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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2494 - 2024 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. RANA GIOVANNI;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.BOSNA ANTONIO;
Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/06/2024, , premesso Parte_1 di aver contratto in data 04/12/2008 matrimonio in Monteparano
(TA) con che della loro unione erano nati i Controparte_1
figli il 26/09/2003 e il Persona_1 Persona_2
2/07/2007,entrambi economicamente non indipendenti, chiedeva pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Con note scritte depositate telematicamente il 10.06.2025 le parti congiuntamente dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,
dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria,
occorre dare atto che con note scritte depositate telematicamente rispettivamente in data 17.06.2025 e in data 30.06.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 10.06.2025.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti,
non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] , e , Controparte_1
nato a [...] il [...] , uniti in matrimonio in Monteparano il 04/12/2008 , con atto trascritto nell'apposito registro al n.1 , parte I, anno 2008 ;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi CP_1
e in conformità a quelle concordate
[...] Parte_1
nell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 10.06.2025 , qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 02/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi