CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 34536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34536 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7180/2021) proposto da: ASCANI S.r.l. (C.F.: 01427950421), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Enrico Maria Stramigioli, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
- ricorrente -
contro Curatela del fallimento della AQUAMARINE Yacht & Sail S.r.l. (C.F.: 07153691006), in persona del suo curatore pro – tempore, rappresentata e difesa, in forza di provvedimento di nomina del giudice delegato del 26 marzo 2021, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato, dall’Avv. R.G.N. 7180/21 U.P. 11/12/2025 Appalto – Realizzazione cosa mobile – Consegna – Obbligo dell’appaltatore Civile Sent. Sez. 2 Num. 34536 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 29/12/2025 2 LD MO NE, nel cui studio in Roma, via Polonia n. 7, ha eletto domicilio;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4879/2020, pubblicata l’8 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere relatore AR UZ;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Enrico Maria Stramigioli per la ricorrente e l’Avv. Edvige NO – per delega dell’Avv. LD MO NE – per il controricorrente e ricorrente incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 2008, la Curatela del fallimento della AM Yacht & Sail S.r.l. conveniva, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, la NI S.r.l., al fine di sentire pronunciare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 25 gennaio 2005, avente ad oggetto l’esecuzione di manufatti in vetroresina (c.d. stampate) destinati all’assemblaggio per la realizzazione di imbarcazioni e, per l’effetto, la condanna 3 della convenuta alla restituzione della somma di euro 86.965,20, IVA compresa, corrisposta dall’attrice per l’esecuzione dei manufatti oggetto della fattura n. 100/2005, ovvero – in via subordinata – la risoluzione parziale del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 21.685,20 per i manufatti oggetto della commessa non rinvenuti dalla Curatela fallimentare in sede di inventario (ad eccezione della carena per imbarcazione a motore RS44, che, invece, era stata inventariata presso lo stabilimento della NI), oltre al risarcimento dei danni corrispondenti al minor valore della carena rispetto al prezzo versato per i difetti presenti sulla stessa. Si costituiva in giudizio la NI S.r.l., la quale chiedeva che le domande avversarie fossero rigettate, esponendo che aveva realizzato tutti i manufatti commissionati, per la cui esecuzione aveva infatti ricevuto l’integrale pagamento, e che gli stessi erano stati ritirati dalla committente, fatta eccezione per la carena, di cui la stessa aveva invece omesso il ritiro presso lo stabilimento della società appaltatrice, onere posto a suo carico, come previsto nel contratto e come indicato nella fattura emessa in esecuzione della commessa;
il che sarebbe stato confermato dagli inviati solleciti per il ritiro, cui l’appaltante non aveva dato riscontro. Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 76/2017, depositata il 26 gennaio 2017, accoglieva la domanda principale e, per l’effetto, pronunciava la risoluzione del contratto, qualificato come vendita, per inadempimento, a cura della venditrice, 4 dell’obbligo di consegna, condannando la stessa venditrice alla restituzione dell’intera somma ricevuta di euro 86.965,20. 2.– La NI S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erronea qualificazione giuridica del contratto come vendita anziché come appalto, con la conseguente errata applicazione delle norme di diritto relative alla fattispecie, dovendosi invece applicare le norme sull’appalto e, in specie, gli artt. 1666 e 1667 c.c. o, in subordine, l’art. 1665 c.c.; 2) l’erronea valutazione delle prove, dalle quali sarebbe emerso che il tipo di lavoro richiesto non rientrava nella normale attività produttiva dell’azienda, ma richiedeva lavorazioni ad hoc, con il conseguente adempimento delle obbligazioni rimesse all’appaltatore, in correlazione con l’avvenuto pagamento e l’accettazione dell’opera, ricostruzione avvalorata dall’invio dei solleciti al ritiro del 2 novembre 2005 e del 2 agosto 2006. Si costituiva nel giudizio d’appello la Curatela del fallimento della AM Yacht & Sail S.r.l., la quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava la pronuncia appellata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, benché il Tribunale avesse sicuramente errato nel qualificare il rapporto contrattuale intercorso fra le parti come vendita e non come appalto – giacché era evidente che alla NI era stata commissionata la costruzione di manufatti su stampi (progetti) forniti dalla committente e, quindi, un’attività completamente 5 nuova e fuori dal normale ciclo produttivo dell’azienda –, nondimeno doveva essere confermata la fondatezza della domanda attorea;
b) che, infatti, pur ritenendo acclarato che i manufatti in VTR fossero stati realizzati dalla NI già nel 2005, compresa la carena – circostanza avvalorata dal fatto che AM aveva effettuato l’integrale pagamento della fattura n. 100/2005, così dimostrando di aver verificato la corretta esecuzione della prestazione dell’appaltatore –, era evidente che era, invece, totalmente mancata la prova dell’effettiva consegna degli stessi (esclusa la carena) alla committente, prova il cui onere sarebbe gravato sulla NI, posto che il documento di trasporto attestante il trasferimento delle stampate minori era stato prodotto tardivamente, con la conseguente inutilizzabilità dello stesso;
c) che le comunicazioni inviate via fax del 2 novembre 2005 e del 2 agosto 2006 – con cui la NI aveva sollecitato AM al ritiro di tutti i manufatti in VTR – erano idonee a far presumere che le opere fossero state realizzate, ma non dimostravano che le strutture erano state effettivamente ritirate dalla committente;
del resto, il documento di trasporto, inutilizzabile ai fini della prova del ritiro dei manufatti minori, ma valutabile al fine di verificare l’efficacia probatoria degli altri documenti prodotti dall’appellante, risultava essere stato redatto il 27 dicembre 2005, mentre la seconda diffida a ritirare le opere risaliva al 2 agosto 2006; d) che la Curatela fallimentare – la quale aveva proceduto ad inventariare i beni presso la sede della società fallita nel 2008 – non aveva rinvenuto quei manufatti nella sede della AM e neppure presso la sede dell’appaltatrice, né aveva rinvenuto nella contabilità della fallita traccia dei costi 6 sostenuti per procedere al prelievo e al trasporto dei manufatti dalla sede dell’appaltatrice alla sede della committente (come previsti in contratto a suo carico), sicché difettava la prova che essi fossero stati consegnati all’ordinante, dovendo, quindi, escludersi che le comunicazioni inviate via fax del 2 novembre 2005 e del 2 agosto 2006 costituissero prova della consegna dei manufatti alla committenza, che pure li aveva accettati senza riserve eseguendo tempestivamente il pagamento della fattura n. 100/2005, con la conseguenza che gli importi incassati dall’appaltatrice dovevano essere senz’altro restituiti alla Curatela. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la NI S.r.l. Ha resistito, con controricorso, la Curatela del fallimento della AM Yacht & Sail S.r.l., la quale ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, articolato in quattro motivi. 4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1476 c.c., norma erroneamente applicata alla fattispecie, per avere la Corte di merito, pur avendo qualificato il rapporto contrattuale instaurato tra le parti come 7 appalto, fatto applicazione, ai fini della valutazione sull’esecuzione del contratto, delle norme sulla vendita, ritenendo che l’appaltatrice non avesse fornito la prova della consegna dei beni alla committente. Osserva la ricorrente principale che la consegna del bene sarebbe un’obbligazione tipica del contratto di vendita, prevista dall’art. 1476, n. 1, c.c., mentre non sarebbe rientrata tra le obbligazioni del contratto di appalto, nel quale il diritto dell’assuntore al pagamento per l’opus realizzato sarebbe sorto con l’accettazione della stessa, a cura dell’appaltante, equivalendo il pagamento dell’opera ad accettazione, tanto che, nella fattispecie, le parti avevano anche espressamente previsto che fosse onere della committente provvedere al ritiro dei manufatti presso lo stabilimento dell’appaltatrice, come indicato anche nella fattura n. 100/2005 (“da ritirare a vostra cura e spese, franco stabilimento”). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1666, 1667, 1673 c.c. e, in via subordinata, dell’art. 1665 c.c., norme erroneamente non applicate alla fattispecie, per avere la Corte territoriale – dopo aver riconosciuto che la committente aveva provveduto al pagamento integrale della fattura n. 100/2005 dell’11 novembre 2005, emessa a seguito dell’ordinativo per una partita/lotto corrispondente alla realizzazione dei manufatti in vetroresina del modello di imbarcazione RS44 (carena, vassoio interni, cruscotto, paiolo del vano motori, semi-gusci della spiaggetta di poppa, vinilestere della cassa gasolio) e che l’intervenuto pagamento 8 costituiva prova del fatto che la committente avesse verificato la loro corretta esecuzione – mancato di desumere dall’avvenuto pagamento l’accettazione dell’opera realizzata, senza che alcuna ulteriore prestazione potesse essere richiesta alla società appaltatrice (tantomeno la consegna), con la conseguente infondatezza delle domande spiegate dalla Curatela, anziché incentrare l’oggetto della decisione sull’asserita mancata prova della consegna dell’opera, con l’erronea applicazione delle norme sulla vendita. Obietta la ricorrente principale che la consegna del bene non sarebbe rientrata tra le obbligazioni dell’appaltatore, concretandosi la stessa nella messa a disposizione del bene a favore del committente, parificabile all’immissione nel possesso (messa a disposizione confermata dai solleciti al ritiro del 2 novembre 2005 e del 2 agosto 2006), con la conseguenza che non sarebbe sussistito alcun onere probatorio a carico dell’appaltatore in ordine alla consegna/ritiro dei manufatti, prova nel caso in esame irrilevante, una volta che l’opera fosse stata, anche tacitamente, accettata, con il correlato trasferimento del rischio di deterioramento in capo all’appaltante. 2.1.– I due riportati motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati. Infatti, l’obbligo di consegna della cosa ricorre anche nell’appalto di opere (ma non nell’appalto di servizi, ipotesi in cui l’attuazione del servizio materializza l’esecuzione dell’appalto, senza che si cristallizzi un opus quale entità materiale distinta dalla prestazione realizzata). 9 E ciò sebbene nell’appalto la consegna abbia una valenza meramente accessoria rispetto all’obbligazione principale di esecuzione dell’opera e si distingua da quest’ultima sul piano giuridico: l’obbligazione (principale) di eseguire l’opera è un’obbligazione di facere;
l’obbligazione (accessoria) di consegna dell’opera eseguita è un’obbligazione di dare e segnatamente di tradere. Se nell’appalto di opere non ricorresse siffatta obbligazione accessoria, come ritenuto dalla ricorrente principale, nel caso di mancata attuazione della consegna, l’opera realizzata non produrrebbe alcun beneficio a vantaggio dell’appaltante. Pertanto, non è sufficiente che l’opera sia stata accettata e che eventualmente il compenso sia stato corrisposto affinché possa ritenersi che l’assuntore abbia assolto a tutte le obbligazioni sul medesimo gravanti. Successivamente all’accettazione, l’appaltatore è tenuto altresì a consegnare l’opera al committente o ad un suo incaricato, completando così la fase di adempimento della prestazione. E tanto benché la consegna dei lavori eseguiti costituisca un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione esige, al contrario, che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell’opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell’opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 2, 10 Ordinanza n. 18409 del 07/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27915 del 23/09/2022; Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4051 del 01/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22879 del 10/11/2015; Sez. 2, Sentenza n. 15711 del 21/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 25592 del 30/11/2011). Per effetto della consegna l’appaltante ottiene, dunque, oltre alla titolarità, anche la materiale disponibilità della res oggetto dell’appalto. 2.2.– Quanto al rilievo secondo cui l’accettazione dell’opera implicherebbe l’esonero dell’appaltatore da ogni residua obbligazione, si rileva che la consegna solitamente avviene dopo l’accettazione. Può avvenire però, su accordo delle parti, anche prima che l’opera sia accettata: ciò quando il committente, che abbia la necessità di ottenere in tempi brevi la disponibilità della cosa, si riservi di verificarne in un secondo momento la corretta realizzazione ovvero quando le parti convengano che la verifica debba avere luogo dopo un periodo di prova presso l’appaltante. Con l’effetto che – contrariamente all’assunto della ricorrente – la verifica precede fisiologicamente la consegna, salvo che non sia stabilito il contrario. E l’obbligo di consegna permane nonostante l’accettazione. Inoltre, la mera consegna, in assenza di comportamenti successivi dell’appaltante idonei a dare fondamento alla volontà di accettarla, non può essere intesa come una forma di accettazione tacita dell’opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21111 del 16/09/2013). Così come le parti possono stabilire che la consegna avvenga decorso un determinato termine dall’accettazione 11 dell’opera ovvero che la cosa debba rimanere anche dopo l’accettazione presso l’assuntore a disposizione del committente, il quale può decidere, a suo piacimento, quando ritirarla. In questa evenienza l’appaltatore deve essere compensato per le spese di custodia sostenute. Con la conseguenza che, benché l’attività caratteristica dell’appaltatore sia quella di compiere l’opera commissionata, ossia di trasformare, non di restituire le cose a tal fine ricevute dal committente, tuttavia, poiché, sia prima che dopo la trasformazione, tali cose rimangono affidate alla fiducia e alla custodia dell’appaltatore, questo rapporto di affidamento va regolato con le norme del deposito, per quel che riguarda l’obbligo della diligenza nella custodia e le questioni sulla responsabilità dell’appaltatore, se per sua colpa perissero le cose a lui affidate (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2586 del 11/11/1950). Orbene, l’appaltatore, fino alla consegna dell’opera al committente, detiene l’opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio, e deve pertanto considerarsi detentore qualificato. In ordine al quomodo della consegna, non essendo prescritte formalità particolari, e fatte salve le specifiche pattuizioni delle parti, la consegna può avvenire secondo qualsiasi modalità attraverso la quale può compiersi un’attribuzione di possesso e può essere fatta anche ad un collaboratore del committente a ciò preposto, come il direttore dei lavori, che deve ritenersi legittimato a ricevere l’opera, salvo che non sia stato stabilito altrimenti. 12 All’esito della consegna, l’opera deve essere funzionale allo scopo per cui è stata realizzata, senza che siano necessari ulteriori interventi, ossia deve essere consegnata nello stesso regolare stato di struttura e di funzione in cui si trovava nel momento in cui è stata ultimata. Effetti analoghi alla consegna produce l’immissione nell’immobile, per esclusiva iniziativa del committente, senza che vi sia stato alcun concorso dell’assuntore, neanche attraverso un atto di consegna, purché senza che sia integrato uno spoglio. In ultimo, luogo della consegna per gli appalti di cose mobili è il domicilio o la sede del debitore, ossia dell’appaltatore ex art. 1182, ultimo comma, c.c. Nel caso in cui la consegna abbia, invece, ad oggetto beni immobili, essa deve avvenire nel luogo in cui il bene si trova. Il luogo della consegna può tuttavia essere espressamente regolato diversamente secondo i patti delle parti o gli usi vigenti. 2.3.– Una volta stabilito che anche nell’appalto ricade sull’artefice dell’opera uno specifico obbligo di consegna della res, nella fattispecie, correttamente è stato escluso che i meri solleciti al ritiro inviati mediante fax fossero idonei ad escludere il mancato assolvimento dell’obbligo di consegna a cura dell’assuntore. Sarebbe stato necessario, infatti, che l’appaltatore costituisse in mora l’appaltante attraverso una missiva avente i caratteri quantomeno dell’offerta non formale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 23/04/2004), affinché questi fosse liberato dall’obbligo di consegna. La mora del committente nel ricevere la consegna (nel caso di specie, trattandosi di cosa mobile da consegnare nel domicilio 13 del debitore, mediante offerta per intimazione ex art. 1209, secondo comma, c.c.) è diversa dalla mora nell’eseguire la verifica, presupponendo che sia già avvenuta l’accettazione e che l’assuntore abbia notificato al committente, nelle forme prescritte, l’intimazione a prendere l’opera in consegna;
successivamente l’appaltatore potrà richiedere al giudice la nomina di un sequestratario;
all’esito la mora comporta gli effetti previsti dagli artt. 1206 e ss. c.c.: l’appaltante dovrà rimborsare all’assuntore le spese di custodia e conservazione della cosa, mentre cesserà l’obbligo dell’ordinaria manutenzione. Ebbene, i meri solleciti inviati non sono significativi della messa in mora dell’appaltante. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di primo grado – la quale aveva dichiarato la risoluzione del contratto concluso tra le parti per inadempimento della NI S.r.l. sul presupposto della mancata prova della consegna dei beni di cui alla commessa –, distinguendo nel percorso logico- argomentativo la sorte dei beni minori (non reperiti e inventariati) da quella della carena (bene principale reperito e inventariato), ma limitandosi a motivare l’inadempimento solo rispetto ai beni minori, con l’omessa motivazione rispetto alla carena, benché questa costituisse il bene principale di maggior valore economico (dell’importo, riportato in fattura, di euro 54.400,00, oltre IVA), mentre gli altri 5 beni costituissero opere accessorie di minor 14 valore (il cui importo complessivo ammontava ad euro 18.071,00, oltre IVA). Assume la ricorrente principale che la Corte d’appello avrebbe mancato di spiegare e motivare le ragioni per le quali aveva ritenuto che l’inadempimento fosse esteso anche al predetto bene principale, benché rinvenuto presso la sede della NI e regolarmente inventariato. 3.1.– Il motivo è infondato. Premesso che il percorso motivazionale delle due sentenze di merito diverge quanto alla qualificazione del contratto (considerato come vendita dal Tribunale e come appalto dalla Corte d’appello), il che rende ammissibile la doglianza, nessuna omissione si rinviene rispetto alle argomentazioni svolte in ordine al mancato assolvimento, a cura dell’assuntore, dell’obbligo di consegna delle cose commissionate. La sentenza impugnata ha, infatti, sostenuto che, mentre con riferimento ai manufatti accessori in vetroresina del modello di imbarcazione RS44 (vassoio interni, cruscotto, paiolo del vano motori, semi-gusci della spiaggetta di poppa, vinilestere della cassa gasolio) non vi era prova che essi fossero stati consegnati, in mancanza del loro rinvenimento sia presso la sede dell’appaltatrice, sia presso la sede della committente, difetto di prova che sarebbe ricaduto sull’assuntore, con riguardo al manufatto principale (carena) vi era la prova della mancata consegna, poiché tale bene era stato rinvenuto e inventariato presso la sede della NI S.r.l. 4.– Con i quattro motivi del ricorso incidentale condizionato la controricorrente si duole: A) ai sensi dell’art. 360, primo 15 comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione agli artt. 1470 e ss. c.c. e 1655 e ss. c.c., per avere la Corte del gravame qualificato il contratto concluso tra le parti quale appalto e non già quale vendita;
B) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1666 e 1667 c.c. nonché degli artt. 1476, n. 1, 1477 e 1510 c.c., in punto di consegna del bene, e degli artt. 1490 e ss. c.c., in punto di garanzia per i vizi e mancanza di qualità e aliud pro alio, in relazione all’art. 1177 c.c., in ordine all’obbligo di custodia, per avere la Corte di secondo grado, all’esito della qualificazione del contratto come appalto, inferito la verifica e l’accettazione dell’opera, a cura della committente, in virtù del pagamento della fattura n. 100/2005, mentre la corretta qualificazione del contratto come vendita avrebbe imposto l’applicazione delle norme relative appunto alla vendita, con riferimento specifico all’obbligo di consegna mai assolto dalla venditrice;
C) ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1666 e 1667 c.c., con l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e con il travisamento della prova, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’appaltatrice avesse realizzato l’opera e che la committente l’avesse verificata e accettata, in virtù del pagamento della fattura n. 100/2005, mentre non sarebbe stato lecito inferire presuntivamente che l’AM, quando era in bonis, e la Curatela, successivamente, avessero in alcun modo verificato e accettato l’opera, né che detta opera fosse stata, a monte, realizzata dalla NI S.r.l., in mancanza di alcun invito a 16 procedere alla verifica e senza che la committente fosse stata posta nella condizione di eseguirla effettivamente;
D) ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 1665, 1666 e 1667 c.c., in relazione ai due fax del 2 novembre 2005 e del 2 agosto 2006, con l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e con il travisamento della prova, per avere la Corte capitolina ricavato la dimostrazione della realizzazione delle stampate, oltre che dal pagamento della fattura n. 100/2005, anche dai due fax citati, con i quali sarebbe stato sollecitato il ritiro, sebbene essi non si riferissero ai beni portati nella fattura emarginata e non comprovassero affatto la realizzazione dell’opera e men che mai la sua messa a disposizione per la verifica. 4.1.– Il ricorso incidentale è assorbito, in ragione del fatto che è stato condizionato all’accoglimento del ricorso principale. 5.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso principale deve essere respinto mentre il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. 17
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna la ricorrente principale alla refusione, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale condizionata, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CNA nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 11 dicembre 2025. Il Consigliere estensore AR UZ Il Presidente DO CA
- ricorrente -
contro Curatela del fallimento della AQUAMARINE Yacht & Sail S.r.l. (C.F.: 07153691006), in persona del suo curatore pro – tempore, rappresentata e difesa, in forza di provvedimento di nomina del giudice delegato del 26 marzo 2021, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato, dall’Avv. R.G.N. 7180/21 U.P. 11/12/2025 Appalto – Realizzazione cosa mobile – Consegna – Obbligo dell’appaltatore Civile Sent. Sez. 2 Num. 34536 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 29/12/2025 2 LD MO NE, nel cui studio in Roma, via Polonia n. 7, ha eletto domicilio;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4879/2020, pubblicata l’8 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere relatore AR UZ;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Enrico Maria Stramigioli per la ricorrente e l’Avv. Edvige NO – per delega dell’Avv. LD MO NE – per il controricorrente e ricorrente incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 2008, la Curatela del fallimento della AM Yacht & Sail S.r.l. conveniva, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, la NI S.r.l., al fine di sentire pronunciare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 25 gennaio 2005, avente ad oggetto l’esecuzione di manufatti in vetroresina (c.d. stampate) destinati all’assemblaggio per la realizzazione di imbarcazioni e, per l’effetto, la condanna 3 della convenuta alla restituzione della somma di euro 86.965,20, IVA compresa, corrisposta dall’attrice per l’esecuzione dei manufatti oggetto della fattura n. 100/2005, ovvero – in via subordinata – la risoluzione parziale del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 21.685,20 per i manufatti oggetto della commessa non rinvenuti dalla Curatela fallimentare in sede di inventario (ad eccezione della carena per imbarcazione a motore RS44, che, invece, era stata inventariata presso lo stabilimento della NI), oltre al risarcimento dei danni corrispondenti al minor valore della carena rispetto al prezzo versato per i difetti presenti sulla stessa. Si costituiva in giudizio la NI S.r.l., la quale chiedeva che le domande avversarie fossero rigettate, esponendo che aveva realizzato tutti i manufatti commissionati, per la cui esecuzione aveva infatti ricevuto l’integrale pagamento, e che gli stessi erano stati ritirati dalla committente, fatta eccezione per la carena, di cui la stessa aveva invece omesso il ritiro presso lo stabilimento della società appaltatrice, onere posto a suo carico, come previsto nel contratto e come indicato nella fattura emessa in esecuzione della commessa;
il che sarebbe stato confermato dagli inviati solleciti per il ritiro, cui l’appaltante non aveva dato riscontro. Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 76/2017, depositata il 26 gennaio 2017, accoglieva la domanda principale e, per l’effetto, pronunciava la risoluzione del contratto, qualificato come vendita, per inadempimento, a cura della venditrice, 4 dell’obbligo di consegna, condannando la stessa venditrice alla restituzione dell’intera somma ricevuta di euro 86.965,20. 2.– La NI S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erronea qualificazione giuridica del contratto come vendita anziché come appalto, con la conseguente errata applicazione delle norme di diritto relative alla fattispecie, dovendosi invece applicare le norme sull’appalto e, in specie, gli artt. 1666 e 1667 c.c. o, in subordine, l’art. 1665 c.c.; 2) l’erronea valutazione delle prove, dalle quali sarebbe emerso che il tipo di lavoro richiesto non rientrava nella normale attività produttiva dell’azienda, ma richiedeva lavorazioni ad hoc, con il conseguente adempimento delle obbligazioni rimesse all’appaltatore, in correlazione con l’avvenuto pagamento e l’accettazione dell’opera, ricostruzione avvalorata dall’invio dei solleciti al ritiro del 2 novembre 2005 e del 2 agosto 2006. Si costituiva nel giudizio d’appello la Curatela del fallimento della AM Yacht & Sail S.r.l., la quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava la pronuncia appellata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, benché il Tribunale avesse sicuramente errato nel qualificare il rapporto contrattuale intercorso fra le parti come vendita e non come appalto – giacché era evidente che alla NI era stata commissionata la costruzione di manufatti su stampi (progetti) forniti dalla committente e, quindi, un’attività completamente 5 nuova e fuori dal normale ciclo produttivo dell’azienda –, nondimeno doveva essere confermata la fondatezza della domanda attorea;
b) che, infatti, pur ritenendo acclarato che i manufatti in VTR fossero stati realizzati dalla NI già nel 2005, compresa la carena – circostanza avvalorata dal fatto che AM aveva effettuato l’integrale pagamento della fattura n. 100/2005, così dimostrando di aver verificato la corretta esecuzione della prestazione dell’appaltatore –, era evidente che era, invece, totalmente mancata la prova dell’effettiva consegna degli stessi (esclusa la carena) alla committente, prova il cui onere sarebbe gravato sulla NI, posto che il documento di trasporto attestante il trasferimento delle stampate minori era stato prodotto tardivamente, con la conseguente inutilizzabilità dello stesso;
c) che le comunicazioni inviate via fax del 2 novembre 2005 e del 2 agosto 2006 – con cui la NI aveva sollecitato AM al ritiro di tutti i manufatti in VTR – erano idonee a far presumere che le opere fossero state realizzate, ma non dimostravano che le strutture erano state effettivamente ritirate dalla committente;
del resto, il documento di trasporto, inutilizzabile ai fini della prova del ritiro dei manufatti minori, ma valutabile al fine di verificare l’efficacia probatoria degli altri documenti prodotti dall’appellante, risultava essere stato redatto il 27 dicembre 2005, mentre la seconda diffida a ritirare le opere risaliva al 2 agosto 2006; d) che la Curatela fallimentare – la quale aveva proceduto ad inventariare i beni presso la sede della società fallita nel 2008 – non aveva rinvenuto quei manufatti nella sede della AM e neppure presso la sede dell’appaltatrice, né aveva rinvenuto nella contabilità della fallita traccia dei costi 6 sostenuti per procedere al prelievo e al trasporto dei manufatti dalla sede dell’appaltatrice alla sede della committente (come previsti in contratto a suo carico), sicché difettava la prova che essi fossero stati consegnati all’ordinante, dovendo, quindi, escludersi che le comunicazioni inviate via fax del 2 novembre 2005 e del 2 agosto 2006 costituissero prova della consegna dei manufatti alla committenza, che pure li aveva accettati senza riserve eseguendo tempestivamente il pagamento della fattura n. 100/2005, con la conseguenza che gli importi incassati dall’appaltatrice dovevano essere senz’altro restituiti alla Curatela. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la NI S.r.l. Ha resistito, con controricorso, la Curatela del fallimento della AM Yacht & Sail S.r.l., la quale ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, articolato in quattro motivi. 4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1476 c.c., norma erroneamente applicata alla fattispecie, per avere la Corte di merito, pur avendo qualificato il rapporto contrattuale instaurato tra le parti come 7 appalto, fatto applicazione, ai fini della valutazione sull’esecuzione del contratto, delle norme sulla vendita, ritenendo che l’appaltatrice non avesse fornito la prova della consegna dei beni alla committente. Osserva la ricorrente principale che la consegna del bene sarebbe un’obbligazione tipica del contratto di vendita, prevista dall’art. 1476, n. 1, c.c., mentre non sarebbe rientrata tra le obbligazioni del contratto di appalto, nel quale il diritto dell’assuntore al pagamento per l’opus realizzato sarebbe sorto con l’accettazione della stessa, a cura dell’appaltante, equivalendo il pagamento dell’opera ad accettazione, tanto che, nella fattispecie, le parti avevano anche espressamente previsto che fosse onere della committente provvedere al ritiro dei manufatti presso lo stabilimento dell’appaltatrice, come indicato anche nella fattura n. 100/2005 (“da ritirare a vostra cura e spese, franco stabilimento”). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1666, 1667, 1673 c.c. e, in via subordinata, dell’art. 1665 c.c., norme erroneamente non applicate alla fattispecie, per avere la Corte territoriale – dopo aver riconosciuto che la committente aveva provveduto al pagamento integrale della fattura n. 100/2005 dell’11 novembre 2005, emessa a seguito dell’ordinativo per una partita/lotto corrispondente alla realizzazione dei manufatti in vetroresina del modello di imbarcazione RS44 (carena, vassoio interni, cruscotto, paiolo del vano motori, semi-gusci della spiaggetta di poppa, vinilestere della cassa gasolio) e che l’intervenuto pagamento 8 costituiva prova del fatto che la committente avesse verificato la loro corretta esecuzione – mancato di desumere dall’avvenuto pagamento l’accettazione dell’opera realizzata, senza che alcuna ulteriore prestazione potesse essere richiesta alla società appaltatrice (tantomeno la consegna), con la conseguente infondatezza delle domande spiegate dalla Curatela, anziché incentrare l’oggetto della decisione sull’asserita mancata prova della consegna dell’opera, con l’erronea applicazione delle norme sulla vendita. Obietta la ricorrente principale che la consegna del bene non sarebbe rientrata tra le obbligazioni dell’appaltatore, concretandosi la stessa nella messa a disposizione del bene a favore del committente, parificabile all’immissione nel possesso (messa a disposizione confermata dai solleciti al ritiro del 2 novembre 2005 e del 2 agosto 2006), con la conseguenza che non sarebbe sussistito alcun onere probatorio a carico dell’appaltatore in ordine alla consegna/ritiro dei manufatti, prova nel caso in esame irrilevante, una volta che l’opera fosse stata, anche tacitamente, accettata, con il correlato trasferimento del rischio di deterioramento in capo all’appaltante. 2.1.– I due riportati motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati. Infatti, l’obbligo di consegna della cosa ricorre anche nell’appalto di opere (ma non nell’appalto di servizi, ipotesi in cui l’attuazione del servizio materializza l’esecuzione dell’appalto, senza che si cristallizzi un opus quale entità materiale distinta dalla prestazione realizzata). 9 E ciò sebbene nell’appalto la consegna abbia una valenza meramente accessoria rispetto all’obbligazione principale di esecuzione dell’opera e si distingua da quest’ultima sul piano giuridico: l’obbligazione (principale) di eseguire l’opera è un’obbligazione di facere;
l’obbligazione (accessoria) di consegna dell’opera eseguita è un’obbligazione di dare e segnatamente di tradere. Se nell’appalto di opere non ricorresse siffatta obbligazione accessoria, come ritenuto dalla ricorrente principale, nel caso di mancata attuazione della consegna, l’opera realizzata non produrrebbe alcun beneficio a vantaggio dell’appaltante. Pertanto, non è sufficiente che l’opera sia stata accettata e che eventualmente il compenso sia stato corrisposto affinché possa ritenersi che l’assuntore abbia assolto a tutte le obbligazioni sul medesimo gravanti. Successivamente all’accettazione, l’appaltatore è tenuto altresì a consegnare l’opera al committente o ad un suo incaricato, completando così la fase di adempimento della prestazione. E tanto benché la consegna dei lavori eseguiti costituisca un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione esige, al contrario, che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell’opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell’opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 2, 10 Ordinanza n. 18409 del 07/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27915 del 23/09/2022; Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4051 del 01/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22879 del 10/11/2015; Sez. 2, Sentenza n. 15711 del 21/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 25592 del 30/11/2011). Per effetto della consegna l’appaltante ottiene, dunque, oltre alla titolarità, anche la materiale disponibilità della res oggetto dell’appalto. 2.2.– Quanto al rilievo secondo cui l’accettazione dell’opera implicherebbe l’esonero dell’appaltatore da ogni residua obbligazione, si rileva che la consegna solitamente avviene dopo l’accettazione. Può avvenire però, su accordo delle parti, anche prima che l’opera sia accettata: ciò quando il committente, che abbia la necessità di ottenere in tempi brevi la disponibilità della cosa, si riservi di verificarne in un secondo momento la corretta realizzazione ovvero quando le parti convengano che la verifica debba avere luogo dopo un periodo di prova presso l’appaltante. Con l’effetto che – contrariamente all’assunto della ricorrente – la verifica precede fisiologicamente la consegna, salvo che non sia stabilito il contrario. E l’obbligo di consegna permane nonostante l’accettazione. Inoltre, la mera consegna, in assenza di comportamenti successivi dell’appaltante idonei a dare fondamento alla volontà di accettarla, non può essere intesa come una forma di accettazione tacita dell’opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21111 del 16/09/2013). Così come le parti possono stabilire che la consegna avvenga decorso un determinato termine dall’accettazione 11 dell’opera ovvero che la cosa debba rimanere anche dopo l’accettazione presso l’assuntore a disposizione del committente, il quale può decidere, a suo piacimento, quando ritirarla. In questa evenienza l’appaltatore deve essere compensato per le spese di custodia sostenute. Con la conseguenza che, benché l’attività caratteristica dell’appaltatore sia quella di compiere l’opera commissionata, ossia di trasformare, non di restituire le cose a tal fine ricevute dal committente, tuttavia, poiché, sia prima che dopo la trasformazione, tali cose rimangono affidate alla fiducia e alla custodia dell’appaltatore, questo rapporto di affidamento va regolato con le norme del deposito, per quel che riguarda l’obbligo della diligenza nella custodia e le questioni sulla responsabilità dell’appaltatore, se per sua colpa perissero le cose a lui affidate (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2586 del 11/11/1950). Orbene, l’appaltatore, fino alla consegna dell’opera al committente, detiene l’opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio, e deve pertanto considerarsi detentore qualificato. In ordine al quomodo della consegna, non essendo prescritte formalità particolari, e fatte salve le specifiche pattuizioni delle parti, la consegna può avvenire secondo qualsiasi modalità attraverso la quale può compiersi un’attribuzione di possesso e può essere fatta anche ad un collaboratore del committente a ciò preposto, come il direttore dei lavori, che deve ritenersi legittimato a ricevere l’opera, salvo che non sia stato stabilito altrimenti. 12 All’esito della consegna, l’opera deve essere funzionale allo scopo per cui è stata realizzata, senza che siano necessari ulteriori interventi, ossia deve essere consegnata nello stesso regolare stato di struttura e di funzione in cui si trovava nel momento in cui è stata ultimata. Effetti analoghi alla consegna produce l’immissione nell’immobile, per esclusiva iniziativa del committente, senza che vi sia stato alcun concorso dell’assuntore, neanche attraverso un atto di consegna, purché senza che sia integrato uno spoglio. In ultimo, luogo della consegna per gli appalti di cose mobili è il domicilio o la sede del debitore, ossia dell’appaltatore ex art. 1182, ultimo comma, c.c. Nel caso in cui la consegna abbia, invece, ad oggetto beni immobili, essa deve avvenire nel luogo in cui il bene si trova. Il luogo della consegna può tuttavia essere espressamente regolato diversamente secondo i patti delle parti o gli usi vigenti. 2.3.– Una volta stabilito che anche nell’appalto ricade sull’artefice dell’opera uno specifico obbligo di consegna della res, nella fattispecie, correttamente è stato escluso che i meri solleciti al ritiro inviati mediante fax fossero idonei ad escludere il mancato assolvimento dell’obbligo di consegna a cura dell’assuntore. Sarebbe stato necessario, infatti, che l’appaltatore costituisse in mora l’appaltante attraverso una missiva avente i caratteri quantomeno dell’offerta non formale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 23/04/2004), affinché questi fosse liberato dall’obbligo di consegna. La mora del committente nel ricevere la consegna (nel caso di specie, trattandosi di cosa mobile da consegnare nel domicilio 13 del debitore, mediante offerta per intimazione ex art. 1209, secondo comma, c.c.) è diversa dalla mora nell’eseguire la verifica, presupponendo che sia già avvenuta l’accettazione e che l’assuntore abbia notificato al committente, nelle forme prescritte, l’intimazione a prendere l’opera in consegna;
successivamente l’appaltatore potrà richiedere al giudice la nomina di un sequestratario;
all’esito la mora comporta gli effetti previsti dagli artt. 1206 e ss. c.c.: l’appaltante dovrà rimborsare all’assuntore le spese di custodia e conservazione della cosa, mentre cesserà l’obbligo dell’ordinaria manutenzione. Ebbene, i meri solleciti inviati non sono significativi della messa in mora dell’appaltante. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di primo grado – la quale aveva dichiarato la risoluzione del contratto concluso tra le parti per inadempimento della NI S.r.l. sul presupposto della mancata prova della consegna dei beni di cui alla commessa –, distinguendo nel percorso logico- argomentativo la sorte dei beni minori (non reperiti e inventariati) da quella della carena (bene principale reperito e inventariato), ma limitandosi a motivare l’inadempimento solo rispetto ai beni minori, con l’omessa motivazione rispetto alla carena, benché questa costituisse il bene principale di maggior valore economico (dell’importo, riportato in fattura, di euro 54.400,00, oltre IVA), mentre gli altri 5 beni costituissero opere accessorie di minor 14 valore (il cui importo complessivo ammontava ad euro 18.071,00, oltre IVA). Assume la ricorrente principale che la Corte d’appello avrebbe mancato di spiegare e motivare le ragioni per le quali aveva ritenuto che l’inadempimento fosse esteso anche al predetto bene principale, benché rinvenuto presso la sede della NI e regolarmente inventariato. 3.1.– Il motivo è infondato. Premesso che il percorso motivazionale delle due sentenze di merito diverge quanto alla qualificazione del contratto (considerato come vendita dal Tribunale e come appalto dalla Corte d’appello), il che rende ammissibile la doglianza, nessuna omissione si rinviene rispetto alle argomentazioni svolte in ordine al mancato assolvimento, a cura dell’assuntore, dell’obbligo di consegna delle cose commissionate. La sentenza impugnata ha, infatti, sostenuto che, mentre con riferimento ai manufatti accessori in vetroresina del modello di imbarcazione RS44 (vassoio interni, cruscotto, paiolo del vano motori, semi-gusci della spiaggetta di poppa, vinilestere della cassa gasolio) non vi era prova che essi fossero stati consegnati, in mancanza del loro rinvenimento sia presso la sede dell’appaltatrice, sia presso la sede della committente, difetto di prova che sarebbe ricaduto sull’assuntore, con riguardo al manufatto principale (carena) vi era la prova della mancata consegna, poiché tale bene era stato rinvenuto e inventariato presso la sede della NI S.r.l. 4.– Con i quattro motivi del ricorso incidentale condizionato la controricorrente si duole: A) ai sensi dell’art. 360, primo 15 comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione agli artt. 1470 e ss. c.c. e 1655 e ss. c.c., per avere la Corte del gravame qualificato il contratto concluso tra le parti quale appalto e non già quale vendita;
B) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1666 e 1667 c.c. nonché degli artt. 1476, n. 1, 1477 e 1510 c.c., in punto di consegna del bene, e degli artt. 1490 e ss. c.c., in punto di garanzia per i vizi e mancanza di qualità e aliud pro alio, in relazione all’art. 1177 c.c., in ordine all’obbligo di custodia, per avere la Corte di secondo grado, all’esito della qualificazione del contratto come appalto, inferito la verifica e l’accettazione dell’opera, a cura della committente, in virtù del pagamento della fattura n. 100/2005, mentre la corretta qualificazione del contratto come vendita avrebbe imposto l’applicazione delle norme relative appunto alla vendita, con riferimento specifico all’obbligo di consegna mai assolto dalla venditrice;
C) ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1666 e 1667 c.c., con l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e con il travisamento della prova, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’appaltatrice avesse realizzato l’opera e che la committente l’avesse verificata e accettata, in virtù del pagamento della fattura n. 100/2005, mentre non sarebbe stato lecito inferire presuntivamente che l’AM, quando era in bonis, e la Curatela, successivamente, avessero in alcun modo verificato e accettato l’opera, né che detta opera fosse stata, a monte, realizzata dalla NI S.r.l., in mancanza di alcun invito a 16 procedere alla verifica e senza che la committente fosse stata posta nella condizione di eseguirla effettivamente;
D) ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 1665, 1666 e 1667 c.c., in relazione ai due fax del 2 novembre 2005 e del 2 agosto 2006, con l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e con il travisamento della prova, per avere la Corte capitolina ricavato la dimostrazione della realizzazione delle stampate, oltre che dal pagamento della fattura n. 100/2005, anche dai due fax citati, con i quali sarebbe stato sollecitato il ritiro, sebbene essi non si riferissero ai beni portati nella fattura emarginata e non comprovassero affatto la realizzazione dell’opera e men che mai la sua messa a disposizione per la verifica. 4.1.– Il ricorso incidentale è assorbito, in ragione del fatto che è stato condizionato all’accoglimento del ricorso principale. 5.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso principale deve essere respinto mentre il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. 17
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna la ricorrente principale alla refusione, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale condizionata, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CNA nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 11 dicembre 2025. Il Consigliere estensore AR UZ Il Presidente DO CA