CASS
Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 7871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7871 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 12857/2023 R.G. proposto da: BO SA, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Zito e dall’avv. Jacopo Vavalli -ricorrente- contro CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. RO Giacchetti -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma R.G. 388/2022 rep. 7578/2022, depositata il I-12-2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio partecipata del 26-3-2026 dal consigliere LI CA;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa MA Dell’Erba, la quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e assorbito il terzo motivo di ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;
OGGETTO: disciplinare notarile RG. 12857/2023 camera di consiglio partecipata 26-3-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 7871 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 31/03/2026 2 uditi l’avv. Jacopo Vavalli per il ricorrente e l’avv. RO Giacchetti per il controricorrente e ricorrente incidentale. FATTI DI CAUSA 1.Secondo quanto si legge nell’ordinanza impugnata della Corte d’appello di Roma, con richiesta del Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e IT in data 8-5-2019, a seguito di delibera del 3-4-2019, è stata promossa l’azione disciplinare nei confronti del notaio RO ON, in relazione a segnalazione del Conservatore della Camera di Commercio di Roma – Registro delle Imprese. In particolare, era stato segnalato che il notaio in data 28-10-2016 aveva trasmesso l’istanza di iscrizione delle variazioni statutarie per la società Ondina s.r.l., comprensive della trasformazione in società semplice, di cui al verbale dell’assemblea dei soci 30-9-2016 -rep. 4165- e tale domanda era stata sospesa comunicando le irregolarità riscontrate;
il 28-4-2017 il notaio aveva trasmesso una pratica di nuovo invio dell’istanza, in relazione alla quale l’ufficio aveva comunicato al notaio il permanere delle irregolarità relative all’oggetto sociale, in quanto comprendente “attività commerciali” non ammesse per la società semplice;
il 6-6-2017 il notaio aveva trasmesso una nuova istanza relativa alla richiesta di iscrizione della variazione dell’oggetto sociale della società semplice, deliberata dai soci in data 1-6-2017 -rep. 6210-, la richiesta era stata sospesa, stante la mancata iscrizione della trasformazione per le precedenti irregolarità, ed era stata comunicata al notaio l’impossibilità di procedere all’iscrizione del nuovo oggetto sociale della società semplice. Il 15-6-2017 il notaio aveva trasmesso una “ulteriore versione” della deliberazione del I-6-2017 della società semplice di modificazione dell’oggetto sociale, perché tale copia conteneva l’indicazione “a rettifica e migliore precisazione di quanto già convenuto con atto del 30-9-2016 a mio repertorio n. 4165/1967”; infine, in data 3 5-2-2019 il notaio aveva trasmesso una “terza versione” della deliberazione del I-6-2017 “recante l’indicazione della rettifica/integrazione dell’atto originario di trasformazione societaria del 30-9-2016”. Il notaio, ascoltato dal Consiglio Notarile, consegnava copia dei due atti a suo rogito -trasformazione del 30-9-2016 rep. 4165 e verbale di assemblea del I-6-2017 rep. 6210- e dichiarava che vi era stato un errore nella compilazione dell’atto relativo al verbale modificativo del I-6-2017 inviato al Conservatore del Registro delle Imprese, che non era stato collazionato prima dell’invio. Il Consiglio Notarile ha esercitato l’azione disciplinare per i fatti contestati, in quanto concretanti violazione dell’art. 147 co.1 lett. a) legge notarile e con decisione depositata il 18-11-2019 la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina – Lazio ha dichiarato il notaio responsabile dell’illecito contestato di cui all’art. 147 lett. a) legge notarile, comminando la sanzione della sospensione per tre mesi. 2.RO ON ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Roma e il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e IT ha chiesto il rigetto del reclamo e l’accoglimento del proprio reclamo incidentale. Con ordinanza depositata il I-12-2022 la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto il reclamo principale e determinato la sanzione nella sospensione dall’esercizio della professione notarile per la durata di un mese, ha rigettato il reclamo incidentale e ha compensato le spese processuali. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, l’ordinanza ha escluso di potere accogliere la tesi del reclamante secondo la quale si era trattato di un mero errore di copia, scusabile e disciplinarmente irrilevante, perché l’addebito consisteva nel deposito in momenti diversi di tre differenti copie autentiche dello 4 stesso verbale, e perciò era condotta diversa dalla semplice mancata collazione di una copia rispetto all’originale; ha rilevato il pericoloso vulnus per la fede pubblica scaturito da tale comportamento, per la palese violazione del principio sul quale si basa l’attività notarile, consistente nell’attribuire fede pubblica agli atti ricevuti, per cui la condotta aveva rilevanza disciplinare ex art. 147 lett. a) legge notarile. Ha dichiarato che il notaio era meritevole delle circostanze attenuanti generiche, per la giovane età anagrafica e professionale (iscritto a ruolo nel 2015), per l’incensuratezza penale, la scarsa offensività in concreto della condotta in quanto al termine della vicenda era stato iscritto nel Registro delle imprese l’atto corretto, per l’assenza di recidiva, perché il precedente segnalato era riferito a condotta successiva. Ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti specifiche, in quanto non sussisteva il ravvedimento operoso di cui all’art. 144 legge notarile, essendo avvenuta la corretta iscrizione nel Registro delle Imprese di copia esatta solo all’esito delle diverse segnalazioni. L’ordinanza ha integralmente rigettato il reclamo incidentale, laddove il Consiglio Notarile sosteneva che la condotta posta in essere dal notaio, consistita nell’avere richiesto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto da lui rogato il 30-9-2016 rep. 4165 portante la trasformazione della società Ondina in società semplice con oggetto sociale non conforme, fosse da qualificare ai sensi dell’art. 138-bis legge notarile e fosse da sanzionare con l’irrogazione della sospensione per sei mesi. Ha dichiarato di condividere le valutazioni della Co.Re.Di., perché l’indicazione dell’oggetto sociale della società trasformata era stata rimediata a monte dal notaio con atto di rettifica e perciò era stata sanzionata ai sensi dell’art. 147 co. 1 lett. a) legge notarile;
quindi ha concluso che correttamente la Commissione aveva riqualificato il fatto inerente all’oggetto sociale ex art. 156-bis co.8 legge notarile, anziché individuare un fatto diverso ex art. 156-bis co. 5 9, perché non era emerso un fatto nuovo e diverso rispetto a quelli accertati dal Consiglio Notarile, ma erano stati considerati gli accadimenti già contestati e qualificati ai sensi dell’art. 147 lett. a). 3.Avverso l’ordinanza RO ON ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e IT ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto due motivi di ricorso incidentale. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la camera di consiglio partecipata del 26-3-2026 e nei termini il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., dell’art. 135 della legge notarile, nonché dell’art. 147, comma 1, lettera a) e dell’art. 136 della legge notarile, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., a fronte dell’erronea applicazione della disciplina sulla pubblica fede attribuita all’atto notarile e, comunque, della erronea applicazione della sanzione della sospensione disciplinare in virtù del riconoscimento, da parte del Giudice a quo, della tenuità dei fatti contestati”. Evidenzia che il rilascio da parte del notaio al Registro delle Imprese di copie autentiche difformi dall’originale di un verbale societario riguarda profili di discrasia che hanno mero carattere formale e nessun rilievo ai fini del significato dell’atto e della sua funzione documentale;
aggiunge che si trattava di meri errori materiali che, se fossero stati contenuti in una sentenza, sarebbero stati oggetto di correzione di errore materiale e, se fossero stati oggetto di valutazione penale, sarebbero stati considerati falso innocuo. Quindi sostiene che la Corte d’appello, attribuendo rilevanza disciplinare a fatti che ne erano privi, sia incorsa 6 nella violazione dell’art. 135 legge notarile e dell’art. 2700 cod. civ., nonché dell’art. 147 co.1 lettera a) legge notarile. Inoltre, evidenzia come la stessa ordinanza impugnata abbia attribuito scarsa rilevanza in concreto alla condotta e sostiene che ciò avrebbe dovuto comportare l’applicazione dell’art. 136 legge notarile, alla luce dei principi enunciati da Cass. Sez. U 26 ottobre 2017 n. 25457. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, della legge notarile, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., a fronte della erronea applicazione della disciplina in materia di concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi della detta disposizione della legge notarile”; richiama il disposto dell’art. 144 co. 1 legge notarile, secondo la quale, se ricorrono le circostanze attenuanti, è sostituita la sanzione pecuniaria alla sospensione, evidenziando come il meccanismo di degradazione della sanzione operi in tal senso. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, della legge notarile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., a fronte della mancata applicazione delle circostanze attenuanti specifiche ai sensi della detta disposizione della legge notarile”. In via subordinata rispetto ai precedenti motivi, il ricorrente evidenzia che il notaio aveva inviato al Registro delle Imprese la copia emendata dalle difformità, per cui aveva posto in essere condotta volta a rimediare le conseguenze dannose dell’illecito commesso;
perciò, sussistevano i presupposti per applicare l’art. 144 co.1 legge notarile in ordine al ravvedimento operoso. Sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata abbia ritenuto che la condotta fosse stata posta in essere dopo la segnalazione della Camera di Commercio, perché l’ultimo invio della copia del verbale rep. 6210 risaliva al 5-2-2019 e la prima segnalazione era del 14-2-2019; aggiunge che, comunque, non vi è un termine decadenziale perché 7 operi il ravvedimento operoso e allo stesso non osta il dato che l’illecito sia di pericolo, essendo la condotta successiva atto uguale e contrario, e dunque riparatorio. 4.Con il primo motivo di ricorso incidentale il Consiglio Notarile deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 144 L.N., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; nullità dell’ordinanza, limitatamente al capo concernente la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione dovuta al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”. Il ricorrente incidentale lamenta che l’ordinanza impugnata, dopo avere pienamente condiviso le argomentazioni della Commissione disciplinare sulla consistenza e la gravità dell’addebito, abbia riconosciuto, in maniera incoerente e sulla base di elementi errati e irrilevanti, le circostanze attenuanti generiche;
sostiene che la motivazione sul punto sia manifestamente incoerente, in primo luogo sotto il profilo soggettivo, perché non aveva rilevanza la giovane età anagrafica e professionale del notaio, già condannato in altro procedimento disciplinare alla sospensione per sei mesi con pronuncia passata in giudicato. 5.Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Consiglio Notarile deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 147, lett. a) L.N., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; nullità dell’ordinanza, limitatamente al capo concernente la determinazione della sanzione, per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, n.4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione, mancante o meramente apparente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”. Il Consiglio Notarile evidenzia che l’ordinanza impugnata ha condiviso le valutazioni della Commissione di disciplina con riferimento alla condotta di cui all’atto del 30-9-2016 rep. 4165 di trasformazione della società a 8 responsabilità limitata in società semplice con oggetto sociale consistente in attività commerciale, non conforme all’art. 2249 cod. civ., ma rileva che con il suo reclamo aveva chiesto non solo di applicare, in relazione a quella condotta, sanzione ex art. 138-bis legge notarile, ma anche di applicare, per tutti i fatti, la sospensione per sei mesi ex art. 147 lett. a) legge notarile;
aggiunge che, quale che fosse l’inquadramento giuridico, la sanzione doveva tenere nel debito conto il complessivo modus operandi accertato, comprensivo del ricevimento dell’atto rep. 4165, e la Corte d’appello non dimostrava di averlo fatto, con l’illogico risultato di giungere alla riduzione della sanzione, nonostante la complessiva grave condotta. 6.Per primo logicamente deve essere esaminato il primo motivo di ricorso principale, che è infondato per le ragioni di seguito esposte. E’ acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che l’art. 147 lett. a) legge 16 febbraio 1913 n. 89 prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all’interno della quale è punibile ogni comportamento, posto in essere dal notaio sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l’interesse tutelato;
l’art. 147 individua con chiarezza l’interesse tutelato, nella dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile, e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l’interesse tutelato;
la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante da parte del giudice di merito non è sindacabile dalla Cassazione, in quanto il controllo di legittimità sull’applicazione da parte del giudice di merito di clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in esse del fatto concreto (Cass. Sez. 2 27-9-2022 n. 28133, Cass. Sez. 2 28-8- 2015 n. 17266, Cass. Sez. 6-3 23-3-2012 n. 4721; cfr. Cass. Sez. U 10-10-2024 n. 26369, in materia di procedimenti disciplinari a carico di avvocati, per l’enunciazione del principio secondo il quale la concreta 9 individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale è rimessa all’ordine professionale e il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme avviene nei limiti della valutazione di ragionevolezza). Nella fattispecie, la condotta addebitata al notaio ai sensi dell’art. 147 lett.a) legge notarile, come esaminata dall’ordinanza impugnata (da pag.22) è consistita non nella commissione di meri errori materiali, alla quale la vorrebbe ricondurre il ricorrente con il suo primo motivo di ricorso;
è consistita nell’avere depositato presso il Registro delle Imprese, in momenti diversi, tre differenti copie autentiche dello stesso verbale dell’assemblea dei soci della società semplice Ondina di data 1-6-2017 -rep. 6210-, che l’ordinanza impugnata ha espressamente evidenziato trattarsi di condotta diversa dalla semplice mancata collazione di una copia rispetto all’originale. A fronte della condotta come accertata -che il ricorrente avrebbe potuto mettere in discussione in questa sede esclusivamente formulando motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.- legittimamente l’ordinanza ha evidenziato che la fede pubblica, tipica degli atti notarili, comprende anche la correttezza formale delle copie conformi degli atti, rilasciate ai fini del loro utilizzo;
quindi, in termini esenti da qualsiasi vizio logico e giuridico ha concluso che le condotte commesse integravano la fattispecie di cui all’art. 147 lett. a) legge notarile, che sussiste nel caso in cui il notaio «compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile». Né le affermazioni del ricorrente, sull’innocuità delle inesattezze commesse, si confrontano con il dato che le condotte, in quanto ripetute con riguardo allo stesso atto pubblico originale, sono state valutate dalla Corte d’appello come attestanti che il notaio ha operato nella totale inosservanza del principio della fede pubblica tipica degli atti notarili;
la conseguente valutazione di idoneità delle condotte 10 a compromettere i valori tutelati dall’art. 147 lett. a) resiste alla censura in questa sede, essendo all’evidenza anomalo il comportamento del pubblico ufficiale -il quale ha anche il compito di rilasciare copie conformi agli originali da lui rogati- consistito nell’inviare al Registro delle Imprese tre copie differenti dello stesso originale da lui rogato. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la statuizione non si pone in contraddizione neppure con l’ulteriore rilievo dell’ordinanza impugnata, in ordine alla scarsa offensività in concreto della condotta;
ciò perché tale affermazione (a pag. 24 dell’ordinanza) è stata svolta esclusivamente al fine di giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e perciò non ha inciso in alcun modo sulla già eseguita valutazione (da pag. 22 a pag. 24 in alto) in ordine all’integrazione dell’illecito contestato. Ne consegue che non rilevano, al fine di escludere la rilevanza disciplinare della condotta contestata, neppure le deduzioni svolte dal ricorrente richiamando l’art. 136 legge notarile, in quanto ogni questione relativa all’applicazione dell’art. 136 si pone nella fase di determinazione della sanzione e non in quella dell’accertamento in ordine all’esistenza dell’illecito. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente nella memoria illustrativa, nessuna delle deduzioni svolte con il primo motivo di ricorso è finalizzata a sostenere in modo ammissibile in questa sede che all’illecito commesso avrebbero dovuto essere applicate le sanzioni meno gravi previste dall’art. 136; infatti, la valutazione sulla gravità della condotta comporta accertamento in fatto spettante al giudice di merito e che avrebbe potuto essere censurato solo attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti. 7.Logicamente deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso principale, con il quale il ricorrente lamenta che non siano state 11 riconosciute, con riguardo alla condotta di cui al primo motivo di ricorso, le attenuanti specifiche di cui all’art. 144 legge notarile. Rimane al di fuori dall’ambito del motivo, che è stato proposto ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., ogni affermazione con la quale il ricorrente tenta di veicolare in questa sede un accertamento in fatto diverso da quello eseguito dalla sentenza impugnata, in quanto a tal fine il ricorrente avrebbe soltanto potuto proporre motivo di ricorso ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.; quindi, è acquisito che la corretta iscrizione nel Registro delle Imprese della copia esatta dell’atto di rep. 6210 è avvenuta solo all’esito delle successive segnalazioni, come accertato dall’ordinanza impugnata. Posto questo dato, legittimamente l’ordinanza impugnata ha escluso l’esistenza dei presupposti per applicare l’attenuante di cui all’art. 144 legge notarile che, per la parte che qui interessa, riguarda il caso nel quale il notaio «si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto». E’ stato già evidenziato dalla Suprema Corte che, ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui si discute, negli illeciti commissivi la rimozione delle conseguenze dannose consiste nel compimento di una attività uguale e contraria a quella integrante la violazione;
però, non può esaurirsi nella condotta doverosa mancata, in quanto richiede un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione di fatto e di diritto prodottasi in contrasto con quella che, rispettando la prescrizione deontologica e professionale, si sarebbe verificata (Cass. Sez. 2 13-6-2023 n. 16859, Cass. Sez. 2 12- 2-2014 n. 3203). Nella fattispecie, all’evidenza, l’iscrizione nel Registro delle Imprese, al terzo invio, di copia conforme dell’atto non ha costituito condotta finalizzata a eliminare le conseguenze della precedente violazione, ma ha costituito la condotta a cui il notaio era obbligato fin 12 dall’inizio e che, solo alla fine e a seguito delle successive segnalazioni ricevute, ha posto in essere. Quindi, si è trattato solo della condotta doverosa prima mancata. 8.Si deve ora esaminare il secondo motivo di ricorso incidentale, che è fondato nei termini di seguito esposti nella parte in cui il Consiglio Notarile lamenta la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata con riguardo alla determinazione della sanzione. La Corte d’appello ha espressamente esaminato e rigettato il reclamo incidentale del Consiglio Notarile laddove aveva sostenuto che, con riferimento all’atto rep. 4165 di trasformazione di società a responsabilità limitata in società semplice con oggetto non conforme all’art. 2249 cod. civ., fosse integrato l’illecito di cui all’art. 138-bis legge notarile. Sotto questo profilo, il Consiglio Notarile non svolge alcuna specifica censura all’ordinanza impugnata, laddove ha dichiarato che tutte le condotte ascritte al notaio erano state correttamente sanzionate dalla Co.Re.Di ai sensi dell’art. 147 co.1 lett.a), per cui il dato è definitivamente acquisito in causa. Però, la Corte d’appello non ha esaminato il motivo di reclamo incidentale del Consiglio Notarile nella parte in cui aveva chiesto la determinazione della sanzione in mesi sei di sospensione, sostenendo che la sanzione irrogata non era adeguata rispetto alla condotta complessivamente considerata, comprensiva anche di quella relativa all’atto rep. 4165 - per avere il notaio rogato atto di trasformazione di società a responsabilità limitata in società semplice con oggetto non conforme all’art. 2249 cod. civ.; quindi -e perciò è fondata la censura di mancanza di motivazione, diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico Ministero- la Corte d’appello non ha dimostrato di avere tenuto conto della complessiva condotta attribuita al notaio nella determinazione della relativa sanzione. Infatti, da pag. 22 l’ordinanza ha preso in esame esclusivamente la condotta consistita nell’invio delle 13 differenti copie autentiche dello stesso verbale, oggetto del primo motivo di ricorso principale;
esclusivamente a quella condotta l’ordinanza ha poi fatto riferimento per affermare la scarsa offensività in concreto della condotta complessivamente considerata;
soltanto a quella condotta ha fatto riferimento anche per escludere i presupposti per applicare le attenuanti specifiche riferite al ravvedimento operoso. La successiva affermazione (pag. 25 dell’ordinanza), secondo la quale la conclusione sul reclamo del notaio ON conduceva implicitamente al rigetto del reclamo incidentale, così come le argomentazioni successive fino a pag. 29 -volte ad affermare che esattamente la Co.Re.Di. aveva riqualificato il fatto relativo all’atto del 30-9-2016 rep. 4165 ai sensi dell’art. 147 lett. a) legge notarile senza ritenerlo fatto nuovo e diverso- non rilevano ai fini che interessano: si tratta di affermazioni che non consentono in alcun modo di ritenere che la Corte d’appello abbia tenuto conto anche della condotta di cui all’atto rep. 4165 per valutare la congruità della sanzione irrogata al notaio e perciò rigettare il relativo motivo di ricorso incidentale. La conferma eclatante che l’ordinanza impugnata sia totalmente priva di motivazione in punto di determinazione della sanzione con riguardo all’atto rep. 4165 è data dall’affermazione del ricorrente nel ricorso (pag.16), secondo la quale l’unico “atto incriminato” sarebbe l’atto rep. 6210. Infatti, tale affermazione è eseguita a fronte dell’esclusiva disamina, da parte dell’ordinanza impugnata, della condotta riferita all’atto rep. 6210 al fine della determinazione della sanzione. Però, l’affermazione del ricorrente non è corretta, perché l’ordinanza non ha accolto, sotto nessun profilo, il reclamo del notaio nella parte in cui era volto a escludere la sua responsabilità per i fatti e i fatti, come accertati e sanzionati dalla Co.Re.Di., riguardavano entrambi gli atti rep. 6210 e 4165. E’ vero, come valorizzato dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, che l’ordinanza espressamente ha 14 dato atto che in modo corretto anche la condotta relativa all’atto rep. 4165 era stata qualificata dalla Co.Re.Di. ex art. 147 lett. a) legge notarile, perché l’indicazione dell’oggetto sociale della società trasformata era stata comunque rimediata dal notaio con l’atto di rettifica. Però, l’ordinanza rimane totalmente carente nella disamina della condotta riferita all’atto rep. 4165 al fine della determinazione della sanzione;
la mancanza si è riverberata anche nella mancanza di valutazione dell’offensività di quella condotta ai fini della concessione delle circostanze attenuanti specifiche e generiche. A fronte di tale carenza, si deve concludere che la motivazione sul punto della determinazione della sanzione non sia rispettosa del minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053, per tutte) e sussista il vizio dedotto con il secondo motivo di ricorso incidentale. 9.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale per le ragioni esposte comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale, entrambi relativi alla concessione delle attenuanti generiche. Infatti, tali questioni perdono in questa sede di rilevanza decisoria, in quanto la valutazione sull’esistenza dei presupposti per concedere le cosiddette attenuanti generiche potrà essere eseguita dal giudice del rinvio solo dopo avere valutato la condotta del notaio anche con riguardo all’atto rep. 4165, al fine della determinazione della sanzione nel limite del motivo di reclamo incidentale già proposto;
ciò in quanto le medesime circostanze valutate ai fini della determinazione della sanzione non potranno essere nuovamente valutate anche ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Qualora accertasse le condizioni per applicare le circostanze attenuanti, il giudice del rinvio ne dovrà fare applicazione nel rispetto della previsione dell’art. 144 legge notarile, valevole per tutte le circostanze attenuanti, e perciò con 15 l’effetto speciale di sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria (Cass. Sez. 2 13-6-2024 n. 16508, Cass. Sez. 12-2-2020 n. 3458). 10.In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso incidentale, sono rigettati il primo e il terzo motivo di ricorso principale e sono assorbiti i restanti motivi. L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale;
rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi;
cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 26-3-2026 Consigliere estensore Presidente LI CA LO LI
sentito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa MA Dell’Erba, la quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e assorbito il terzo motivo di ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;
OGGETTO: disciplinare notarile RG. 12857/2023 camera di consiglio partecipata 26-3-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 7871 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 31/03/2026 2 uditi l’avv. Jacopo Vavalli per il ricorrente e l’avv. RO Giacchetti per il controricorrente e ricorrente incidentale. FATTI DI CAUSA 1.Secondo quanto si legge nell’ordinanza impugnata della Corte d’appello di Roma, con richiesta del Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e IT in data 8-5-2019, a seguito di delibera del 3-4-2019, è stata promossa l’azione disciplinare nei confronti del notaio RO ON, in relazione a segnalazione del Conservatore della Camera di Commercio di Roma – Registro delle Imprese. In particolare, era stato segnalato che il notaio in data 28-10-2016 aveva trasmesso l’istanza di iscrizione delle variazioni statutarie per la società Ondina s.r.l., comprensive della trasformazione in società semplice, di cui al verbale dell’assemblea dei soci 30-9-2016 -rep. 4165- e tale domanda era stata sospesa comunicando le irregolarità riscontrate;
il 28-4-2017 il notaio aveva trasmesso una pratica di nuovo invio dell’istanza, in relazione alla quale l’ufficio aveva comunicato al notaio il permanere delle irregolarità relative all’oggetto sociale, in quanto comprendente “attività commerciali” non ammesse per la società semplice;
il 6-6-2017 il notaio aveva trasmesso una nuova istanza relativa alla richiesta di iscrizione della variazione dell’oggetto sociale della società semplice, deliberata dai soci in data 1-6-2017 -rep. 6210-, la richiesta era stata sospesa, stante la mancata iscrizione della trasformazione per le precedenti irregolarità, ed era stata comunicata al notaio l’impossibilità di procedere all’iscrizione del nuovo oggetto sociale della società semplice. Il 15-6-2017 il notaio aveva trasmesso una “ulteriore versione” della deliberazione del I-6-2017 della società semplice di modificazione dell’oggetto sociale, perché tale copia conteneva l’indicazione “a rettifica e migliore precisazione di quanto già convenuto con atto del 30-9-2016 a mio repertorio n. 4165/1967”; infine, in data 3 5-2-2019 il notaio aveva trasmesso una “terza versione” della deliberazione del I-6-2017 “recante l’indicazione della rettifica/integrazione dell’atto originario di trasformazione societaria del 30-9-2016”. Il notaio, ascoltato dal Consiglio Notarile, consegnava copia dei due atti a suo rogito -trasformazione del 30-9-2016 rep. 4165 e verbale di assemblea del I-6-2017 rep. 6210- e dichiarava che vi era stato un errore nella compilazione dell’atto relativo al verbale modificativo del I-6-2017 inviato al Conservatore del Registro delle Imprese, che non era stato collazionato prima dell’invio. Il Consiglio Notarile ha esercitato l’azione disciplinare per i fatti contestati, in quanto concretanti violazione dell’art. 147 co.1 lett. a) legge notarile e con decisione depositata il 18-11-2019 la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina – Lazio ha dichiarato il notaio responsabile dell’illecito contestato di cui all’art. 147 lett. a) legge notarile, comminando la sanzione della sospensione per tre mesi. 2.RO ON ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Roma e il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e IT ha chiesto il rigetto del reclamo e l’accoglimento del proprio reclamo incidentale. Con ordinanza depositata il I-12-2022 la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto il reclamo principale e determinato la sanzione nella sospensione dall’esercizio della professione notarile per la durata di un mese, ha rigettato il reclamo incidentale e ha compensato le spese processuali. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, l’ordinanza ha escluso di potere accogliere la tesi del reclamante secondo la quale si era trattato di un mero errore di copia, scusabile e disciplinarmente irrilevante, perché l’addebito consisteva nel deposito in momenti diversi di tre differenti copie autentiche dello 4 stesso verbale, e perciò era condotta diversa dalla semplice mancata collazione di una copia rispetto all’originale; ha rilevato il pericoloso vulnus per la fede pubblica scaturito da tale comportamento, per la palese violazione del principio sul quale si basa l’attività notarile, consistente nell’attribuire fede pubblica agli atti ricevuti, per cui la condotta aveva rilevanza disciplinare ex art. 147 lett. a) legge notarile. Ha dichiarato che il notaio era meritevole delle circostanze attenuanti generiche, per la giovane età anagrafica e professionale (iscritto a ruolo nel 2015), per l’incensuratezza penale, la scarsa offensività in concreto della condotta in quanto al termine della vicenda era stato iscritto nel Registro delle imprese l’atto corretto, per l’assenza di recidiva, perché il precedente segnalato era riferito a condotta successiva. Ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti specifiche, in quanto non sussisteva il ravvedimento operoso di cui all’art. 144 legge notarile, essendo avvenuta la corretta iscrizione nel Registro delle Imprese di copia esatta solo all’esito delle diverse segnalazioni. L’ordinanza ha integralmente rigettato il reclamo incidentale, laddove il Consiglio Notarile sosteneva che la condotta posta in essere dal notaio, consistita nell’avere richiesto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto da lui rogato il 30-9-2016 rep. 4165 portante la trasformazione della società Ondina in società semplice con oggetto sociale non conforme, fosse da qualificare ai sensi dell’art. 138-bis legge notarile e fosse da sanzionare con l’irrogazione della sospensione per sei mesi. Ha dichiarato di condividere le valutazioni della Co.Re.Di., perché l’indicazione dell’oggetto sociale della società trasformata era stata rimediata a monte dal notaio con atto di rettifica e perciò era stata sanzionata ai sensi dell’art. 147 co. 1 lett. a) legge notarile;
quindi ha concluso che correttamente la Commissione aveva riqualificato il fatto inerente all’oggetto sociale ex art. 156-bis co.8 legge notarile, anziché individuare un fatto diverso ex art. 156-bis co. 5 9, perché non era emerso un fatto nuovo e diverso rispetto a quelli accertati dal Consiglio Notarile, ma erano stati considerati gli accadimenti già contestati e qualificati ai sensi dell’art. 147 lett. a). 3.Avverso l’ordinanza RO ON ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e IT ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto due motivi di ricorso incidentale. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la camera di consiglio partecipata del 26-3-2026 e nei termini il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., dell’art. 135 della legge notarile, nonché dell’art. 147, comma 1, lettera a) e dell’art. 136 della legge notarile, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., a fronte dell’erronea applicazione della disciplina sulla pubblica fede attribuita all’atto notarile e, comunque, della erronea applicazione della sanzione della sospensione disciplinare in virtù del riconoscimento, da parte del Giudice a quo, della tenuità dei fatti contestati”. Evidenzia che il rilascio da parte del notaio al Registro delle Imprese di copie autentiche difformi dall’originale di un verbale societario riguarda profili di discrasia che hanno mero carattere formale e nessun rilievo ai fini del significato dell’atto e della sua funzione documentale;
aggiunge che si trattava di meri errori materiali che, se fossero stati contenuti in una sentenza, sarebbero stati oggetto di correzione di errore materiale e, se fossero stati oggetto di valutazione penale, sarebbero stati considerati falso innocuo. Quindi sostiene che la Corte d’appello, attribuendo rilevanza disciplinare a fatti che ne erano privi, sia incorsa 6 nella violazione dell’art. 135 legge notarile e dell’art. 2700 cod. civ., nonché dell’art. 147 co.1 lettera a) legge notarile. Inoltre, evidenzia come la stessa ordinanza impugnata abbia attribuito scarsa rilevanza in concreto alla condotta e sostiene che ciò avrebbe dovuto comportare l’applicazione dell’art. 136 legge notarile, alla luce dei principi enunciati da Cass. Sez. U 26 ottobre 2017 n. 25457. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, della legge notarile, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., a fronte della erronea applicazione della disciplina in materia di concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi della detta disposizione della legge notarile”; richiama il disposto dell’art. 144 co. 1 legge notarile, secondo la quale, se ricorrono le circostanze attenuanti, è sostituita la sanzione pecuniaria alla sospensione, evidenziando come il meccanismo di degradazione della sanzione operi in tal senso. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, della legge notarile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., a fronte della mancata applicazione delle circostanze attenuanti specifiche ai sensi della detta disposizione della legge notarile”. In via subordinata rispetto ai precedenti motivi, il ricorrente evidenzia che il notaio aveva inviato al Registro delle Imprese la copia emendata dalle difformità, per cui aveva posto in essere condotta volta a rimediare le conseguenze dannose dell’illecito commesso;
perciò, sussistevano i presupposti per applicare l’art. 144 co.1 legge notarile in ordine al ravvedimento operoso. Sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata abbia ritenuto che la condotta fosse stata posta in essere dopo la segnalazione della Camera di Commercio, perché l’ultimo invio della copia del verbale rep. 6210 risaliva al 5-2-2019 e la prima segnalazione era del 14-2-2019; aggiunge che, comunque, non vi è un termine decadenziale perché 7 operi il ravvedimento operoso e allo stesso non osta il dato che l’illecito sia di pericolo, essendo la condotta successiva atto uguale e contrario, e dunque riparatorio. 4.Con il primo motivo di ricorso incidentale il Consiglio Notarile deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 144 L.N., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; nullità dell’ordinanza, limitatamente al capo concernente la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione dovuta al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”. Il ricorrente incidentale lamenta che l’ordinanza impugnata, dopo avere pienamente condiviso le argomentazioni della Commissione disciplinare sulla consistenza e la gravità dell’addebito, abbia riconosciuto, in maniera incoerente e sulla base di elementi errati e irrilevanti, le circostanze attenuanti generiche;
sostiene che la motivazione sul punto sia manifestamente incoerente, in primo luogo sotto il profilo soggettivo, perché non aveva rilevanza la giovane età anagrafica e professionale del notaio, già condannato in altro procedimento disciplinare alla sospensione per sei mesi con pronuncia passata in giudicato. 5.Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Consiglio Notarile deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 147, lett. a) L.N., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; nullità dell’ordinanza, limitatamente al capo concernente la determinazione della sanzione, per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, n.4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione, mancante o meramente apparente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”. Il Consiglio Notarile evidenzia che l’ordinanza impugnata ha condiviso le valutazioni della Commissione di disciplina con riferimento alla condotta di cui all’atto del 30-9-2016 rep. 4165 di trasformazione della società a 8 responsabilità limitata in società semplice con oggetto sociale consistente in attività commerciale, non conforme all’art. 2249 cod. civ., ma rileva che con il suo reclamo aveva chiesto non solo di applicare, in relazione a quella condotta, sanzione ex art. 138-bis legge notarile, ma anche di applicare, per tutti i fatti, la sospensione per sei mesi ex art. 147 lett. a) legge notarile;
aggiunge che, quale che fosse l’inquadramento giuridico, la sanzione doveva tenere nel debito conto il complessivo modus operandi accertato, comprensivo del ricevimento dell’atto rep. 4165, e la Corte d’appello non dimostrava di averlo fatto, con l’illogico risultato di giungere alla riduzione della sanzione, nonostante la complessiva grave condotta. 6.Per primo logicamente deve essere esaminato il primo motivo di ricorso principale, che è infondato per le ragioni di seguito esposte. E’ acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che l’art. 147 lett. a) legge 16 febbraio 1913 n. 89 prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all’interno della quale è punibile ogni comportamento, posto in essere dal notaio sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l’interesse tutelato;
l’art. 147 individua con chiarezza l’interesse tutelato, nella dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile, e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l’interesse tutelato;
la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante da parte del giudice di merito non è sindacabile dalla Cassazione, in quanto il controllo di legittimità sull’applicazione da parte del giudice di merito di clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in esse del fatto concreto (Cass. Sez. 2 27-9-2022 n. 28133, Cass. Sez. 2 28-8- 2015 n. 17266, Cass. Sez. 6-3 23-3-2012 n. 4721; cfr. Cass. Sez. U 10-10-2024 n. 26369, in materia di procedimenti disciplinari a carico di avvocati, per l’enunciazione del principio secondo il quale la concreta 9 individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale è rimessa all’ordine professionale e il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme avviene nei limiti della valutazione di ragionevolezza). Nella fattispecie, la condotta addebitata al notaio ai sensi dell’art. 147 lett.a) legge notarile, come esaminata dall’ordinanza impugnata (da pag.22) è consistita non nella commissione di meri errori materiali, alla quale la vorrebbe ricondurre il ricorrente con il suo primo motivo di ricorso;
è consistita nell’avere depositato presso il Registro delle Imprese, in momenti diversi, tre differenti copie autentiche dello stesso verbale dell’assemblea dei soci della società semplice Ondina di data 1-6-2017 -rep. 6210-, che l’ordinanza impugnata ha espressamente evidenziato trattarsi di condotta diversa dalla semplice mancata collazione di una copia rispetto all’originale. A fronte della condotta come accertata -che il ricorrente avrebbe potuto mettere in discussione in questa sede esclusivamente formulando motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.- legittimamente l’ordinanza ha evidenziato che la fede pubblica, tipica degli atti notarili, comprende anche la correttezza formale delle copie conformi degli atti, rilasciate ai fini del loro utilizzo;
quindi, in termini esenti da qualsiasi vizio logico e giuridico ha concluso che le condotte commesse integravano la fattispecie di cui all’art. 147 lett. a) legge notarile, che sussiste nel caso in cui il notaio «compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile». Né le affermazioni del ricorrente, sull’innocuità delle inesattezze commesse, si confrontano con il dato che le condotte, in quanto ripetute con riguardo allo stesso atto pubblico originale, sono state valutate dalla Corte d’appello come attestanti che il notaio ha operato nella totale inosservanza del principio della fede pubblica tipica degli atti notarili;
la conseguente valutazione di idoneità delle condotte 10 a compromettere i valori tutelati dall’art. 147 lett. a) resiste alla censura in questa sede, essendo all’evidenza anomalo il comportamento del pubblico ufficiale -il quale ha anche il compito di rilasciare copie conformi agli originali da lui rogati- consistito nell’inviare al Registro delle Imprese tre copie differenti dello stesso originale da lui rogato. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la statuizione non si pone in contraddizione neppure con l’ulteriore rilievo dell’ordinanza impugnata, in ordine alla scarsa offensività in concreto della condotta;
ciò perché tale affermazione (a pag. 24 dell’ordinanza) è stata svolta esclusivamente al fine di giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e perciò non ha inciso in alcun modo sulla già eseguita valutazione (da pag. 22 a pag. 24 in alto) in ordine all’integrazione dell’illecito contestato. Ne consegue che non rilevano, al fine di escludere la rilevanza disciplinare della condotta contestata, neppure le deduzioni svolte dal ricorrente richiamando l’art. 136 legge notarile, in quanto ogni questione relativa all’applicazione dell’art. 136 si pone nella fase di determinazione della sanzione e non in quella dell’accertamento in ordine all’esistenza dell’illecito. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente nella memoria illustrativa, nessuna delle deduzioni svolte con il primo motivo di ricorso è finalizzata a sostenere in modo ammissibile in questa sede che all’illecito commesso avrebbero dovuto essere applicate le sanzioni meno gravi previste dall’art. 136; infatti, la valutazione sulla gravità della condotta comporta accertamento in fatto spettante al giudice di merito e che avrebbe potuto essere censurato solo attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti. 7.Logicamente deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso principale, con il quale il ricorrente lamenta che non siano state 11 riconosciute, con riguardo alla condotta di cui al primo motivo di ricorso, le attenuanti specifiche di cui all’art. 144 legge notarile. Rimane al di fuori dall’ambito del motivo, che è stato proposto ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., ogni affermazione con la quale il ricorrente tenta di veicolare in questa sede un accertamento in fatto diverso da quello eseguito dalla sentenza impugnata, in quanto a tal fine il ricorrente avrebbe soltanto potuto proporre motivo di ricorso ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.; quindi, è acquisito che la corretta iscrizione nel Registro delle Imprese della copia esatta dell’atto di rep. 6210 è avvenuta solo all’esito delle successive segnalazioni, come accertato dall’ordinanza impugnata. Posto questo dato, legittimamente l’ordinanza impugnata ha escluso l’esistenza dei presupposti per applicare l’attenuante di cui all’art. 144 legge notarile che, per la parte che qui interessa, riguarda il caso nel quale il notaio «si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto». E’ stato già evidenziato dalla Suprema Corte che, ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui si discute, negli illeciti commissivi la rimozione delle conseguenze dannose consiste nel compimento di una attività uguale e contraria a quella integrante la violazione;
però, non può esaurirsi nella condotta doverosa mancata, in quanto richiede un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione di fatto e di diritto prodottasi in contrasto con quella che, rispettando la prescrizione deontologica e professionale, si sarebbe verificata (Cass. Sez. 2 13-6-2023 n. 16859, Cass. Sez. 2 12- 2-2014 n. 3203). Nella fattispecie, all’evidenza, l’iscrizione nel Registro delle Imprese, al terzo invio, di copia conforme dell’atto non ha costituito condotta finalizzata a eliminare le conseguenze della precedente violazione, ma ha costituito la condotta a cui il notaio era obbligato fin 12 dall’inizio e che, solo alla fine e a seguito delle successive segnalazioni ricevute, ha posto in essere. Quindi, si è trattato solo della condotta doverosa prima mancata. 8.Si deve ora esaminare il secondo motivo di ricorso incidentale, che è fondato nei termini di seguito esposti nella parte in cui il Consiglio Notarile lamenta la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata con riguardo alla determinazione della sanzione. La Corte d’appello ha espressamente esaminato e rigettato il reclamo incidentale del Consiglio Notarile laddove aveva sostenuto che, con riferimento all’atto rep. 4165 di trasformazione di società a responsabilità limitata in società semplice con oggetto non conforme all’art. 2249 cod. civ., fosse integrato l’illecito di cui all’art. 138-bis legge notarile. Sotto questo profilo, il Consiglio Notarile non svolge alcuna specifica censura all’ordinanza impugnata, laddove ha dichiarato che tutte le condotte ascritte al notaio erano state correttamente sanzionate dalla Co.Re.Di ai sensi dell’art. 147 co.1 lett.a), per cui il dato è definitivamente acquisito in causa. Però, la Corte d’appello non ha esaminato il motivo di reclamo incidentale del Consiglio Notarile nella parte in cui aveva chiesto la determinazione della sanzione in mesi sei di sospensione, sostenendo che la sanzione irrogata non era adeguata rispetto alla condotta complessivamente considerata, comprensiva anche di quella relativa all’atto rep. 4165 - per avere il notaio rogato atto di trasformazione di società a responsabilità limitata in società semplice con oggetto non conforme all’art. 2249 cod. civ.; quindi -e perciò è fondata la censura di mancanza di motivazione, diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico Ministero- la Corte d’appello non ha dimostrato di avere tenuto conto della complessiva condotta attribuita al notaio nella determinazione della relativa sanzione. Infatti, da pag. 22 l’ordinanza ha preso in esame esclusivamente la condotta consistita nell’invio delle 13 differenti copie autentiche dello stesso verbale, oggetto del primo motivo di ricorso principale;
esclusivamente a quella condotta l’ordinanza ha poi fatto riferimento per affermare la scarsa offensività in concreto della condotta complessivamente considerata;
soltanto a quella condotta ha fatto riferimento anche per escludere i presupposti per applicare le attenuanti specifiche riferite al ravvedimento operoso. La successiva affermazione (pag. 25 dell’ordinanza), secondo la quale la conclusione sul reclamo del notaio ON conduceva implicitamente al rigetto del reclamo incidentale, così come le argomentazioni successive fino a pag. 29 -volte ad affermare che esattamente la Co.Re.Di. aveva riqualificato il fatto relativo all’atto del 30-9-2016 rep. 4165 ai sensi dell’art. 147 lett. a) legge notarile senza ritenerlo fatto nuovo e diverso- non rilevano ai fini che interessano: si tratta di affermazioni che non consentono in alcun modo di ritenere che la Corte d’appello abbia tenuto conto anche della condotta di cui all’atto rep. 4165 per valutare la congruità della sanzione irrogata al notaio e perciò rigettare il relativo motivo di ricorso incidentale. La conferma eclatante che l’ordinanza impugnata sia totalmente priva di motivazione in punto di determinazione della sanzione con riguardo all’atto rep. 4165 è data dall’affermazione del ricorrente nel ricorso (pag.16), secondo la quale l’unico “atto incriminato” sarebbe l’atto rep. 6210. Infatti, tale affermazione è eseguita a fronte dell’esclusiva disamina, da parte dell’ordinanza impugnata, della condotta riferita all’atto rep. 6210 al fine della determinazione della sanzione. Però, l’affermazione del ricorrente non è corretta, perché l’ordinanza non ha accolto, sotto nessun profilo, il reclamo del notaio nella parte in cui era volto a escludere la sua responsabilità per i fatti e i fatti, come accertati e sanzionati dalla Co.Re.Di., riguardavano entrambi gli atti rep. 6210 e 4165. E’ vero, come valorizzato dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, che l’ordinanza espressamente ha 14 dato atto che in modo corretto anche la condotta relativa all’atto rep. 4165 era stata qualificata dalla Co.Re.Di. ex art. 147 lett. a) legge notarile, perché l’indicazione dell’oggetto sociale della società trasformata era stata comunque rimediata dal notaio con l’atto di rettifica. Però, l’ordinanza rimane totalmente carente nella disamina della condotta riferita all’atto rep. 4165 al fine della determinazione della sanzione;
la mancanza si è riverberata anche nella mancanza di valutazione dell’offensività di quella condotta ai fini della concessione delle circostanze attenuanti specifiche e generiche. A fronte di tale carenza, si deve concludere che la motivazione sul punto della determinazione della sanzione non sia rispettosa del minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053, per tutte) e sussista il vizio dedotto con il secondo motivo di ricorso incidentale. 9.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale per le ragioni esposte comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale, entrambi relativi alla concessione delle attenuanti generiche. Infatti, tali questioni perdono in questa sede di rilevanza decisoria, in quanto la valutazione sull’esistenza dei presupposti per concedere le cosiddette attenuanti generiche potrà essere eseguita dal giudice del rinvio solo dopo avere valutato la condotta del notaio anche con riguardo all’atto rep. 4165, al fine della determinazione della sanzione nel limite del motivo di reclamo incidentale già proposto;
ciò in quanto le medesime circostanze valutate ai fini della determinazione della sanzione non potranno essere nuovamente valutate anche ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Qualora accertasse le condizioni per applicare le circostanze attenuanti, il giudice del rinvio ne dovrà fare applicazione nel rispetto della previsione dell’art. 144 legge notarile, valevole per tutte le circostanze attenuanti, e perciò con 15 l’effetto speciale di sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria (Cass. Sez. 2 13-6-2024 n. 16508, Cass. Sez. 12-2-2020 n. 3458). 10.In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso incidentale, sono rigettati il primo e il terzo motivo di ricorso principale e sono assorbiti i restanti motivi. L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale;
rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi;
cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 26-3-2026 Consigliere estensore Presidente LI CA LO LI