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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/11/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 133/2024 + 145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili iscritte ai n. 133/2024 + 145/2024 R.G. promosse da:
( ), elettivamente domiciliato in Tortona (AL), Parte_1 C.F._1
Piazza Roma n. 5, presso lo studio dell'avv. Alfredo Pietrini Pallotta, rappresentato e difeso dagli avv.ti
LI OL e AN EN in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello e da
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Tortona, Piazza Roma n. 5, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Alfredo Pietrini Pallotta, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, e (C.F. Parte_4
), elettivamente domiciliato in Tortona (AL), Vicolo Pocasale Ghisolfo n. 2, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Gian Guido Caratti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alfredo
Pietrini Pallotta, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
Contro
, nato a Marston Green (UK) il [...], in [...] e quale esecutore Controparte_1
testamentario di , nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
pagina 1 di 23 14/11/2022, nata a [...] il [...], Controparte_2 [...]
nata a [...] il [...], , nata a [...] CP_3 Controparte_4
(UK) il 28/07/2000, nata a [...] il [...], Parte_5
, nata a [...] il [...], e Parte_6 Parte_7
nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Novi Ligure
[...]
(AL), Via Pietro Isola n. 3/22, presso lo studio dell'avv. Carlo Ponassi, che li rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in data 11/12/2018 con atto autenticato dal Notaio Persona_2
Repertorio 02628, nonché in forza di procura conferita in data 17/12/2018 con atto autenticato del
Notaio , Repertorio 2018-034, entrambe depositate nel giudizio di primo grado e, Persona_3
quanto a , quale esecutore testamentario di anche in virtù di procura Controparte_1 Persona_1
conferita in data 18/06/2024 con atto autenticato del Notaio di Common Law (Solihull, Inghilterra),
, Repertorio 2024-506-1 Persona_4
APPELLATI e appellante incidentale e contro
(C.F. e P.I. , con sede in Mogliano Vneeto (TV), Controparte_5 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Carpano e Paola Beatrice Carpano, in virtù di procure alle liti autenticate in data 18.12.2014 a rogito Notaio di Treviso, rep. n. Persona_5
186905 e racc. 30367, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dei difensori
Email_1 Email_2
APPELLATA e TERZA CHIAMATA IN PRIMO GRADO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1122/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 18/12/2023
- Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi di impugnazione, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare il difetto di legittimazione al presente giudizio delle sig.re Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e e conseguentemente Parte_5 Parte_6 Parte_7
respingere tutte le loro domande dichiarando che nulla è dovuto loro da . Parte_1
pagina 2 di 23 In ogni caso respingere tutte le domande poste dagli attori in primo grado odierni convenuti in appello in quanto infondate in fatto e diritto.
Compensare le spese del primo grado di giudizio in applicazione del disposto di cui all'art. 92 Cpc.
Spese ed onorari del presente giudizio rifusi ivi comprese spese generali e accessori di legge.”
Per gli appellanti e : Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza,
- in via principale e nel merito: in accoglimento dei motivi di gravame, riformare l'impugnata sentenza
e, per l'effetto, respingere le domante tutte formulate dalle Sigg. Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
poiché carenti di legittimazione, infondate e, comunque, non provate, dichiarando che nulla è a loro dovuto da , e per i motivi meglio allegati negli atti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
causa;
- in ogni caso e sempre in accoglimento dei motivi di impugnazione: - riformare in punto ripartizione delle spese di lite la sentenza impugnata e, per l'effetto, compensare integralmente o nella misura meglio ritenuta ad opera della Corte le spese del primo grado di giudizio in applicazione del disposto di cui all'art.92 c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento della domanda di concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso formulata dagli odierni appellanti e della soccombenza degli attori in primo grado sulla richiesta, reiterata, di acquisizione della prova testimoniale all'estero; - condannare, in via di esplicitazione e/o riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_6
in persona del legale rappresentate pro tempore, a tenere indenne in relazione
[...] Parte_2
ai compensi e alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e relativi alla posizione del proprio assicurato in forza dell'art.1917, 3^ comma, c.c. o altra norma meglio vista, tenuto anche conto del rifiuto della compagnia di assumere la gestione del sinistro e la difesa diretta del proprio assicurato, previa loro liquidazione ad opera della Corte secondo la nota spese versata in atti, quanto al primo grado o, comunque, secondo i valori tabellari medi previsti per scaglione di valore dal D.M.
n.147/2022. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello secondo i parametri tabellari medi previsti dal D.M. 147/2022 per scaglione di valore, ferma la richiesta di liquidazione e condanna di alla manleva per quanto alla posizione Controparte_6 dell'assicurato , come sopra formulata.” Parte_2
Per gli appellati ed appellante incidentale : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, rigettare nel merito l'appello proposto da , nonché da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso la sentenza n. 1122/23 emessa dal Tribunale di Alessandria nella
[...] Parte_4
pagina 3 di 23 causa R.G. n. 718/2019 con conseguente conferma delle statuizioni e delle condanne già in essa contenute.
- sempre nel merito ed in accoglimento dell'appello incidentale, condannare, in solido, gli appellanti a corrispondere a a titolo di risarcimento danni, l'importo di Euro 2.350 e Controparte_1
l'ulteriore importo di sterline inglesi 3.751,79 o il corrispondente controvalore in Euro, oltre interessi
e rivalutazione
- In via istruttoria e per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse ancora bisognevole di prova la domanda avanzata dagli appellati, ammettere la prova per testi sulle circostanze 16), 17),
19), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 38), 39), 40), 41), dai medesimi capitolate con la 2^ memoria ex art. 183 c.p.c., 6°comma, depositata, in data 15/01/2020, nel Giudizio di primo grado, e non ammesse dall'Ill.mo Tribunale con l'ordinanza pronunciata in data 31 agosto 2020 perché ritenute ingiustamente inammissibili e/o irrilevanti;
il tutto con i testi indicati nella precitata seconda memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, disponendo altresì che l'assunzione delle prove testimoniali avvenga nel Regno Unito in conformità alla Convenzione conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, ratificata dal Regno Unito in data 16/07/1976 ed ivi entrata in vigore il 14/09/1976;
- in via istruttoria subordinata e sempre per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse ancora bisognevole di prova la domanda avanzata dagli esponenti, disporre quantomeno l'escussione dei testi
, tutti indicati con la 2^ memoria ex art. 183 c.p.c. Tes_1 Testimone_2 Tes_3
depositata in data 15/01/2020 nel Giudizio di primo grado, sulle circostanze ivi capitolate ed ammesse dal Tribunale di primo grado con la citata ordinanza del 31 agosto 2020, disponendo altresì che
l'assunzione delle prove testimoniali avvenga nel Regno Unito in conformità alla Convenzione conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, ratificata dal Regno Unito in data 16/07/1976 ed ivi entrata in vigore il 14/09/1976;
Il tutto con vittoria di spese, oltre a rimborso forfettario, iva e cpa.”
Per Controparte_6
“Piaccia alla Corte Ecc.ma,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e ferme tutte le istanze, eccezioni e deduzioni proposte in primo grado,
In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da Parte_1
, , e riformare l'impugnata sentenza e per
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'effetto accertare e dichiarare il difetto di legittimazione al presente giudizio delle sig.re CP_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 4 di 23 conseguentemente respingere tutte le domande delle stesse dichiarando che Parte_7
nulla è loro dovuto per il titolo per cui è causa.
Compensare le spese del primo grado di giudizio in applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c.
Rigettare il motivo d'appello proposto dal sig. nei confronti di . Pt_2 Controparte_6
Con il favore delle spese dell'appello.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato , , Persona_1 Controparte_1
nonché Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e Parte_5 Parte_6 Parte_7
(rispettivamente in qualità di padre, fratello e nipoti di e di compagna e figlie Persona_6
della compagna di convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, Persona_6
e per ottenere il Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, loro derivato in conseguenza della morte di
Persona_6
I convenuti si costituivano in giudizio, resistendo alle domande, e chiamava in giudizio Parte_2
la propria compagnia assicuratrice per essere, in ogni caso, manlevato dalle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva la quale non contestava l'operatività della garanzia, di cui alla Controparte_6 polizza “Formula Casa Più”, entro il limite del massimale di € 500.000,00, aderendo in ogni caso alle difese svolte dal proprio assicurato.
Con sentenza pronunciata in data 18/12/2023 il Tribunale di Alessandria accertava la responsabilità dei convenuti, per avere la sera del 18/02/2017 accompagnato e lasciato che in Persona_6 precedenza era stato ospite presso l'abitazione di , nel suo camper al freddo, in Parte_1
una notte d'inverno, benché quegli, per lo stato di ubriachezza e i malori in precedenza accusati, versasse in evidente stato d'incapacità, così cagionandone la morte, che sarebbe sopravvenuta nella notte. Riconosciuta tuttavia la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, nella misura del 50%, vista la condotta gravemente imprudente tenuta da consistita nell'aver trascorso Persona_6
deliberatamente tutta la serata a bere alcolici e superalcolici, gli attori venivano condannati in solido, per la percentuale di responsabilità ad essi attribuita, a risarcire il danno da perdita del rapporto parentale in favore del padre della vittima, , del fratello, , Persona_1 Controparte_1
delle nipoti, figlie del fratello, e , nonché Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
della compagna/convivente, e delle sue figlie, e Parte_5 Parte_6
Parte_7
pagina 5 di 23 I convenuti venivano altresì condannati all'integrale rifusione delle spese di lite in favore delle parti attrici e veniva condannata a manlevare da quanto sarebbe stato Controparte_6 Parte_2
tenuto a pagare, entro il limite del massimale di € 500.000,00.
2. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 27/12/2023, hanno proposto appello con separati atti di citazione, notificati in data 24/01/2024 e 25/01/2024, , da un lato, e Parte_1 Pt_2
e , dall'altro, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in
[...] Parte_3 Parte_4
cui ha riconosciuto il risarcimento del danno in favore delle nipoti di , nonché della Persona_6
compagna e delle di lei figlie, ed, in ogni caso, chiedendone la riforma in punto liquidazione delle spese di lite. ha proposto appello anche nei confronti della propria compagnia assicuratrice, Parte_2
lamentando l'omessa manleva dal pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5
delle parti vittoriose e il mancato riconoscimento delle spese da lui sostenute per la sua difesa in giudizio, anche in considerazione della tardiva costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice, che aveva, di riflesso, reso più gravosa la sua difesa tecnica.
Si sono costituiti in entrambi i giudizi in proprio e anche quale erede del Controparte_1
padre, , Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nonché e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
chiedendo la reiezione degli appelli proposti nei loro confronti e formulando
[...] [...]
appello incidentale, al fine di ottenere il rimborso, nella misura del 50%, delle spese CP_1
sostenute per il trasporto della salma del fratello nel Regno Unito e per le spese funeratizie, pari a complessivi € 13.629,26.
Si costituiva anche chiedendo la reiezione dell'appello proposto nei suoi Controparte_5
confronti da Parte_2
I due giudizi venivano quindi riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e all'udienza del 11/09/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
3. Gli appelli principali
Il primo motivo d'appello
Con il primo motivo d'impugnazione sia , che gli altri appellanti, Parte_1 Parte_2
e , censurano la sentenza di primo grado per averli condannati al Parte_3 Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale, da perdita del rapporto parentale, in favore delle nipoti di liquidato nell'importo di € 39.295,76 in favore di di € Persona_6 Controparte_2
40.807,12 in favore di e di € 40.807,12 in favore di Controparte_3 Controparte_4
Sostengono gli appellanti l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'assolvimento pagina 6 di 23 dell'onere probatorio gravante sulle parti offese, essendo quell'onere stato ritenuto assolto sulla base di presunzioni semplici, rappresentate dal legame di parentela con il de cuius, ancorché le nipoti non fossero con lui conviventi, così non facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla Suprema
Corte, secondo cui, se pure il danno non patrimoniale può essere riconosciuto anche in favore di soggetti non facenti parte della cd. “famiglia nucleare”, esso non costituisce in ogni caso un danno- conseguenza e deve quindi essere non solo allegato, ma anche provato in modo rigoroso, così da dimostrare la lamentata lesione e l'entità dei danni subiti.
Nel caso di specie, osservano gli appellanti, non è dato conoscere, in concreto, la qualità e l'intensità del rapporto esistente tra lo zio e le nipoti, né la sentenza reca nella motivazione l'indicazione delle presunzioni che le testimonianze assunte avrebbero confermato.
Del resto, neppure le prove testimoniali sarebbero valse a confermare l'esistenza di un'affectio familiaris, rappresentata da una particolare complicità tra i membri della famiglia, che si fosse estrinsecata nella condivisione di vita, nella compartecipazione concreta alla vita familiare e nel rapporto di frequentazione (v. Cass. civ. n. 21060/2016 e n. 16992/2015). Tali circostanze non risultano infatti né allegate, né dimostrate ed anzi risultano in aperto contrasto sia con le abitudini di vita errabonde di sia con le dichiarazioni rese dal teste, indicato dalle parti convenute, Persona_6
, al quale aveva riferito di non avere alcun legame e di ritenersi Testimone_4 Persona_6
libero di viaggiare con il proprio furgone (cfr. verb. ud. 09/03/23 capi di prova 10, 11 e 12).
Le appellate sostengono, per contro, che la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e priva di contraddizioni e rilevano come e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
abbiano dato prova, per mezzo di presunzioni semplici, di aver sofferto un danno da perdita del
[...]
rapporto parentale per essere state private per sempre di uno zio amorevole e affettuoso. Aggiungono che tale pregiudizio non solo può presumersi in ragione del rapporto parentale, che le legava allo zio, ma che debba ritenersi confortato dallo stretto vincolo affettivo che da sempre legava alle sue tre Per_6
nipotine, il quale emerge nitidamente non solo dalle prove testimoniali, ma anche dalle fotografie e dai posts su Facebook versati in atti e non contestati dai convenuti. Affermano che la scomparsa di ha Per_6
lasciato un enorme vuoto nel cuore delle tre nipoti, che ancora oggi accedono alle pagine Facebook dello zio, postando foto e dolci commenti in suo ricordo (doc. 30 fasc. VIII).
L'esame del motivo deve essere preceduto dal richiamo dei principi che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte consolidatosi in materia, debbono trovare applicazione in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, così individuando le coordinate in diritto destinate a valere anche per l'esame del successivo motivo d'appello, che concerne il riconoscimento del danno da pagina 7 di 23 perdita del rapporto parentale in favore della compagna/convivente di e delle di lei Persona_6
figlie.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972 del 11/11/2008, hanno fornito una lettura costituzionalmente orientata in tema di presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale, attraverso la quale, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, è stata estesa la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, è stata ricondotta nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente queste si esprimono nell'ambito del nucleo familiare. Tanto precisato, le Sezioni Unite hanno altresì ribadito che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che si tratti di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale o presuntiva.
Tali principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato come
"il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non costituisce danno in re ipsa, ossia non coincide con la verificazione del cosiddetto danno-evento, ossia della lesione del bene-interesse della persona che rinviene tutela a livello costituzionale come diritto fondamentale;
sicché, esso deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata" (v. Cass. 07/07/2021 n. 19370).
Ulteriormente è stato precisato, in ciò dando continuità alla pronuncia n. 21230 del 20/10/2016, come
"in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dei congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità…., non essendo
pagina 8 di 23 condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cosiddetta "famiglia nucleare" (v. Cass. 08/04/2020 n. 7743).
Sotto il profilo probatorio, con l'ordinanza n. 3767/2018, la Suprema Corte ha osservato come nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, di norma connaturale all'essere umano.
In tali casi la prova può essere data a mezzo di presunzioni, le quali operano “in base al dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale, secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro, non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali, che, benché, di più lontana configurazione formale, si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale." (v. Cass. 11/11/2019 n. 28989; in senso conforme, quanto all'esistenza di una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per i membri della famiglia originaria e della famiglia nucleare successiva, v. Cass. 04/03/2024 n. 5769 e Cass. 07/10/2024 n.
26185).
Da ultimo ha precisato la Suprema Corte come: "L'esistenza del vincolo affettivo che consente ad un familiare di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla fine o alla lesione del rapporto parentale può sempre essere oggetto di una prova presuntiva;
la presunzione, del resto, è
a tutti gli effetti una prova. Ciò che cambia, però, è la consistenza del requisito iniziale, cioè l'intensità del vincolo e, di conseguenza, l'intensità della prova che dovrà essere fornita. Il che viene a significare che, mentre per i componenti della famiglia nucleare sussiste pur sempre il fatto notorio nel senso spiegato dall'ordinanza n. 3767 del 2018, per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga, il fatto notorio perde progressivamente di significato, per cui la prova presuntiva dovrà essere corroborata da elementi maggiormente significativi." (v. Cass. 30/07/2025 n. 21988).
Nel caso di specie, le vittime secondarie, e cioè le nipoti di figlie del fratello, non Persona_6
appartengono ovviamente né alla famiglia originaria, né a quella di formazione successiva della vittima. All'epoca del decesso dello zio erano delle giovani ragazze, di rispettivamente 24, 20 e 17 anni, che, è pacifico, non vivessero con il padre, , bensì con la madre, essendo i Controparte_1
genitori separati.
Le allegazioni, relative all'effettività e all'intensità del legame parentale, sono state affidate nell'atto di citazione di primo grado al fatto che le nipoti sarebbero rimaste profondamente colpite dalla morte pagina 9 di 23 dello zio, essendo una persona positiva ed estroversa, con un animo da viaggiatore. Le tre Per_6
nipoti guardavano quindi a lui come a una grande fonte di ispirazione.” (v. pag. 4 atto di citazione).
i sarebbe inoltre sempre mostrato amorevole ed affettuoso con le nipoti, sin da quando Persona_6
erano piccole, esse lo amavano moltissimo, per cui avrebbe lasciato un vuoto incolmabile e le nipoti continuerebbero a ricordarsi di lui per tutte le occasioni in cui le ha fatte ridere.
È evidente come si tratti di deduzioni carenti della specificità necessaria a dare conto di un peculiare e significativo legame in atto al momento della scomparsa, correlato ad un'abituale e sistematica frequentazione e condivisione di vita.
Le stesse parti nell'atto di citazione in primo grado, nelle loro allegazioni in diritto, hanno affermato che “la giurisprudenza suole riconoscere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
…in favore di qualsiasi altro parente della persona venuta a mancare, purché sussista, al momento del verificarsi dell'evento, un legame affettivo di particolare intensità tra la vittima e i suoi parenti e la morte della persona abbia provocato per ognuno dei suoi cari un reale sconvolgimento di vita”. (v. pag. 6 atto di citazione).
Ora, senza necessità di ritenere che il danno parentale nella sua componente dinamico-relazionale debba tradursi in uno “sconvolgimento della vita”, la perdita del congiunto deve comunque incidere sulla vita delle vittime secondarie, causando una significativa alterazione delle pregresse relazioni, frequentazioni ed abitudini di vita, mentre nella sua componente interiore, deve consistere nella sofferenza per la perdita, in considerazione dei rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Non può infatti essere risarcito - in virtù dell'art. 2059 c.c., che implica la lesione di un diritto costituzionalmente protetto - il comprensibile dolore che la perdita di una persona, facente comunque parte della famiglia allargata, è normalmente in grado di provocare.
Applicando tali principi e criteri nel valutare la posizione di Controparte_2 CP_3
e deve escludersi che siano state offerte allegazioni e prove idonee a
[...] Per_6 CP_4
dimostrare la sussistenza del danno di cui viene chiesto il risarcimento.
Sul punto non risulta condivisibile la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che tutte le parti attrici potessero giovarsi della prova fondata su presunzioni semplici, dal momento che la prova a mezzo di presunzioni poteva valere per il padre della vittima, e il fratello, Persona_1 [...]
– nei confronti dei quali non è stato proposto appello - ma non nei confronti degli altri CP_1
familiari o soggetti che erano legati alla vittima da un rapporto di convivenza.
Né è condivisibile la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure, in ordine al fatto che l'istruttoria testimoniale avrebbe offerto plurimi riscontri dell'intensità del legame affettivo.
pagina 10 di 23 Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. le odierne appellate si sono limitate a ribadire le generiche allegazioni contenute nell'atto di citazione, aggiungendo come, pur vivendo le nipoti a casa della madre, per via della separazione dei genitori, quando si trovavano a casa del padre, non mancavano di partecipare ai pranzi in famiglia con lo zio il quale era sempre presente in Per_6
occasione del compleanno delle nipoti, scrivendo loro messaggi affettuosi, portando piccoli doni e pranzando con loro al ristorante. La scomparsa dello zio avrebbe quindi privato le tre ragazze di una fonte di ispirazione e di una guida e della possibilità di trascorrere momenti di vita quotidiana con lui.
(v. pag. 6 memoria 183 n. 2 c.p.c.).
Le prove versate in atti consistono in una foto postata su Facebook, dopo la morte di Persona_6
dalla nipote che raffigura lo zio con le tre nipoti quando erano ancora bambine (v. doc. 30); CP_4
e la foto (v. doc. 28) di un pranzo di famiglia, cui erano presenti il padre di Per_6 Persona_1
- rispetto al quale l'istruttoria svolta in primo grado ha effettivamente dato conto di un legame
[...]
affettivo particolarmente intenso - la compagna di e le nipoti e . Per_6 Pt_5 CP_4 CP_3
I testi escussi, e hanno genericamente confermato i capi di prova Tes_5 Testimone_6
dedotti in relazione al rapporto e al legame affettivo tra lo zio e le nipoti, i quali sono tuttavia, per il loro intrinseco contenuto, inadeguati a fornire la dimostrazione di un danno da perdita del rapporto parentale nei termini sopra precisati.
Le frequentazioni con le nipoti erano sporadiche, in quanto avvenivano, al più, una volta al mese (v. capo 14) in occasione di pranzi di famiglia, cui partecipavano altre numerose persone (il padre di Per_6
i due fratelli, e, come risulta dalle foto, anche la compagna di , o in occasione di feste di Per_6
compleanno, peraltro limitatamente ai periodi in cui si trovava nel Regno Unito, visto Persona_6
che, per quanto emerge dalla sua stessa pagina Facebook e dai posts pubblicati su quella da parenti ed amici, gran parte dell'anno lo trascorreva viaggiando in Europa (v. doc. 30 primo grado).
Peraltro, è ammesso nella stessa memoria istruttoria che le nipoti vedessero lo zio solo quando si trovano a casa del padre, il quale, per quanto è dato desumere dalle rispettive residenze riportate nell'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, viveva in una contea (il CP_7
distante da quella in cui le figlie vivevano con la madre (nel Norfolk), il che depone con tutta evidenza per la saltuarietà delle frequentazioni con lo zio.
Così pure i messaggi di affetto e ricordo postati su Facebook subito dopo la morte dello zio, o in occasione dell'anniversario della sua scomparsa, testimoniano certamente il ricordo dello zio e la volontà di condividere quel ricordo con chi lo aveva conosciuto e continuava a lasciare messaggi sulla sua pagina Facebook, secondo quella che, nell'epoca attuale, è ormai divenuta un'usuale modalità di condivisione dei sentimenti e pensieri, ma da cui non può inferirsi alcunché riguardo all'intensità dei pagina 11 di 23 rapporti di reciproco affetto e solidarietà, che debbono essere in concreto dimostrati con riferimento a quando il congiunto era in vita.
Il ricordo dello zio come di una persona simpatica, buffa, che faceva sorridere le nipoti, o che le affascinava con il suo stile di vita e i racconti dei suoi viaggi, non può del resto, se non viene data rigorosa prova di quale fosse il costante rapporto di reciproco affetto e solidarietà, che univa lo zio alle nipoti, assumere rilevanza sotto il profilo della consistenza ed intensità del legame affettivo.
Le sopra evidenziate carenze di allegazione del danno prospettato, escludono che possa trovare ingresso la richiesta istruttoria, reiterata dalle appellate in questo grado di giudizio, di escussione, quanto meno, di alcuni degli ulteriori testi indicati, con assunzione dei mezzi di prova nel Regno Unito, in conformità alla Convenzione dell'Aja del 18/03/1970, ratificata dal Regno Unito il 16/07/1970, poiché – come già in precedenza osservato – sono le circostanze di fatto articolate a prova ad essere in ogni caso intrinsecamente inidonee a fornire la prova di cui erano onerate Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4
In accoglimento del primo motivo d'impugnazione, la sentenza del Tribunale di Alessandria deve quindi essere riformata, con conseguente reiezione delle domande risarcitorie proposte da
[...]
e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Il secondo motivo d'appello
Gli appellanti impugnano altresì il capo della sentenza, con cui è stato riconosciuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di nella sua Parte_5
qualità di convivente del de cuius, e alle di lei figlie e Parte_6 Parte_7
lamentando l'insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione
[...] all'assolvimento dell'onere probatorio a loro carico e la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c.
Osservano gli appellanti, con riferimento a come dalle prove Parte_5
testimoniali sia emerso chiaramente che le parti vivevano separate, e comunque, pur ammettendo che il danno non patrimoniale non sia rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, nella fattispecie dedotta in giudizio mancherebbe del tutto la prova della complicità, della quotidianità della relazione, della partecipazione e della condivisione del menage familiare, circostanze imprescindibili per una corretta valutazione del rapporto eventualmente esistente tra le parti.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve del resto essere fondata sulla base di una valutazione equitativa, che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza, di cui nel caso di specie non vi sarebbe alcuna indicazione concreta.
pagina 12 di 23 Anche a tale proposito la sentenza risulterebbe quindi deficitaria nella valutazione della sussistenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza, poiché non precisa il criterio valutativo adottato e gli elementi probatori posti a fondamento del proprio convincimento.
Tali carenze risultano ancor più evidenti quanto alla prova del rapporto intercorrente tra il de cuius e e figlie di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_5
le quali, in sentenza, vengono equiparate ai figli legittimi e naturali, senza che venga fornita
[...]
una congrua e logica motivazione a supporto di tale decisione, anche considerato che le stesse non coabitavano con il de cuius.
Le appellate replicano a tali censure, osservando come la sentenza sia scevra da qualsivoglia errore e come sia la giurisprudenza di legittimità a dare rilievo, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, alle relazioni, pur in assenza di una loro configurazione formale, purché queste siano connotate da uno stretto vincolo affettivo, il quale certamente deve ritenersi che intercorresse tra e le di lei figlie, e di cui è emersa prova non solo dall'istruttoria orale, ma anche dalle Per_6 Per_7
produzioni versate in atti (documenti, foto, posts e commenti lasciati su Facebook).
A sostegno di tale tesi evidenziano come e avessero da tempo una relazione stabile Per_6 Pt_5 connotata da coabitazione e che, dopo un breve periodo di “separazione”, determinato dalla vendita dell'abitazione in cui condividevano la loro quotidianità, fossero in procinto di trasferirsi in una nuova casa che stava acquistando (docc. 33, 33bis, 34 e 35), per la quale aveva già richiesto un mutuo Per_6
(docc. 32 e 32 bis) e per cui aveva già stipulato un'assicurazione (doc. 35 cit.). Ribadiscono che la scomparsa di ha lasciato nei cuori di e delle di lei figlie, e un Per_6 Pt_5 Parte_6 Parte_7
vuoto profondo che mai potrà essere colmato, travolgendo ogni progetto di vita insieme.
Sostengono altresì la correttezza la sentenza impugnata anche in punto liquidazione del danno, avendone il Tribunale di Alessandria determinato l'ammontare in applicazione dei criteri previste dalle tabelle del Tribunale di Roma.
L'esame del motivo deve essere condotto, valutando separatamente la posizione di
[...]
da quella delle sue figlie. Parte_5
I testi escussi ( e hanno tutti, con maggiore o Tes_5 Testimone_6 Testimone_7
minore precisione, riferito di una relazione affettiva tra e Persona_6 Parte_5 risalente al 2006/2007, che, all'epoca del decesso, durava quindi da almeno 10 anni.
[...]
Il teste ha riferito che i due si erano conosciuti nel 2006 e lui è andato a trovarli Testimone_7
per la prima volta nel 2007, quando ha fatto una festa, a cui ha inviato i suoi amici, in Stanway Per_6
road, dove era la casa di La presenza di al fianco di ritratta con lui in Pt_5 Pt_5 Per_6
pagina 13 di 23 atteggiamenti affettuosi, risulta anche dalle foto scattate in occasione del matrimonio di Tes_5
tenutosi nel dicembre del 2008 (v. doc. 28).
Le ulteriori foto, prodotte in numero significativo, documentano i momenti di vita insieme, in occasione di viaggi, vacanze, uscite domenicali, riunioni o feste della famiglia , alle quali Per_6
era abitualmente presente. Pt_5
Sempre ha ricostruito con più precisione rispetto agli altri due testi, come Testimone_7 Per_6
e abbiano convissuto prima in Stanway road, nella casa di poi si siano trasferiti nella Pt_5 Pt_5
casa di lasciata a e ai suoi fratelli dalla zia quindi, dopo la vendita CP_8 Persona_6 Per_8
di quella casa, avvenuta nel 2016, è tornata a vivere a Stanway road, casa che Pt_5 Persona_6
comunque frequentava quando tornava dai suoi viaggi, anche se lui è andato a vivere temporaneamente in un'altra abitazione di sua proprietà.
Il progetto di vita in comune, che si stava realizzando proprio nel periodo in cui è Persona_6
deceduto, contemplava l'acquisto con il denaro ricavato nel febbraio del 2017 (v. doc. 31, fasc. VIII) dalla vendita della casa di donata dalla zia, di una nuova casa da parte di CP_8 Persona_6 vicino all'abitazione del padre, dove sarebbe andato a vivere con e le figlie di lei. Pt_5
Tale intenzione è stata riferita dai tre testi escussi, indicati dalle odierne appellate, e trova riscontro documentale nella trasmissione della copia del contratto preliminare di compravendita, da parte dell'agenzia che curava l'affare, nel mese di settembre del 2016 (v. doc. 33, fasc. VIII), nella richiesta di mutuo avanzata da alla nel gennaio del 2017 per l'acquisto di un Persona_6 Parte_8
immobile (v. doc. 32, fasc. VIII) a Solihull, 23 Quinton Close, ed infine nelle comunicazioni scambiate per fissare la data di perfezionamento del contratto definitivo (v. doc. 34, fasc. VIII).
Ciò posto, deve ritenersi che la relazione affettiva ultradecennale intrattenuta tra i due - caratterizzata da significativi periodi di convivenza, da un progetto di vita in comune, che prevedeva la ripresa della coabitazione in una nuova e più ampia abitazione, che avrebbe messo a disposizione Persona_6
della compagna e delle figlie di lei, oltre che dalla condivisione delle vacanze, dei momenti di svago, delle feste e delle occasioni conviviali trascorse con gli amici e con i membri della sua famiglia (non solo il padre e i fratelli di ma anche la zia e le cugine, v. doc. 28) - comprovino l'intensità Per_6 Per_8
della comunione affettiva e una scelta d'impegno reciproco, la cui solidità e stabilità nel corso del tempo non risulta essere stata affatto scalfita dalle abitudini di vita errabonde di il Persona_6
quale, pur sentendosi libero di fare le sue particolari scelte di vita, secondo quanto riferito al teste
, ha conservata inalterata la profondità del legame con la sua compagna Testimone_4
E' pertanto ravvisabile un rapporto di convivenza, secondo la nozione mutuata dalla Suprema Corte dalla definizione prevista dalla L. 76/2016, che definisce i conviventi di fatto come “due persone
pagina 14 di 23 maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” e “che presuppone l'esistenza dell'elemento spirituale, di quello materiale o di stabilità, nonché della reciproca assistenza morale e materiale, fondata non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne derivano, ma sull'assunzione volontaria di un impegno reciproco.” (v. Cass.
28/03/2023 n. 8801).
I plurimi elementi documentali esaminati e il contenuto delle riportate deposizioni testimoniali conducono quindi a ritenere corretta l'assimilazione operata dal Tribunale di Alessandria della posizione di a quella del coniuge, con applicazione delle tabelle del Parte_5
Tribunale di Roma, e con riduzione del punteggio del 50%, in considerazione del fatto che al momento del decesso il rapporto di convivenza non era in atto.
La sentenza impugnata deve quindi essere confermata sul punto.
Diverse considerazioni debbono essere svolte per quanto riguarda la posizione delle figlie di
[...]
e cioè e Parte_5 Parte_6 Parte_7
L'esistenza di un legame solido e consolidato, caratterizzato anche da periodi di convivenza, tra e non comporta infatti in modo automatico che un Persona_6 Parte_5
rapporto affettivo, idoneo a rilevare in termini di perdita del rapporto parentale, si sia creato anche con le figlie di lei.
Al riguardo debbono essere richiamate molte delle considerazioni già esposte nell'esaminare la posizione delle nipoti, atteso che la prova avrebbe dovuto essere specifica e rigorosa, al fine di dimostrare quale ruolo e rilevanza, in termini di supporto morale, scambio affettivo reciproco e condivisione di vita, avesse assunto nella vita e Persona_6 Parte_6
Parte_7
In taluni casi il compagno/convivente della madre può certamente assumere la veste e il ruolo di un
“secondo padre”, o comunque di figura che riveste una centralità affettiva nella vita delle figlie della compagna, che di quel nucleo di famiglia di fatto sono comunque parte.
Le allegazioni nel caso di specie sono tuttavia assolutamente insufficienti a dimostrare l'esistenza di un legame di tale rilevanza ed intensità.
L'atto di citazione, come già in precedenza osservato, si limita ad una sintetica e tautologica asserzione, mentre le prove orali dedotte sono preminentemente dirette a ricostruire i periodi di convivenza, che, come già osservato, nulla sono in grado di dimostrare quanto alla natura e all'intensità del rapporto tra le figlie di e la vittima. Solo due dei capi di prova ammessi riguardano Parte_5
i rapporti tra e e la vittima, e cioè il capo Parte_6 Parte_7
pagina 15 di 23 37 (“Vero che era solito trascorrere le vacanze estive e il suo tempo libero insieme a Persona_6
e alle sue figlie e come risulta dalle rappresentazioni Controparte_9 Parte_6 Parte_7 fotografiche prodotte sub 28, che si rammostrano al teste”) ed il capo 38, relativo anche le nipoti, concernente il fatto che le ragazze si scambiassero “sovente dei messaggi su facebook con Per_6
.
[...]
Il capo 39 (“Vero che e hanno sempre riferito di considerare il Parte_6 Parte_7 compagno della madre, alla stregua di un padre”) ed il capo 40 (“Vero che, a seguito Persona_6
del decesso di ha perso il compagno della propria vita e che Persona_6 Controparte_9
e hanno riferito di aver perso una figura pressoché paterna.”) non sono stati Parte_6 Parte_7
ammessi dal Tribunale in quanto ritenuti relativi a circostanze apprese de relato actoris ed il secondo anche valutativo.
Le appellate hanno reiterato quelle richieste di prova, su cui avevano insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, tuttavia si tratta di capitolazioni del tutto generiche, che si limitano a riferire un giudizio di sintesi (“alla stregua di un padre”, “pressoché una figura paterna”), senza dare conto sulla base di quali elementi di fatto quei sentimenti sarebbero stati espressi, né tanto meno, vista la genericità dei capitoli di prova, è indicato in quale contesto e a chi quelle considerazioni sarebbero state comunicate.
Giova osservare come al momento dell'avvio, nel 2006, della relazione affettiva tra e Persona_6
le figlie di lei avessero, rispettivamente, dieci e sette anni, tuttavia, non Parte_5
vi è alcuna foto che ritragga con le bambine, visto che le foto dei viaggi Persona_6
(verosimilmente due sono quelli che le foto documentano), di alcune gite nei fine settimana e delle occasioni conviviali sono state tutte scattate quando le due ragazze erano adulte. Né è stato dedotto se e quale tipo di relazione fosse stata instaurata da con loro quando erano piccole (seguirle nelle loro Per_6
attività, accompagnarle, provvedere in qualche modo loro alle loro esigenze quotidiane, condividere con loro il tempo libero in giochi, attività di svago o di studio, ecc.).
Peraltro, la loro presenza nelle occasioni rappresentate dalle fotografie può trovare una spiegazione alternativa nell'aver accompagnato la madre in quelle circostanze, per cui, di per sé, quelle foto nulla dimostrano quanto all'esistenza di un legame affettivo profondo con Persona_6
Ulteriormente nulla è stato precisato riguardo al fatto che e Parte_6
vivessero esclusivamente, o prevalentemente, con la madre, oppure Parte_7
trascorressero anche del tempo con il padre, sicché la presenza di nelle loro vite è difficile da Per_6
quantificare anche in termini di periodi effettivamente vissuti insieme.
pagina 16 di 23 I messaggi e commenti sulla pagina Facebook, al di là di quelli postati dopo la sua morte, risalgono anch'essi all'ultimo periodo che ha preceduto la morte di trattandosi di commenti Persona_6
relativi ai suoi viaggi, che si collocano tra il 2016 e l'inizio del 2017, e che peraltro non sono più numerosi dei messaggi lasciati dagli amici di per cui essi non documentano affatto una Per_6
quotidianità di scambi e contatti, né l'esistenza di un legame risalente e continuativo consolidatosi nel tempo.
È evidente, dunque, come la sentenza impugnata abbia equiparato e Parte_6
alla posizione di figlie non conviventi in assenza di qualsivoglia Parte_7
significativo e concreto elemento di prova, che deponga per l'esistenza di un vincolo affettivo avente quelle caratteristiche, ed in assenza anche di allegazioni che potessero essere idonee a tale scopo.
La sentenza appellata deve quindi essere riformata sul punto, con conseguente reiezione delle domande di risarcimento del danno parentale formulate da e Parte_6 Parte_7
[...]
In sintesi, rimangono quindi ferme della sentenza impugnata le condanne pronunciate a favore di oltre che di e . Parte_5 Persona_1 Controparte_1
Il terzo motivo d'appello.
Il terzo motivo d'impugnazione proposto dagli appellanti principali concerne la regolamentazione delle spese, censurando essi che il Tribunale non le abbia parzialmente compensate, pur avendo accolto solo in parte le domande degli attori, visto il riconoscimento del concorso di colpa di Persona_6
Il motivo risulta assorbito dalla necessità di provvedere ad una rinnovata valutazione delle statuizioni in punto spese, per effetto del parziale accoglimento degli appelli principali.
Il quarto motivo d'appello proposto da Parte_2
lamenta che la sentenza di primo grado abbia omesso di liquidare in suo favore e a Parte_2
carico della sua compagnia assicuratrice, le spese di Controparte_6
lite da lui sostenute per difendersi in giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 1917, co. 3, c.c.
Osserva l'appallante come, sin dal primo atto del giudizio di primo grado, egli avesse chiesto di chiamare in giudizio affinché lo manlevasse e tenesse indenne da ogni Controparte_5
pretesa avversaria, sino alla concorrenza del massimale previsto in polizza, chiedendo altresì che le spese di lite per la sua difesa venissero liquidate dal Giudice adito e poste a carico della compagnia assicuratrice. La sentenza impugnata si è invece limitata a condannare genericamente
[...]
omettendo di liquidare le spese di difesa tecnica dell'assicurato. CP_5
Rileva inoltre l'appellante come la condanna di a manlevarlo dal Controparte_5
pagamento di quanto è stato condannato a versare alle controparti a titolo di spese si possa solo pagina 17 di 23 implicitamente ricavare dalla formulazione del dispositivo, avendo omesso “di esplicitare la loro riconduzione alla manleva oggetto di condanna.” (v. pag. 24 atto d'appello).
La Compagnia assicuratrice contesta la fondatezza della pretesa di e richiama al Parte_2 proposito le condizioni generali di polizza, in particolare l'art. 41.1 e 41.2, relativi alla gestione delle vertenze e alle spese legali, osservando come l'assicurato abbia prodotto solo lo stralcio del libretto delle condizioni generali di polizza “Casa Più”, e non le clausole suddette, e specificando che la clausola di gestione diretta delle vertenze da parte della compagnia assicuratrice comporta che non vengano riconosciute le spese sostenute dall'assicurato per la difesa legale o tecnica prestata da soggetti che non siano designati dalla Compagnia.
Il motivo d'impugnazione è fondato.
La scheda della polizza “Formula Casa Più”, originariamente stipulata con YD CO, prodotta dall'assicurato, contempla anche la “Sezione Tutela legale”, indicando la quota di premio destinata a coprire quel rischio.
Le condizioni generali di contratto di cui all'art. 41.1 e 41.2, richiamate da Controparte_5
non sono da essa state prodotte, ma in ogni caso il loro contenuto, per come riportato dalla compagnia assicuratrice, non risulta derogare al disposto dell'art. 1917 c.c.
L'art. 1917, co. 3, c.c. prevede infatti che: “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripatiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione del rispettivo interesse.”.
Come precisato dalla Suprema Corte l'assicurato “che chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare
l'iniziativa del terzo), questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato
a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.” (v. Cass. 16/02/2024 n.
4275).
pagina 18 di 23 Nel caso di specie la sentenza impugnata ha unicamente condannato a Controparte_5
manlevare e tenere indenne l'assicurato da “quanto questi sarà costretto a pagare a causa della presente sentenza di condanna entro il limite del massimale di € 500.000,00”, tale capo di sentenza, tuttavia, non comprende la manleva per le spese di lite che il soccombente è stato condannato Pt_2
a rifondere, in solido con gli altri corresponsabili dell'illecito, visto che con altro capo del dispositivo e stata condannata con le “parti convenute” al pagamento delle spese di Controparte_5
lite in favore delle parti attrici.
La pronuncia impugnata deve quindi essere emendata nel senso che deve Controparte_5
essere condannata a manlevare e tenere indenne entro il limite del massimale, anche Parte_2
da quanto sarà tenuto a versare alle controparti a titolo di spese di lite. Altresì la sentenza deve essere riformata per avere omesso di pronunciare sulle “spese di resistenza”, sostenute da Parte_2
per difendersi in giudizio.
A tale ultimo riguardo non rileva quanto asserito dalla Compagnia assicuratrice, circa il fatto che le condizioni di polizza prevedessero la gestione diretta della lite da parte dell'assicuratore, atteso che nel caso di specie, nonostante la denuncia di sinistro inviata nel marzo del 2019 (v. doc. 3 ), prima Pt_2 dell'instaurazione del giudizio, non ha inteso assumere la gestione della Controparte_5
lite, risultando incomprensibile il motivo della scelta addotto dalla Compagnia assicuratrice, e cioè che la pretesa attorea fosse superiore al massimale di polizza (al di là di essere la domanda proposta dai danneggiati non determinata nel quantum), e comunque irrilevante ai fini del diritto dell'assicurato a vedersi rimborsare le spese sostenute per difendersi in giudizio, secondo i limiti indicati dal comma 3 dell'art. 1917 c.c., che nel caso di specie non risultano certamente superati.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da eve Parte_2 Controparte_5
essere condannata a rifondere le spese da questi sostenute per difendersi nel giudizio di primo grado, che debbono essere liquidate in base allo scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00, in considerazione della riduzione degli importi riconosciuti in favore dei danneggiati all'esito del presente grado di giudizio.
Nel giudizio di primo grado era costituito unitamente a e le due Parte_2 Parte_3
parti, aventi identica posizione processuale, hanno svolto le stesse difese in fatto e in diritto, sicché il compenso da liquidare per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale deve essere contenuto in misura compresa tra il minimo e il medio (€ 10.241,50), incrementato del 10% per la difesa di un altro soggetto oltre al primo, così pervenendosi a € 11.263,00, per cui la quota parte (1/2) di quelle spese dovuta da per la sua difesa, e quindi da porsi a carico della Compagnia assicuratrice, Pt_2
ammonta a € 5.633,00.
pagina 19 di 23 4. L'appello incidentale censura, con un motivo d'appello incidentale, la decisione del Tribunale di Controparte_1
Alessandria nella parte in cui i convenuti non sono stati condannati a risarcire in suo favore i danni patrimoniali derivatigli dal decesso del fratello, pari alle spese sostenute per il trasporto della salma nel
Regno Unito (€ 4.700,00 a Bagliano – Servizi Funebri Alessandria S.p.a.) e per le spese funeratizie
(7.503,58 sterline corrisposte all'impresa di pompe funebri DY Richards). Chiede pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, la condanna di Parte_1 Parte_3
e a risarcirgli il complessivo importo di € 6.814,63, pari al 50%, Parte_4 Parte_2 dell'esborso da lui sostenuto, in considerazione del concorso di colpa attribuito alla vittima.
Gli appellati non svolgono difese sul punto.
L'appello incidentale non può essere accolto, in quanto attiene ad una domanda, che non è mai stata proposta in giudizio.
Con l'atto di citazione i congiunti di secondo quanto chiaramente evincibile, sia Persona_6
dalla parte espositiva in fatto, che dalle argomentazioni in diritto, hanno chiesto unicamente il risarcimento del danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La formula più ampia contenuta nelle conclusioni dell'atto (“condannare in solido…al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e comunque, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, così come saranno accertati all'esito del presente giudizio.”), in assenza di allegazioni, che specificamente indichino quali danni di carattere patrimoniale fossero derivati a qualcuno dei soggetti che agivano in giudizio, si riduce ad una mera formula di stile, cui non corrisponde la proposizione di alcuna domanda.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. gli attori si sono poi limitati ad argomentare in ordine al danno non patrimoniale, anche sotto il profilo dello sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti, causato dalla scomparsa di in particolare per quanto concerneva il fratello, Persona_6
, che da quel momento avrebbe dovuto da solo provvedere all'assistenza dell'anziano CP_1
padre, impegno che in precedenza condivideva con Per_6
Pertanto, entro il termine fissato per il maturare delle preclusioni assertive, alcun danno di natura patrimoniale è stato allegato da e, del resto, tale allegazione, neppure Controparte_1
tardivamente, risulta contenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., con la quale, in assenza di qualsivoglia deduzione sul punto e sul significato e rilevanza delle produzioni effettuate, l'odierno appellante incidentale si limitava a produrre i documenti di spesa per il trasporto della salma e la cerimonia funebre nel Regno Unito (v. docc. 21 e 22).
Così pure all'atto della precisazione delle conclusioni venivano richiamate le domande indeterminate contenute nell'atto introduttivo del giudizio (“corrispondere agli attori il risarcimento del danno da
pagina 20 di 23 perdita del rapporto parentale e, comunque, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, così come saranno ritenuti dall'Ill.mo Tribunale, oltre interessi e rivalutazione.”), senza alcuna specifica indicazione della richiesta di danni patrimoniali o di quanto si ritenesse essere stato dimostrato in corso di giudizio a quel titolo.
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha condotto all'accoglimento delle domande di soltanto alcuni dei congiunti di - la cui posizione deve essere, ai fini della regolamentazione delle Persona_6
spese di giudizio, unitariamente considerata, in quanto congiuntamente costituiti - le spese di lite del doppio grado debbono essere compensate nella misura della metà, in considerazione della parziale soccombenza, con condanna di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, a rifondere la restante metà agli appellati. Parte_4
Le spese del primo grado di giudizio debbono essere liquidate, in base al diverso scaglione di valore da prendere a riferimento, e facendo applicazione dei valori medi, in € 14.103,00, quindi, operata la compensazione del 50%, l'importo così ottenuto, pari a € 7.051,50, deve essere aumentato, in base all'art. 4, co, 2, del D.M. 55/2014, del 10% per ogni soggetto, oltre il primo, risultato vittorioso all'esito del giudizio (e quindi per la posizione di , così pervenendosi Parte_5 all'importo di € 7.756,65; mentre le spese del presente grado vengono liquidate in base ai valori medi per la fase di studio (€ 2.977,00) ed introduttiva (€ 1.911,00) e in misura compresa tra i minimi ed i medi per la fase decisionale (€ 4.500,00), tale ammontare, pari a € 9.388,00, ridotto della metà per la compensazione, e quindi a € 4.694,00 deve essere aumentato, in base all'art. 4, co, 2, del D.M.
55/2014, del 10% per ogni soggetto vittorioso, oltre il primo, così pervenendosi all'importo di €
5.163,40; il tutto7.756,65 oltre rimborso spese forfettario ed accessori. ha altresì diritto a vedersi rifondere da le spese di Parte_2 Controparte_5
resistenza nel presente giudizio, in cui è si è costituito unitamente a e Parte_3 Parte_4
. Nella liquidazione debbono essere applicati valori compresi tra i minimi e i medi, visto il
[...] carattere unitario delle difese svolte, e così complessivi € 8.911,00 (€ 2.500,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva e € 4.500,00 per la fase decisionale), da incrementarsi del 10% per ogni soggetto oltre il primo, e così € 10.782,50, da ricondurre per la quota parte di Parte_2
(1/3) a € 3.594,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
In considerazione della reiezione dell'appello incidentale, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
pagina 21 di 23
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti da Parte_1 Pt_2
e nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 1122/2023, pronunciata il CP_1
18/12/2023, così provvede: respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
in parziale riforma dell'impugnata sentenza: respinge le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali proposte da Controparte_2
e e da e Controparte_3 Controparte_4 Parte_6
Parte_7
condanna a manlevare e tenere indenne entro il limite Controparte_5 Parte_2
del massimale, anche da quanto sarà tenuto a versare alle sue controparti a titolo di spese processuali;
condanna e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rifondere alle parti appellate la metà delle spese del giudizio di primo grado, metà che si liquida in €
7.756,65 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. e IVA, dichiarandone compensata la restante metà; condanna a rifondere a le spese sostenute per difendersi Controparte_5 Parte_2
nel giudizio di primo grado, che si liquidano in € 5.633,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A. e IVA, se dovuta;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rifondere alle parti appellate la metà delle spese del presente giudizio, metà che si liquida in € 5.163,40 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, dichiarandone compensata la restante metà; condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_5 Parte_2
che si liquidano in € 3.594,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. e
IVA, se dovuta;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante incidentale, CP_1
, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato
[...] all'atto della costituzione in giudizio.
pagina 22 di 23 Così deciso nella camera di consiglio in data 24/09/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili iscritte ai n. 133/2024 + 145/2024 R.G. promosse da:
( ), elettivamente domiciliato in Tortona (AL), Parte_1 C.F._1
Piazza Roma n. 5, presso lo studio dell'avv. Alfredo Pietrini Pallotta, rappresentato e difeso dagli avv.ti
LI OL e AN EN in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello e da
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Tortona, Piazza Roma n. 5, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Alfredo Pietrini Pallotta, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, e (C.F. Parte_4
), elettivamente domiciliato in Tortona (AL), Vicolo Pocasale Ghisolfo n. 2, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Gian Guido Caratti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alfredo
Pietrini Pallotta, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
Contro
, nato a Marston Green (UK) il [...], in [...] e quale esecutore Controparte_1
testamentario di , nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
pagina 1 di 23 14/11/2022, nata a [...] il [...], Controparte_2 [...]
nata a [...] il [...], , nata a [...] CP_3 Controparte_4
(UK) il 28/07/2000, nata a [...] il [...], Parte_5
, nata a [...] il [...], e Parte_6 Parte_7
nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Novi Ligure
[...]
(AL), Via Pietro Isola n. 3/22, presso lo studio dell'avv. Carlo Ponassi, che li rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in data 11/12/2018 con atto autenticato dal Notaio Persona_2
Repertorio 02628, nonché in forza di procura conferita in data 17/12/2018 con atto autenticato del
Notaio , Repertorio 2018-034, entrambe depositate nel giudizio di primo grado e, Persona_3
quanto a , quale esecutore testamentario di anche in virtù di procura Controparte_1 Persona_1
conferita in data 18/06/2024 con atto autenticato del Notaio di Common Law (Solihull, Inghilterra),
, Repertorio 2024-506-1 Persona_4
APPELLATI e appellante incidentale e contro
(C.F. e P.I. , con sede in Mogliano Vneeto (TV), Controparte_5 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Carpano e Paola Beatrice Carpano, in virtù di procure alle liti autenticate in data 18.12.2014 a rogito Notaio di Treviso, rep. n. Persona_5
186905 e racc. 30367, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dei difensori
Email_1 Email_2
APPELLATA e TERZA CHIAMATA IN PRIMO GRADO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1122/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 18/12/2023
- Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi di impugnazione, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare il difetto di legittimazione al presente giudizio delle sig.re Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e e conseguentemente Parte_5 Parte_6 Parte_7
respingere tutte le loro domande dichiarando che nulla è dovuto loro da . Parte_1
pagina 2 di 23 In ogni caso respingere tutte le domande poste dagli attori in primo grado odierni convenuti in appello in quanto infondate in fatto e diritto.
Compensare le spese del primo grado di giudizio in applicazione del disposto di cui all'art. 92 Cpc.
Spese ed onorari del presente giudizio rifusi ivi comprese spese generali e accessori di legge.”
Per gli appellanti e : Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza,
- in via principale e nel merito: in accoglimento dei motivi di gravame, riformare l'impugnata sentenza
e, per l'effetto, respingere le domante tutte formulate dalle Sigg. Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
poiché carenti di legittimazione, infondate e, comunque, non provate, dichiarando che nulla è a loro dovuto da , e per i motivi meglio allegati negli atti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
causa;
- in ogni caso e sempre in accoglimento dei motivi di impugnazione: - riformare in punto ripartizione delle spese di lite la sentenza impugnata e, per l'effetto, compensare integralmente o nella misura meglio ritenuta ad opera della Corte le spese del primo grado di giudizio in applicazione del disposto di cui all'art.92 c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento della domanda di concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso formulata dagli odierni appellanti e della soccombenza degli attori in primo grado sulla richiesta, reiterata, di acquisizione della prova testimoniale all'estero; - condannare, in via di esplicitazione e/o riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_6
in persona del legale rappresentate pro tempore, a tenere indenne in relazione
[...] Parte_2
ai compensi e alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e relativi alla posizione del proprio assicurato in forza dell'art.1917, 3^ comma, c.c. o altra norma meglio vista, tenuto anche conto del rifiuto della compagnia di assumere la gestione del sinistro e la difesa diretta del proprio assicurato, previa loro liquidazione ad opera della Corte secondo la nota spese versata in atti, quanto al primo grado o, comunque, secondo i valori tabellari medi previsti per scaglione di valore dal D.M.
n.147/2022. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello secondo i parametri tabellari medi previsti dal D.M. 147/2022 per scaglione di valore, ferma la richiesta di liquidazione e condanna di alla manleva per quanto alla posizione Controparte_6 dell'assicurato , come sopra formulata.” Parte_2
Per gli appellati ed appellante incidentale : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, rigettare nel merito l'appello proposto da , nonché da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso la sentenza n. 1122/23 emessa dal Tribunale di Alessandria nella
[...] Parte_4
pagina 3 di 23 causa R.G. n. 718/2019 con conseguente conferma delle statuizioni e delle condanne già in essa contenute.
- sempre nel merito ed in accoglimento dell'appello incidentale, condannare, in solido, gli appellanti a corrispondere a a titolo di risarcimento danni, l'importo di Euro 2.350 e Controparte_1
l'ulteriore importo di sterline inglesi 3.751,79 o il corrispondente controvalore in Euro, oltre interessi
e rivalutazione
- In via istruttoria e per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse ancora bisognevole di prova la domanda avanzata dagli appellati, ammettere la prova per testi sulle circostanze 16), 17),
19), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 38), 39), 40), 41), dai medesimi capitolate con la 2^ memoria ex art. 183 c.p.c., 6°comma, depositata, in data 15/01/2020, nel Giudizio di primo grado, e non ammesse dall'Ill.mo Tribunale con l'ordinanza pronunciata in data 31 agosto 2020 perché ritenute ingiustamente inammissibili e/o irrilevanti;
il tutto con i testi indicati nella precitata seconda memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, disponendo altresì che l'assunzione delle prove testimoniali avvenga nel Regno Unito in conformità alla Convenzione conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, ratificata dal Regno Unito in data 16/07/1976 ed ivi entrata in vigore il 14/09/1976;
- in via istruttoria subordinata e sempre per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse ancora bisognevole di prova la domanda avanzata dagli esponenti, disporre quantomeno l'escussione dei testi
, tutti indicati con la 2^ memoria ex art. 183 c.p.c. Tes_1 Testimone_2 Tes_3
depositata in data 15/01/2020 nel Giudizio di primo grado, sulle circostanze ivi capitolate ed ammesse dal Tribunale di primo grado con la citata ordinanza del 31 agosto 2020, disponendo altresì che
l'assunzione delle prove testimoniali avvenga nel Regno Unito in conformità alla Convenzione conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, ratificata dal Regno Unito in data 16/07/1976 ed ivi entrata in vigore il 14/09/1976;
Il tutto con vittoria di spese, oltre a rimborso forfettario, iva e cpa.”
Per Controparte_6
“Piaccia alla Corte Ecc.ma,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e ferme tutte le istanze, eccezioni e deduzioni proposte in primo grado,
In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da Parte_1
, , e riformare l'impugnata sentenza e per
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'effetto accertare e dichiarare il difetto di legittimazione al presente giudizio delle sig.re CP_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 4 di 23 conseguentemente respingere tutte le domande delle stesse dichiarando che Parte_7
nulla è loro dovuto per il titolo per cui è causa.
Compensare le spese del primo grado di giudizio in applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c.
Rigettare il motivo d'appello proposto dal sig. nei confronti di . Pt_2 Controparte_6
Con il favore delle spese dell'appello.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato , , Persona_1 Controparte_1
nonché Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e Parte_5 Parte_6 Parte_7
(rispettivamente in qualità di padre, fratello e nipoti di e di compagna e figlie Persona_6
della compagna di convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, Persona_6
e per ottenere il Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, loro derivato in conseguenza della morte di
Persona_6
I convenuti si costituivano in giudizio, resistendo alle domande, e chiamava in giudizio Parte_2
la propria compagnia assicuratrice per essere, in ogni caso, manlevato dalle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva la quale non contestava l'operatività della garanzia, di cui alla Controparte_6 polizza “Formula Casa Più”, entro il limite del massimale di € 500.000,00, aderendo in ogni caso alle difese svolte dal proprio assicurato.
Con sentenza pronunciata in data 18/12/2023 il Tribunale di Alessandria accertava la responsabilità dei convenuti, per avere la sera del 18/02/2017 accompagnato e lasciato che in Persona_6 precedenza era stato ospite presso l'abitazione di , nel suo camper al freddo, in Parte_1
una notte d'inverno, benché quegli, per lo stato di ubriachezza e i malori in precedenza accusati, versasse in evidente stato d'incapacità, così cagionandone la morte, che sarebbe sopravvenuta nella notte. Riconosciuta tuttavia la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, nella misura del 50%, vista la condotta gravemente imprudente tenuta da consistita nell'aver trascorso Persona_6
deliberatamente tutta la serata a bere alcolici e superalcolici, gli attori venivano condannati in solido, per la percentuale di responsabilità ad essi attribuita, a risarcire il danno da perdita del rapporto parentale in favore del padre della vittima, , del fratello, , Persona_1 Controparte_1
delle nipoti, figlie del fratello, e , nonché Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
della compagna/convivente, e delle sue figlie, e Parte_5 Parte_6
Parte_7
pagina 5 di 23 I convenuti venivano altresì condannati all'integrale rifusione delle spese di lite in favore delle parti attrici e veniva condannata a manlevare da quanto sarebbe stato Controparte_6 Parte_2
tenuto a pagare, entro il limite del massimale di € 500.000,00.
2. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 27/12/2023, hanno proposto appello con separati atti di citazione, notificati in data 24/01/2024 e 25/01/2024, , da un lato, e Parte_1 Pt_2
e , dall'altro, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in
[...] Parte_3 Parte_4
cui ha riconosciuto il risarcimento del danno in favore delle nipoti di , nonché della Persona_6
compagna e delle di lei figlie, ed, in ogni caso, chiedendone la riforma in punto liquidazione delle spese di lite. ha proposto appello anche nei confronti della propria compagnia assicuratrice, Parte_2
lamentando l'omessa manleva dal pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5
delle parti vittoriose e il mancato riconoscimento delle spese da lui sostenute per la sua difesa in giudizio, anche in considerazione della tardiva costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice, che aveva, di riflesso, reso più gravosa la sua difesa tecnica.
Si sono costituiti in entrambi i giudizi in proprio e anche quale erede del Controparte_1
padre, , Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nonché e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
chiedendo la reiezione degli appelli proposti nei loro confronti e formulando
[...] [...]
appello incidentale, al fine di ottenere il rimborso, nella misura del 50%, delle spese CP_1
sostenute per il trasporto della salma del fratello nel Regno Unito e per le spese funeratizie, pari a complessivi € 13.629,26.
Si costituiva anche chiedendo la reiezione dell'appello proposto nei suoi Controparte_5
confronti da Parte_2
I due giudizi venivano quindi riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e all'udienza del 11/09/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
3. Gli appelli principali
Il primo motivo d'appello
Con il primo motivo d'impugnazione sia , che gli altri appellanti, Parte_1 Parte_2
e , censurano la sentenza di primo grado per averli condannati al Parte_3 Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale, da perdita del rapporto parentale, in favore delle nipoti di liquidato nell'importo di € 39.295,76 in favore di di € Persona_6 Controparte_2
40.807,12 in favore di e di € 40.807,12 in favore di Controparte_3 Controparte_4
Sostengono gli appellanti l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'assolvimento pagina 6 di 23 dell'onere probatorio gravante sulle parti offese, essendo quell'onere stato ritenuto assolto sulla base di presunzioni semplici, rappresentate dal legame di parentela con il de cuius, ancorché le nipoti non fossero con lui conviventi, così non facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla Suprema
Corte, secondo cui, se pure il danno non patrimoniale può essere riconosciuto anche in favore di soggetti non facenti parte della cd. “famiglia nucleare”, esso non costituisce in ogni caso un danno- conseguenza e deve quindi essere non solo allegato, ma anche provato in modo rigoroso, così da dimostrare la lamentata lesione e l'entità dei danni subiti.
Nel caso di specie, osservano gli appellanti, non è dato conoscere, in concreto, la qualità e l'intensità del rapporto esistente tra lo zio e le nipoti, né la sentenza reca nella motivazione l'indicazione delle presunzioni che le testimonianze assunte avrebbero confermato.
Del resto, neppure le prove testimoniali sarebbero valse a confermare l'esistenza di un'affectio familiaris, rappresentata da una particolare complicità tra i membri della famiglia, che si fosse estrinsecata nella condivisione di vita, nella compartecipazione concreta alla vita familiare e nel rapporto di frequentazione (v. Cass. civ. n. 21060/2016 e n. 16992/2015). Tali circostanze non risultano infatti né allegate, né dimostrate ed anzi risultano in aperto contrasto sia con le abitudini di vita errabonde di sia con le dichiarazioni rese dal teste, indicato dalle parti convenute, Persona_6
, al quale aveva riferito di non avere alcun legame e di ritenersi Testimone_4 Persona_6
libero di viaggiare con il proprio furgone (cfr. verb. ud. 09/03/23 capi di prova 10, 11 e 12).
Le appellate sostengono, per contro, che la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e priva di contraddizioni e rilevano come e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
abbiano dato prova, per mezzo di presunzioni semplici, di aver sofferto un danno da perdita del
[...]
rapporto parentale per essere state private per sempre di uno zio amorevole e affettuoso. Aggiungono che tale pregiudizio non solo può presumersi in ragione del rapporto parentale, che le legava allo zio, ma che debba ritenersi confortato dallo stretto vincolo affettivo che da sempre legava alle sue tre Per_6
nipotine, il quale emerge nitidamente non solo dalle prove testimoniali, ma anche dalle fotografie e dai posts su Facebook versati in atti e non contestati dai convenuti. Affermano che la scomparsa di ha Per_6
lasciato un enorme vuoto nel cuore delle tre nipoti, che ancora oggi accedono alle pagine Facebook dello zio, postando foto e dolci commenti in suo ricordo (doc. 30 fasc. VIII).
L'esame del motivo deve essere preceduto dal richiamo dei principi che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte consolidatosi in materia, debbono trovare applicazione in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, così individuando le coordinate in diritto destinate a valere anche per l'esame del successivo motivo d'appello, che concerne il riconoscimento del danno da pagina 7 di 23 perdita del rapporto parentale in favore della compagna/convivente di e delle di lei Persona_6
figlie.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972 del 11/11/2008, hanno fornito una lettura costituzionalmente orientata in tema di presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale, attraverso la quale, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, è stata estesa la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, è stata ricondotta nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente queste si esprimono nell'ambito del nucleo familiare. Tanto precisato, le Sezioni Unite hanno altresì ribadito che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che si tratti di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale o presuntiva.
Tali principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato come
"il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non costituisce danno in re ipsa, ossia non coincide con la verificazione del cosiddetto danno-evento, ossia della lesione del bene-interesse della persona che rinviene tutela a livello costituzionale come diritto fondamentale;
sicché, esso deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata" (v. Cass. 07/07/2021 n. 19370).
Ulteriormente è stato precisato, in ciò dando continuità alla pronuncia n. 21230 del 20/10/2016, come
"in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dei congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità…., non essendo
pagina 8 di 23 condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cosiddetta "famiglia nucleare" (v. Cass. 08/04/2020 n. 7743).
Sotto il profilo probatorio, con l'ordinanza n. 3767/2018, la Suprema Corte ha osservato come nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, di norma connaturale all'essere umano.
In tali casi la prova può essere data a mezzo di presunzioni, le quali operano “in base al dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale, secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro, non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali, che, benché, di più lontana configurazione formale, si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale." (v. Cass. 11/11/2019 n. 28989; in senso conforme, quanto all'esistenza di una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per i membri della famiglia originaria e della famiglia nucleare successiva, v. Cass. 04/03/2024 n. 5769 e Cass. 07/10/2024 n.
26185).
Da ultimo ha precisato la Suprema Corte come: "L'esistenza del vincolo affettivo che consente ad un familiare di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla fine o alla lesione del rapporto parentale può sempre essere oggetto di una prova presuntiva;
la presunzione, del resto, è
a tutti gli effetti una prova. Ciò che cambia, però, è la consistenza del requisito iniziale, cioè l'intensità del vincolo e, di conseguenza, l'intensità della prova che dovrà essere fornita. Il che viene a significare che, mentre per i componenti della famiglia nucleare sussiste pur sempre il fatto notorio nel senso spiegato dall'ordinanza n. 3767 del 2018, per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga, il fatto notorio perde progressivamente di significato, per cui la prova presuntiva dovrà essere corroborata da elementi maggiormente significativi." (v. Cass. 30/07/2025 n. 21988).
Nel caso di specie, le vittime secondarie, e cioè le nipoti di figlie del fratello, non Persona_6
appartengono ovviamente né alla famiglia originaria, né a quella di formazione successiva della vittima. All'epoca del decesso dello zio erano delle giovani ragazze, di rispettivamente 24, 20 e 17 anni, che, è pacifico, non vivessero con il padre, , bensì con la madre, essendo i Controparte_1
genitori separati.
Le allegazioni, relative all'effettività e all'intensità del legame parentale, sono state affidate nell'atto di citazione di primo grado al fatto che le nipoti sarebbero rimaste profondamente colpite dalla morte pagina 9 di 23 dello zio, essendo una persona positiva ed estroversa, con un animo da viaggiatore. Le tre Per_6
nipoti guardavano quindi a lui come a una grande fonte di ispirazione.” (v. pag. 4 atto di citazione).
i sarebbe inoltre sempre mostrato amorevole ed affettuoso con le nipoti, sin da quando Persona_6
erano piccole, esse lo amavano moltissimo, per cui avrebbe lasciato un vuoto incolmabile e le nipoti continuerebbero a ricordarsi di lui per tutte le occasioni in cui le ha fatte ridere.
È evidente come si tratti di deduzioni carenti della specificità necessaria a dare conto di un peculiare e significativo legame in atto al momento della scomparsa, correlato ad un'abituale e sistematica frequentazione e condivisione di vita.
Le stesse parti nell'atto di citazione in primo grado, nelle loro allegazioni in diritto, hanno affermato che “la giurisprudenza suole riconoscere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
…in favore di qualsiasi altro parente della persona venuta a mancare, purché sussista, al momento del verificarsi dell'evento, un legame affettivo di particolare intensità tra la vittima e i suoi parenti e la morte della persona abbia provocato per ognuno dei suoi cari un reale sconvolgimento di vita”. (v. pag. 6 atto di citazione).
Ora, senza necessità di ritenere che il danno parentale nella sua componente dinamico-relazionale debba tradursi in uno “sconvolgimento della vita”, la perdita del congiunto deve comunque incidere sulla vita delle vittime secondarie, causando una significativa alterazione delle pregresse relazioni, frequentazioni ed abitudini di vita, mentre nella sua componente interiore, deve consistere nella sofferenza per la perdita, in considerazione dei rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Non può infatti essere risarcito - in virtù dell'art. 2059 c.c., che implica la lesione di un diritto costituzionalmente protetto - il comprensibile dolore che la perdita di una persona, facente comunque parte della famiglia allargata, è normalmente in grado di provocare.
Applicando tali principi e criteri nel valutare la posizione di Controparte_2 CP_3
e deve escludersi che siano state offerte allegazioni e prove idonee a
[...] Per_6 CP_4
dimostrare la sussistenza del danno di cui viene chiesto il risarcimento.
Sul punto non risulta condivisibile la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che tutte le parti attrici potessero giovarsi della prova fondata su presunzioni semplici, dal momento che la prova a mezzo di presunzioni poteva valere per il padre della vittima, e il fratello, Persona_1 [...]
– nei confronti dei quali non è stato proposto appello - ma non nei confronti degli altri CP_1
familiari o soggetti che erano legati alla vittima da un rapporto di convivenza.
Né è condivisibile la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure, in ordine al fatto che l'istruttoria testimoniale avrebbe offerto plurimi riscontri dell'intensità del legame affettivo.
pagina 10 di 23 Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. le odierne appellate si sono limitate a ribadire le generiche allegazioni contenute nell'atto di citazione, aggiungendo come, pur vivendo le nipoti a casa della madre, per via della separazione dei genitori, quando si trovavano a casa del padre, non mancavano di partecipare ai pranzi in famiglia con lo zio il quale era sempre presente in Per_6
occasione del compleanno delle nipoti, scrivendo loro messaggi affettuosi, portando piccoli doni e pranzando con loro al ristorante. La scomparsa dello zio avrebbe quindi privato le tre ragazze di una fonte di ispirazione e di una guida e della possibilità di trascorrere momenti di vita quotidiana con lui.
(v. pag. 6 memoria 183 n. 2 c.p.c.).
Le prove versate in atti consistono in una foto postata su Facebook, dopo la morte di Persona_6
dalla nipote che raffigura lo zio con le tre nipoti quando erano ancora bambine (v. doc. 30); CP_4
e la foto (v. doc. 28) di un pranzo di famiglia, cui erano presenti il padre di Per_6 Persona_1
- rispetto al quale l'istruttoria svolta in primo grado ha effettivamente dato conto di un legame
[...]
affettivo particolarmente intenso - la compagna di e le nipoti e . Per_6 Pt_5 CP_4 CP_3
I testi escussi, e hanno genericamente confermato i capi di prova Tes_5 Testimone_6
dedotti in relazione al rapporto e al legame affettivo tra lo zio e le nipoti, i quali sono tuttavia, per il loro intrinseco contenuto, inadeguati a fornire la dimostrazione di un danno da perdita del rapporto parentale nei termini sopra precisati.
Le frequentazioni con le nipoti erano sporadiche, in quanto avvenivano, al più, una volta al mese (v. capo 14) in occasione di pranzi di famiglia, cui partecipavano altre numerose persone (il padre di Per_6
i due fratelli, e, come risulta dalle foto, anche la compagna di , o in occasione di feste di Per_6
compleanno, peraltro limitatamente ai periodi in cui si trovava nel Regno Unito, visto Persona_6
che, per quanto emerge dalla sua stessa pagina Facebook e dai posts pubblicati su quella da parenti ed amici, gran parte dell'anno lo trascorreva viaggiando in Europa (v. doc. 30 primo grado).
Peraltro, è ammesso nella stessa memoria istruttoria che le nipoti vedessero lo zio solo quando si trovano a casa del padre, il quale, per quanto è dato desumere dalle rispettive residenze riportate nell'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, viveva in una contea (il CP_7
distante da quella in cui le figlie vivevano con la madre (nel Norfolk), il che depone con tutta evidenza per la saltuarietà delle frequentazioni con lo zio.
Così pure i messaggi di affetto e ricordo postati su Facebook subito dopo la morte dello zio, o in occasione dell'anniversario della sua scomparsa, testimoniano certamente il ricordo dello zio e la volontà di condividere quel ricordo con chi lo aveva conosciuto e continuava a lasciare messaggi sulla sua pagina Facebook, secondo quella che, nell'epoca attuale, è ormai divenuta un'usuale modalità di condivisione dei sentimenti e pensieri, ma da cui non può inferirsi alcunché riguardo all'intensità dei pagina 11 di 23 rapporti di reciproco affetto e solidarietà, che debbono essere in concreto dimostrati con riferimento a quando il congiunto era in vita.
Il ricordo dello zio come di una persona simpatica, buffa, che faceva sorridere le nipoti, o che le affascinava con il suo stile di vita e i racconti dei suoi viaggi, non può del resto, se non viene data rigorosa prova di quale fosse il costante rapporto di reciproco affetto e solidarietà, che univa lo zio alle nipoti, assumere rilevanza sotto il profilo della consistenza ed intensità del legame affettivo.
Le sopra evidenziate carenze di allegazione del danno prospettato, escludono che possa trovare ingresso la richiesta istruttoria, reiterata dalle appellate in questo grado di giudizio, di escussione, quanto meno, di alcuni degli ulteriori testi indicati, con assunzione dei mezzi di prova nel Regno Unito, in conformità alla Convenzione dell'Aja del 18/03/1970, ratificata dal Regno Unito il 16/07/1970, poiché – come già in precedenza osservato – sono le circostanze di fatto articolate a prova ad essere in ogni caso intrinsecamente inidonee a fornire la prova di cui erano onerate Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4
In accoglimento del primo motivo d'impugnazione, la sentenza del Tribunale di Alessandria deve quindi essere riformata, con conseguente reiezione delle domande risarcitorie proposte da
[...]
e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Il secondo motivo d'appello
Gli appellanti impugnano altresì il capo della sentenza, con cui è stato riconosciuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di nella sua Parte_5
qualità di convivente del de cuius, e alle di lei figlie e Parte_6 Parte_7
lamentando l'insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione
[...] all'assolvimento dell'onere probatorio a loro carico e la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c.
Osservano gli appellanti, con riferimento a come dalle prove Parte_5
testimoniali sia emerso chiaramente che le parti vivevano separate, e comunque, pur ammettendo che il danno non patrimoniale non sia rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, nella fattispecie dedotta in giudizio mancherebbe del tutto la prova della complicità, della quotidianità della relazione, della partecipazione e della condivisione del menage familiare, circostanze imprescindibili per una corretta valutazione del rapporto eventualmente esistente tra le parti.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve del resto essere fondata sulla base di una valutazione equitativa, che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza, di cui nel caso di specie non vi sarebbe alcuna indicazione concreta.
pagina 12 di 23 Anche a tale proposito la sentenza risulterebbe quindi deficitaria nella valutazione della sussistenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza, poiché non precisa il criterio valutativo adottato e gli elementi probatori posti a fondamento del proprio convincimento.
Tali carenze risultano ancor più evidenti quanto alla prova del rapporto intercorrente tra il de cuius e e figlie di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_5
le quali, in sentenza, vengono equiparate ai figli legittimi e naturali, senza che venga fornita
[...]
una congrua e logica motivazione a supporto di tale decisione, anche considerato che le stesse non coabitavano con il de cuius.
Le appellate replicano a tali censure, osservando come la sentenza sia scevra da qualsivoglia errore e come sia la giurisprudenza di legittimità a dare rilievo, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, alle relazioni, pur in assenza di una loro configurazione formale, purché queste siano connotate da uno stretto vincolo affettivo, il quale certamente deve ritenersi che intercorresse tra e le di lei figlie, e di cui è emersa prova non solo dall'istruttoria orale, ma anche dalle Per_6 Per_7
produzioni versate in atti (documenti, foto, posts e commenti lasciati su Facebook).
A sostegno di tale tesi evidenziano come e avessero da tempo una relazione stabile Per_6 Pt_5 connotata da coabitazione e che, dopo un breve periodo di “separazione”, determinato dalla vendita dell'abitazione in cui condividevano la loro quotidianità, fossero in procinto di trasferirsi in una nuova casa che stava acquistando (docc. 33, 33bis, 34 e 35), per la quale aveva già richiesto un mutuo Per_6
(docc. 32 e 32 bis) e per cui aveva già stipulato un'assicurazione (doc. 35 cit.). Ribadiscono che la scomparsa di ha lasciato nei cuori di e delle di lei figlie, e un Per_6 Pt_5 Parte_6 Parte_7
vuoto profondo che mai potrà essere colmato, travolgendo ogni progetto di vita insieme.
Sostengono altresì la correttezza la sentenza impugnata anche in punto liquidazione del danno, avendone il Tribunale di Alessandria determinato l'ammontare in applicazione dei criteri previste dalle tabelle del Tribunale di Roma.
L'esame del motivo deve essere condotto, valutando separatamente la posizione di
[...]
da quella delle sue figlie. Parte_5
I testi escussi ( e hanno tutti, con maggiore o Tes_5 Testimone_6 Testimone_7
minore precisione, riferito di una relazione affettiva tra e Persona_6 Parte_5 risalente al 2006/2007, che, all'epoca del decesso, durava quindi da almeno 10 anni.
[...]
Il teste ha riferito che i due si erano conosciuti nel 2006 e lui è andato a trovarli Testimone_7
per la prima volta nel 2007, quando ha fatto una festa, a cui ha inviato i suoi amici, in Stanway Per_6
road, dove era la casa di La presenza di al fianco di ritratta con lui in Pt_5 Pt_5 Per_6
pagina 13 di 23 atteggiamenti affettuosi, risulta anche dalle foto scattate in occasione del matrimonio di Tes_5
tenutosi nel dicembre del 2008 (v. doc. 28).
Le ulteriori foto, prodotte in numero significativo, documentano i momenti di vita insieme, in occasione di viaggi, vacanze, uscite domenicali, riunioni o feste della famiglia , alle quali Per_6
era abitualmente presente. Pt_5
Sempre ha ricostruito con più precisione rispetto agli altri due testi, come Testimone_7 Per_6
e abbiano convissuto prima in Stanway road, nella casa di poi si siano trasferiti nella Pt_5 Pt_5
casa di lasciata a e ai suoi fratelli dalla zia quindi, dopo la vendita CP_8 Persona_6 Per_8
di quella casa, avvenuta nel 2016, è tornata a vivere a Stanway road, casa che Pt_5 Persona_6
comunque frequentava quando tornava dai suoi viaggi, anche se lui è andato a vivere temporaneamente in un'altra abitazione di sua proprietà.
Il progetto di vita in comune, che si stava realizzando proprio nel periodo in cui è Persona_6
deceduto, contemplava l'acquisto con il denaro ricavato nel febbraio del 2017 (v. doc. 31, fasc. VIII) dalla vendita della casa di donata dalla zia, di una nuova casa da parte di CP_8 Persona_6 vicino all'abitazione del padre, dove sarebbe andato a vivere con e le figlie di lei. Pt_5
Tale intenzione è stata riferita dai tre testi escussi, indicati dalle odierne appellate, e trova riscontro documentale nella trasmissione della copia del contratto preliminare di compravendita, da parte dell'agenzia che curava l'affare, nel mese di settembre del 2016 (v. doc. 33, fasc. VIII), nella richiesta di mutuo avanzata da alla nel gennaio del 2017 per l'acquisto di un Persona_6 Parte_8
immobile (v. doc. 32, fasc. VIII) a Solihull, 23 Quinton Close, ed infine nelle comunicazioni scambiate per fissare la data di perfezionamento del contratto definitivo (v. doc. 34, fasc. VIII).
Ciò posto, deve ritenersi che la relazione affettiva ultradecennale intrattenuta tra i due - caratterizzata da significativi periodi di convivenza, da un progetto di vita in comune, che prevedeva la ripresa della coabitazione in una nuova e più ampia abitazione, che avrebbe messo a disposizione Persona_6
della compagna e delle figlie di lei, oltre che dalla condivisione delle vacanze, dei momenti di svago, delle feste e delle occasioni conviviali trascorse con gli amici e con i membri della sua famiglia (non solo il padre e i fratelli di ma anche la zia e le cugine, v. doc. 28) - comprovino l'intensità Per_6 Per_8
della comunione affettiva e una scelta d'impegno reciproco, la cui solidità e stabilità nel corso del tempo non risulta essere stata affatto scalfita dalle abitudini di vita errabonde di il Persona_6
quale, pur sentendosi libero di fare le sue particolari scelte di vita, secondo quanto riferito al teste
, ha conservata inalterata la profondità del legame con la sua compagna Testimone_4
E' pertanto ravvisabile un rapporto di convivenza, secondo la nozione mutuata dalla Suprema Corte dalla definizione prevista dalla L. 76/2016, che definisce i conviventi di fatto come “due persone
pagina 14 di 23 maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” e “che presuppone l'esistenza dell'elemento spirituale, di quello materiale o di stabilità, nonché della reciproca assistenza morale e materiale, fondata non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne derivano, ma sull'assunzione volontaria di un impegno reciproco.” (v. Cass.
28/03/2023 n. 8801).
I plurimi elementi documentali esaminati e il contenuto delle riportate deposizioni testimoniali conducono quindi a ritenere corretta l'assimilazione operata dal Tribunale di Alessandria della posizione di a quella del coniuge, con applicazione delle tabelle del Parte_5
Tribunale di Roma, e con riduzione del punteggio del 50%, in considerazione del fatto che al momento del decesso il rapporto di convivenza non era in atto.
La sentenza impugnata deve quindi essere confermata sul punto.
Diverse considerazioni debbono essere svolte per quanto riguarda la posizione delle figlie di
[...]
e cioè e Parte_5 Parte_6 Parte_7
L'esistenza di un legame solido e consolidato, caratterizzato anche da periodi di convivenza, tra e non comporta infatti in modo automatico che un Persona_6 Parte_5
rapporto affettivo, idoneo a rilevare in termini di perdita del rapporto parentale, si sia creato anche con le figlie di lei.
Al riguardo debbono essere richiamate molte delle considerazioni già esposte nell'esaminare la posizione delle nipoti, atteso che la prova avrebbe dovuto essere specifica e rigorosa, al fine di dimostrare quale ruolo e rilevanza, in termini di supporto morale, scambio affettivo reciproco e condivisione di vita, avesse assunto nella vita e Persona_6 Parte_6
Parte_7
In taluni casi il compagno/convivente della madre può certamente assumere la veste e il ruolo di un
“secondo padre”, o comunque di figura che riveste una centralità affettiva nella vita delle figlie della compagna, che di quel nucleo di famiglia di fatto sono comunque parte.
Le allegazioni nel caso di specie sono tuttavia assolutamente insufficienti a dimostrare l'esistenza di un legame di tale rilevanza ed intensità.
L'atto di citazione, come già in precedenza osservato, si limita ad una sintetica e tautologica asserzione, mentre le prove orali dedotte sono preminentemente dirette a ricostruire i periodi di convivenza, che, come già osservato, nulla sono in grado di dimostrare quanto alla natura e all'intensità del rapporto tra le figlie di e la vittima. Solo due dei capi di prova ammessi riguardano Parte_5
i rapporti tra e e la vittima, e cioè il capo Parte_6 Parte_7
pagina 15 di 23 37 (“Vero che era solito trascorrere le vacanze estive e il suo tempo libero insieme a Persona_6
e alle sue figlie e come risulta dalle rappresentazioni Controparte_9 Parte_6 Parte_7 fotografiche prodotte sub 28, che si rammostrano al teste”) ed il capo 38, relativo anche le nipoti, concernente il fatto che le ragazze si scambiassero “sovente dei messaggi su facebook con Per_6
.
[...]
Il capo 39 (“Vero che e hanno sempre riferito di considerare il Parte_6 Parte_7 compagno della madre, alla stregua di un padre”) ed il capo 40 (“Vero che, a seguito Persona_6
del decesso di ha perso il compagno della propria vita e che Persona_6 Controparte_9
e hanno riferito di aver perso una figura pressoché paterna.”) non sono stati Parte_6 Parte_7
ammessi dal Tribunale in quanto ritenuti relativi a circostanze apprese de relato actoris ed il secondo anche valutativo.
Le appellate hanno reiterato quelle richieste di prova, su cui avevano insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, tuttavia si tratta di capitolazioni del tutto generiche, che si limitano a riferire un giudizio di sintesi (“alla stregua di un padre”, “pressoché una figura paterna”), senza dare conto sulla base di quali elementi di fatto quei sentimenti sarebbero stati espressi, né tanto meno, vista la genericità dei capitoli di prova, è indicato in quale contesto e a chi quelle considerazioni sarebbero state comunicate.
Giova osservare come al momento dell'avvio, nel 2006, della relazione affettiva tra e Persona_6
le figlie di lei avessero, rispettivamente, dieci e sette anni, tuttavia, non Parte_5
vi è alcuna foto che ritragga con le bambine, visto che le foto dei viaggi Persona_6
(verosimilmente due sono quelli che le foto documentano), di alcune gite nei fine settimana e delle occasioni conviviali sono state tutte scattate quando le due ragazze erano adulte. Né è stato dedotto se e quale tipo di relazione fosse stata instaurata da con loro quando erano piccole (seguirle nelle loro Per_6
attività, accompagnarle, provvedere in qualche modo loro alle loro esigenze quotidiane, condividere con loro il tempo libero in giochi, attività di svago o di studio, ecc.).
Peraltro, la loro presenza nelle occasioni rappresentate dalle fotografie può trovare una spiegazione alternativa nell'aver accompagnato la madre in quelle circostanze, per cui, di per sé, quelle foto nulla dimostrano quanto all'esistenza di un legame affettivo profondo con Persona_6
Ulteriormente nulla è stato precisato riguardo al fatto che e Parte_6
vivessero esclusivamente, o prevalentemente, con la madre, oppure Parte_7
trascorressero anche del tempo con il padre, sicché la presenza di nelle loro vite è difficile da Per_6
quantificare anche in termini di periodi effettivamente vissuti insieme.
pagina 16 di 23 I messaggi e commenti sulla pagina Facebook, al di là di quelli postati dopo la sua morte, risalgono anch'essi all'ultimo periodo che ha preceduto la morte di trattandosi di commenti Persona_6
relativi ai suoi viaggi, che si collocano tra il 2016 e l'inizio del 2017, e che peraltro non sono più numerosi dei messaggi lasciati dagli amici di per cui essi non documentano affatto una Per_6
quotidianità di scambi e contatti, né l'esistenza di un legame risalente e continuativo consolidatosi nel tempo.
È evidente, dunque, come la sentenza impugnata abbia equiparato e Parte_6
alla posizione di figlie non conviventi in assenza di qualsivoglia Parte_7
significativo e concreto elemento di prova, che deponga per l'esistenza di un vincolo affettivo avente quelle caratteristiche, ed in assenza anche di allegazioni che potessero essere idonee a tale scopo.
La sentenza appellata deve quindi essere riformata sul punto, con conseguente reiezione delle domande di risarcimento del danno parentale formulate da e Parte_6 Parte_7
[...]
In sintesi, rimangono quindi ferme della sentenza impugnata le condanne pronunciate a favore di oltre che di e . Parte_5 Persona_1 Controparte_1
Il terzo motivo d'appello.
Il terzo motivo d'impugnazione proposto dagli appellanti principali concerne la regolamentazione delle spese, censurando essi che il Tribunale non le abbia parzialmente compensate, pur avendo accolto solo in parte le domande degli attori, visto il riconoscimento del concorso di colpa di Persona_6
Il motivo risulta assorbito dalla necessità di provvedere ad una rinnovata valutazione delle statuizioni in punto spese, per effetto del parziale accoglimento degli appelli principali.
Il quarto motivo d'appello proposto da Parte_2
lamenta che la sentenza di primo grado abbia omesso di liquidare in suo favore e a Parte_2
carico della sua compagnia assicuratrice, le spese di Controparte_6
lite da lui sostenute per difendersi in giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 1917, co. 3, c.c.
Osserva l'appallante come, sin dal primo atto del giudizio di primo grado, egli avesse chiesto di chiamare in giudizio affinché lo manlevasse e tenesse indenne da ogni Controparte_5
pretesa avversaria, sino alla concorrenza del massimale previsto in polizza, chiedendo altresì che le spese di lite per la sua difesa venissero liquidate dal Giudice adito e poste a carico della compagnia assicuratrice. La sentenza impugnata si è invece limitata a condannare genericamente
[...]
omettendo di liquidare le spese di difesa tecnica dell'assicurato. CP_5
Rileva inoltre l'appellante come la condanna di a manlevarlo dal Controparte_5
pagamento di quanto è stato condannato a versare alle controparti a titolo di spese si possa solo pagina 17 di 23 implicitamente ricavare dalla formulazione del dispositivo, avendo omesso “di esplicitare la loro riconduzione alla manleva oggetto di condanna.” (v. pag. 24 atto d'appello).
La Compagnia assicuratrice contesta la fondatezza della pretesa di e richiama al Parte_2 proposito le condizioni generali di polizza, in particolare l'art. 41.1 e 41.2, relativi alla gestione delle vertenze e alle spese legali, osservando come l'assicurato abbia prodotto solo lo stralcio del libretto delle condizioni generali di polizza “Casa Più”, e non le clausole suddette, e specificando che la clausola di gestione diretta delle vertenze da parte della compagnia assicuratrice comporta che non vengano riconosciute le spese sostenute dall'assicurato per la difesa legale o tecnica prestata da soggetti che non siano designati dalla Compagnia.
Il motivo d'impugnazione è fondato.
La scheda della polizza “Formula Casa Più”, originariamente stipulata con YD CO, prodotta dall'assicurato, contempla anche la “Sezione Tutela legale”, indicando la quota di premio destinata a coprire quel rischio.
Le condizioni generali di contratto di cui all'art. 41.1 e 41.2, richiamate da Controparte_5
non sono da essa state prodotte, ma in ogni caso il loro contenuto, per come riportato dalla compagnia assicuratrice, non risulta derogare al disposto dell'art. 1917 c.c.
L'art. 1917, co. 3, c.c. prevede infatti che: “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripatiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione del rispettivo interesse.”.
Come precisato dalla Suprema Corte l'assicurato “che chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare
l'iniziativa del terzo), questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato
a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.” (v. Cass. 16/02/2024 n.
4275).
pagina 18 di 23 Nel caso di specie la sentenza impugnata ha unicamente condannato a Controparte_5
manlevare e tenere indenne l'assicurato da “quanto questi sarà costretto a pagare a causa della presente sentenza di condanna entro il limite del massimale di € 500.000,00”, tale capo di sentenza, tuttavia, non comprende la manleva per le spese di lite che il soccombente è stato condannato Pt_2
a rifondere, in solido con gli altri corresponsabili dell'illecito, visto che con altro capo del dispositivo e stata condannata con le “parti convenute” al pagamento delle spese di Controparte_5
lite in favore delle parti attrici.
La pronuncia impugnata deve quindi essere emendata nel senso che deve Controparte_5
essere condannata a manlevare e tenere indenne entro il limite del massimale, anche Parte_2
da quanto sarà tenuto a versare alle controparti a titolo di spese di lite. Altresì la sentenza deve essere riformata per avere omesso di pronunciare sulle “spese di resistenza”, sostenute da Parte_2
per difendersi in giudizio.
A tale ultimo riguardo non rileva quanto asserito dalla Compagnia assicuratrice, circa il fatto che le condizioni di polizza prevedessero la gestione diretta della lite da parte dell'assicuratore, atteso che nel caso di specie, nonostante la denuncia di sinistro inviata nel marzo del 2019 (v. doc. 3 ), prima Pt_2 dell'instaurazione del giudizio, non ha inteso assumere la gestione della Controparte_5
lite, risultando incomprensibile il motivo della scelta addotto dalla Compagnia assicuratrice, e cioè che la pretesa attorea fosse superiore al massimale di polizza (al di là di essere la domanda proposta dai danneggiati non determinata nel quantum), e comunque irrilevante ai fini del diritto dell'assicurato a vedersi rimborsare le spese sostenute per difendersi in giudizio, secondo i limiti indicati dal comma 3 dell'art. 1917 c.c., che nel caso di specie non risultano certamente superati.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da eve Parte_2 Controparte_5
essere condannata a rifondere le spese da questi sostenute per difendersi nel giudizio di primo grado, che debbono essere liquidate in base allo scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00, in considerazione della riduzione degli importi riconosciuti in favore dei danneggiati all'esito del presente grado di giudizio.
Nel giudizio di primo grado era costituito unitamente a e le due Parte_2 Parte_3
parti, aventi identica posizione processuale, hanno svolto le stesse difese in fatto e in diritto, sicché il compenso da liquidare per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale deve essere contenuto in misura compresa tra il minimo e il medio (€ 10.241,50), incrementato del 10% per la difesa di un altro soggetto oltre al primo, così pervenendosi a € 11.263,00, per cui la quota parte (1/2) di quelle spese dovuta da per la sua difesa, e quindi da porsi a carico della Compagnia assicuratrice, Pt_2
ammonta a € 5.633,00.
pagina 19 di 23 4. L'appello incidentale censura, con un motivo d'appello incidentale, la decisione del Tribunale di Controparte_1
Alessandria nella parte in cui i convenuti non sono stati condannati a risarcire in suo favore i danni patrimoniali derivatigli dal decesso del fratello, pari alle spese sostenute per il trasporto della salma nel
Regno Unito (€ 4.700,00 a Bagliano – Servizi Funebri Alessandria S.p.a.) e per le spese funeratizie
(7.503,58 sterline corrisposte all'impresa di pompe funebri DY Richards). Chiede pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, la condanna di Parte_1 Parte_3
e a risarcirgli il complessivo importo di € 6.814,63, pari al 50%, Parte_4 Parte_2 dell'esborso da lui sostenuto, in considerazione del concorso di colpa attribuito alla vittima.
Gli appellati non svolgono difese sul punto.
L'appello incidentale non può essere accolto, in quanto attiene ad una domanda, che non è mai stata proposta in giudizio.
Con l'atto di citazione i congiunti di secondo quanto chiaramente evincibile, sia Persona_6
dalla parte espositiva in fatto, che dalle argomentazioni in diritto, hanno chiesto unicamente il risarcimento del danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La formula più ampia contenuta nelle conclusioni dell'atto (“condannare in solido…al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e comunque, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, così come saranno accertati all'esito del presente giudizio.”), in assenza di allegazioni, che specificamente indichino quali danni di carattere patrimoniale fossero derivati a qualcuno dei soggetti che agivano in giudizio, si riduce ad una mera formula di stile, cui non corrisponde la proposizione di alcuna domanda.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. gli attori si sono poi limitati ad argomentare in ordine al danno non patrimoniale, anche sotto il profilo dello sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti, causato dalla scomparsa di in particolare per quanto concerneva il fratello, Persona_6
, che da quel momento avrebbe dovuto da solo provvedere all'assistenza dell'anziano CP_1
padre, impegno che in precedenza condivideva con Per_6
Pertanto, entro il termine fissato per il maturare delle preclusioni assertive, alcun danno di natura patrimoniale è stato allegato da e, del resto, tale allegazione, neppure Controparte_1
tardivamente, risulta contenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., con la quale, in assenza di qualsivoglia deduzione sul punto e sul significato e rilevanza delle produzioni effettuate, l'odierno appellante incidentale si limitava a produrre i documenti di spesa per il trasporto della salma e la cerimonia funebre nel Regno Unito (v. docc. 21 e 22).
Così pure all'atto della precisazione delle conclusioni venivano richiamate le domande indeterminate contenute nell'atto introduttivo del giudizio (“corrispondere agli attori il risarcimento del danno da
pagina 20 di 23 perdita del rapporto parentale e, comunque, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, così come saranno ritenuti dall'Ill.mo Tribunale, oltre interessi e rivalutazione.”), senza alcuna specifica indicazione della richiesta di danni patrimoniali o di quanto si ritenesse essere stato dimostrato in corso di giudizio a quel titolo.
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha condotto all'accoglimento delle domande di soltanto alcuni dei congiunti di - la cui posizione deve essere, ai fini della regolamentazione delle Persona_6
spese di giudizio, unitariamente considerata, in quanto congiuntamente costituiti - le spese di lite del doppio grado debbono essere compensate nella misura della metà, in considerazione della parziale soccombenza, con condanna di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, a rifondere la restante metà agli appellati. Parte_4
Le spese del primo grado di giudizio debbono essere liquidate, in base al diverso scaglione di valore da prendere a riferimento, e facendo applicazione dei valori medi, in € 14.103,00, quindi, operata la compensazione del 50%, l'importo così ottenuto, pari a € 7.051,50, deve essere aumentato, in base all'art. 4, co, 2, del D.M. 55/2014, del 10% per ogni soggetto, oltre il primo, risultato vittorioso all'esito del giudizio (e quindi per la posizione di , così pervenendosi Parte_5 all'importo di € 7.756,65; mentre le spese del presente grado vengono liquidate in base ai valori medi per la fase di studio (€ 2.977,00) ed introduttiva (€ 1.911,00) e in misura compresa tra i minimi ed i medi per la fase decisionale (€ 4.500,00), tale ammontare, pari a € 9.388,00, ridotto della metà per la compensazione, e quindi a € 4.694,00 deve essere aumentato, in base all'art. 4, co, 2, del D.M.
55/2014, del 10% per ogni soggetto vittorioso, oltre il primo, così pervenendosi all'importo di €
5.163,40; il tutto7.756,65 oltre rimborso spese forfettario ed accessori. ha altresì diritto a vedersi rifondere da le spese di Parte_2 Controparte_5
resistenza nel presente giudizio, in cui è si è costituito unitamente a e Parte_3 Parte_4
. Nella liquidazione debbono essere applicati valori compresi tra i minimi e i medi, visto il
[...] carattere unitario delle difese svolte, e così complessivi € 8.911,00 (€ 2.500,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva e € 4.500,00 per la fase decisionale), da incrementarsi del 10% per ogni soggetto oltre il primo, e così € 10.782,50, da ricondurre per la quota parte di Parte_2
(1/3) a € 3.594,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
In considerazione della reiezione dell'appello incidentale, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti da Parte_1 Pt_2
e nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 1122/2023, pronunciata il CP_1
18/12/2023, così provvede: respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
in parziale riforma dell'impugnata sentenza: respinge le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali proposte da Controparte_2
e e da e Controparte_3 Controparte_4 Parte_6
Parte_7
condanna a manlevare e tenere indenne entro il limite Controparte_5 Parte_2
del massimale, anche da quanto sarà tenuto a versare alle sue controparti a titolo di spese processuali;
condanna e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rifondere alle parti appellate la metà delle spese del giudizio di primo grado, metà che si liquida in €
7.756,65 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. e IVA, dichiarandone compensata la restante metà; condanna a rifondere a le spese sostenute per difendersi Controparte_5 Parte_2
nel giudizio di primo grado, che si liquidano in € 5.633,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A. e IVA, se dovuta;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rifondere alle parti appellate la metà delle spese del presente giudizio, metà che si liquida in € 5.163,40 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, dichiarandone compensata la restante metà; condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_5 Parte_2
che si liquidano in € 3.594,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. e
IVA, se dovuta;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante incidentale, CP_1
, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato
[...] all'atto della costituzione in giudizio.
pagina 22 di 23 Così deciso nella camera di consiglio in data 24/09/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
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