CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 16170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16170 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA CO AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Prontera che insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l'istanza, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da MA CO AN ed ha confermato nel resto l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ì41, ottobre 1990, n. 309 (capi 23, 40,43, 75, 76, 78, 79, 80 e 81) in ordine al vquale il 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16170 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: AI UE Data Udienza: 10/03/2026 Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelar' del pericolo di recidiva. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi. Dopo avere evidenziato l'errore logico del Tribunale che avrebbe utilizzato le condotte di terzi per sostenere la gravità indiziaria nei confronti del MA, nonché il mancato confronto con le deduzioni difensive sollevate nella memoria depositata ex art. 309 comma 6 cod.proc.pen., il ricorrente deduce sei motivi di ricorso. 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 23). Il tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria della detenzione di sostanza stupefacente occultata dal ricorrente nel tubo pluviale dal quale il UT l'avrebbe prelevata per lo spaccio, sulla scorta di elementi indiretti e non riferibili alla condotta contestata, segnatamente la conv. n. 1779 che riguarderebbe unicamente il debito del TO e non sarebbe dimostrativa della condotta di occultamento della droga nel tubo. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 40). Anche con riferimento a tale ipotesi di reato non vi sarebbero elementi diretti per sostenere che il MA avesse ricevuto materialmente la sostanza stupefacente, l'ipotesi accusatoria sarebbe fondata invero su una conversazione criptica che viene elevata a elemento di prova in assenza di riscontri (sequestro). 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 43). Nuovamente la gravità indiziaria sarebbe stata desunta da comportamenti di terzi (spostamenti di CC TO, CC NC) da cui viene tratta la prova del passaggio da NC al MA di qualcosa di cui non vi è neppure la prova che sia sostanza stupefacente. Non avrebbe risposto alla deduzione difensiva che comunque si sarebbe trattato di episodi commessi al di fuori di un quadro organizzato. 2.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai capi 75) e 76). I gravi indizi delle cessioni a EL e ZE e la detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente cedutagli dal CC TO per la successiva cessione a AN EM sarebbero individuati in comportamenti di 2 terzi elíelementi congetturali come l'affermazione dell'occultamento della droga nel giubbotto. 2.5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai capi 78),79),80) e 81) mediante mero richiamo all'ordinanza del G.I.P., motivazione priva di autonoma valutazione. Diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità formulato "a pacchetto" in via del tutto generalizzata, senza distinzione dei singoli capi. 2.6. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione del MA al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell'associazione rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 74 cit., in ragione della commissione di reati fine che evidenzierebbero una mera relazione sinallagmatica fornitore/cliente, pur stabile ma senzatgl un quid pluris che caratterizza l'affectio societatis e il vincolo associativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere una diversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni della decisione. A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall'ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 2. Ciò premesso, il ricorso che, per un verso, denuncia la carenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria dei reati fine (con i primi cinque motivi di ricorso) e in relazione alla partecipazione del MA all'associazione finalizzata al narcotraffico e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendio probatorio, tra cui il contenuto delle conversazioni intercettate, non si confronta con la decisione impugnata che, invece, ha confermato l'ordinanza genetica della misura cautelare in 41: puntotgravità indiziaria della partecipazione del MA al reato associativo e ai reati 3 fine, con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. 3. Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati-fine, il Tribunale, contrariamente all'assunto difensivo, ha argomentato con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba a ritenere provata, seppure in termini di elevata probabilità, la gravità indiziaria con riferimento ai singoli reati fine. Segnatamente l'ordinanza impugnata, dopo avere premesso che l'attività investigativa si era articolata in videoregistrazioni nei pressi dell'abitazione del ricorrente, e in intercettazioni telefoniche, il tenore delle quali non era equivoco, in risposta alle censure difensive, evidenzia, quanto al capo 23), come le chiare immagini tratte dalle videoregistrazioni, avevano ripreso il ricorrente occultare lo stupefacente nel pluviale presso la sua abitazione che poi veniva prelevato dal UT per lo spaccio, come deponevano le intercettazioni circa il ruolo di quest'ultimo quale soggetto dedito allo spaccio, e l'intercettazione n. 1779 del 13/03/2023 in cui si comprende come l'aggressione posta in essere dal ricorrente ai danni del TO fosse stata determinata dal mancato pagamento di un debito (cfr. pag. 10-11). Allo stesso modo, l'ordinanza impugnata contiene una motivazione logica in puntoYsussistenza della gravità indiziaria con riferimento al capo 40) in cui è registrata la consegna, materialmente effettuata da De EO ES, di sostanza stupefacente prelevata dal garage del Mastria, ove veniva stoccata (cfr. pag. 12-13), così come la consegna di stupefacente, di cui al successivo capo 43), al ricorrente che attendeva presso l'abitazione di via Archimede, sostanza stupefacente sempre prelevata dal garage del Mastria, documentata da attività di videosorveglianza (cfr. pag. 14). Documentate dalle intercettazioni telefoniche e videoriprese sono le cessioni a ZE e EL di cui ai capi 75) e 76) in un contesto nel quale, scrivono i giudici della cautela, la difesa non aveva contestato la ricostruzione dei fatti (cfr. pag. 15) a fronte della quale il ricorrente oppone una diversa chiave di lettura di questi. Infine, l'ordinanza impugnata, da pag. 15-21, ribadisce, ancora una volta, che il substrato indiziario emerge dal compendio intercettato, anche in ambientale, tenuto conto che in data 20/03/2023, il ricorrente è stato tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione di grammi 250 di cocaina, 100 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana, a conferma della corretta lettura degli elementi di prova già presenti in atti, dovendosi escludere, cfr. pag. 20, la sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5/ d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 tenuto conto della reiterazione delle condotte ed anche del quantitativo che il ricorrente movimentava, come anche attestato dalla conversazione del CC che elogiava la capacità di smerciare la droga del ricorrente. 4 4. Da cui anche la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata all'attività di illecita commercializzazione al dettaglio di sostanza stupefacente tipo cocaina, hashish sviluppata nella zona di Melissano. Sono proprio le parole del CC a delineare il contributo del ricorrente al sodalizio: il MA è persona assolutamente essenziale alla vita associativa in quanto garantisce la vendita su piazza di circa 250 grammi ogni due-tre giorni (cfr. pag. 22), anche se nell'ultimo periodo il ricorrente aveva rallentato e di questo si lamentava il CC. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente aveva reclutato altri soggetti (il UT) al quale aveva riservato una spedizione punitiva concordata con gli altri associati, per il mancato pagamento di un debito. E' del tutto evidente che la condotta del MA si collochi al di fuori del mero rapporto sinallagmatico tra venditore-acquirente, peraltro genericamente contestato senza confronto specifico con la ratio decidendi. 5. La decisione, inoltre, è in linea con i principi di diritto affermati da questa uprenna Corte in subiecta materia. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico di droga. Con riguardo alla configurazione della partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 legge stup, ‘ deve essere rammentato che, come questa Corte di legittimità ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e 5 Oggi, "?', ,:kr• 296 abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646). Il MA mostra di aderire pienamente al sodalizio;
ha contatti stabili con il CC da cui ricevk, lo stupefacente, tramite i famigliari, finalizzato alla cessione, arruola anche altri soggetti dediti allo spaccio, in un contesto nel quale, come attestato dallo stesso CC, la sua attività è essenziale per il proseguimento dell'attività associativa dedita al narcotraffico. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle 4,mmende. 7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle gennende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 10/03/2026
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Prontera che insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l'istanza, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da MA CO AN ed ha confermato nel resto l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ì41, ottobre 1990, n. 309 (capi 23, 40,43, 75, 76, 78, 79, 80 e 81) in ordine al vquale il 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16170 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: AI UE Data Udienza: 10/03/2026 Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelar' del pericolo di recidiva. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi. Dopo avere evidenziato l'errore logico del Tribunale che avrebbe utilizzato le condotte di terzi per sostenere la gravità indiziaria nei confronti del MA, nonché il mancato confronto con le deduzioni difensive sollevate nella memoria depositata ex art. 309 comma 6 cod.proc.pen., il ricorrente deduce sei motivi di ricorso. 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 23). Il tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria della detenzione di sostanza stupefacente occultata dal ricorrente nel tubo pluviale dal quale il UT l'avrebbe prelevata per lo spaccio, sulla scorta di elementi indiretti e non riferibili alla condotta contestata, segnatamente la conv. n. 1779 che riguarderebbe unicamente il debito del TO e non sarebbe dimostrativa della condotta di occultamento della droga nel tubo. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 40). Anche con riferimento a tale ipotesi di reato non vi sarebbero elementi diretti per sostenere che il MA avesse ricevuto materialmente la sostanza stupefacente, l'ipotesi accusatoria sarebbe fondata invero su una conversazione criptica che viene elevata a elemento di prova in assenza di riscontri (sequestro). 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 43). Nuovamente la gravità indiziaria sarebbe stata desunta da comportamenti di terzi (spostamenti di CC TO, CC NC) da cui viene tratta la prova del passaggio da NC al MA di qualcosa di cui non vi è neppure la prova che sia sostanza stupefacente. Non avrebbe risposto alla deduzione difensiva che comunque si sarebbe trattato di episodi commessi al di fuori di un quadro organizzato. 2.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai capi 75) e 76). I gravi indizi delle cessioni a EL e ZE e la detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente cedutagli dal CC TO per la successiva cessione a AN EM sarebbero individuati in comportamenti di 2 terzi elíelementi congetturali come l'affermazione dell'occultamento della droga nel giubbotto. 2.5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai capi 78),79),80) e 81) mediante mero richiamo all'ordinanza del G.I.P., motivazione priva di autonoma valutazione. Diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità formulato "a pacchetto" in via del tutto generalizzata, senza distinzione dei singoli capi. 2.6. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione del MA al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell'associazione rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 74 cit., in ragione della commissione di reati fine che evidenzierebbero una mera relazione sinallagmatica fornitore/cliente, pur stabile ma senzatgl un quid pluris che caratterizza l'affectio societatis e il vincolo associativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere una diversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni della decisione. A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall'ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 2. Ciò premesso, il ricorso che, per un verso, denuncia la carenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria dei reati fine (con i primi cinque motivi di ricorso) e in relazione alla partecipazione del MA all'associazione finalizzata al narcotraffico e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendio probatorio, tra cui il contenuto delle conversazioni intercettate, non si confronta con la decisione impugnata che, invece, ha confermato l'ordinanza genetica della misura cautelare in 41: puntotgravità indiziaria della partecipazione del MA al reato associativo e ai reati 3 fine, con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. 3. Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati-fine, il Tribunale, contrariamente all'assunto difensivo, ha argomentato con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba a ritenere provata, seppure in termini di elevata probabilità, la gravità indiziaria con riferimento ai singoli reati fine. Segnatamente l'ordinanza impugnata, dopo avere premesso che l'attività investigativa si era articolata in videoregistrazioni nei pressi dell'abitazione del ricorrente, e in intercettazioni telefoniche, il tenore delle quali non era equivoco, in risposta alle censure difensive, evidenzia, quanto al capo 23), come le chiare immagini tratte dalle videoregistrazioni, avevano ripreso il ricorrente occultare lo stupefacente nel pluviale presso la sua abitazione che poi veniva prelevato dal UT per lo spaccio, come deponevano le intercettazioni circa il ruolo di quest'ultimo quale soggetto dedito allo spaccio, e l'intercettazione n. 1779 del 13/03/2023 in cui si comprende come l'aggressione posta in essere dal ricorrente ai danni del TO fosse stata determinata dal mancato pagamento di un debito (cfr. pag. 10-11). Allo stesso modo, l'ordinanza impugnata contiene una motivazione logica in puntoYsussistenza della gravità indiziaria con riferimento al capo 40) in cui è registrata la consegna, materialmente effettuata da De EO ES, di sostanza stupefacente prelevata dal garage del Mastria, ove veniva stoccata (cfr. pag. 12-13), così come la consegna di stupefacente, di cui al successivo capo 43), al ricorrente che attendeva presso l'abitazione di via Archimede, sostanza stupefacente sempre prelevata dal garage del Mastria, documentata da attività di videosorveglianza (cfr. pag. 14). Documentate dalle intercettazioni telefoniche e videoriprese sono le cessioni a ZE e EL di cui ai capi 75) e 76) in un contesto nel quale, scrivono i giudici della cautela, la difesa non aveva contestato la ricostruzione dei fatti (cfr. pag. 15) a fronte della quale il ricorrente oppone una diversa chiave di lettura di questi. Infine, l'ordinanza impugnata, da pag. 15-21, ribadisce, ancora una volta, che il substrato indiziario emerge dal compendio intercettato, anche in ambientale, tenuto conto che in data 20/03/2023, il ricorrente è stato tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione di grammi 250 di cocaina, 100 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana, a conferma della corretta lettura degli elementi di prova già presenti in atti, dovendosi escludere, cfr. pag. 20, la sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5/ d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 tenuto conto della reiterazione delle condotte ed anche del quantitativo che il ricorrente movimentava, come anche attestato dalla conversazione del CC che elogiava la capacità di smerciare la droga del ricorrente. 4 4. Da cui anche la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata all'attività di illecita commercializzazione al dettaglio di sostanza stupefacente tipo cocaina, hashish sviluppata nella zona di Melissano. Sono proprio le parole del CC a delineare il contributo del ricorrente al sodalizio: il MA è persona assolutamente essenziale alla vita associativa in quanto garantisce la vendita su piazza di circa 250 grammi ogni due-tre giorni (cfr. pag. 22), anche se nell'ultimo periodo il ricorrente aveva rallentato e di questo si lamentava il CC. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente aveva reclutato altri soggetti (il UT) al quale aveva riservato una spedizione punitiva concordata con gli altri associati, per il mancato pagamento di un debito. E' del tutto evidente che la condotta del MA si collochi al di fuori del mero rapporto sinallagmatico tra venditore-acquirente, peraltro genericamente contestato senza confronto specifico con la ratio decidendi. 5. La decisione, inoltre, è in linea con i principi di diritto affermati da questa uprenna Corte in subiecta materia. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico di droga. Con riguardo alla configurazione della partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 legge stup, ‘ deve essere rammentato che, come questa Corte di legittimità ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e 5 Oggi, "?', ,:kr• 296 abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646). Il MA mostra di aderire pienamente al sodalizio;
ha contatti stabili con il CC da cui ricevk, lo stupefacente, tramite i famigliari, finalizzato alla cessione, arruola anche altri soggetti dediti allo spaccio, in un contesto nel quale, come attestato dallo stesso CC, la sua attività è essenziale per il proseguimento dell'attività associativa dedita al narcotraffico. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle 4,mmende. 7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle gennende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 10/03/2026