Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 7530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7530 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7530/2026 Roma, li, 25/02/2026
Composta da
ALDO ACETO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
RE ON CA GI NN SI BA DA CR ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
BA RO GI, nato a [...] il [...], AN GI, nato a [...] il [...], MI ME, nato a [...] il [...], Di LA AE, nato a [...] il [...], PA NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
Sent. n. sez. 172/2026 UP - 28/01/2026 R.G.N. 32834/2025
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GI Sassone, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udite le conclusioni degli avvocati Marco Tringali e Maria Lucia D'Anna, del foro di Catania, difensori di fiducia di RO GI BA, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Marco Tringali, del foro di Catania, in sostituzione dell'avv. GI Ragazzo, del foro di Catania, difensore di fiducia di GI AN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Vincenzo Di Mauro, del foro di Catania, difensore di fiducia di ME MI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Francesco Maria Marchese, del foro di Catania, difensore di fiducia di AE Di LA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Salvatore Leotta, del foro di Catania, difensore di fiducia di NI PA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19 marzo 2025, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 23 dicembre 2022, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in anni dieci di reclusione la pena irrogata a AE Di LA in relazione al reato di cui al capo B, confermando la gravata sentenza nel resto e, in particolare, con riferimento alle posizioni di RO GI BA, condannato in primo grado alla pena di anni ventiquattro e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui ai capi B e C, di GI AN e di ME MI, condannati in primo grado alla pena di anni dodici e
Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21557baedc2c5cfa - Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43e6db797 Firmato Da: GI NN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: fbeeda7bd440456
mesi sei di reclusione ciascuno in relazione ai reati di cui ai capi B e C, di NI PA, condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa in relazione al reato di cui al capo C.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, hanno proposto ricorso per cassazione RO GI BA, GI AN, ME MI, AE Di LA, NI PA, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
3. RO GI BA, tramite i suoi difensori, solleva quattro motivi di ricorso.
3.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al raggiungimento della prova della sussistenza del reato di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce la difesa che la sentenza impugnata non ha dimostrato l'esistenza degli elementi necessari per potere affermare la sussistenza del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, vale a dire a) la presenza di almeno tre persone vincolate da un patto associativo, anche informale e non contestuale, avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali, b) la disponibilità stabile di risorse umane e materiali adeguate per l'attuazione del programma, c) la consapevolezza di ciascun associato quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio e la sua stabile messa a disposizione dello stesso. Lamenta che i giudici di merito hanno omesso di compiere la doverosa analisi sulla sussistenza del presupposto fondante l'ipotesi associativa, ossia l'accordo fra i sodali, nonché di indicare quali fossero le conversazioni dalle quali questo accordo emergeva, precisando che nei dialoghi intercettati raramente era comprensibile se il "Pippo" cui fa riferimento l'interlocutore fosse effettivamente il ricorrente e se il denaro a cui gli interlocutori fanno riferimento fosse effettivamente riconducibile alla vendita di sostanza stupefacente. Aggiunge che nessuna motivazione risulta in relazione alla esistenza di strutture, anche rudimentali, che i servizi di videoripresa erano equivoci, non essendo mai ripresa la cessione o la ricezione di sostanza stupefacente o uno scambio di denaro, gli esiti delle perquisizioni effettuate in ordine alla detenzione di sostanza stupefacente erano stati negativi, nella disponibilità del ricorrente non erano stati rinvenute somme di denaro, gli interlocutori delle intercettazioni captate non erano stati identificati con certezza.
3.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in ordine al ruolo di dirigente della associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Deduce la difesa che l'attribuzione della qualifica di dirigente non può genericamente discendere dall'importanza del ruolo che il partecipe assume nell'organizzazione criminosa, ma dallo specifico contenuto delle funzioni in concreto esercitate, non essendo sufficiente la mera gestione della cassa comune. Osserva la difesa che l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti probatorie;
e, nel caso in esame, i giudici di merito si erano limitati ad elencare elementi di fatto dai quali avevano fatto discendere il ruolo qualificato in capo al ricorrente, omettendo di spiegare come tali elementi giustificassero i requisiti di essenzialità ed infungibilità richiesti al ruolo di presunto capo o promotore.
3.3. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del
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Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21557baedc2c5cfa - Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43e6db797 Firmato Da: GI NN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: fbeeda7bd440456
1990, e vizio della motivazione per aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata. Premette la difesa che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessaria la dimostrazione di un collegamento funzionale tra la dotazione di armi e l'organizzazione criminosa nel suo complesso, nel senso che le armi siano nella disponibilità dell'associazione per le esigenze dei referenti. Conseguentemente, la condanna per il possesso di due pistole e di svariate munizioni di tre dei coimputati non era sufficiente a ricollegare le armi agli scopi del sodalizio, né era sufficiente il richiamo a conversazioni nelle quali si millantava l'esistenza di fucili nel garage del ricorrente, senza che fossero mai state eseguite delle perquisizioni o operati dei sequestri per accertare il possesso di tale armamento. Per cui, sebbene vi fosse disponibilità di armi, non poteva affermarsi che dette armi fossero utilizzate al fine di perseguire l'attività di spaccio di sostanza stupefacente.
3.4. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in relazione alle non concesse circostanze attenuanti generiche. Lamenta la difesa che, mentre il giudice di primo grado aveva omesso di riferire le ragioni per le quali non riteneva di concedere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello aveva semplicemente affermato che l'imputato era gravato da precedenti penali, senza colmare le lacune motivazionali della sentenza di primo grado.
4. GI AN, tramite il suo difensore, articola due motivi di ricorso.
4.1. Con un primo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Premette la difesa che la Corte territoriale aveva valorizzato la richiesta di aiuto economico al BA da parte di DA AN, fratello del ricorrente, nonché la sussistenza di una cassa comune e la circostanza che DA AN avesse sostituito il fratello dopo il suo arresto. Deduce, tuttavia, la difesa che DA AN, all'epoca dei fatti, era minorenne, avendo appena sedici anni, né risultava provato il fatto che quest'ultimo avesse preso il posto del fratello, mentre la richiesta di aiuto al BA, cui DA AN era stato costretto perché la consorteria si era totalmente disinteressata dall'arresto di GI AN, dimostrava proprio che quest'ultimo non facesse parte del sodalizio. Né la prova della appartenenza al sodalizio poteva essere desunta dalla commissione di singoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, essendo necessaria la prova della sussistenza della c.d. affectio societatis che la sentenza impugnata non aveva dimostrato, né aveva tantomeno dimostrato la realizzazione di un apporto stabile alla vita dell'associazione, attraverso uno specifico ruolo o compito.
4.2. Con un secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce la difesa che le armi erano nella esclusiva disponibilità del BA, il quale si rivolge alla moglie, e non ad altri sodali, per occultarle all'interno di una autovettura, mentre la detenzione dell'arma, per essere soggettivamente imputata al singolo partecipante, richiede la prevedibilità concreta della disponibilità di armi da parte dell'associazione, non desumibile - come aveva fatto la Corte territoriale - dalla pregressa condanna irrevocabile del 25/01/2006. 5. ME MI, tramite il suo difensore, solleva cinque motivi di ricorso.
5.1. Con un primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 12 d.lgs. n.
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21557baedc2c5cfa- Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43e6db797
Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: GI NN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: fbeeda7bd440456
116 del 2017 e chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. La difesa deduce che hanno fatto parte del collegio del Tribunale che ha trattato il procedimento due giudici onorari, la G.O.P. dott.ssa Stefania Cacciola alle udienze del 02/02/2022 e del 18/05/2022, e il G.O.P. dott. Guido Oliva alle udienze del 10/01/2018 e del 23/12/2022, udienza quest'ultima in cui è stata emessa la sentenza che ha definito il procedimento di primo grado. In tal modo è stata violata la disposizione di cui all'art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017, che vieta la destinazione dei giudici onorari a comporre i collegi qualora si proceda per reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., e che integra una causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Aggiunge che limitare l'applicazione di tale conseguenza ai procedimenti penali iscritti dopo una certa data determinerebbe una violazione dell'art. 3 Cost., sicchè, in subordine, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017 per violazione dell'art. 3 Cost.
5.2. Con un secondo motivo denuncia un vizio della motivazione, in relazione alla condanna del ricorrente per il reato associativo, sostenendo che, ai fini di ritenere esistente una compagine associativa, non erano sufficienti i riscontri fattuali emersi nel caso in esame, vale a dire una mera conoscenza tra i soggetti o eventuali contatti tra gli stessi, né tantomeno un occasionale favore o una generica sporadica collaborazione. La difesa osserva che il c.d. libro mastro nel quale il ricorrente teneva traccia delle proprie attività era in uso esclusivo allo stesso e veniva usato per tenere annotati i propri crediti, non ravvisandosi pertanto la durevole comunanza di scopo, né tantomeno un apporto individuale apprezzabile e non episodico del ricorrente ed essendo del tutto carente il requisito della sufficiente stabilità.
5.3. Con un terzo motivo denuncia un vizio della motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo i giudici di merito motivato l'applicazione della predetta aggravante sulla base di eventi successivi all'arresto del ricorrente, avvenuto il 18/02/2005, che non era a conoscenza della disponibilità di armi in capo al balsamo, tanto che quest'ultimo, intercettato il 07/04/2005, manifestava alla propria moglie il timore di avere una talpa all'interno dello stesso nucleo familiare, poiché determinate circostanze, vale a dire la custodia delle due pistole nel garage, erano a conoscenza solo della famiglia più ristretta.
5.4. Con un quarto motivo denuncia vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., posto che, con l'arresto avvenuto il 18/02/2005, la condotta delittuosa del ricorrente, in relazione all'attività di spaccio di sostanze stupefacente, si interrompe definitivamente, sicchè il laconico riferimento operato dalla Corte di appello a condotte più ampie e reiterate commesse precedentemente rispetto al singolo episodio coperto da giudicato appare generico e privo di specificità.
5.5. Con un quinto motivo denuncia vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale ritenuto di escludere le circostanze attenuanti generiche con un laconico inciso, senza considerare la ratio di dette circostanze, che è quella di mitigare la pena, al fine di calibrarla alla condotta complessiva e all'offesa concretamente arrecata al bene giuridico tutelato, tanto più in ragione delle pene particolarmente elevate previste dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e della irragionevole distanza rispetto alle condotte contestate.
6. AE Di LA, tramite il suo difensore, articola tre motivi di ricorso.
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Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21557baedc2c5cfa - Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43e6db797 Firmato Da: GI NN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: fbeeda7bd440456
6.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, in riferimento alla insussistenza degli elementi costitutivi del concorso in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e mancata derubricazione in favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen. La difesa eccepisce travisamento della prova in ordine alla effettiva partecipazione del ricorrente, non avendo costui avuto alcun ruolo, né organizzativo, né organico, dal momento che le conversazioni intercettate dimostrano rapporti occasionali e sporadici, privi di stabilità e permanenza. La difesa deduce poi che le intercettazioni presentano contenuto generico ed ambiguo, riguardando prevalentemente la riscossione di crediti per conto di ME MI, zio del ricorrente, che aveva chiesto espressamente al nipote di svolgere detta mansione, perché detenuto, per cui le somme riscosse dal ricorrente potrebbero ben essere ricavi sia della associazione, sia personali del MI. Aggiunge la difesa che l'attività svolta dal ricorrente potrebbe essere qualificata ai sensi dell'art. 379 cod. pen., dal momento che il ricorrente non era stato coinvolto nella realizzazione del reato presupposto e che non aveva alcuna intenzione di concorrere nel reato associativo, non essendovi alcuna prova che il soggetto fosse intraneo al sodalizio, avendo semplicemente risposto alla chiamata dello zio che gli aveva chiesto di aiutarlo.
6.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio del ragionevole dubbio. La difesa deduce che le conversazioni intercettate non confermano l'affectio societatis del ricorrente, che la partecipazione all'associazione si concentra in un arco temporale estremamente limitato, incompatibile con la stabilità e la permanenza richieste per il reato associativo, che gli elementi emersi si presentano contraddittori, risultando il ricorrente coinvolto marginalmente e occasionalmente in alcune conversazioni.
6.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la difesa che la motivazione della Corte territoriale è apparente ed ancorata a mere clausole di stile, scrivendo che non emerge alcun elemento positivo valutabile, senza considerare l'incensuratezza, la mancanza di contestazione in ordine alla recidiva, la risalenza dei fatti, la partecipazione del ricorrente in un breve periodo, la circostanza che oggi il ricorrente ha un ottimo lavoro e una famiglia.
7. NI PA, tramite il suo difensore, articola un unico motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In sintesi, deduce la difesa che il ricorrente era stato visto entrare per pochi minuti nell'abitazione del BA ed era stato coinvolto in pochissime intercettazioni dal contenuto assolutamente non evidente, per cui la piattaforma probatoria non consentiva di ritenere corretto l'iter logico seguito dalla Corte di appello per ritenere dimostrata la responsabilità dello PA. Osserva la difesa che la Corte territoriale non si era confrontata: a) con il dato fattuale che il ricorrente, quale soggetto tossicodipendente, aveva potuto eventualmente acquistare sostanza stupefacente per uso personale;
b) con il dato logico secondo cui, ove fosse stato noto all'interlocutore, non sarebbe allora chiaro perché si sarebbe dovuto presentare con il nome di NI;
c) con il dato fattuale secondo il quale avrebbe potuto trattarsi di droga leggera, tanto che non viene indicato, nelle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata 5
Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21557baedc2c5cfa - Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43e6db797 Firmato Da: GI NN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: fbeeda7bd440456
riguardanti la posizione del ricorrente, di che tipo di sostanza si fosse trattato;
d) con l'episodio del 21/02/2005, in cui il ricorrente era stato ripreso dalle telecamere mentre entrava per pochi minuti nell'abitazione del BA, in punto di apporto probatorio di tale episodio. Lamenta in sostanza la difesa la scarna valutazione motivazionale della sentenza impugnata con cui si assume che il ricorrente si rifornisse abitualmente dalla associazione, omettendo peraltro di motivare sul criterio identificativo del ricorrente stesso come soggetto annotato sul quaderno, senza esservi nessuna attività oggettiva di riscontro alla pura presunzione, trattandosi in sostanza di congetture non corroborate da elementi probatori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso proposto da ME MI, analizzato innanzitutto per ragioni di ordine logico, è manifestamente infondato. Occorre premettere che il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, determina una limitazione alla "capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; si tratta di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112). La disciplina transitoria di cui all'art. 30 d.lgs. n. 116 del 2017 prevede che, per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. (tra cui quello in esame), i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace non si applicano se, alla data di entrata in vigore del decreto, dunque il 15 agosto 2017, sia "già stata esercitata l'azione penale. Pertanto, nel caso in esame, la nullità non sussiste perché l'azione penale era stata esercitata in un periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 (il decreto che dispone il giudizio è stato, infatti, emesso il 05/04/2016). Il Collegio ritiene che l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 30 d.lgs. n. 116/2017 sia manifestamente infondata, trattandosi di una eccezione rappresentata in modo generico, che non induce a dubitare della legittimità costituzionale della disciplina transitoria censurata, la quale, assegnando rilevanza decisiva all'atto di esercizio dell'azione penale, esprime le ragionevoli scelte del legislatore in ordine alla individuazione del giudice naturale e dove viene in rilievo anche l'interesse costituzionale all'amministrazione della giustizia, non sindacabile in questa sede (cfr., in questi termini, Sez. 2, n. 30554 del 06/06/2024, Olivieri, non mass.; Sez. 2, n. 40459 del 04/07/2023, Di Grazia, non mass.).
2. Ragioni di ordine logico e sistematico suggeriscono, quindi, di esaminare i motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, richiamando innanzitutto, ai fini del detto scrutinio, alcuni principi di carattere generale affermati in sede di legittimità. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza (aspecificità intrinseca), ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (aspecificità estrinseca), dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice
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censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Nell'ambito di tale consolidato indirizzo è stato affermato come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo, Rv. 260608; più di recente, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto;
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) e che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall, non mass.). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Crescenzi, Rv. 262423; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191488). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono "l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria
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soluzione alle questioni prospettate dalla parte (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061). È stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). Non è, dunque, censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, cit.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227). Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508). Va, quindi, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dall'art. 8 della legge n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 dell'11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; più di recente, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo",
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specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234989; più di recente, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).
3. Con riferimento alla fattispecie associativa sub B, RO GI BA, con il primo e il secondo motivo di ricorso, contesta l'affermazione di responsabilità, nonchè l'attribuzione del ruolo di capo promotore del sodalizio. GI AN, nel suo primo motivo di ricorso, e ME MI, nel suo secondo motivo di ricorso, contestano l'affermazione di responsabilità ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. AE Di LA, nel suo primo e nel suo secondo motivo di ricorso, contesta l'affermazione di responsabilità ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 379 cod. pen.
3.1. I motivi sono manifestamente infondati.
I giudici di merito si sono soffermati (cfr. pp. da 4 a 14 della sentenza di appello e paragrafi 5, 6, 7, 8, 9, 11 della sentenza di primo grado) nell'esaminare e valutare le risultanze istruttorie (costituite dalle videoriprese presso l'abitazione di RO GI BA, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali dei colloqui in carcere tra i detenuti ed i familiari, dalle perquisizioni e dai sequestri di armi e di sostanze stupefacenti) dimostrative della esistenza di una organizzazione criminosa dedita alla commissione di una serie indeterminata di reati di spaccio di sostanza stupefacente, del tipo pesante e leggero, operante in Catania, in luoghi limitrofi ed in altre parti del territorio nazionale ed estero fino all'aprile 2005 e della responsabilità dei membri del sodalizio.
3.2. La Corte territoriale ha, quindi, richiamato i plurimi elementi fattuali - emersi dalle complessive risultanze istruttorie - dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti in materia di stupefacenti e delle modalità operative del sodalizio criminoso: la frequenza dei contatti tra gli imputati, l'esistenza di una cassa comune nella quale confluivano i proventi dell'attività di spaccio, annotati nel quaderno sequestrato durante la perquisizione dell'abitazione del BA, la comune attività dei sodali nel recupero dei crediti derivanti dall'attività di spaccio, la preoccupazione di sostenere economicamente la difesa degli associati detenuti. I giudici di primo grado hanno anche sottolineato la capacità di assorbire la perdita del contributo di sodali, in conseguenza degli intervenuti arresti, reclutando altri soggetti destinati alla sostituzione dei membri arrestati, ai fini del mantenimento in vita del gruppo associativo. Risultano, pertanto, individuati plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti in materia di stupefacenti, della permanenza del vincolo associativo e dell'esistenza di una organizzazione che consentiva la realizzazione concreta del programma criminoso. La motivazione esposta dalla Corte territoriale, da porsi in relazione a quella dei giudici di primo grado, è congrua e priva di vizi logici ed in linea con i principi di diritto affermati in materia, sottraendosi pertanto al sindacato di legittimità. Va ricordato che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno
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di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n 10758 del 18/02/2009, Urio, Rv. 242897). L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo nonchè nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738; Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008). La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta condudentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 dell'11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep. 2001, Rv. 218731). Ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è, dunque, richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312; Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, II Grande, Rv. 245282); è, pertanto, sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945). Con riferimento all'elemento organizzativo, per la configurazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è necessaria la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491); è si è anche precisato che l'assenza di una c.d. "cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677).
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Si è affermato, in particolare, con antico ma sempre valido principio, che non solo è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni ma anche che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez. 6, n. 15158 del 14/02/2001, Enea, Rv. 218953; Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743). E si è osservato anche che l'elemento organizzativo deve essere valutato non solo e non tanto nel suo aspetto statico, quanto soprattutto nella sua dimensione dinamica, dimostrativa dell'esistenza di una "affectio societatis" destinata a perpetuarsi nel tempo e che sopravvive al singolo episodio criminoso. L'elemento "strutturale-organizzativo" assurge, infatti, ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire "materialità" al fatto, in ossequio al principio di necessaria (quantomeno) potenziale offensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza dell'azione a ledere in modo permanente il bene protetto (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, cit., che ha osservato, più in particolare, che quando si evoca il requisito strutturale-organizzativo occorre tenere presente che il concetto di organizzazione comporta l'esistenza di una volontà "organizzante" di persone e cose che non necessariamente devono essere dedicate in via esclusiva allo scopo sociale, come se si trattasse, appunto, di un'azienda o del capitale sociale o di beni strumentali dell'impresa e che nel caso di associazioni per delinquere i beni possono essere e normalmente sono quelli di uso comune, indifferentemente utilizzati a scopi leciti o illeciti. Quel che rileva, appunto, è che il loro uso denoti l'esistenza della regola unificante che li organizza, quando necessario, in vista dello scopo;
un'associazione per delinquere non è tale se rispecchia determinate caratteristiche strutturali - che non possono ovviamente essere predeterminate per legge - ma è tale se, a prescindere dalle forme organizzative scelte -eventualmente lecite e ad essa preesistenti o sovrapponibili - persegue il fine di commettere più delitti). E' stato, inoltre, anche chiarito che per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati- fine (Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, Salvatori, Rv. 266286). In definitiva, a fronte di un percorso argomentativo adeguato, non manifestamente illogico e corretto in diritto, le censure proposte dai ricorrenti si appalesano meramente contestative, ripetitive di censure già adeguatamente vagliate dai Giudici di appello e prive di confronto con le complessive argomentazioni esposte nella sentenza impugnata.
3.3. La Corte di merito ha poi sufficientemente motivato sul contributo partecipativo di ciascuno dei concorrenti nei reati associativi alle pagine da 6 a 14, valutando le risultanze probatorie e confutando le censure mosse con i rispettivi atti di appello, con argomentazioni, di cui i ricorsi per cassazione non inficiano la tenuta logica e la coerenza strutturale, e comunque conformi al principio secondo cui per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione, connotandosi come consapevole ed effettivo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015,
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Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905).
3.3.1. Con riferimento a RO GI BA, diversamente da quanto sostenuto nei primi due motivi di ricorso, i giudici di merito (pagine 6 e 7 della sentenza di secondo grado, paragrafo 6 della sentenza di primo grado) ne hanno individuato e tratteggiato il ruolo specifico apicale nel sodalizio, in aderenza alle risultanze istruttorie costituite dall'essere costui il soggetto al quale facevano riferimento i sodali e ai quali impartiva istruzioni, nonché il destinatario dei proventi dell'attività di spaccio e il detentore del quaderno dove venivano annotati i crediti vantati nei confronti degli acquirenti della sostanza stupefacente, la riscossione dei quali era agevolata dalla caratura criminale dell'imputato, che veniva interpellato affinchè intervenisse personalmente presso i debitori perché costoro pagassero quanto dovuto ed affinchè reperisse il denaro per la difesa degli associati detenuti, preoccupandosi di impartire le istruzioni ai soggetti che erano subentrati in sostituzione degli arrestati sul recupero delle somme dovute dai debitori, richiamandosi in proposito l'episodio in cui il ricorrente, interpellato da DA AN, dopo l'arresto del fratello, per reperire il denaro per la difesa in giudizio, aveva dato indicazioni di cercare NI PA, qualificandosi come "Pippo" e dicendogli che, sulla base delle indicazioni di "Pippo", occorreva recuperare il denaro per la finalità richiesta. La Corte territoriale richiama anche, a conferma del ruolo apicale dell'imputato, la condotta del coimputato MI, disposto a farsi carico, in luogo del BA, della responsabilità della detenzione di armi e droga, rinvenuti nella vettura del BA stesso.
3.3.2. Con riferimento a GI AN, i motivi di ricorso sono meramente contestativi e, in larga parte, finalizzati ad un riesame dei fatti, in questa sede precluso. I giudici di merito hanno, infatti, spiegato come il ruolo svolto nella vicenda dal ricorrente, uomo fidato del BA unitamente a ME MI, sia consistito nell'attività di recupero crediti e nell'attività di cessione di sostanza stupefacente agli acquirenti, come confermato dall'arresto avvenuto il 18/02/2025, in cui AN era stato visto ricevere da MI una busta contenente cocaina destinata allo spaccio in favore di terzi. La Corte territoriale ha poi messo in evidenza, in epoca immediatamente successiva all'arresto del ricorrente, la richiesta di aiuto economico diretta al BA e proveniente dal fratello del ricorrente, DA AN, ai fini della difesa in giudizio dell'arrestato, con le corrispondenti indicazioni del BA di rivolgersi a NI PA per ottenere quanto richiesto;
allo stesso modo, la Corte di merito ha sottolineato l'intervento, nella compagine associativa, di DA AN in sostituzione del fratello arrestato. Dette circostanze, non illogicamente, sono state poste dalla Corte di appello a riscontro dell'esistenza di un gruppo associativo, capace di mantenersi in vita, reclutando nuovi soggetti.
3.3.3. Con riferimento a ME MI, i motivi di ricorso sono anch'essi meramente contestativi e, in larga parte, finalizzati ad un riesame dei fatti, in questa sede precluso, avendo i giudici di merito chiaramente spiegato come il ruolo del ricorrente fosse sovrapponibile a quello di GI AN, ovvero rifornire gli spacciatori e riscuotere i crediti, per poi versare al BA le somme riscosse, da quest'ultimo annotate nel libro mastro, sottolineando come le videoriprese avessero fornito prova dei contatti quasi quotidiani con il BA, essendo il ricorrente stato ripreso, unitamente al AN, mentre si recava presso l'abitazione del BA, e mettendo in evidenza anche i contatti con NI PA, che si era insistentemente rivolto al ricorrente, chiedendo di essere rifornito di sostanza stupefacente. Tanto, sottolinea la Corte di appello, senza vizi logici, trovava conferma nell'arresto avvenuto il 18/02/2025, in cui il ricorrente era stato colto in possesso di una busta, occultata all'interno del camion e contenente 47 grammi di cocaina,
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parte della quale era stata poco prima da lui consegnata a GI AN. Anche in questo caso, dopo l'arresto del MI, la Corte territoriale richiama le intercettazioni ambientali in carcere con il nipote e coimputato AE Di LA, al quale il ricorrente affida il compito della riscossione dei crediti, dandogli indicazioni precise sulla gestione del libro mastro e sulla consegna al BA del denaro riscosso. In ordine all'affectio societatis, i giudici di secondo grado richiamano, senza vizi logici, l'aver il ricorrente inteso farsi carico, in luogo del BA, della responsabilità della detenzione di armi e droga, rinvenute nella vettura del BA stesso.
3.3.4. Con riferimento a AE Di LA, il primo motivo di ricorso sulla sussistenza del gruppo associativo e sulla sua partecipazione non coglie nel segno, posto che i giudici di merito hanno chiaramente spiegato come il ruolo del ricorrente fosse quello di occuparsi personalmente, su indicazioni fornitegli dallo zio, ME MI, e da RO GI BA, del recupero dei crediti vantati dall'associazione nei confronti degli acquirenti o degli spacciatori al dettaglio della sostanza stupefacente oggetto di traffico, tanto che il ricorrente, oltre ad interfacciarsi direttamente con il BA, curava - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - la tenuta della contabilità dell'associazione in appositi quaderni, sui quali annotava le somme ricevute e dovute all'associazione, consegnando al BA il denaro riscosso e il quaderno con le annotazioni e collaborando anche con DA AN, anch'egli subentrato nel ruolo svolto dal fratello GI AN, in tal modo dando dimostrazione dello svolgimento di un'attività in favore del gruppo associativo, attraverso un sostanziale subentro nell'attività in precedenza svolta dallo zio ME MI. Nella fattispecie in esame, la doglianza della difesa, finalizzata a qualificare la condotta in esame in termini di favoreggiamento, propone una lettura isolata delle evenienze emerse ed avulse evidentemente dalla lettura dei complessivi elementi acquisiti che connotano la condotta in termini concorsuali, dovendosi ricordare in proposito che, secondo l'insegnamento di questa Corte, il delitto di favoreggiamento reale è compatibile con l'associazione a delinquere sempre che l'agente non partecipi all'associazione o concorra esternamente con essa (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583) o sempre che l'ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o in un incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato associativo (Sez. 6, n. 27720 del 05/03/2013, Frattaruolo, Rv. 255622, in tema di favoreggiamento personale). Ed allora, sulla scorta delle risultanze probatorie, fondatamente la Corte territoriale ha escluso che la condotta dell'imputato, consistita in attività persistente e finalizzata al recupero delle somme dovute dai soggetti riforniti di sostanza stupefacente dal gruppo associativo, per poi riconsegnarle alla disponibilità del sodalizio criminale, potesse essere configurata come comportamento integrante un favoreggiamento, in quanto piuttosto finalizzata in modo consapevole a fornire un indispensabile contributo all'associazione, in un momento di particolare difficoltà per la stessa, anche nell'ottica di assicurare la sopravvivenza del gruppo, che era stato privato, con il loro arresto, proprio dei membri che si occupavano di tale attività. Discende a cascata dai sovra esposti rilievi la manifesta infondatezza del secondo motivo del ricorso del Di LA, essendo la violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio evocata senza alcuna ragione giuridica specifica, in quanto il "dubbio" prospettato riguarda genericamente la logicità e la coerenza del materiale probatorio posto a fondamento delle pronunce di merito.
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Del resto, questa Corte ha già affermato che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237).
4. Vanno poi trattati congiuntamente, perché connessi, il terzo motivo di ricorso di RO GI BA, il secondo motivo di ricorso di GI AN e il terzo motivo di ricorso di ME MI, incentrati sulla contestazione della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi sono manifestamente infondati. La sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata è stata fondata sul rinvenimento di due pistole e di numerose munizioni all'interno dell'autovettura nella quale erano state riposte dalla moglie del BA, NG HE, su indicazione del marito e sulla conseguente condanna irrevocabile di RO GI BA, GI AN e ME MI per la detenzione anche di dette armi, tanto che ME MI, con l'intento di scagionare il BA, aveva riferito, nel corso di un interrogatorio, di aver consegnato personalmente al BA una busta di plastica contenente una scatola di scarpe, con all'interno pistole, munizioni e sostanza stupefacente. Tale ascrizione è dunque conforme ai principi affermati da questa Corte, in base ai quali, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, comma 5, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che come nel caso di specie non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono;
la predetta aggravante, inoltre, può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste come nel caso in esame - un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212).
5. Il quarto motivo del ricorso di ME MI e il ricorso di NI PA, incentrati sulla insussistenza della contestazione di cui al capo C, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha logicamente chiarito come la posizione di ME MI non era limitata alla condotta posta in essere il 23/03/2005 e non poteva, dunque, ritenersi coperta dal giudicato, essendo l'imputato coinvolto in plurimi episodi di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, richiamando la cessione in favore di GI AN, le conversazioni con quest'ultimo relative al pagamento dello stupefacente da parte degli acquirenti, le conversazioni con NI PA, che insisteva per ottenere sostanza stupefacente da distribuire ai clienti in attesa, nonché i numerosi nominativi annotati sul quaderno di contabilità. Anche con riferimento alla posizione di NI PA, i giudici di merito hanno, non illogicamente, rimarcato come la mancanza di sequestri di sostanza stupefacente non
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QUALIFIED CA 1 Seriale: 21557baedc2c5cfa - Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43e6db797 Firmato Da: GI NN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: fbeeda7bd440456
fosse elemento ostativo alla affermazione di responsabilità del ricorrente, in ragione dei convergenti elementi di responsabilità a suo carico (v. pagine da 81 a 88 della sentenza di primo grado e pagine 14 e 15 della sentenza di appello): la visita effettuata da costui, presentatosi con il nome di battesimo, al BA il 21/02/2005, nonché i colloqui intervenuti tra il ricorrente e ME MI nei quali il primo pressa il secondo per ottenere sostanza stupefacente da cedere a terzi, i riferimenti alla persona del ricorrente intervenuti nelle conversazioni tra MI e AN, le intercettazioni ambientali carcerarie relative ai colloqui tra MI e Di LA per il recupero dei crediti anche nei confronti dello PA, la presenza del suo nome tra i debitori dell'associazione per importi di varie migliaia di euro, che escludono che si trattasse esclusivamente di droga del tipo leggero;
tutti elementi tali da giustificare l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il ricorrente si rifornisse abitualmente di sostanza stupefacente dall'associazione. Rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, è bene ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).
6. Vanno, quindi, esaminati i motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio, in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, proposti da RO GI BA con il quarto motivo di ricorso, da ME MI con il quinto motivo di ricorso e da AE Di LA con il terzo motivo di ricorso. I motivi sono manifestamente infondati, avendo i giudici di merito negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di una motivazione di carattere generale, la mancanza cioè di elementi tali da giustificare una diminuzione della pena da irrogare, nonché in forza delle motivazioni spese dalla Corte territoriale per ciascuno dei ricorrenti: per il BA, sono stati valorizzati gli elementi contrari costituiti dalla caratura criminale del soggetto, gravato da precedenti penali per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. in forza di condanne emesse prima e dopo le condotte giudicate nel presente procedimento, nonché la inesistenza di qualsiasi atteggiamento di resipiscenza;
per MI, allo stesso modo, la Corte di appello ha evidenziato i plurimi precedenti penali e l'assenza di sintomi di resipiscenza;
per Di LA, infine, la Corte di merito ha ribadito la mancanza di elementi positivi valutabili e l'importanza fondamentale della attività da lui svolta in favore del gruppo associativo, in un momento di forte difficoltà per la compagine criminosa. La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.
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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativa motivazione nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); motivazione che, purché congrua e non contraddittoria - come nel caso di specie, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).
7. Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate dai ricorrenti, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza 'versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascuno dei predetti ricorrenti versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 28/01/2026
Il Consigliere estensore GI NN
Il Presidente
ALDO ACETO
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