Art. 1.
E' istituito per la stagione invernale 1950-1951, il "Fondo nazionale di soccorso invernale" allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.
La gestione del Fondo stesso e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.
E' istituito per la stagione invernale 1950-1951, il "Fondo nazionale di soccorso invernale" allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.
La gestione del Fondo stesso e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.