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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/07/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 67/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ES
Prima sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 67/2025
Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 09.28 innanzi alla Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, sono comparsi:
Per , presente personalmente, e per l'Avv. Parte_2 Parte_1
DALL'OSTO VERA;
nessuno per contumace come da provvedimento CP_1
15/04/2025.
L'Avv. Dall'Osto precisa le conclusioni come da nota di deposito del 08/07/2025.
La Giudice invita le parti alla discussione. L'Avv. Dall'Osto discute la causa, riportandosi integralmente agli atti e insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
La Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ES
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 67 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2025 pendente pagina 1 di 6 tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
DALL'OSTO VERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/10/1976, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
DALL'OSTO VERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...];
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
OGGETTO: “Proprietà”
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel Parte_3 merito: Accertare e Dichiarare che i rami degli alberi di proprietà della signora
[...] protendono sulla proprietà delle ricorrenti e, per l'effetto In principalità, condannare CP_1 la resistente al taglio dei rami protesi sulla proprietà delle signore . In Parte_3 subordine, autorizzare le ricorrenti al taglio dei rami protesi sulla loro proprietà e, per
l'effetto, condannare la signora a riforndere alle stesse il costo dalle stesse sostenuto. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge.”;
Per parte convenuta contumace: “/”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies segg. c.p.c. depositato in data 13/01/2025 parte ricorrente e hanno adito l'intestato Tribunale nei Parte_1 Parte_2 confronti di , al fine di ottenerne la condanna ex art. 896 c.c. al taglio dei CP_1 rami che dal fondo di proprietà della resistente si protendono sul fondo di proprietà delle ricorrenti.
pagina 2 di 6 In particolare, a sostegno della propria domanda, le ricorrenti hanno dedotto di essere proprietarie dei mappali di cui al Catasto Fabbricati del Comune di Azzate (VA), via
Montallegro n. 20, foglio 6, particella 7044, subalterni, confinanti come da doc. 9 con il mappale 6614 del foglio 9 del Comune di Azzate (VA), via Leopardi n. 39, di proprietà della resistente;
hanno precisato che dal fondo di proprietà della vicina si protendono rami per 2-3 metri nella proprietà delle ricorrenti, domandandone la condanna al taglio ovvero, in subordine, l'autorizzazione al taglio a spese della vicina stessa;
ancora, le ricorrenti hanno dedotto e documentato l'assolvimento della condizione di procedibilità della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 (doc. 6), conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione della resistente CP_1
Attivato il contraddittorio, alla prima udienza 15/04/2025 nessun è comparso per parte resistente;
verificata la regolarità e tempestività della notifica (perfezionatasi in data
13.02.2025 con il ritiro del plico postale da parte del destinatario persona fisica CP_1
– cfr. relata di notifica di cui al deposito 03/04/2025), è stata dichiarata la formale
[...] contumacia della stessa.
Sono stati assegnati richiesti termini ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.; la memoria integrativa, e la relativa integrazione documentale allegata, è stata tempestivamente depositata in data 05/05/2025.
Con ordinanza 11/06/2025 riservata alla udienza svoltasi in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
La causa passa quindi in decisione sulle conclusioni ut supra riportate, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***********
1) La domanda ex art. 896 c.c. – la competenza
La domanda formulata in tesi è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va affermata la corretta instaurazione del presente procedimento dal punto di vista della competenza del tribunale adito.
Ed infatti la Cassazione ha più riprese affermato che appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino fosse a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi in verticale l'altezza pagina 3 di 6 del muro trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'articolo 892 ultimo comma, diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi in orizzontale invadenti l'altrui proprietà che è regolata dall'articolo 896 c.c. e rientra nella competenza del giudice unico di Tribunale – cfr. Cass. civ. sent. n. 32/20006; Cass. civ., sent. n. 20051/2018.
Nella fattispecie ricorre quest'ultima ipotesi, con conseguente competenza dell'intestato Tribunale adìto.
2) La domanda ex art. 896 c.c. – il merito
La domanda di tesi delle ricorrenti è fondata e deve, quindi, trovare accoglimento.
Invero, l'art. 896 c.c. prevede il diritto del proprietario di pretendere in ogni tempo il taglio dei rami degli alberi del vicino che si protendono sul proprio fondo, nonché il diritto del proprietario di tagliare egli stesso le radici che vi si addentrino.
Il diritto di far recidere i rami che si protendono (in orizzontale) è imprescrittibile riconoscendo espressamente l'art. 896 c.c., al proprietario del fondo sul quale essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo, diritto che può essere esercitato dal titolare del diritto di proprietà sul fondo o da qualsiasi altro titolare di diritto reale di godimento sullo stesso;
ciò spiega, altresì, perché il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, non potendo mai dirsi legittimo il possesso di una tale servitù così apparente;
il diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino può, al contrario, legittimamente costituire oggetto di servitù, ma solo a condizione che questa nasca per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia, non anche per intervenuta usucapione.
In definitiva, è appurato che nell'ordinamento vige il principio per il quale il proprietario del fondo confinante può sempre costringere in qualunque tempo il vicino a tagliare i rami che si protendano in orizzontale nel proprio fondo.
Ne consegue che al fine di ritenere legittimo il protendimento dei rami, il proprietario degli alberi è tenuto a provare non già l'esistenza di una servitù di tenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, bensì la costituzione per titolo o per destinazione del padre di famiglia della specifica servitù di protendere mento dei rami nel fondo del vicino – cfr. Cass. civ., n. 8245 del 29.08.1997; Cass. civ., n. 5928 del 15.06.1999.
Nella fattispecie concreta, pertanto, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla norma.
pagina 4 di 6 È risultato infatti provato sia il dato relativo alla legittimazione attiva e passiva delle parti, in relazione alle rispettive visure catastali nonché con riferimento all'estratto di mappa di cui al doc. 9, che attestano e descrivono i rispettivi fondi di proprietà, limitrofi.
Ancora, a norma di Corte di Cassazione, sentenza n. 29506/19, l'intervento di uno dei comproprietari del bene si presume realizzato nell'interesse anche degli altri, in assenza di opposizioni, di talché la ricorrente è legittimata alla presente azione nonostante sia Pt_1 proprietaria solo del 50% dell'immobile (la ricorrente invece è indubbiamente Pt_2 legittimata, in quanto proprietaria al 100%).
Dal compendio probatorio e documentale in atti, emergente dal ricorso introduttivo e integrata con la documentazione integrativa di cui alla memoria autorizzata ex lege, emerge indiziariamente dalle visure sub docc. 1 e 2, nonché sub doc. 3 di parte ricorrente, in uno al citato estratto di mappa sub doc. 9, nonché dalle fotografie rimesse in atti (doc. 4 doc. 10), la proprietà dei terreni confinanti, l'ubicazione degli alberi e l'effettivo protendersi in orizzontale dei rami degli alberi di proprietà resistente sui terreni di proprietà ricorrente, in orizzontale, oltre il muro/recinto di confine.
Risultano quindi provati documentalmente i requisiti di legge per l'accoglimento della domanda svolta.
Invero, il comportamento inerte di parte resistente, non costituitasi in giudizio né comparsa alle udienze fissate, non introduce in giudizio alcun
contro
-diritto da poter/dover vagliare (usucapione, servitù); per vero, l'inerzia di parte resistente si protrae anche dalla fase stragiudiziale, nonché da quella di mediazione obbligatoria ante causam.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte resistente.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso fra € 1.100,00 e € 5.200,00, in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza concreta del caso concreto, alla luce della natura pagina 5 di 6 contumaciale della controversia, dell'istruttoria solo documentale, nonché delle modalità semplificate di decisione del rito prescelto.
La condanna avviene in favore delle ricorrenti, in solido fra loro, atteso l'evidente interesse comune.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA che i rami degli alberi sul mappale 6614 del foglio 9 del
Comune di Azzate (VA) di proprietà della sig.ra si protendono sul CP_1 mappale 7044 del foglio 6 del Comune di Azzate (VA) di proprietà delle ricorrenti sig.re e , e per l'effetto, CONDANNA la Parte_1 Parte_2 sig.ra al taglio degli stessi ex art. 896 co. 1 c.c.; CP_1
2) CONDANNA parte resistente al pagamento in favore delle parti CP_1 ricorrenti e , in solido fra loro, delle spese Parte_1 Parte_2 di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 125,00 per esborsi, €
1.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura contestuale in udienza, alle parti presenti, ed allegazione al verbale.
Così deciso in Varese, 9 luglio 2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ES
Prima sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 67/2025
Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 09.28 innanzi alla Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, sono comparsi:
Per , presente personalmente, e per l'Avv. Parte_2 Parte_1
DALL'OSTO VERA;
nessuno per contumace come da provvedimento CP_1
15/04/2025.
L'Avv. Dall'Osto precisa le conclusioni come da nota di deposito del 08/07/2025.
La Giudice invita le parti alla discussione. L'Avv. Dall'Osto discute la causa, riportandosi integralmente agli atti e insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
La Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ES
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 67 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2025 pendente pagina 1 di 6 tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
DALL'OSTO VERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/10/1976, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
DALL'OSTO VERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...];
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
OGGETTO: “Proprietà”
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel Parte_3 merito: Accertare e Dichiarare che i rami degli alberi di proprietà della signora
[...] protendono sulla proprietà delle ricorrenti e, per l'effetto In principalità, condannare CP_1 la resistente al taglio dei rami protesi sulla proprietà delle signore . In Parte_3 subordine, autorizzare le ricorrenti al taglio dei rami protesi sulla loro proprietà e, per
l'effetto, condannare la signora a riforndere alle stesse il costo dalle stesse sostenuto. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge.”;
Per parte convenuta contumace: “/”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies segg. c.p.c. depositato in data 13/01/2025 parte ricorrente e hanno adito l'intestato Tribunale nei Parte_1 Parte_2 confronti di , al fine di ottenerne la condanna ex art. 896 c.c. al taglio dei CP_1 rami che dal fondo di proprietà della resistente si protendono sul fondo di proprietà delle ricorrenti.
pagina 2 di 6 In particolare, a sostegno della propria domanda, le ricorrenti hanno dedotto di essere proprietarie dei mappali di cui al Catasto Fabbricati del Comune di Azzate (VA), via
Montallegro n. 20, foglio 6, particella 7044, subalterni, confinanti come da doc. 9 con il mappale 6614 del foglio 9 del Comune di Azzate (VA), via Leopardi n. 39, di proprietà della resistente;
hanno precisato che dal fondo di proprietà della vicina si protendono rami per 2-3 metri nella proprietà delle ricorrenti, domandandone la condanna al taglio ovvero, in subordine, l'autorizzazione al taglio a spese della vicina stessa;
ancora, le ricorrenti hanno dedotto e documentato l'assolvimento della condizione di procedibilità della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 (doc. 6), conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione della resistente CP_1
Attivato il contraddittorio, alla prima udienza 15/04/2025 nessun è comparso per parte resistente;
verificata la regolarità e tempestività della notifica (perfezionatasi in data
13.02.2025 con il ritiro del plico postale da parte del destinatario persona fisica CP_1
– cfr. relata di notifica di cui al deposito 03/04/2025), è stata dichiarata la formale
[...] contumacia della stessa.
Sono stati assegnati richiesti termini ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.; la memoria integrativa, e la relativa integrazione documentale allegata, è stata tempestivamente depositata in data 05/05/2025.
Con ordinanza 11/06/2025 riservata alla udienza svoltasi in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
La causa passa quindi in decisione sulle conclusioni ut supra riportate, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***********
1) La domanda ex art. 896 c.c. – la competenza
La domanda formulata in tesi è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va affermata la corretta instaurazione del presente procedimento dal punto di vista della competenza del tribunale adito.
Ed infatti la Cassazione ha più riprese affermato che appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino fosse a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi in verticale l'altezza pagina 3 di 6 del muro trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'articolo 892 ultimo comma, diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi in orizzontale invadenti l'altrui proprietà che è regolata dall'articolo 896 c.c. e rientra nella competenza del giudice unico di Tribunale – cfr. Cass. civ. sent. n. 32/20006; Cass. civ., sent. n. 20051/2018.
Nella fattispecie ricorre quest'ultima ipotesi, con conseguente competenza dell'intestato Tribunale adìto.
2) La domanda ex art. 896 c.c. – il merito
La domanda di tesi delle ricorrenti è fondata e deve, quindi, trovare accoglimento.
Invero, l'art. 896 c.c. prevede il diritto del proprietario di pretendere in ogni tempo il taglio dei rami degli alberi del vicino che si protendono sul proprio fondo, nonché il diritto del proprietario di tagliare egli stesso le radici che vi si addentrino.
Il diritto di far recidere i rami che si protendono (in orizzontale) è imprescrittibile riconoscendo espressamente l'art. 896 c.c., al proprietario del fondo sul quale essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo, diritto che può essere esercitato dal titolare del diritto di proprietà sul fondo o da qualsiasi altro titolare di diritto reale di godimento sullo stesso;
ciò spiega, altresì, perché il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, non potendo mai dirsi legittimo il possesso di una tale servitù così apparente;
il diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino può, al contrario, legittimamente costituire oggetto di servitù, ma solo a condizione che questa nasca per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia, non anche per intervenuta usucapione.
In definitiva, è appurato che nell'ordinamento vige il principio per il quale il proprietario del fondo confinante può sempre costringere in qualunque tempo il vicino a tagliare i rami che si protendano in orizzontale nel proprio fondo.
Ne consegue che al fine di ritenere legittimo il protendimento dei rami, il proprietario degli alberi è tenuto a provare non già l'esistenza di una servitù di tenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, bensì la costituzione per titolo o per destinazione del padre di famiglia della specifica servitù di protendere mento dei rami nel fondo del vicino – cfr. Cass. civ., n. 8245 del 29.08.1997; Cass. civ., n. 5928 del 15.06.1999.
Nella fattispecie concreta, pertanto, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla norma.
pagina 4 di 6 È risultato infatti provato sia il dato relativo alla legittimazione attiva e passiva delle parti, in relazione alle rispettive visure catastali nonché con riferimento all'estratto di mappa di cui al doc. 9, che attestano e descrivono i rispettivi fondi di proprietà, limitrofi.
Ancora, a norma di Corte di Cassazione, sentenza n. 29506/19, l'intervento di uno dei comproprietari del bene si presume realizzato nell'interesse anche degli altri, in assenza di opposizioni, di talché la ricorrente è legittimata alla presente azione nonostante sia Pt_1 proprietaria solo del 50% dell'immobile (la ricorrente invece è indubbiamente Pt_2 legittimata, in quanto proprietaria al 100%).
Dal compendio probatorio e documentale in atti, emergente dal ricorso introduttivo e integrata con la documentazione integrativa di cui alla memoria autorizzata ex lege, emerge indiziariamente dalle visure sub docc. 1 e 2, nonché sub doc. 3 di parte ricorrente, in uno al citato estratto di mappa sub doc. 9, nonché dalle fotografie rimesse in atti (doc. 4 doc. 10), la proprietà dei terreni confinanti, l'ubicazione degli alberi e l'effettivo protendersi in orizzontale dei rami degli alberi di proprietà resistente sui terreni di proprietà ricorrente, in orizzontale, oltre il muro/recinto di confine.
Risultano quindi provati documentalmente i requisiti di legge per l'accoglimento della domanda svolta.
Invero, il comportamento inerte di parte resistente, non costituitasi in giudizio né comparsa alle udienze fissate, non introduce in giudizio alcun
contro
-diritto da poter/dover vagliare (usucapione, servitù); per vero, l'inerzia di parte resistente si protrae anche dalla fase stragiudiziale, nonché da quella di mediazione obbligatoria ante causam.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte resistente.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso fra € 1.100,00 e € 5.200,00, in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza concreta del caso concreto, alla luce della natura pagina 5 di 6 contumaciale della controversia, dell'istruttoria solo documentale, nonché delle modalità semplificate di decisione del rito prescelto.
La condanna avviene in favore delle ricorrenti, in solido fra loro, atteso l'evidente interesse comune.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA che i rami degli alberi sul mappale 6614 del foglio 9 del
Comune di Azzate (VA) di proprietà della sig.ra si protendono sul CP_1 mappale 7044 del foglio 6 del Comune di Azzate (VA) di proprietà delle ricorrenti sig.re e , e per l'effetto, CONDANNA la Parte_1 Parte_2 sig.ra al taglio degli stessi ex art. 896 co. 1 c.c.; CP_1
2) CONDANNA parte resistente al pagamento in favore delle parti CP_1 ricorrenti e , in solido fra loro, delle spese Parte_1 Parte_2 di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 125,00 per esborsi, €
1.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura contestuale in udienza, alle parti presenti, ed allegazione al verbale.
Così deciso in Varese, 9 luglio 2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 6 di 6