Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 297/2022 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato agli atti dall'Avv.Enrico Parte_1
D'Ambrosio del Foro di Urbino
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli
Avv.ti Manuela Ciccola e Guglielmo Corsalini
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Urbino, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1 chiedeva fossero accertati nella percentuale dell'8% i postumi permanenti derivati a suo carico dall'infortunio occorso sul lavoro il 19 dicembre 2016 e riconosciuti dall' nella inferiore CP_1
percentuale del 3%, poi elevata al 4% a seguito di richiesta di aggravamento.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva CP_1
il rigetto.
Con sentenza del 21 aprile 2022 il Tribunale adito rigettava la domanda.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21 ottobre 2022 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudicante, per essersi rifatto acriticamente alle riduttive conclusioni della ctu, redatta in modo superficiale e lacunoso.
L'appellante ha insistito, pertanto, affinché, in riforma dell'impugnata sentenza e previo espletamento di nuova C.T.U., venisse accolta la propria domanda, con vittoria di spese.
L' appellato, costituitosi, ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta ed espletata nuova CTU medico-legale, allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il ctu nominato in questa sede ha rilevato che gli esiti oligosintomatici di frattura rotula destra, residuati all'originario ricorrente a seguito dell'urto del ginocchio contro un oggetto metallico nel mentre eseguiva attività lavorativa il 19 dicembre 2016, non consistono in altre lesioni al ginocchio destro oltre alla frattura della patella, indipendentemente dalla dinamica dell'evento traumatico, a suo tempo riferito dallo stesso infortunato come di tipo esclusivamente contusivo. Il consulente, pertanto, non nutre dubbi in ordine alla non riconducibilità delle altre lesioni, descritte nelle successive indagini prodotte in atti, all'infortunio lavorativo in discorso.
In particolare, il ctu precisa che nella RMN eseguita a Misano l'8 gennaio 2018, vale a dire a più di un anno dall'infortunio per cui è causa, oltre agli esiti della frattura della rotula (detta anche patella) ancora ben visibili, non erano descritte altre lesioni né dei legamenti del ginocchio né dei menischi né dei tendini in connessione con la patella né delle cartilagini articolari;
aggiunge che, per tale motivo, non sono riconducibili agli esiti della frattura della rotula del ginocchio destro le riferite frequenti cadute che hanno costretto il periziato a ricorrere più volte alle cure del pronto soccorso e che gli hanno provocato il 16 settembre 2021 una nuova frattura rotulea destra, evidenziata durante l'accesso al PS di Urbino in tale occasione e confermata dalla visita ortopedica del giorno successivo. Rispetto a tale fenomeno, il consulente assegna maggior credito all'ipotesi di sussistenza di una radicolite, anche in relazione ai sintomi riscontrati durante la visita ortopedica presso l'Ospedale di Urbino dell'ottobre 2021, al termine della quale venne suggerito al ricorrente di eseguire approfondimenti diagnostici mediante RMN al rachide, esami ematochimici con test di flogosi, reumatici e di enzimi muscolari e visite specialistiche neurologica e reumatologica;
conclude, quindi, che gli esiti della pregressa frattura della rotula destra non sono idonei a spiegare le frequenti cadute a terra, da riferirsi, viceversa, ad altra causa sopravvenuta non causalmente riconducibile ai postumi della frattura della rotula verificatasi il 19 dicembre 2016.
Muovendo dalle surriferite considerazioni il ctu nominato in questa sede, alla luce del quadro clinico riscontrato e della sintomatologia algica riferita dal periziato, quantifica il danno biologico dal medesimo riportato in misura pari ad una riduzione di 4 (quattro) punti percentuali, in tal modo confermando il giudizio del consulente nominato in primo grado.
In definitiva, anche il ctu nominato in questo grado di giudizio ha sottolineato la bontà della valutazione a suo tempo effettuata dall' appellato, con argomenti dotati di intrinseca CP_1
coerenza e validità, sorretti da adeguati riferimenti alla dottrina scientifica ed alle conoscenze mediche nello specifico settore, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi, tenuto conto anche del fatto che parte appellante non ha avanzato serie e specifiche osservazioni all'elaborato peritale, trincerandosi dietro eccezioni di nullità di carattere esclusivamente formale.
In specie, l'appellante sollecita il rinnovo della CTU, in quanto la stessa sarebbe stata effettuata esclusivamente tramite piattaforma google meet, senza effettiva visita sulla sua persona, dunque in assenza di una esaustiva valutazione delle sue reali condizioni fisiche.
Invero, nella relazione peritale si da diffusamente atto delle ragioni per le quali non è stata ritenuta necessaria la visita del periziando;
in particolare, il CTU sostiene di essere stato in grado di
“…rispondere alla parte del quesito nella quale era richiesto di accertare la percentuale di postumi complessivamente residuati a carico dell'originario ricorrente in base alle risultanze delle anamnesi e degli esami obiettivi presenti negli atti processuali …”.
Rispetto alle enunciate ragioni a base della mancata visita, l'appellante avrebbe dovuto esplicitare lo specifico profilo dell'indagine peritale irrimediabilmente pregiudicato dalla scelta metodologica del consulente, chiarendo le ragioni per le quali l'espletamento della visita avrebbe condotto l'ausiliario del giudice a riconoscere una più elevata percentuale di postumi invalidanti, laddove costui ha doverosamente fondato le proprie valutazioni essenzialmente sull'esame della documentazione in atti, non potendo ricavare altrimenti che dai referti degli esami diagnostici strumentali le informazioni inerenti alla natura ed entità della frattura della rotula del ginocchio destro dell'infortunato, nonché alla presenza o meno di lesioni ai menischi, ai legamenti e ai tendini di tale ginocchio, quali conseguenze della frattura medesima.
Unico aspetto rilevante della visita poteva essere legato alla verifica diretta, mediante palpazione o movimentazione, della sintomatologia dolorosa riferita dal periziato;
tuttavia, al riguardo il ctu afferma che la sintomatologia dolorosa riferita dal sig. al ginocchio destro Pt_1 trova certamente motivo di sussistere in conseguenza della frattura riportata nell'infortunio lavorativo del 19.12.2016 in quanto è comune che ad un evento traumatico di tale fatta possa persistere dolore nel tempo. L'univoco riconoscimento dell'esistenza, nondimeno della compatibilità, della sintomatologia dolorosa riferita dal ricorrente con la accertata misura dei postumi invalidanti a suo carico, giustifica adeguatamente l'omissione della visita.
Pertanto, si deve escludere che nel concreto modus operandi del ctu vi sia stata aprioristica considerazione o esclusione di elementi sui quali fondare il proprio convincimento, mentre si può concludere che egli abbia utilizzato tutti i dati informativi rinvenibili in atti per formulare il parere medico legale, operando secondo una metodologia incentrata sulla ricerca della verità.
Ciò impedisce di ravvisare il denunciato profilo di nullità della ctu.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 152 att. cpc per l'esonero dell'appellante dal pagamento delle spese di lite del grado.
Le spese di ctu si liquidano con separato decreto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza in astratto dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 6 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente