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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 12351/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CASAREALE Parte_1
SERGIO
ricorrente contro rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv.to MARTUCCI LUCIANO resistente e
rappresentato e difeso dall'Avv.to CRISTINA SERVODIO CP_2 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento ricevuta in data 12 novembre 2021.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 20.01.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione alla riscossione dei soli premi assicurativi CP_2 relativi a n. 4 cartelle di pagamento debitamente indicate intrapresa con l'intimazione di pagamento ricevuta in data 12 novembre del
2021 lamentando l'estinzione per prescrizione anche di interessi e sanzioni, l'irregolarità delle notifiche, la carenza di motivazione, e, nel merito, l'infondatezza delle pretese, risultando cancellata la ditta individuale dal 31.12.2006. Domandava, di conseguenza, la declaratoria di illegittimità dell'intimazione impugnata, previa sospensione cautelare, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire la tardività delle eccezioni formali formulate, per affermare l'infondatezza delle doglianze mosse e per domandare il rigetto del promosso ricorso attesa l'incontestabilità dei crediti contesi alla luce della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione opposta e di atti interruttivi della prescrizione, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
Previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva l' per rappresentare che delle quattro cartelle di pagamento CP_2 impugnate tre erano state annullate/sgravate e solo una parzialmente sgravata, per domandare, nei limiti delle pretese ancora sussistenti, il rigetto del promosso ricorso.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Innanzitutto occorre premettere che la decisione del presente giudizio sarà limitata alla parte dell'intimazione di pagamento opposta oggetto d'impugnativa e non potrà estendersi all'intera intimazione.
A bene vedere, infatti, la parte ricorrente, pur domandando nelle conclusioni la declaratoria d'illegittimità dell'intera intimazione di pagamento, nelle premesse limita l'impugnativa a quattro cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi CP_2
Pertanto, la decisione del presente giudizio non potrà che limitarsi alle pretese oggetto specifica impugnativa.
Pag. 2 di 10 Tanto premesso, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti delle pretese relative alle seguenti cartelle:
1) 014 2014 0000705226 000 perché annullata secondo quanto rappresentato dall' CP_2
2) 014 2013 0001553765 000 perché sgravata, secondo quanto riportato in memoria dall' CP_2
3) 014 2012 0036220243 000 perché oggetto di sgravio, secondo quanto dedotto dall' CP_2
4) 014 2008 0076773268 000 in parte sgravata.
In concreto, in forza di quanto rappresentato dall' l'unico debito CP_2 residuo gravante a carico della parte ricorrente sarebbe quello di €
1.612,35 relativo all'anno 2006.
Ebbene, nei limiti delle residue pretese occorre affermare la fondatezza del promosso ricorso che merita accoglimento.
In via preliminare, alla luce della produzione documentale delle parti, emerge chiaramente l'omessa notificazione alla parte ricorrente della cartella n. 014 2008 0076773268 000.
Secondo quanto riportato nell'intimazione opposta, infatti, la notifica dell'unica cartella in esame si sarebbe perfezionata in data
23.09.2009.
Ebbene, l' resistente ha prodotto esclusivamente un avviso di CP_1 ricevimento del 2009 che non è affatto riconducibile alla cartella di cui si tratta, riportando quale data di notifica il 04.11.2009.
Non solo, l'intimazione di pagamento del 2012 richiamata dall'Agenzi resistente in memoria quale presunto atto interruttivo non è stata prodotta.
Risulta prodotto esclusivamente il suo avviso di ricevimento.
Pag. 3 di 10 Tutti gli ulteriori atti interruttivi sarebbero in goni caso tardivi in quanto intervenuti oltre il quinquennio utile per la riscossione dei premi.
Ebbene, deve ritenersi ampiamente maturata l'estinzione per prescrizione per i residui premi relativi all'anno 2006 e deve essere affermata l'inesigibilità e l'insussistenza del diritto dell' alla loro CP_2 riscossione per sopravvenuta prescrizione.
Ed infatti, per i contributi in esame la cui riscossione è stata intrapresa con l'intimazione opposta del novembre del 2021 opera in ogni caso la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9 L.
n. 335/1995 attualmente vigente e non più quella decennale precedente1.
Questa la norma appena richiamata:
<< Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
Pag. 4 di 10 contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria…
(omissis)… >>.
La prescrizione quinquennale di cui alla lett. b) dell'art. 3, comma 9 L.
n. 335/1995 appena riportata deve ritenersi operante anche per i contributi in esame, non essendovi prova di validi atti interruttivi della prescrizione.
Nella materia che ci occupa vige un principio immanente di inesigibilità, da parte dell'ente previdenziale, dei contributi prescritti.
La prescrizione dei contributi, infatti, segue il regime suo proprio, quello, appunto, quinquennale, disciplinato dalla norma appena richiamata, decorso inutilmente il quale devono ritenersi giuridicamente preclusi sia il versamento, da parte del debitore, che, conseguentemente, la stessa esazione, da parte dell'istituto creditore.
Dall'entrata in vigore della L. n. 335/1995, decorso il quinquennio utile al recupero dei contributi, il diritto alla loro riscossione, infatti, si estingue ope legis.
Detta tipologia di prescrizione, tra l'altro, per come disciplinata dal legislatore dell'epoca, in termini diversi rispetto a quella ordinaria del codice civile, poiché sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio in ogni momento2.
Pag. 5 di 10 Né potrebbe condividersi quell'orientamento che afferma la prescrizione decennale in caso di omessa o tardiva opposizione delle cartelle presupposte, non ravvisandosi comunque in ogni caso alcun titolo giudiziale legittimante l'operatività della disciplina contenuta nell'art. 2953 c.c. invocato a sostegno del termine più lungo, nemmeno nelle ipotesi di incontestabilità delle pretese contributive3.
Ed ancora, la specialità della disciplina sulla prescrizione dei contributi e, soprattutto, la natura del credito preteso originato dal sottostante rapporto previdenziale, sono tutti elementi che confortano l'operatività della disciplina sulla prescrizione quinquennale sopra richiamata in tutti i casi in cui sono pretesi crediti contributivi ed
l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2,) valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, cosicchè la prescrizione opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Ed invero, nell'ambito privatistico, secondo le disposizioni del codice civile, l'istituto della prescrizione è dominato dai principio di disponibilità, cosicchè il debitore può rinunziare alla prescrizione già compiuta se può disporre validamente del diritto (art. 2937 c.c.), la prescrizione non può essere rilevata dal giudice se non opposta dalla parte (art. 2938 c.c.) e il pagamento spontaneo del debito prescritto non è ripetibile (art.
2940 c.c.). E' stato perciò condivisibilmente osservato che nei rapporti di diritto privato la prescrizione non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una "efficacia preclusiva", nel senso che
l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto e che, per contro, nel regime previdenziale, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, cosicchè l'ente previdenziale creditore non può più nè pretenderla nè riceverla
(cfr, Cass., n. 330/2002, cit., in motivazione); donde, appunto, in tale materia, l'operatività di diritto della prescrizione e la sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice. Costituisce al contempo orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello (stabilito dall'art. 345 c.p.c., comma 2, e, per il rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c., comma 2) concerne soltanto quelle in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13076/2004; 18096/2005;
11774/2007). Ne discende che, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, l'eccezione di prescrizione non rientra fra quelle ricomprese nel divieto di cui al surricordato art. 437 c.p.c., comma 2, (non potendo quindi condividersi il diverso avviso espresso nella sentenza di questa Corte n. 9498/2003) … (omissis)… “.
Pag. 6 di 10 anche in caso di mancata o tardiva opposizione alla cartella di pagamento o dell'avviso di addebito con conseguente incontestabilità delle pretese con quella avanzate.
In questi casi, infatti, dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento non opposti o tardivamente opposti ricomincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Diversamente opinando si arriverebbe a legittimare la riscossione di un credito che sarebbe evidentemente acausale ma soprattutto astratto dal rapporto assicurativo sottostante.
E questo non potrebbe essere.
La riscossione dei contributi da parte dell'istituto che si assume creditore, innanzitutto, è giuridicamente legittima se le pretese avanzate sono causalmente riconducibili ad un sottostante rapporto previdenziale.
La pretesa di crediti da parte dell'istituto previdenziale a diverso titolo non troverebbe alcun conforto giuridico.
Detta circostanza, evidentemente non ammissibile, potrebbe verificarsi quale logica conseguenza dell'estinzione del diritto alla riscossione ovvero in tutti i casi in cui sia comunque spirato il termine utile, quinquennale, si ripete, per il recupero dei contributi.
Alla luce di quanto appena sopra esplicitato, pertanto, il decidente ritiene di discostarsi da quell'orientamento di una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, che invoca il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. in caso di incontestabilità delle pretese per mancata o tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito.
Per la fattispecie in esame, infatti, non può essere condivisa in alcun modo la ricostruzione offerta da una certa parte della giurisprudenza sulla decorrenza di un nuovo termine, questa volta decennale, di
Pag. 7 di 10 prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. a seguito della cristallizzazione dei crediti contributivi per mancata tempestiva proposizione dell'opposizione avverso la cartella o avviso debitamente notificati, per implicita equiparazione della definitività così formatasi delle pretese contributive ad un giudicato4.
Si consideri, inoltre, che a dirimere la querelle sulla durata quinquennale o decennale della prescrizione a seguito di mancata tempestiva opposizione al ruolo è intervenuta da ultimo la Suprema
Corte a sezioni unite che si è discostata da quell'orientamento di una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, che invocava il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. in caso di incontestabilità delle pretese per mancata o tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento5. 4 Cfr. CdA Perugia 07.09.2012, n. 210 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Come correttamente osservato dal giudice di primo grado e non contestato dalle parti, ai crediti oggetto della controversia è applicabile la prescrizione quinquennale, come previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e CP_ 10. Da un lato, infatti, l non ha intrapreso procedure di accertamento dei crediti prima dell'entrata in vigore della legge medesima (avvenuta il 17 agosto 1995); dall'altro, la situazione di incontestabilità del credito che consegue alla mancata opposizione alla cartella esattoriale non è equiparabile a un giudicato, con la conseguenza che non è applicabile al caso di specie l'art. 2953, secondo cui "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". Il termine di prescrizione è, dunque, quinquennale. Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che, per quanto attiene ai CP_ crediti di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), l' dopo la notifica della cartella stessa e prima della ricezione da parte del B. dell'intimazione di pagamento del 24 ottobre 2007, aveva interrotto la prescrizione, rivendicando il credito con una missiva ricevuta dal debitore il 7 marzo 2003… (omissis)… “. 5 Cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2016, n. 23397 così massimata: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n.
46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito CP_ dell' che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto .”. CP_4
Pag. 8 di 10 Ne consegue la declaratoria di estinzione delle residue pretese contributive in esame alla data di ricezione dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa e di insussistenza del diritto dell' di esigerne il pagamento. CP_2
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione.
Tenuto conto degli intervenuti sgravi dei premi contesi e dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dal ricorrente nel presente giudizio al netto dei premi sgravati in via amministrativa, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza tra la parte ricorrente e la parte resistente deputata ex Controparte_5 lege alla riscossione dei contributi in esame.
Andranno, invece, integralmente compensate le spese processuali tra la parte ricorrente e la parte resistente CP_2
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la cessata materia del contendere nei limiti delle pretese relative alle seguenti cartelle:
1) 014 2014 0000705226 000;
2) 014 2013 0001553765 000;
3) 014 2012 0036220243 000;
Pag. 9 di 10 4) 014 2008 0076773268 000 per la parte sgravata;
- accerta e dichiara l'estinzione per prescrizione e l'inesigibilità delle somme pretese a titolo dei residui premi anno 2006 CP_2 di cui alla cartella di pagamento n. 014 2008 0076773268 000 riportata nella intimazione opposta;
- condanna la parte resistente Controparte_5
al pagamento in favore della parte ricorrente delle
[...] rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- compensa integralmente tra la parte ricorrente e la parte resistente le spese del presente giudizio. CP_2
Bari,20/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 10.12.2004, n. 23116 così massimata: “Nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale (anche se, come nella specie, di natura privatistica) non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti. Detto principio di indisponibilità - attualmente fissato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935 vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge.”. 2 In tal senso cfr. Cass. 14.11.2008, n. 27163 che ribadisce. “… (omissis)… In ordine al primo motivo deve osservarsi come, secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11140/2001; 330/2002; 8888/2003; 23116/2004), il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, (ma già desumibile, per il periodo precedente 3 In tal senso anche CdA Perugia 07.09.2012, n. 210 così massimata: “La situazione di incontestabilità del credito che consegue alla mancata opposizione alla cartella esattoriale non è equiparabile ad un giudicato, con la conseguente applicabilità, ai fini della prescrizione, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge
n. 335/1995 e non dell'art. 2953 c.c.”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 12351/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CASAREALE Parte_1
SERGIO
ricorrente contro rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv.to MARTUCCI LUCIANO resistente e
rappresentato e difeso dall'Avv.to CRISTINA SERVODIO CP_2 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento ricevuta in data 12 novembre 2021.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 20.01.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione alla riscossione dei soli premi assicurativi CP_2 relativi a n. 4 cartelle di pagamento debitamente indicate intrapresa con l'intimazione di pagamento ricevuta in data 12 novembre del
2021 lamentando l'estinzione per prescrizione anche di interessi e sanzioni, l'irregolarità delle notifiche, la carenza di motivazione, e, nel merito, l'infondatezza delle pretese, risultando cancellata la ditta individuale dal 31.12.2006. Domandava, di conseguenza, la declaratoria di illegittimità dell'intimazione impugnata, previa sospensione cautelare, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire la tardività delle eccezioni formali formulate, per affermare l'infondatezza delle doglianze mosse e per domandare il rigetto del promosso ricorso attesa l'incontestabilità dei crediti contesi alla luce della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione opposta e di atti interruttivi della prescrizione, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
Previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva l' per rappresentare che delle quattro cartelle di pagamento CP_2 impugnate tre erano state annullate/sgravate e solo una parzialmente sgravata, per domandare, nei limiti delle pretese ancora sussistenti, il rigetto del promosso ricorso.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Innanzitutto occorre premettere che la decisione del presente giudizio sarà limitata alla parte dell'intimazione di pagamento opposta oggetto d'impugnativa e non potrà estendersi all'intera intimazione.
A bene vedere, infatti, la parte ricorrente, pur domandando nelle conclusioni la declaratoria d'illegittimità dell'intera intimazione di pagamento, nelle premesse limita l'impugnativa a quattro cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi CP_2
Pertanto, la decisione del presente giudizio non potrà che limitarsi alle pretese oggetto specifica impugnativa.
Pag. 2 di 10 Tanto premesso, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti delle pretese relative alle seguenti cartelle:
1) 014 2014 0000705226 000 perché annullata secondo quanto rappresentato dall' CP_2
2) 014 2013 0001553765 000 perché sgravata, secondo quanto riportato in memoria dall' CP_2
3) 014 2012 0036220243 000 perché oggetto di sgravio, secondo quanto dedotto dall' CP_2
4) 014 2008 0076773268 000 in parte sgravata.
In concreto, in forza di quanto rappresentato dall' l'unico debito CP_2 residuo gravante a carico della parte ricorrente sarebbe quello di €
1.612,35 relativo all'anno 2006.
Ebbene, nei limiti delle residue pretese occorre affermare la fondatezza del promosso ricorso che merita accoglimento.
In via preliminare, alla luce della produzione documentale delle parti, emerge chiaramente l'omessa notificazione alla parte ricorrente della cartella n. 014 2008 0076773268 000.
Secondo quanto riportato nell'intimazione opposta, infatti, la notifica dell'unica cartella in esame si sarebbe perfezionata in data
23.09.2009.
Ebbene, l' resistente ha prodotto esclusivamente un avviso di CP_1 ricevimento del 2009 che non è affatto riconducibile alla cartella di cui si tratta, riportando quale data di notifica il 04.11.2009.
Non solo, l'intimazione di pagamento del 2012 richiamata dall'Agenzi resistente in memoria quale presunto atto interruttivo non è stata prodotta.
Risulta prodotto esclusivamente il suo avviso di ricevimento.
Pag. 3 di 10 Tutti gli ulteriori atti interruttivi sarebbero in goni caso tardivi in quanto intervenuti oltre il quinquennio utile per la riscossione dei premi.
Ebbene, deve ritenersi ampiamente maturata l'estinzione per prescrizione per i residui premi relativi all'anno 2006 e deve essere affermata l'inesigibilità e l'insussistenza del diritto dell' alla loro CP_2 riscossione per sopravvenuta prescrizione.
Ed infatti, per i contributi in esame la cui riscossione è stata intrapresa con l'intimazione opposta del novembre del 2021 opera in ogni caso la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9 L.
n. 335/1995 attualmente vigente e non più quella decennale precedente1.
Questa la norma appena richiamata:
<< Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
Pag. 4 di 10 contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria…
(omissis)… >>.
La prescrizione quinquennale di cui alla lett. b) dell'art. 3, comma 9 L.
n. 335/1995 appena riportata deve ritenersi operante anche per i contributi in esame, non essendovi prova di validi atti interruttivi della prescrizione.
Nella materia che ci occupa vige un principio immanente di inesigibilità, da parte dell'ente previdenziale, dei contributi prescritti.
La prescrizione dei contributi, infatti, segue il regime suo proprio, quello, appunto, quinquennale, disciplinato dalla norma appena richiamata, decorso inutilmente il quale devono ritenersi giuridicamente preclusi sia il versamento, da parte del debitore, che, conseguentemente, la stessa esazione, da parte dell'istituto creditore.
Dall'entrata in vigore della L. n. 335/1995, decorso il quinquennio utile al recupero dei contributi, il diritto alla loro riscossione, infatti, si estingue ope legis.
Detta tipologia di prescrizione, tra l'altro, per come disciplinata dal legislatore dell'epoca, in termini diversi rispetto a quella ordinaria del codice civile, poiché sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio in ogni momento2.
Pag. 5 di 10 Né potrebbe condividersi quell'orientamento che afferma la prescrizione decennale in caso di omessa o tardiva opposizione delle cartelle presupposte, non ravvisandosi comunque in ogni caso alcun titolo giudiziale legittimante l'operatività della disciplina contenuta nell'art. 2953 c.c. invocato a sostegno del termine più lungo, nemmeno nelle ipotesi di incontestabilità delle pretese contributive3.
Ed ancora, la specialità della disciplina sulla prescrizione dei contributi e, soprattutto, la natura del credito preteso originato dal sottostante rapporto previdenziale, sono tutti elementi che confortano l'operatività della disciplina sulla prescrizione quinquennale sopra richiamata in tutti i casi in cui sono pretesi crediti contributivi ed
l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2,) valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, cosicchè la prescrizione opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Ed invero, nell'ambito privatistico, secondo le disposizioni del codice civile, l'istituto della prescrizione è dominato dai principio di disponibilità, cosicchè il debitore può rinunziare alla prescrizione già compiuta se può disporre validamente del diritto (art. 2937 c.c.), la prescrizione non può essere rilevata dal giudice se non opposta dalla parte (art. 2938 c.c.) e il pagamento spontaneo del debito prescritto non è ripetibile (art.
2940 c.c.). E' stato perciò condivisibilmente osservato che nei rapporti di diritto privato la prescrizione non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una "efficacia preclusiva", nel senso che
l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto e che, per contro, nel regime previdenziale, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, cosicchè l'ente previdenziale creditore non può più nè pretenderla nè riceverla
(cfr, Cass., n. 330/2002, cit., in motivazione); donde, appunto, in tale materia, l'operatività di diritto della prescrizione e la sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice. Costituisce al contempo orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello (stabilito dall'art. 345 c.p.c., comma 2, e, per il rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c., comma 2) concerne soltanto quelle in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13076/2004; 18096/2005;
11774/2007). Ne discende che, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, l'eccezione di prescrizione non rientra fra quelle ricomprese nel divieto di cui al surricordato art. 437 c.p.c., comma 2, (non potendo quindi condividersi il diverso avviso espresso nella sentenza di questa Corte n. 9498/2003) … (omissis)… “.
Pag. 6 di 10 anche in caso di mancata o tardiva opposizione alla cartella di pagamento o dell'avviso di addebito con conseguente incontestabilità delle pretese con quella avanzate.
In questi casi, infatti, dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento non opposti o tardivamente opposti ricomincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Diversamente opinando si arriverebbe a legittimare la riscossione di un credito che sarebbe evidentemente acausale ma soprattutto astratto dal rapporto assicurativo sottostante.
E questo non potrebbe essere.
La riscossione dei contributi da parte dell'istituto che si assume creditore, innanzitutto, è giuridicamente legittima se le pretese avanzate sono causalmente riconducibili ad un sottostante rapporto previdenziale.
La pretesa di crediti da parte dell'istituto previdenziale a diverso titolo non troverebbe alcun conforto giuridico.
Detta circostanza, evidentemente non ammissibile, potrebbe verificarsi quale logica conseguenza dell'estinzione del diritto alla riscossione ovvero in tutti i casi in cui sia comunque spirato il termine utile, quinquennale, si ripete, per il recupero dei contributi.
Alla luce di quanto appena sopra esplicitato, pertanto, il decidente ritiene di discostarsi da quell'orientamento di una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, che invoca il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. in caso di incontestabilità delle pretese per mancata o tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito.
Per la fattispecie in esame, infatti, non può essere condivisa in alcun modo la ricostruzione offerta da una certa parte della giurisprudenza sulla decorrenza di un nuovo termine, questa volta decennale, di
Pag. 7 di 10 prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. a seguito della cristallizzazione dei crediti contributivi per mancata tempestiva proposizione dell'opposizione avverso la cartella o avviso debitamente notificati, per implicita equiparazione della definitività così formatasi delle pretese contributive ad un giudicato4.
Si consideri, inoltre, che a dirimere la querelle sulla durata quinquennale o decennale della prescrizione a seguito di mancata tempestiva opposizione al ruolo è intervenuta da ultimo la Suprema
Corte a sezioni unite che si è discostata da quell'orientamento di una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, che invocava il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. in caso di incontestabilità delle pretese per mancata o tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento5. 4 Cfr. CdA Perugia 07.09.2012, n. 210 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Come correttamente osservato dal giudice di primo grado e non contestato dalle parti, ai crediti oggetto della controversia è applicabile la prescrizione quinquennale, come previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e CP_ 10. Da un lato, infatti, l non ha intrapreso procedure di accertamento dei crediti prima dell'entrata in vigore della legge medesima (avvenuta il 17 agosto 1995); dall'altro, la situazione di incontestabilità del credito che consegue alla mancata opposizione alla cartella esattoriale non è equiparabile a un giudicato, con la conseguenza che non è applicabile al caso di specie l'art. 2953, secondo cui "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". Il termine di prescrizione è, dunque, quinquennale. Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che, per quanto attiene ai CP_ crediti di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), l' dopo la notifica della cartella stessa e prima della ricezione da parte del B. dell'intimazione di pagamento del 24 ottobre 2007, aveva interrotto la prescrizione, rivendicando il credito con una missiva ricevuta dal debitore il 7 marzo 2003… (omissis)… “. 5 Cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2016, n. 23397 così massimata: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n.
46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito CP_ dell' che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto .”. CP_4
Pag. 8 di 10 Ne consegue la declaratoria di estinzione delle residue pretese contributive in esame alla data di ricezione dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa e di insussistenza del diritto dell' di esigerne il pagamento. CP_2
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione.
Tenuto conto degli intervenuti sgravi dei premi contesi e dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dal ricorrente nel presente giudizio al netto dei premi sgravati in via amministrativa, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza tra la parte ricorrente e la parte resistente deputata ex Controparte_5 lege alla riscossione dei contributi in esame.
Andranno, invece, integralmente compensate le spese processuali tra la parte ricorrente e la parte resistente CP_2
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la cessata materia del contendere nei limiti delle pretese relative alle seguenti cartelle:
1) 014 2014 0000705226 000;
2) 014 2013 0001553765 000;
3) 014 2012 0036220243 000;
Pag. 9 di 10 4) 014 2008 0076773268 000 per la parte sgravata;
- accerta e dichiara l'estinzione per prescrizione e l'inesigibilità delle somme pretese a titolo dei residui premi anno 2006 CP_2 di cui alla cartella di pagamento n. 014 2008 0076773268 000 riportata nella intimazione opposta;
- condanna la parte resistente Controparte_5
al pagamento in favore della parte ricorrente delle
[...] rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- compensa integralmente tra la parte ricorrente e la parte resistente le spese del presente giudizio. CP_2
Bari,20/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 10.12.2004, n. 23116 così massimata: “Nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale (anche se, come nella specie, di natura privatistica) non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti. Detto principio di indisponibilità - attualmente fissato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935 vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge.”. 2 In tal senso cfr. Cass. 14.11.2008, n. 27163 che ribadisce. “… (omissis)… In ordine al primo motivo deve osservarsi come, secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11140/2001; 330/2002; 8888/2003; 23116/2004), il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, (ma già desumibile, per il periodo precedente 3 In tal senso anche CdA Perugia 07.09.2012, n. 210 così massimata: “La situazione di incontestabilità del credito che consegue alla mancata opposizione alla cartella esattoriale non è equiparabile ad un giudicato, con la conseguente applicabilità, ai fini della prescrizione, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge
n. 335/1995 e non dell'art. 2953 c.c.”.