Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 7530
CASS
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza del reato associativo

    La Corte ha ritenuto che le risultanze istruttorie (videoriprese, intercettazioni, perquisizioni) dimostrino l'esistenza di un'organizzazione criminosa dedita allo spaccio di stupefacenti, con contatti frequenti, cassa comune, recupero crediti, e capacità di sostituire membri arrestati. La motivazione è congrua e priva di vizi logici.

  • Rigettato
    Ruolo di dirigente/capo promotore

    La Corte ha individuato il ruolo apicale del ricorrente basandosi sul fatto che i sodali facevano riferimento a lui, che era destinatario dei proventi, detentore del registro contabile, che interveniva personalmente per il recupero crediti e per reperire fondi per la difesa degli associati detenuti. È stata anche considerata la sua qualifica di 'Pippo' e la sua capacità di impartire istruzioni.

  • Rigettato
    Configurabilità della circostanza aggravante dell'associazione armata

    L'aggravante è stata fondata sul rinvenimento di due pistole e munizioni nell'auto del ricorrente, la cui detenzione è stata a lui imputata, e sulla condanna irrevocabile per tale detenzione. La Corte ha ritenuto che per l'aggravante in questione non sia necessario un collegamento funzionale diretto con gli scopi dell'associazione, ma che sia sufficiente la prevedibilità concreta della disponibilità di armi da parte dell'associazione.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha negato le attenuanti generiche valorizzando la caratura criminale del soggetto, i precedenti penali (incluso per associazione di stampo mafioso) e l'assenza di atteggiamenti di resipiscenza. La motivazione è considerata congrua e conforme alla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Sussistenza del reato associativo

    La Corte ha ritenuto provato il ruolo del ricorrente come uomo fidato del BA, dedito al recupero crediti e alla cessione di stupefacenti, come confermato dal suo arresto mentre riceveva cocaina da MI. La richiesta di aiuto del fratello DA AN al BA dopo l'arresto di GI AN e l'intervento di DA AN in sua sostituzione sono stati interpretati come prova dell'esistenza del gruppo associativo.

  • Rigettato
    Configurabilità della circostanza aggravante dell'associazione armata

    L'aggravante è stata fondata sul rinvenimento di due pistole e munizioni nell'auto del ricorrente, la cui detenzione è stata a lui imputata, e sulla condanna irrevocabile per tale detenzione. La Corte ha ritenuto che per l'aggravante in questione non sia necessario un collegamento funzionale diretto con gli scopi dell'associazione, ma che sia sufficiente la prevedibilità concreta della disponibilità di armi da parte dell'associazione.

  • Rigettato
    Nullità del giudizio di primo grado per composizione del collegio giudicante

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che la disciplina transitoria dell'art. 30 d.lgs. n. 116/2017 preveda che i divieti di destinazione dei giudici onorari non si applichino se l'azione penale era già stata esercitata prima dell'entrata in vigore del decreto (15 agosto 2017). Nel caso di specie, il decreto che dispone il giudizio era del 05/04/2016, antecedente all'entrata in vigore.

  • Rigettato
    Sussistenza del reato associativo

    La Corte ha ritenuto provato il ruolo del ricorrente sovrapponibile a quello di GI AN, consistente nel rifornire gli spacciatori, riscuotere i crediti e versare le somme al BA. Le videoriprese hanno confermato contatti quasi quotidiani con il BA, e sono stati evidenziati i contatti con NI PA per la fornitura di stupefacenti. L'arresto del 18/02/2025, con rinvenimento di cocaina, e le intercettazioni post-arresto con AE Di LA, sono stati considerati a conferma.

  • Rigettato
    Configurabilità della circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    L'aggravante è stata fondata sul rinvenimento di due pistole e munizioni nell'auto del ricorrente, la cui detenzione è stata a lui imputata, e sulla condanna irrevocabile per tale detenzione. La Corte ha ritenuto che per l'aggravante in questione non sia necessario un collegamento funzionale diretto con gli scopi dell'associazione, ma che sia sufficiente la prevedibilità concreta della disponibilità di armi da parte dell'associazione.

  • Rigettato
    Interruzione della condotta delittuosa dopo l'arresto

    La Corte ha ritenuto che la posizione del ricorrente non fosse limitata alla condotta del 23/03/2005 e non fosse coperta da giudicato, essendo coinvolto in plurimi episodi di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti, come dimostrato da cessioni a GI AN, conversazioni sui pagamenti, contatti con NI PA, e annotazioni nel libro contabile.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha negato le attenuanti generiche valorizzando i plurimi precedenti penali del ricorrente e l'assenza di sintomi di resipiscenza. La motivazione è considerata congrua e conforme alla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Insussistenza degli elementi costitutivi del concorso in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e mancata derubricazione in favoreggiamento reale

    La Corte ha ritenuto che il ruolo del ricorrente fosse quello di recuperare crediti per l'associazione su indicazione dello zio e del BA, tenendo la contabilità e consegnando il denaro riscosso. Ha escluso la qualifica di favoreggiamento reale, ritenendo la condotta un contributo consapevole e indispensabile all'associazione, volto ad assicurarne la sopravvivenza.

  • Rigettato
    Violazione del principio del ragionevole dubbio

    La Corte ha ritenuto che la doglianza sia generica e non specifichi vizi logici o contraddizioni nel materiale probatorio, limitandosi a proporre una diversa interpretazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha negato le attenuanti generiche evidenziando la mancanza di elementi positivi valutabili e l'importanza fondamentale della sua attività per il gruppo associativo in un momento di difficoltà. La motivazione è considerata congrua e conforme alla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Insussistenza della responsabilità per il reato di cui al capo C

    La Corte ha ritenuto che la mancanza di sequestri di sostanza stupefacente non fosse ostativa alla responsabilità, dato il concorso di elementi convergenti: la visita al BA presentandosi con il nome di battesimo, le pressioni sul MI per ottenere stupefacenti, i riferimenti nelle conversazioni tra MI e AN, le intercettazioni post-arresto per il recupero crediti anche nei suoi confronti, e la presenza del suo nome tra i debitori dell'associazione per importi elevati. Questi elementi escludono che si trattasse esclusivamente di droga leggera e giustificano l'affermazione che si rifornisse abitualmente dall'associazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 7530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7530
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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