la procura speciale a proporre l'atto di opposizione, ricevuta dalla Cancelleria unitamente all'atto di opposizione stesso, procura nella quale risultava la sottoscrizione del difensore a valere come autentica della firma dell'imputato.
3. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Savona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Savona. Così deciso il 08/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Fiale Делорм птосе ле DEPOOL TAIN 簉 1 8 LUG 376 IL CAN" " Luanal 2