TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1382/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.SIVIGLIA PIETRO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.CITRIGNO
GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale ha revocato il decreto di rigetto cautelare emesso da questo Giudice ritenendo fondata la domanda del ricorrente e disponendone, di conseguenza, con ordinanza del 31/01/2025, il reinserimento nella graduatoria.
Si richiamano, pertanto, condividendole, tutte le argomentazioni e statuizioni di cui all'ordinanza collegiale, a cui lo stesso resistente ha già dato CP_1 attuazione inserendo il Sig. in graduatoria con pt 14,50 alla posizione Pt_1
406bis.
Alla luce di quanto sopra è fondata la domanda di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto dell'illegittima esclusione disposta nei suoi confronti.
Il ricorrente ha chiesto la corresponsione a titolo di risarcimento danni patrimoniale e non delle retribuzioni “perdute” a decorrere dal 01.09.2024 e sino al reinserimento in graduatoria.
Considerato che
non vi è prova in atti del fatto che il tempestivo inserimento in graduatoria l'avrebbe collocato in posizione utile alla sottoscrizione di un contratto di lavoro, e che la domanda di risarcimento è generica in punto di allegazione e sfornita di supporto probatorio, se ne dispone il rigetto.
Le spese di lite seguono la (parziale) soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Confermate le statuizioni di cui all'ordinanza collegiale, condanna il CP_1
resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.400 per compensi, oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 14/04/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1382/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.SIVIGLIA PIETRO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.CITRIGNO
GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale ha revocato il decreto di rigetto cautelare emesso da questo Giudice ritenendo fondata la domanda del ricorrente e disponendone, di conseguenza, con ordinanza del 31/01/2025, il reinserimento nella graduatoria.
Si richiamano, pertanto, condividendole, tutte le argomentazioni e statuizioni di cui all'ordinanza collegiale, a cui lo stesso resistente ha già dato CP_1 attuazione inserendo il Sig. in graduatoria con pt 14,50 alla posizione Pt_1
406bis.
Alla luce di quanto sopra è fondata la domanda di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto dell'illegittima esclusione disposta nei suoi confronti.
Il ricorrente ha chiesto la corresponsione a titolo di risarcimento danni patrimoniale e non delle retribuzioni “perdute” a decorrere dal 01.09.2024 e sino al reinserimento in graduatoria.
Considerato che
non vi è prova in atti del fatto che il tempestivo inserimento in graduatoria l'avrebbe collocato in posizione utile alla sottoscrizione di un contratto di lavoro, e che la domanda di risarcimento è generica in punto di allegazione e sfornita di supporto probatorio, se ne dispone il rigetto.
Le spese di lite seguono la (parziale) soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Confermate le statuizioni di cui all'ordinanza collegiale, condanna il CP_1
resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.400 per compensi, oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 14/04/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari