Art. 33. Cancellazione dei vincoli senza consenso
Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:
1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprieta' della rendita;
2) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;
3) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'art. 30.
Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:
1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprieta' della rendita;
2) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;
3) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'art. 30.