Sentenza 2 luglio 2015
Massime • 1
In tema di reato continuato, la "ratio" della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva escluso la continuazione tra due condanne per il reato di bancarotta fraudolenta, pur essendo i fatti commessi con modalità esecutive similari ed in un arco temporale ravvicinato, ritenendo inadeguata la motivazione incentrata sulla osservazione secondo cui l'agente non poteva avere certezza, sin dall'inizio delle sue condotte, della possibilità di operare sulle singole società in crisi).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2015, n. 34502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34502 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 02/07/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - N. 1921
Dott. DI TOMASSI Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessadro - Consigliere - N. 39808/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD IC N. IL 19/07/1938;
avverso l'ordinanza n. 40/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 08/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 8 aprile 2014, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da RD EN, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, in relazione a:
1) il reato giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia emessa in data 20 settembre 2011, irrevocabile il 29 gennaio 2013, di condanna dell'imputato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per il delitto continuato di bancarotta fraudolenta in concorso, commesso in data anteriore prossima al 26 novembre 1996 in Deruta;
2) il reato giudicato con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 26 gennaio 2012, irrevocabile il 19 aprile 2013, di condanna alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, in ordine al reato continuato di bancarotta fraudolenta, commesso in Forlì il 17 marzo 1993.
2. Richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione rilevava che era stato lo stesso condannato ad assumere il ruolo di traghettatore verso le procedure concorsuali di numerose società, assumendo formalmente la veste di amministratore di società in decozione, destinata al fallimento. In relazione alla distanza temporale tra i fatti e trattandosi di società aventi un oggetto sociale diverso, ad avviso della Corte distrettuale si era in presenza di una scelta di vita, ma non di un programma unitariamente deliberato, posto che non poteva avere ad inizio contezza della possibilità di operare sulle singole società in crisi.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto personalmente ricorso per cassazione RD EN. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia promiscuamente violazione e falsa applicazione dell'art. 671 del codice di rito;
illegittima statuizione reiettiva;
contrasto di giudicati. Assume che in relazione a fatti analoghi altri giudici (cita il tribunale di Terni e la Corte di appello di Venezia) avevano applicato la continuazione tra i reati di bancarotta, truffa e ricettazione. Nella sentenza del tribunale di Perugia era stato evidenziato, ai fini del negare la concessione delle attenuanti generiche, il ruolo di traghettatore verso le procedure concorsuali di nove società. Tutti i reati erano stati commessi nello stesso ristretto contesto temporale ed erano della medesima indole, come si desumeva dalla cronologia di tutti i reati per cui detto vincolo era stato già riconosciuto.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, intesa nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati.
2. Il giudice a quo ha respinto l'istanza con motivazione inadeguata, avendo escluso l'unicità del disegno criminoso sull'assunto della necessità che fossero preventivamente, sin dall'inizio della condotta criminosa, individuate le singole società in decozione da portare al fallimento. Una simile ricostruzione dell'istituto non risponde alla ratio della norma e, introducendo un limite di impossibile verificazione nella pratica, si risolve in una sua abrogazione. Come già affermato da risalente, ma tuttora attuale giurisprudenza (Sez. 3, n. 11503 del 17/10/1995 - dep. 28/11/1995, Martini, Rv. 203013) "In tema di reato continuato (art. 81 cpv. cod. pen.), la "ratio" della disciplina va ravvisata - con riferimento all'aspetto intellettivo - nella previsione di una ricorrenza di azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente; e - con riferimento all'aspetto della volontà - in una deliberazione di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione". Nel caso di specie, la motivazione della ordinanza impugnata, laddove esamina la problematica inerente alla continuazione di reato, non risponde a tali requisiti.
3. Il discorso giustificativo dell'ordinanza impugnata, pur dando atto che tutti i reati sono stati commessi in un arco temporale non elevato e sono accomunati da similari modalità esecutive, trascura che per altre fattispecie analoghe altri giudici avevano riconosciuto la continuazione per reati ricadenti nello stesso arco temporale e che i fatti oggetto delle due sentenze si inserivano cronologicamente a ridosso di altre condanne per bancarotta. In particolare la sentenza del 26 gennaio 2012 della Corte di appello di Bologna aveva per oggetto una bancarotta commessa il 17 marzo 1993
cronologicamente ravvicinata a quella oggetto della sentenza della Corte di appello di Roma emessa il 13 gennaio 2000, irr. il 28 marzo 2001, relativa ad una bancarotta commessa il 2 febbraio 1994;
quella del tribunale di Perugia del 27 settembre 2004, relativa alla bancarotta commessa nel novembre 1996, era temporalmente ravvicinata a quello oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano del 5 giugno 2007, irr. il 17 novembre 2008, avente per oggetto altra bancarotta commessa il 19 luglio 1994. Nulla invece si specifica in merito alle ragioni per le quali i fatti a base delle condanne inflitte con le sentenze oggetto dell'ordinanza impugnata non sarebbero espressione dello stesso disegno criminoso, ne' viene precisato in cosa si differenziano le condotte oggetto dei diversi processi, tanto più che non può ridondare a danno dell'imputato che per circostanze casuali, i processi siano stati giudicati separatamente da giudici diversi, anziché riuniti davanti ad un unico giudice.
4. Ne consegue che il ragionamento sviluppato dal giudice a quo ha una premessa genericamente esposta e non aderente alla realtà oggettiva acquisita al procedimento (l'arco temporale in cui le condotte sono state tenute e l'omogeneità dei reati). Tali carenze motivazionali rendono illogico l'itinerario logico- giuridico seguito dal giudice per addivenire alla reiezione della richiesta di RD. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015