Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8266 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10608 del 2024, proposto da
DR BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità afferente la domanda n. progr. 107933 recante la non attribuzione al ricorrente Dott. DR BA dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia reso dalla Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA - indetta con bando di cui al D.D. 1796/2023 dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
- dei giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di seconda fascia espressi nei confronti del Dott. DR BA dalla Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA, pubblicati in data 03/07/2023;
- dell'eventuale conseguente provvedimento, di contenuto ignoto, di diniego alla abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA;
- dei verbali della Commissione giudicatrice, con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente;
- degli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi o conseguenti ivi compreso ogni altro verbale, valutazione o attività riconducibile alla predetta Commissione con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a;
e per la condanna
del Ministero dell’Università e della Ricerca a provvedere alla nomina di una diversa Commissione che proceda quanto prima alla rivalutazione della candidatura del Dott. DR BA consentendo al medesimo di conseguire l'ASN a professore di seconda fascia nel predetto settore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa EN TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Considerato che con atto depositato in data 23 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame per avere, nelle more del giudizio, conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/A3 – Scienza delle Finanze, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto dell’esito del giudizio e della circostanza che l’intimata amministrazione, dapprima costituitasi con formula di mero rito, ha svolto attività difensiva con deposito di memoria solo successivamente al deposito della dichiarazione di parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN TA, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN TA |
IL SEGRETARIO