Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/1969, n. 652
CASS
Sentenza 27 febbraio 1969

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Il principio, secondo il quale l'impugnazione della decisione sulla questione di merito involge anche la decisione sulle questioni di rito logicamente pregiudiziali, riguarda le sole pronunzie implicite positive sulle pregiudiziali stesse per effetto della decisione di merito non coperta da giudicato rimane, invece, estraneo al caso in cui la pronuncia sia stata esplicita e negativa ed abbia formato oggetto di contestazione tra le parti. ( nella specie, il giudice di appello aveva confermato la pronuncia del giudice di primo grado, che aveva rigettato un'eccezione di prescrizione del diritto di credito preteso, argomentando che l'appello era inammissibile per genericita dei motivi e che la decisione di primo grado sul merito dell'eccezione, era fondata. La cs ha rilevato che di tali proposizioni la seconda e incompatibile con la prima, attinente alla soluzione di una questione pregiudiziale di rito, che, in quanto negativa, precludeva l'esame del merito della eccezione, ed ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso con il quale si investiva soltanto la seconda proposizione, precisando che questa era insuscettibile di passare in giudicato, perche preclusa dalla dichiarata inammissibilita dell'appello, ed enunciando il principio che precede).*

I crediti e debiti del concedente verso il mezzadro passano a chi subentra nel godimento del fondo e nel rapporto di mezzadria soltanto se relativi all'annata in corso alla data del trasferimento e se registrati nel libretto colonico. Per le annate esaurite, per le quali i conti non siano stati chiusi, la liquidazione giudiziale del conto e l'eventuale saldo possono essere chiesti da ciascuna delle parti del precedente rapporto (antico concedente e mezzadro) soltanto nei confronti dell'altra parte dissenziente, e va, pertanto, riguardo a tali annate, esclusa la legittimazione attiva e passiva di chi e subentrato nel godimento del fondo e nel rapporto di mezzadria.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/1969, n. 652
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 652
    Data del deposito : 27 febbraio 1969

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