Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2016, n. 30404
CASS
Sentenza 8 aprile 2016

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In tema di impugnazioni, la sanzione dell'inammissibilità per inosservanza delle forme di proposizione consegue unicamente ad una violazione tale da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza dell'atto da chi ne risulta proponente; ne deriva che deve ritenersi rituale l'atto di opposizione a decreto penale di condanna privo della sottoscrizione del difensore impugnante, ove sia possibile risalire "aliunde" al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza che aveva ritenuto inammissibile l'atto di opposizione, privo della sottoscrizione del difensore, presentato nella cancelleria del G.i.p. unitamente alla procura speciale rilasciata dall'imputato e sottoscritta anche dal difensore per autentica, in relazione al quale la cancelleria aveva attestato, a margine dell'atto, che quest'ultimo era stato presentato dal difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato).

Commentario1

  • 1Riparazione per ingiusta detenzione anche via PEC? (Cass. 7033/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023

    La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2016, n. 30404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30404
Data del deposito : 8 aprile 2016

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