Sentenza 21 dicembre 2025
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PNRR 2026: riduzione dei tempi del processo Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, contiene “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” . Il provvedimento si inserisce nel quadro delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Uno degli obiettivi centrali del PNRR resta l'efficientamento della giustizia italiana. Il decreto dedica una particolare attenzione alla riduzione dei tempi dei processi, un impegno vincolante assunto nei confronti dell'Unione Europea per garantire l'erogazione dei fondi entro la scadenza del 2026. Processo civile sospeso fino a sei mesi Una delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/12/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. IO AM Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. GI LI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 685/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Tortorici (Me), Via Filangeri 42D, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giuseppina Anzalone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, via Nizza, 1, presso lo studio
[...] dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 9 giugno 2025 conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale l'ex moglie chiedendo la modifica delle condizioni di Controparte_1 divorzio. Designato il relatore e fissata l'udienza, con comparsa del 3 settembre 2025 si costituiva la convenuta, resistendo.
All'udienza del 9 ottobre 2025 veniva rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di ed erano ammessi i mezzi istruttori, che venivano Controparte_2
1 assunti all'udienza del 6 novembre 2025, ove si formulava pure una proposta transattivo- conciliativa.
All'udienza del 20 novembre, preso atto del fallimento dell'accordo sollecitato, venivano assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e la causa era rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. La causa veniva dunque assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2. – L'art. 473 bis 29 c.p.c. dispone che “[q]ualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ha natura di revisio prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario, dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà. Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass., n. 2339/2006;
Cass., n. 17320/2005).
Nella specie ha chiesto una revisione ulteriore (rispetto a quella già Parte_1 disposta con provvedimento del 28 marzo 2023, nella causa n. 1069/2020 R.G.), rappresentando che il figlio , maggiorenne, era divenuto economicamente CP_2 autosufficiente in ragione dell'assunzione in data 1° aprile 2025 da parte di Parte_2 con contratto di apprendistato professionalizzante come addetto alla contabilità a
[...] tempo pieno e con uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 e si era trasferito a Roma, cessando di vivere nella casa coniugale.
La domanda di revoca dell'obbligo di corrispondere ad un assegno Controparte_1 mensile di € 750,00 per il mantenimento del figlio nonché di rimborsare il 70 % delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse è fondata.
2 Irrilevante in questa sede la sospensione de facto del versamento alla ex moglie prima del giudizio e ribadite le considerazioni espresse sulla non necessità di integrare il contraddittorio (v. provvedimento reso all'udienza del 9 ottobre 2025 cui integralmente si rinvia), il ricorrente ha documentato che il figlio è stato assunto dalla società CP_2 di famiglia, con un contratto di apprendistato di 32 mesi (fino al 30 Parte_2 novembre 2027) ed automatica conversione, in difetto di recesso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. comunicazione e il contratto versati in CP_3 atti).
Risulta altresì per tabulas che lo stesso percepisce uno stipendio mensile netto di circa €
1.260 euro (v. le buste-paga allegate alla memoria istruttoria e sottoscritte dal figlio) e che ha concluso il percorso di laurea triennale, decidendo di ultimare il ciclo di studi magistrali presso l'università La Sapienza di Roma, luogo di lavoro.
È pacifico che l'obbligo del genitore divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica (Cass., n. 2171/2012) e che tale cessazione deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass., n. 12952/2016).
Se, pertanto, va esclusa l'idoneità di una borsa di studio a determinare l'autosufficienza economica, lo stesso non può dirsi dello specifico contratto di apprendistato stipulato da
: esso, per le sue caratteristiche, è idoneo, da un lato, a garantire per tre Controparte_2 anni uno stipendio proporzionato all'esperienza maturata dal figlio e, dall'altro, a formare ulteriormente lo stesso in modo da consentirgli ulteriori miglioramenti di carriera senza trascurare che, in difetto di disdetta, ne è prevista l'automatica conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
È vero che in alcune pronunce il Supremo Collegio ha negato che l'apprendistato fosse idoneo a garantire il raggiungimento dell'autosufficienza economica, ma l'integrale lettura delle decisioni rivela che non sussiste in astratto alcuna preclusione in tal senso.
Infatti, Cass., n. 35494/2023 – citata dalla resistente – dà atto che nel caso dedotto dinnanzi al giudice di merito non erano stati provati né l'ammontare né la durata dell'apprendistato e
3 analogamente Cass., n. 407/2007 evidenzia che in ipotesi simili occorre altresì la “prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata”.
Le concrete caratteristiche del contratto di formazione e lavoro (durata triennale, conversione automatica salvo disdetta e ammontare della retribuzione che, si noti per inciso, è per certi versi superiore a quella prevista da molti contratti di lavoro subordinato tout court e in ogni caso supera l'importo del mantenimento di € 750,00 corrisposto) sono dunque idonee a garantire l'autosufficienza economica del figlio ventitreenne, tanto più che lo stesso vive in un appartamento messogli gratuitamente a disposizione dall'azienda del padre e non deve sostenere alcun costo di alloggio.
Tale considerazione giustifica di per sé sola anche l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie.
Esclusa la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere all'esito della liberazione dell'immobile per mancanza di conclusioni conformi sul punto e rilevato che dovrebbe comunque applicarsi – in difetto di accordo sulle spese – il criterio della soccombenza virtuale, è pacifico che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale previsto dall'art. 337 sexies c.c. svolge la funzione di assicurare ai figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, la possibilità di non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012). Tale esigenza viene meno o, comunque, non riceve più giuridica protezione quando il figlio maggiorenne abbia acquisito – come già illustrato – l'autonomia economica o quando non conviva più con il genitore assegnatario,
a nulla rilevando un eventuale miglioramento delle condizioni economiche del proprietario dell'abitazione che ne voglia rientrare nella disponibilità.
Peraltro, sotto quest'ultimo profilo è emerso altresì che si è trasferito a Controparte_2
Roma, come risulta documentalmente e dalla deposizione del fratello Testimone_1
(“ADR Mio fratello si è trasferito a Roma, come ha sempre desiderato. Infatti, il primo anno della triennale lo ha fatto lì”... “ADR Mio fratello vive in p.zza a Roma”, “ADR questo trasferimento CP_4
è stata una scelta condivisa tra lui e mio padre che l'ha voluto trattare come aveva trattato me. Anche io mi sono confrontato con loro” “ADR Le mansioni di mio fratello a Roma sono di apprendista contabile come
4 lo sono stato anche io”) e di (“ADR Parte_3 dopo la triennale che ha preso a Messina, adesso è a Roma;
ADR È iscritto all'università CP_2 per la magistrale e lavora nell'ufficio del padre a Roma, p.zza Francesco Morosini, n. 12;
[...] vive a Roma in p.zza Irnerio, n. 47; ADR Sta lì da settembre 2025; ADR Non sono Persona_1 stata a casa di ADR Da settembre 2025 fino ad oggi non è sceso a Capo CP_2 CP_2
D'Orlando; ADR Pensavo che sarebbe sceso per festeggiare il compleanno l'11 ottobre, ma non l'ha fatto”), cessando di convivere stabilmente con il genitore assegnatario (sul punto v. Cass., n.
14458/2025, alla cui stregua “[l]a nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)”).
Va dunque disposta la revoca dell'assegnazione ad della casa Controparte_1 familiare sita in Capo d'Orlando, via Nazionale Palermo n.13, P.1°, al catasto fg.6, part. 516, sub 3 e ordinato il rilascio della stessa e dei beni ivi rimasti giacché, come chiarito dalla
Corte di cassazione, l'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi, con l'eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell'altro ex coniuge (Cass., n. 16691/2024; Cass., n. 5189/1998; Cass, n. 878/1986; Cass., n.
7303/1983) e il provvedimento di revoca deve avere il medesimo oggetto, impregiudicata ogni questione relativa alla loro divisione, che potrà avvenire consensualmente o giudizialmente.
La domanda di restituzione dell'assegno di mantenimento da aprile 2025 è infondata in quanto non coperta dall'efficacia temporale di questa pronuncia che retroagisce alla data di presentazione del ricorso (9 giugno 2025), mentre è in questa sede inammissibile – in quanto priva di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c. (v., e.g., Cass., n. 11828/2009) – quella di pagamento degli assegni arretrati avanzata da parte resistente.
3. – Le spese di lite seguono il criterio di causalità e soccombenza.
Esse, pertanto, vanno compensate per 1/3, mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico di e liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi Controparte_1
5 previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, ridotti del 25 % in ragione dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa. Il totale dei compensi sarebbe dunque pari a € 3.808,00. Nondimeno la parte vittoriosa ha depositato nota spese che, per giurisprudenza consolidata, funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi. In altre parole, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire una somma di entità superiore (Cass., n.
17057/2019; Cass., n. 11522/2013, Cass., n. 5327/2003).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 685/2025 R.G. avente per oggetto la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n.
252/2014 (nella causa n. 1186/2013 R.G), già modificata con provvedimento del 28 marzo
2023 (nella causa n. 1069/2020 R.G.), così decide:
1) revoca a far data dal deposito del ricorso l'obbligo di di Parte_1 corrispondere ad un assegno mensile di € 750,00 per il Controparte_1 mantenimento del figlio , nonché di rimborsarle il 70 % delle Controparte_2 spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo;
2) revoca l'assegnazione ad della casa familiare sita in Controparte_1
Capo d'Orlando, via Nazionale Palermo n.13, P.1°, al catasto fg.6, part. 516, sub 3 e, per l'effetto, ordina il rilascio della stessa e dei beni ivi rimasti;
3) rigetta la domanda di restituzione dell'assegno di mantenimento nell'interesse del figlio da aprile 2025 avanzata da;
Parte_1
4) dichiara inammissibile la domanda di pagamento degli assegni arretrati avanzata da
Controparte_1
5) condanna a rifondere a i 2/3 Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 2.449,70 (di cui € 2.336,00 per compensi come da nota spese depositata e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, compensando il restante terzo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 19 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
GI LI IO AM
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