Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01994/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1994 del 2025, proposto da
OL PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182.
per l’ottemperanza
ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a.,
della sentenza n. 45/2025 (R.G. n. 319/2024) emessa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata in data 23 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale e dell’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026, il dott. AN AT e uditi per le parti i difensori come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – La sig.ra AR OL ha instaurato il presente giudizio di ottemperanza, mediante ricorso depositato in data 30 ottobre 2025, chiedendo a questo T.A.R. di:
i) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 45/2025 (R.G. n. 319/2024), disponendo il pagamento in suo favore della somma di € 1.045,50 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, prescrivendo le modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione;
ii) nominare sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
iii) irrogare penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
iv) condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso esposto.
a) La ricorrente era parte del giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento e il pagamento della Retribuzione Professionale Docenti, in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione resistente.
b) Con sentenza n. 45/2025 (R.G. n. 319/2024), pubblicata il 23 gennaio 2025 e notificata il 28 marzo 2025 presso la sede dell’Amministrazione, il Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro ha condannato il Ministero convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 1.045,50 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, calcolata ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
c) Nonostante la rituale notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento delle somme dovute, rimanendo inerte rispetto al comando giudiziale. La decisione è divenuta irrevocabile.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in diritto la ricorrente deduce l’inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 45/2025 e ne chiede quindi l’ottemperanza.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all’avvenuta notificazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 28 marzo 2025 della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
5 – Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato.
7 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, corrispondendo alla sig.ra AR OL la somma di € 1.045,50 (millequarantacinque/50) a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, nonché corrispondendo le spese di lite liquidate dal Tribunale di Termini Imerese.
8 – L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste formulate, occorre inoltre nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito”, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 30 giorni.
10 – Va altresì accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel caso di specie, l’applicazione della penalità non appare manifestamente iniqua, atteso che l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano alcuna complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative.
Si ritiene pertanto di determinare la penalità nella misura degli interessi legali calcolati sulle somme dovute alla ricorrente, con decorrenza dalla notificazione della presente pronuncia sino all’integrale adempimento, e comunque non oltre il termine di trenta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, decorso il quale subentrerà l’organo commissariale.
Nel mandato del Commissario ad acta è compreso anche il pagamento dell’eventuale penalità maturata.
11 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
1. ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 45/2025 (R.G. n. 319/2024), pubblicata il 23 gennaio 2025, corrispondendo alla sig.ra AR OL la somma di € 1.045,50, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, nonché rimborsando le spese di lite contenute nella medesima decisione;
2. nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito”, o il dirigente da lui delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove l’ufficio preposto del Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza;
3. fissa una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali calcolati sull’importo complessivamente dovuto alla ricorrente, per ogni giorno di ritardo successivo alla notificazione della presente sentenza e sino all’integrale adempimento, ovvero fino alla scadenza del termine previsto per l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta, il quale provvederà altresì alla liquidazione e al pagamento dell’eventuale penalità maturata;
4. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in €. 200,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO NC, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AT | NO NC |
IL SEGRETARIO