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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3856/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3856/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MARANI MARIA PAOLA
e
AN RA (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
EFFIGIATI KATIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di omologazione di separazione consensuale n. cronol. 12/2025 pubblicata il
10/01/2025 dal Tribunale di Modena, all'esito del procedimento RG n. 3828/2024;
pagina 1 di 3 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e RA LL il giorno 15/2/2022 a San Cesario sul Parte_1
Panaro, matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
San Cesario sul Panaro al n. 1, Parte 1, anno 2022, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza, non appena passata in giudicato ed alle comunicazioni di legge;
- Dichiarare che ciascun coniuge, economicamente indipendente, provvederà al proprio sostentamento;
- Disporre che le spese legali restino compensate tra le parti”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DIRA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SAN CESARIO
S/P il 15/02/2022 fra , nato a [...] Parte_1
(AFGHANISTAN) il 06/12/1986 e AN RA, nata a [...] il pagina 2 di 3 12/12/1986 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2022 Atto n. 1 Parte I
III - DIRA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3856/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MARANI MARIA PAOLA
e
AN RA (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
EFFIGIATI KATIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di omologazione di separazione consensuale n. cronol. 12/2025 pubblicata il
10/01/2025 dal Tribunale di Modena, all'esito del procedimento RG n. 3828/2024;
pagina 1 di 3 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e RA LL il giorno 15/2/2022 a San Cesario sul Parte_1
Panaro, matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
San Cesario sul Panaro al n. 1, Parte 1, anno 2022, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza, non appena passata in giudicato ed alle comunicazioni di legge;
- Dichiarare che ciascun coniuge, economicamente indipendente, provvederà al proprio sostentamento;
- Disporre che le spese legali restino compensate tra le parti”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DIRA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SAN CESARIO
S/P il 15/02/2022 fra , nato a [...] Parte_1
(AFGHANISTAN) il 06/12/1986 e AN RA, nata a [...] il pagina 2 di 3 12/12/1986 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2022 Atto n. 1 Parte I
III - DIRA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3