Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2011, n. 15673
CASS
Sentenza 19 dicembre 2011

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La parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte si limitava ad affermare che la testimonianza revocata sarebbe stata "potenzialmente contrastante" con quelle assunte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2011, n. 15673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15673
    Data del deposito : 19 dicembre 2011

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