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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del
21/10/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6486/2025 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to GUCCIONE GAETANO giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI , in forza di procura generale allegata CP_1 alla memoria di costituzione;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
La parte ricorrente concludeva come da note sostitutive d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 30 giugno 2025 ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 11203/2024 r.g., assumendo, in estrema sintesi, che la CTU è pervenuta ad una valutazione inadeguata delle patologie sofferte.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di “Ritenere
e dichiarare che, , per le minorazioni invalidanti da cui è affetta, è invalida civile, Parte_1 ai sensi di legge;
- Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegno mensile di assistenza ed ai benefici della legge 104.92 art. 3 c.
3. in quanto le infermità da cui è affetta sono tali da ridurre la sua capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge;
- Conseguentemente, ordinare e/o condannare l' in persona del suo Presidente e Legale CP_1
Rapp.te p.t., a corrispondere immediatamente alla ricorrente l'assegno mensile di assistenza ed i
1 benefici della legge 104.92 art. 3 c.
3. con decorrenza dal 01.03.2024, o, subordinatamente, dalla data indicata dal C.T.U., con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data sopra specificata (oppure dalla data fissanda dal C.T.U.) all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il rimborso forfetario ex art. 14 D.Lgs 127/04 (oltre
C.P.A. ed I.V.A, come per legge);
- emettere ogni altra statuizione necessaria e/o opportuna e/o consequenziale.”. CP_ In data 13.10.2025 si è costituito nel presente giudizio l' depositando in cancelleria memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, in via subordinata il rigetto delle pretese avanzate.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali nonché
l'acquisizione del fascicolo telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato.
Alla udienza del 21 ottobre 2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
viste le note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Premessa l'ammissibilità formale dell'opposizione in oggetto proposta in osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., nel merito il ricorso è infondato.
In primo luogo, “la pronuncia di cui all'art. 445 bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (di recente, Cass. 21.10.2020, n. 23029; conf., tra le tante,
Cass. 27.05.2020, n. 9929).
Pertanto, l'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto alla sussistenza del requisito sanitario relativo al beneficio preteso in ricorso.
Tracciati i confini del sindacato consentito, l'art. 445 bis c.p.c. subordina l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi e mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria.
2 Ciò posto, nel caso in oggetto, il consulente d'ufficio si è soffermato ad indagare con attenzione la documentazione medica prodotta in atti, sottoponendo poi la ricorrente ad un accurato esame obiettivo, così pervenendo alla diagnosi che la stessa è affetta da “Diabete mellito I tipo in terapia insulinica con microinfusore.”.
Segnatamente, il CTU ha osservato che “trattasi di soggetto con lunga storia di 1. Malattia diabetica Tipo I ID in microinfusore fin dall'età infantile che goduto indennità di frequenza fino al compimento della maggiore età, costantemente in terapia sostitutiva. In atto, la malattia NON presenta le classiche complicazioni e appare compensata. La ricorrente è apparsa in buona salute, con funzioni motorie globalmente intese conservate lo stesso per quanto attiene le funzioni cognitive. Quanto brevemente argomentato, in base all'esame clinico, in sede di OP, alla documentazione prodotta è sufficiente per affermare che la signora deve essere Parte_1 considerata invalida con capacità di lavoro ridotta nella misura del 60% (sessanta percento), ovvero portatore di handicap in situazione di non gravità ART 3 Comma 1 L.104/92.”.
Ciò posto, le superiori evidenze cliniche non restano confutate da puntuali elementi di segno contrario né sono state oggetto di osservazioni e/o rilievi critici a cura delle parti nel corso del dialogo peritale consentito dall'art. 195 c.p.c. né, in questa sede, la ricorrente ha fornito concreti elementi volti a denotare deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate inficianti le valutazioni medico legali cristallizzate nella perizia d'ufficio e neanche ha prodotto documenti utili per riscontrare che la sintomatologia accertata a carico della stessa abbia risentito di un aggravamento.
La enunciazione delle patologie indicate in ricorso è priva di supporto documentale;
né sono state incrementate le produzioni a supporto di quanto assunto apoditticamente, specificante esaminati in fase di ATP i documenti sanitari prodotti.
Nel contesto considerato, allora, le censure rivolte all'operato del CTU dalla parte ricorrente –prive ex sé di un autonomo valore probatorio (v. Cass. 6.08.2015, n.16552, conf., ex plurimis, Cass.
19.04.1966, n. 991)- si risolvono in una manifestazione difensiva di dissenso diagnostico del valore invalidante riconosciuto ad alcune delle predette patologie insufficiente a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale (in tal senso, tra le tante, Cass. 09.12.2019, n. 32075; Cass.
21.11.2019, n. 30418; Cass. 27.06.2019, n. 17374).
Già vagliato il referto del 8.5.2025 allo scopo voluto inconducente, considerato che il CTU in fase di ATP non solo ne ha tenuto conto ma ha rilevato che “il certificato medico rilasciato in data
08.05.25 a cura dell'H , Ambulatorio di Reumatologia con deposito postumo alle OP e Per_1 del quale il Difensore invoca di tener debito conto, occorre precisare taluni aspetti: a.) La paziente
3 in sede di OP non ha riferito al CTU problemi relativi ad altre patologie sofferte oltre di Diabete
Mellito tipo I ID, nonostante la certificazione rilasciata dall'H , sia datata ben quattro Per_1 giorni prima delle OP (12/05/25) né sono in atti documenti che attestino altre patologie. b.) Il certificato del 08.05.25 presenta talune criticità degne di nota: c.) non contiene dati anagrafici completi della persona visitata, manca di notizie anamnestiche (remote e prossime), manca di descrizione dell'attuale quadro clinico, manca di previsioni di futuri controlli, manca di specificazione (nome commerciale) dei farmaci prescritti, manca dei modi, tempi e ritmi di somministrazione”.
In considerazione di quanto precede, restano condivise da questo giudice le argomentazioni, immuni da vizi logici, poste a fondamento del giudizio medico legale espresso dal CTU, ciò implicando il rigetto delle pretese di cui al ricorso.
Le spese processuali della fase contenziosa unitamente a quelle della fase sommaria vanno dichiarate irripetibili stante che la dichiarazione di esonero dal pagamento di esse ex art. 152 disp. att. c.p.c.; per la medesima ragione, i costi di CTU sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso;
pone definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' ; CP_1 dichiara irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione del giudizio di
ATP.
Così deciso in Catania il 25/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA EN
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In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del
21/10/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6486/2025 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to GUCCIONE GAETANO giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI , in forza di procura generale allegata CP_1 alla memoria di costituzione;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
La parte ricorrente concludeva come da note sostitutive d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 30 giugno 2025 ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 11203/2024 r.g., assumendo, in estrema sintesi, che la CTU è pervenuta ad una valutazione inadeguata delle patologie sofferte.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di “Ritenere
e dichiarare che, , per le minorazioni invalidanti da cui è affetta, è invalida civile, Parte_1 ai sensi di legge;
- Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegno mensile di assistenza ed ai benefici della legge 104.92 art. 3 c.
3. in quanto le infermità da cui è affetta sono tali da ridurre la sua capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge;
- Conseguentemente, ordinare e/o condannare l' in persona del suo Presidente e Legale CP_1
Rapp.te p.t., a corrispondere immediatamente alla ricorrente l'assegno mensile di assistenza ed i
1 benefici della legge 104.92 art. 3 c.
3. con decorrenza dal 01.03.2024, o, subordinatamente, dalla data indicata dal C.T.U., con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data sopra specificata (oppure dalla data fissanda dal C.T.U.) all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il rimborso forfetario ex art. 14 D.Lgs 127/04 (oltre
C.P.A. ed I.V.A, come per legge);
- emettere ogni altra statuizione necessaria e/o opportuna e/o consequenziale.”. CP_ In data 13.10.2025 si è costituito nel presente giudizio l' depositando in cancelleria memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, in via subordinata il rigetto delle pretese avanzate.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali nonché
l'acquisizione del fascicolo telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato.
Alla udienza del 21 ottobre 2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
viste le note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Premessa l'ammissibilità formale dell'opposizione in oggetto proposta in osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., nel merito il ricorso è infondato.
In primo luogo, “la pronuncia di cui all'art. 445 bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (di recente, Cass. 21.10.2020, n. 23029; conf., tra le tante,
Cass. 27.05.2020, n. 9929).
Pertanto, l'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto alla sussistenza del requisito sanitario relativo al beneficio preteso in ricorso.
Tracciati i confini del sindacato consentito, l'art. 445 bis c.p.c. subordina l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi e mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria.
2 Ciò posto, nel caso in oggetto, il consulente d'ufficio si è soffermato ad indagare con attenzione la documentazione medica prodotta in atti, sottoponendo poi la ricorrente ad un accurato esame obiettivo, così pervenendo alla diagnosi che la stessa è affetta da “Diabete mellito I tipo in terapia insulinica con microinfusore.”.
Segnatamente, il CTU ha osservato che “trattasi di soggetto con lunga storia di 1. Malattia diabetica Tipo I ID in microinfusore fin dall'età infantile che goduto indennità di frequenza fino al compimento della maggiore età, costantemente in terapia sostitutiva. In atto, la malattia NON presenta le classiche complicazioni e appare compensata. La ricorrente è apparsa in buona salute, con funzioni motorie globalmente intese conservate lo stesso per quanto attiene le funzioni cognitive. Quanto brevemente argomentato, in base all'esame clinico, in sede di OP, alla documentazione prodotta è sufficiente per affermare che la signora deve essere Parte_1 considerata invalida con capacità di lavoro ridotta nella misura del 60% (sessanta percento), ovvero portatore di handicap in situazione di non gravità ART 3 Comma 1 L.104/92.”.
Ciò posto, le superiori evidenze cliniche non restano confutate da puntuali elementi di segno contrario né sono state oggetto di osservazioni e/o rilievi critici a cura delle parti nel corso del dialogo peritale consentito dall'art. 195 c.p.c. né, in questa sede, la ricorrente ha fornito concreti elementi volti a denotare deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate inficianti le valutazioni medico legali cristallizzate nella perizia d'ufficio e neanche ha prodotto documenti utili per riscontrare che la sintomatologia accertata a carico della stessa abbia risentito di un aggravamento.
La enunciazione delle patologie indicate in ricorso è priva di supporto documentale;
né sono state incrementate le produzioni a supporto di quanto assunto apoditticamente, specificante esaminati in fase di ATP i documenti sanitari prodotti.
Nel contesto considerato, allora, le censure rivolte all'operato del CTU dalla parte ricorrente –prive ex sé di un autonomo valore probatorio (v. Cass. 6.08.2015, n.16552, conf., ex plurimis, Cass.
19.04.1966, n. 991)- si risolvono in una manifestazione difensiva di dissenso diagnostico del valore invalidante riconosciuto ad alcune delle predette patologie insufficiente a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale (in tal senso, tra le tante, Cass. 09.12.2019, n. 32075; Cass.
21.11.2019, n. 30418; Cass. 27.06.2019, n. 17374).
Già vagliato il referto del 8.5.2025 allo scopo voluto inconducente, considerato che il CTU in fase di ATP non solo ne ha tenuto conto ma ha rilevato che “il certificato medico rilasciato in data
08.05.25 a cura dell'H , Ambulatorio di Reumatologia con deposito postumo alle OP e Per_1 del quale il Difensore invoca di tener debito conto, occorre precisare taluni aspetti: a.) La paziente
3 in sede di OP non ha riferito al CTU problemi relativi ad altre patologie sofferte oltre di Diabete
Mellito tipo I ID, nonostante la certificazione rilasciata dall'H , sia datata ben quattro Per_1 giorni prima delle OP (12/05/25) né sono in atti documenti che attestino altre patologie. b.) Il certificato del 08.05.25 presenta talune criticità degne di nota: c.) non contiene dati anagrafici completi della persona visitata, manca di notizie anamnestiche (remote e prossime), manca di descrizione dell'attuale quadro clinico, manca di previsioni di futuri controlli, manca di specificazione (nome commerciale) dei farmaci prescritti, manca dei modi, tempi e ritmi di somministrazione”.
In considerazione di quanto precede, restano condivise da questo giudice le argomentazioni, immuni da vizi logici, poste a fondamento del giudizio medico legale espresso dal CTU, ciò implicando il rigetto delle pretese di cui al ricorso.
Le spese processuali della fase contenziosa unitamente a quelle della fase sommaria vanno dichiarate irripetibili stante che la dichiarazione di esonero dal pagamento di esse ex art. 152 disp. att. c.p.c.; per la medesima ragione, i costi di CTU sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso;
pone definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' ; CP_1 dichiara irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione del giudizio di
ATP.
Così deciso in Catania il 25/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA EN
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