Art. 11.
Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 10 ed a quanto altro potra' derivare dall'applicazione della presente legge.
Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 10 ed a quanto altro potra' derivare dall'applicazione della presente legge.