CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20179 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20179 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di BI TA, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con la: a) sentenza del Tribunale di Pescara in data 17/04/2019, irrevocabile il 24/05/2019; b)sentenza del Tribunale di Pescara in data 01/03/2007, irrevocabile il 15/07/2008. Dal provvedimento si apprende che l'unitarietà del programma criminoso - invocata dall'istante sulla scorta della sovrapponibilità dei periodi di operatività delle due associazioni criminali per cui è condanna e che con il ricavato dei reati contro il patrimonio, reati-scopo della prima associazione, si era creata la provvista per il pagamento della sostanza stupefacente di cui alla seconda sentenza - è stata esclusa per la diversità dei compartecipi, per le diverse modalità di commissione dei fatti, infine per la disomogeneità dei beni giuridici lesi (reati contro il patrimonio, nel caso della sentenza sub a) e reati contro la salute pubblica, nel caso della sentenza sub b). Ciò che - si è ritenuto da parte del Giudice dell'esecuzione - costituiva espressione di mera inclinazione dell'istante a reiterare violazioni della legge penale, non integrativa, di per sé, di una unitaria e anticipata ideazione. 2. Ricorre TA per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico, articolato motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha reso una motivazione contraddittoria, che non ha tenuto in adeguata considerazione la circostanza che entrambe le associazioni avevano a oggetto reati contro il patrimonio (truffe e appropriazioni indebite), commessi con il medesimo modus operandi (falsi atti di fideiussione e false denunce di furto), che nella motivazione della sentenza sub a) si affermava, a riprova dell'unicità dei medesimo disegno, che i reati contro il patrimonio erano stati perpetrati per il pagamento della sostanza stupefacente proveniente dall'Albania di cui alla sentenza sub b), infine che entrambe le sentenze avevano ritenuto la continuazione tra i reati associativi e i reati scopo. Inoltre, giusta la tesi del ricorrente, l'associazione di cui alla sentenza sub b) avrebbe operato in un periodo sovrapponibile (tra il novembre 2005 e il gennaio 2007) a quello di cui alla sentenza sub a), sicché era ininfluente 2 l'elemento enfatizzato nel provvedimento impugnato della diversità di compagine associativa, dovendosi esclusivamente indagare se TA avesse, sin dalla prima associazione, preordinato di commettere anche i reati per cui è condanna con la sentenza sub b). 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta in data 5 dicembre 2022, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che pone censure infondate, dev'essere rigettato. 2. Costituisce principio acquisito che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni 3 altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie, a fronte della completezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso non prospetta alcun ulteriore indice che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte. Il Giudice dell'esecuzione, invero, ha evidenziato l'assenza di elementi di collegamento tra le condotte, a fronte di emergenze di segno contrario che imponevano al ricorrente il soddisfacimento di un onere probatorio, rimasto sul punto specifico rimasto inevaso. Sicché, con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha assegnato rilievo ostativo all'unificazione dei reati ex art. 81, comma 2, cod. pen. alla diversa compagine soggettiva e alla eterogeneità dei beni giuridici da ciascun sodalizio vulnerati. In particolare, quanto alla dedotta sovrapponibilità parziale delle condotte sotto il profilo cronologico e alla già avvenuta unificazione dei reati-scopo alla rispettiva associazione, osserva il Collegio come il vincolo della continuazione è stato ritenuto esistente, nella prima sentenza, tra il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. e varie ipotesi di truffe, bancarotta, falsità in atti, commessi negli anni 2005, 2006 e 2007. La seconda sentenza riguarda, invece, come già detto, un altro sodalizio criminale, i cui reati scopo sono costituiti da più reati di frode in assicurazioni e violazione della disciplina sugli stupefacenti, commessi dal 2006 al 2009, unificati perché è risultato accertato che le frodi fossero finalizzate alla creazione di una provvista per l'acquisto di stupefacente. Il rigetto dell'istanza è, pertanto, in linea con il principio consolidato secondo cui «in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di 4 associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario). Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, RV. 268786). 4. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso il 21 dicembre 2022 Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P in _l_14-5-21~. Depositata inC celler.a oggi Roma, lì .... .P.. s). . . .2.21.
lette le conclusioni del PG, M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20179 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di BI TA, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con la: a) sentenza del Tribunale di Pescara in data 17/04/2019, irrevocabile il 24/05/2019; b)sentenza del Tribunale di Pescara in data 01/03/2007, irrevocabile il 15/07/2008. Dal provvedimento si apprende che l'unitarietà del programma criminoso - invocata dall'istante sulla scorta della sovrapponibilità dei periodi di operatività delle due associazioni criminali per cui è condanna e che con il ricavato dei reati contro il patrimonio, reati-scopo della prima associazione, si era creata la provvista per il pagamento della sostanza stupefacente di cui alla seconda sentenza - è stata esclusa per la diversità dei compartecipi, per le diverse modalità di commissione dei fatti, infine per la disomogeneità dei beni giuridici lesi (reati contro il patrimonio, nel caso della sentenza sub a) e reati contro la salute pubblica, nel caso della sentenza sub b). Ciò che - si è ritenuto da parte del Giudice dell'esecuzione - costituiva espressione di mera inclinazione dell'istante a reiterare violazioni della legge penale, non integrativa, di per sé, di una unitaria e anticipata ideazione. 2. Ricorre TA per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico, articolato motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha reso una motivazione contraddittoria, che non ha tenuto in adeguata considerazione la circostanza che entrambe le associazioni avevano a oggetto reati contro il patrimonio (truffe e appropriazioni indebite), commessi con il medesimo modus operandi (falsi atti di fideiussione e false denunce di furto), che nella motivazione della sentenza sub a) si affermava, a riprova dell'unicità dei medesimo disegno, che i reati contro il patrimonio erano stati perpetrati per il pagamento della sostanza stupefacente proveniente dall'Albania di cui alla sentenza sub b), infine che entrambe le sentenze avevano ritenuto la continuazione tra i reati associativi e i reati scopo. Inoltre, giusta la tesi del ricorrente, l'associazione di cui alla sentenza sub b) avrebbe operato in un periodo sovrapponibile (tra il novembre 2005 e il gennaio 2007) a quello di cui alla sentenza sub a), sicché era ininfluente 2 l'elemento enfatizzato nel provvedimento impugnato della diversità di compagine associativa, dovendosi esclusivamente indagare se TA avesse, sin dalla prima associazione, preordinato di commettere anche i reati per cui è condanna con la sentenza sub b). 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta in data 5 dicembre 2022, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che pone censure infondate, dev'essere rigettato. 2. Costituisce principio acquisito che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni 3 altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie, a fronte della completezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso non prospetta alcun ulteriore indice che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte. Il Giudice dell'esecuzione, invero, ha evidenziato l'assenza di elementi di collegamento tra le condotte, a fronte di emergenze di segno contrario che imponevano al ricorrente il soddisfacimento di un onere probatorio, rimasto sul punto specifico rimasto inevaso. Sicché, con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha assegnato rilievo ostativo all'unificazione dei reati ex art. 81, comma 2, cod. pen. alla diversa compagine soggettiva e alla eterogeneità dei beni giuridici da ciascun sodalizio vulnerati. In particolare, quanto alla dedotta sovrapponibilità parziale delle condotte sotto il profilo cronologico e alla già avvenuta unificazione dei reati-scopo alla rispettiva associazione, osserva il Collegio come il vincolo della continuazione è stato ritenuto esistente, nella prima sentenza, tra il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. e varie ipotesi di truffe, bancarotta, falsità in atti, commessi negli anni 2005, 2006 e 2007. La seconda sentenza riguarda, invece, come già detto, un altro sodalizio criminale, i cui reati scopo sono costituiti da più reati di frode in assicurazioni e violazione della disciplina sugli stupefacenti, commessi dal 2006 al 2009, unificati perché è risultato accertato che le frodi fossero finalizzate alla creazione di una provvista per l'acquisto di stupefacente. Il rigetto dell'istanza è, pertanto, in linea con il principio consolidato secondo cui «in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di 4 associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario). Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, RV. 268786). 4. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso il 21 dicembre 2022 Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P in _l_14-5-21~. Depositata inC celler.a oggi Roma, lì .... .P.. s). . . .2.21.