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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 20/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1408 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF , CP_1 P.IVA_1
- resistente – contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso, nonché dalle deduzioni svolte dalla parte ricorrente, risulta che l' ha richiesto la restituzione di CP_1
somme asseritamente erogate in eccesso sulla pensione del ricorrente per il periodo dal 01/05/2016 al 31/01/2019. Detta richiesta si fonderebbe su una rettifica contributiva derivante dalla cancellazione delle giornate agricole precedentemente riconosciute.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente risulta regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici per gli anni 2015, 2016 e 2017, come attestato dall'estratto contributivo rilasciato dallo stesso . Inoltre, ai CP_1 sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 412/1991, l' è tenuto a procedere CP_2
annualmente alla verifica delle posizioni contributive e, decorso il termine di un anno, non può più procedere al recupero di somme erogate in eccesso se non in presenza di dolo dell'assicurato, circostanza che, nel caso di specie, non risulta provata.
La giurisprudenza consolidata ha più volte ribadito che, in materia previdenziale,
l'ente erogatore non può richiedere la ripetizione di somme corrisposte per errore amministrativo oltre il termine di un anno dall'erogazione della prestazione, salvo il dolo del percettore (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4827/2020; Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 15478/2018). In difetto di tale elemento soggettivo, le somme percepite dal pensionato non sono ripetibili.
Inoltre, la mancata costituzione della parte resistente senza giustificato motivo porta a ritenere fondata la domanda attorea. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in caso di contumacia della parte convenuta, l'assenza di contestazione specifica alle deduzioni dell'attore può costituire un valido elemento di prova della fondatezza della pretesa (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
19878/2014; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 21558/2017). Conseguentemente, dalla mancata risposta della resistente senza giustificato motivo può ritenersi provato quanto richiesto da parte ricorrente, essendo manifesto che la resistente non ha nulla da eccepire in ordine alla domanda attrice.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso merita accoglimento, con conseguente declaratoria di nullità del provvedimento impugnato e condanna dell' alla CP_1
restituzione delle eventuali somme già trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara la contumacia dell' CP_1
2. Accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1
3. Dichiara nullo e/o inefficace il provvedimento del 22/01/2019; CP_1
4. Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, CP_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
complessivi € 813,00 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione a favore di parte ricorrente.
Così deciso in Patti 20/02/2025. Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo