Sentenza 27 marzo 1982
Massime • 1
La liquidazione di un danno, consistente nella mancata percezione di una pensione, secondo i criteri che alla data della prevista futura decorrenza della pensione dovrebbero trovare applicazione in base ad una normativa (nella specie, art. 10 legge 2 febbraio 1973 n. 12) (anteriore alla decisione) destinata a disciplinare l'ipotizzata prestazione pensionistica, non comporta l'attribuzione alla detta normativa di carattere di retroattività, ne' violazione di alcuno dei principi di diritto che regolano - tanto in generale quanto, in particolare, nel caso previsto dall'art. 2116 cod. civ. - la responsabilità conseguente alla causazione della perdita (anche parziale) di un reddito vitalizio futuro.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1982, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1982 |
Testo completo
La liquidazione di un danno, consistente nella mancata percezione di una pensione, secondo i criteri che alla data della prevista futura decorrenza della pensione dovrebbero trovare applicazione in base ad una normativa (nella specie, art. 10 legge 2 febbraio 1973 n. 12) (anteriore alla decisione) destinata a disciplinare l'ipotizzata prestazione pensionistica, non comporta l'attribuzione alla detta normativa di carattere di retroattività, ne' violazione di alcuno dei principi di diritto che regolano - tanto in generale quanto, in particolare, nel caso previsto dall'art. 2116 cod. civ. - la responsabilità conseguente alla causazione della perdita (anche parziale) di un reddito vitalizio futuro.*