Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1982, n. 1907
CASS
Sentenza 27 marzo 1982

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La liquidazione di un danno, consistente nella mancata percezione di una pensione, secondo i criteri che alla data della prevista futura decorrenza della pensione dovrebbero trovare applicazione in base ad una normativa (nella specie, art. 10 legge 2 febbraio 1973 n. 12) (anteriore alla decisione) destinata a disciplinare l'ipotizzata prestazione pensionistica, non comporta l'attribuzione alla detta normativa di carattere di retroattività, ne' violazione di alcuno dei principi di diritto che regolano - tanto in generale quanto, in particolare, nel caso previsto dall'art. 2116 cod. civ. - la responsabilità conseguente alla causazione della perdita (anche parziale) di un reddito vitalizio futuro.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1982, n. 1907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1907
    Data del deposito : 27 marzo 1982

    Testo completo