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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17250 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47251/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47251/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.04.1949, con il patrocinio dell'avv. Franco Carlini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
IE (CUBA) il 10.11.1973, con il patrocinio dell'avv. Romina Lanza, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 chiedeva Parte_1 che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in IE
(CUBA) il 01.07.2009 con , precisando che Controparte_1 dall'unione non erano nati figli, e che con sentenza n. 1578/2021 pubblicata in data il 28.01.2021, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale delle parti, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, pertanto, disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio
1 mantenimento, attesa l'autosufficienza economica della resistente, nonché la sua più giovane età rispetto al ricorrente che le permette di svolgere un'attività lavorativa.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedeva disporsi a carico del ricorrente il versamento dell'assegno divorzile nella misura di euro 580,48 mensile in favore della resistente.
All'udienza del 20.10.2025 comparivano le parti personalmente e i rispettivi difensori, e il Giudice, invitate le parti alla discussione, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga
2 a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale -risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento di una disparità patrimoniale e reddituale tra le parti oltre all'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli da parte del coniuge richiedente per ragioni oggettive. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, invero, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di
3 ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio. Nel caso di specie, non risulta dagli atti, come richiesto dalla giurisprudenza, che la resistente abbia perduto opportunità lavorative o di crescita professionale per dedicarsi al marito agevolando la carriera di quest'ultimo, parimenti non è emerso agli atti che la signora abbia dovuto rinunciare a implementi di carriera a seguito del matrimonio per scelta condivisa con il marito. Occorre precisare che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della Controparte_1 differisce, principalmente nella finalità, dall'assegno divorzile richiesto in questa sede;
infatti, il primo serve a garantire al coniuge separato lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, basandosi sulla disparità economica e sulla durata del matrimonio coniugale. Il secondo, invece, mira a garantire l'autosufficienza economica del coniuge divorziato, riconoscendo al medesimo l'eventuale contributo dato alla famiglia , allorquando si evinca che il medesimo ha agevolato l'accrescimento professionale dell'altro sacrificando il proprio. Nulla risulta da quanto dedotto da parte resistente, con la conseguenza che in ragione della ridotta durata del matrimonio (9 anni) e dell'assenza di figli, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
La documentazione medica versata in atti dalla resistente oltre che tardiva non risulta convincente al fine di ritenere che la resistente non possa lavorare. Non vi è prova di una accertata inabilità al lavoro (cfr. CTU Dr. del 10.03.2025). Per_1
L'istanza formulata dalla resistente all' , per il riconoscimento dell'invalidità, CP_2 non assurge a prova inconfutabile della presenza di menomazioni fisiche, psichiche o intellettive e quindi di una ridotta capacità lavorativa, tenuto, altresì, conto che la stessa è stata presentata in data 04.08.2025, successivamente alla notifica del ricorso, perfezionatasi in data 15.05.2025.
Ritiene il Collegio il difetto di prova in ordine alla impossibilità della resistente di procurarsi i mezzi adeguati al suo sostentamento atteso che la medesima ha dichiarato in sede di udienza di prima comparizione di vivere con un signore di 82 anni;
circostanza questa che fa presumere che la resistente svolga la mansione di assistenza nei confronti di quest'ultimo.
Il Collegio, pertanto, ritiene equo che ciascun coniuge provveda al proprio sostentamento, in difetto dei presupposti per il versamento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
La natura del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
47251/2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto in IE (CUBA) il 01.07.2009 tra e Parte_1 [...]
, trascritto presso il Comune di Roma;
Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 00111, parte 2, serie C37);
- dispone che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47251/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.04.1949, con il patrocinio dell'avv. Franco Carlini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
IE (CUBA) il 10.11.1973, con il patrocinio dell'avv. Romina Lanza, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 chiedeva Parte_1 che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in IE
(CUBA) il 01.07.2009 con , precisando che Controparte_1 dall'unione non erano nati figli, e che con sentenza n. 1578/2021 pubblicata in data il 28.01.2021, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale delle parti, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, pertanto, disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio
1 mantenimento, attesa l'autosufficienza economica della resistente, nonché la sua più giovane età rispetto al ricorrente che le permette di svolgere un'attività lavorativa.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedeva disporsi a carico del ricorrente il versamento dell'assegno divorzile nella misura di euro 580,48 mensile in favore della resistente.
All'udienza del 20.10.2025 comparivano le parti personalmente e i rispettivi difensori, e il Giudice, invitate le parti alla discussione, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga
2 a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale -risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento di una disparità patrimoniale e reddituale tra le parti oltre all'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli da parte del coniuge richiedente per ragioni oggettive. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, invero, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di
3 ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio. Nel caso di specie, non risulta dagli atti, come richiesto dalla giurisprudenza, che la resistente abbia perduto opportunità lavorative o di crescita professionale per dedicarsi al marito agevolando la carriera di quest'ultimo, parimenti non è emerso agli atti che la signora abbia dovuto rinunciare a implementi di carriera a seguito del matrimonio per scelta condivisa con il marito. Occorre precisare che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della Controparte_1 differisce, principalmente nella finalità, dall'assegno divorzile richiesto in questa sede;
infatti, il primo serve a garantire al coniuge separato lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, basandosi sulla disparità economica e sulla durata del matrimonio coniugale. Il secondo, invece, mira a garantire l'autosufficienza economica del coniuge divorziato, riconoscendo al medesimo l'eventuale contributo dato alla famiglia , allorquando si evinca che il medesimo ha agevolato l'accrescimento professionale dell'altro sacrificando il proprio. Nulla risulta da quanto dedotto da parte resistente, con la conseguenza che in ragione della ridotta durata del matrimonio (9 anni) e dell'assenza di figli, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
La documentazione medica versata in atti dalla resistente oltre che tardiva non risulta convincente al fine di ritenere che la resistente non possa lavorare. Non vi è prova di una accertata inabilità al lavoro (cfr. CTU Dr. del 10.03.2025). Per_1
L'istanza formulata dalla resistente all' , per il riconoscimento dell'invalidità, CP_2 non assurge a prova inconfutabile della presenza di menomazioni fisiche, psichiche o intellettive e quindi di una ridotta capacità lavorativa, tenuto, altresì, conto che la stessa è stata presentata in data 04.08.2025, successivamente alla notifica del ricorso, perfezionatasi in data 15.05.2025.
Ritiene il Collegio il difetto di prova in ordine alla impossibilità della resistente di procurarsi i mezzi adeguati al suo sostentamento atteso che la medesima ha dichiarato in sede di udienza di prima comparizione di vivere con un signore di 82 anni;
circostanza questa che fa presumere che la resistente svolga la mansione di assistenza nei confronti di quest'ultimo.
Il Collegio, pertanto, ritiene equo che ciascun coniuge provveda al proprio sostentamento, in difetto dei presupposti per il versamento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
La natura del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
47251/2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto in IE (CUBA) il 01.07.2009 tra e Parte_1 [...]
, trascritto presso il Comune di Roma;
Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 00111, parte 2, serie C37);
- dispone che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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