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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1057/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9030100810 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9030100810 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9030100810 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe relativo al periodo di imposta
2019, emesso anche sulla base del PVC della GDF – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vibo
Valentia del 3.12.2024 deducendo testualmente:
1) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 42 D.P.R. 600/1973 E 7 L. 212/2000 PER TOTALE DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE DELLE RAGIONI A SUPPORTO DELLA RIPRESA A TASSAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CESSIONE DI BENI – DEL METODO DI ACCERTAMENTO UTILIZZO E DELLE RAGIONI A SUPPORTO DELL'INDUBBIO VANTAGGIO FISCALE”;
2) INESISTENZA DI UN ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DELL'UNICA REALTA' IMPRENDITORIALE – LEGITTIMITA' DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEI BENI E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL TUIR IN RELAZIONE AL C.D. VALORE NORMALE;
3) INFONDATEZZA DELL'ACCERTAMENTO CON RIGUARDO AL FINANZIAMENTO SOCI;
4) INESISTENZA DEL GRUPPO IMPRENDITORIALE – INSUSSITENZA DEGLI ELEMENTI PRESUNTIVI ".
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Vibo Valentia che evidenziava la legittimità del proprio operato, invocando una declaratoria di rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'Ufficio depositava copia di un provvedimento di annullamento parziale in autotutela e della sentenza n.
996/2025 emessa da questa Corte in relazione al periodo di imposta 2018.
Rigettata la mozione cautelare con ordinanza del 13.11.2025 all'odierna udienza, a seguito di discussione delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare come l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo Valentia depositava in giudizio copia di un provvedimento di annullamento parziale in autotutela.
Nel resto il ricorso è fondato e va accolto.
Con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio, anche alla stregua del contenuto del PVC della GDF –
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vibo Valentia del 3.12.2024, da un lato disconosceva una serie di costi portati in deduzione dalla società ricorrente, dall'altra accertava elementi positivi di reddito non dichiarati;
recuperava, quindi, a tassazione le maggiori imposte acclarate a fini IRPEF, IRAP ed IVA.
Nello specifico, per quel che riguarda il periodo di imposta in contestazione (anno 2019) i militari operanti (prima) e l'Ufficio (successivamente) analizzavano i rapporti tra la predetta Ricorrente_1 s.r.l. e la ditta individuale Società_1 ; gli accertamenti relativi a tali soggetti giuridici avevano permesso di acclarare le seguenti circostanze: 1) Nominativo_1, titolare della ditta individuale (svolgente attività di installazione di impianti idraulici e di condizionamento) era stato, nel periodo in contestazione (2019), anche rappresentante legale e amministratore unico della Ricorrente_1 s.r.l. (svolgente attività di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria - inclusa manutenzione e riparazione – in edifici o in altre opere di costruzione);
2) in fase di accesso emergeva che Nominativo_1, sebbene non fosse più rappresentante legale e amministratore unico della società ricorrente, continuava ad organizzarne l'attività, con promiscuità di sede amministrativa di fatto e luoghi di esercizio;
3) la società ricorrente risultava priva di una propria struttura organizzativa, in termini di locali, mezzi e personale dipendente, come confermato dall'assenza di cespiti funzionali all'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale dichiarata e di spese per l'utilizzo di energia elettrica/acqua/gas, per carta/computer/ stampanti, per acquisto/noleggio/utilizzo di mezzi ed automezzi;
4) il personale assunto dalla società ricorrente nel periodo di riferimento in contestazione (2019) era composto da tre unità, che risultavano già dipendenti, con altra tipologia di contratto, della ditta individuale;
5) la società aveva proceduto all'acquisto di beni da soggetti economici terzi ed alla loro rivendita alla ditta individuale;
6) i flussi di denaro rilevati sui conti correnti della società nel periodo in contestazione (2019) erano costituiti, in entrata, prevalentemente da accrediti (anticipo soci) effettuati da Nominativo_1.
In tale contesto, per quanto si legge nell'avviso di accertamento impugnato "preso atto di quanto rilevato e constatato dai militari verbalizzanti, gli acquisti effettuati dalla società risultano essere funzionali esclusivamente all'attività imprenditoriale della ditta individuale, atteso che è stato dimostrato che la società non è stata capace di sostenere i relativi costi in maniera autonoma. Di conseguenza, gli acquisti devono ritenersi disconosciuti in capo alla società per l'intero ammontare pari ad €. 93.671,00; e tuttavia proprio per quanto sopra evidenziato non si computano ai fini del maggior reddito. Parallelamente i ricavi correlati a tali costi non possono essere considerati tali. Fermo restando che, in ipotesi ed in esito ad eventuali memorie e controdeduzioni di parte avverso il citato schema d'atto, la ripresa a tassazione da trasfondere nel conseguente atto accertativo potrebbe subire una diversa qualificazione giuridica, con ciò adempiendo all'obbligo di motivazione rafforzata prevista al comma 4 dell'articolo 6-bis della Legge nr. 212/2000, con particolare riguardo a quelle, eventualmente, non accolte”.
Ancora, sempre testualmente dal contenuto dell'avviso di accertamento impugnato “tutti questi elementi, dettagliatamente descritti alle pagine 3 e seguenti del PVC, portano a ritenere che i principali e più rilevanti acquisti effettuati dalla società risultano essere funzionali esclusivamente all'attività imprenditoriale della ditta individuale, atteso che è stato dimostrato che la società non è stata capace di sostenere i relativi costi in maniera autonoma, ovvero in forza di provviste di denaro derivanti da una propria separata ed effettiva attività d'impresa, ma si è avvalsa di provviste di denaro fornite dalla predetta ditta individuale e derivanti da operazioni commerciali aventi ad oggetto il mero passaggio dei medesimi beni originariamente acquistati dalla società presso operatori economici “terzi”. Tenuto conto di quanto constatato dai verificatori tra reddito dichiarato dal socio e ammontare dei finanziamenti effettuati, e la cassa aziendale sia d'importo contenuto, bisogna evidenziare che, per le annualità sottoposte a controllo, non risulta alcuna delibera nel libro verbali assemblea soci in cui si manifesta la volontà del socio di effettuare incrementi patrimoniali attraverso
“versamenti soci in conto finanziamenti (Infruttifero)”; pertanto si ritiene di dover considerare tutti i versamenti effettuati dal legale rappresentante nel conto n. 36/05/005 – SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.), nei ricavi di competenza, ai sensi dall'art. 85 del T.U.I.R.”
A differenza di quanto accaduto per l'anno 2018 (sentenza n. 996/2025 di questa Corte), pur ravvisandosi oggettivamente stretti rapporti tra la società ricorrente e la ditta individuale, gli elementi acquisiti non consentono, per il periodo di imposta 2019 in contestazione, di addivenire alla conclusione che l'attività della società ricorrente sia esclusivamente funzionale a quella della ditta individuale.
Nel periodo di imposta 2018, difatti, oltre ai medesimi elementi sopra evidenziati, l'Ufficio aveva individuato una operazione commerciale - l'unica posta in essere dalla società ricorrente nell'anno 2018 e costituita dall'acquisto, da parte della società, di beni dalla Società_2 s.r.l. per l'importo complessivo di euro 93.670,55 (oltre IVA pari ad euro 20.607,52 e successiva vendita da parte della società degli stessi beni ma al prezzo di euro 99.672,74 (+ euro 6.002,19) alla ditta individuale, che, pertanto, portava in detrazione euro
21.927,99 (+ euro 1.320,47) a titolo di IVA – che, non supportata o giustificata da alcuna valida ragione economica, risultava posta in essere in assenza di valide e non marginali ragioni extrafiscali (vedi Cass.
16248/2024) e comportava, esclusivamente, un vantaggio fiscale alla ditta individuale derivante dal maggior costo e dalla maggiore IVA a credito.
Tale elemento probatorio, dirimente al fine di confortare la ricostruzione dell'Ufficio, determinava il rigetto del ricorso per il predetto periodo di imposta 2018.
Nel periodo di imposta 2019 che ci occupa, di contro, nessuna operazione, del tipo di quella sopra evidenziata per il 2018, veniva provata dall'Ufficio con la conseguenza che l'operato della società ricorrente si poneva al di fuori dell'ambito di applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte nella sentenza 16248/2024 sopra richiamata.
Il disconoscimento dei costi sostenuti dalla società ricorrente, pertanto, sul presupposto che l'attività della prima fosse esclusivamente funzionale alla ditta individuale, deve, pertanto, ritenersi illegittimo.
Anche l'ulteriore ripresa a tassazione, quali componenti positivi di reddito, degli anticipi effettuati dal socio Nominativo_1, deve ritenersi illegittimamente operata.
Intanto vale rilevare come nel PVC della GDF si dia conto della regolare tenuta delle scritture contabili da parte della ricorrente.
Ancora, la mera assenza di una delibera assembleare che preveda e autorizzi il finanziamento infruttifero dei soci non può costituire ragione ostativa all'effettuazione del predetto finanziamento, risultando necessaria, al fine del riconoscimento (anche fiscale) dello stesso, l'effettiva erogazione e la conseguente, corretta, imputazione a bilancio da parte della società.
Sotto tale aspetto gli stessi militati della G.d.F. non contestavano la regolarità contabile dell'imputazione a bilancio, constatando, piuttosto, l'avvenuta erogazione del finanziamento in favore della società e non contestando in alcun modo la relativa capacità reddituale del socio.
Lo stesso avviso di accertamento da atto testualmente che “nell'anno d'imposta 2019, il conto corrente societario viene movimentato "in entrata", per il tramite del conto "finanziamento soci", ovvero per il tramite di accrediti di somme di denaro direttamente da Nominativo_1, mentre il medesimo conto corrente "in uscita" viene movimentato, in generale, per le spese ordinarie di gestione della società e dei conti correnti
(ovvero per il pagamento delle imposte tramite modelli F24 e per il pagamento di alcuni stipendi, nonché per il pagamento di spese societarie, di sanzioni amministrative e degli oneri di gestione del conto corrente) e per la sporadica restituzione di somme di denaro al socio”.
Anche sotto tale profilo, accertata la rituale effettuazione del finanziamento da parte del socio, la corretta contabilizzazione dello stesso ed imputazione a bilancio della società, l'utilizzo delle relative provviste per le spese ordinarie della società e risultando, altresì, la restituzione (seppur parziale) al socio del finanziamento effettuato, l'operato dell'Ufficio va censurato;
il finanziamento del socio non può, pertanto, in alcun modo considerarsi quale elemento positivo di reddito della società da sottoporre a tassazione. In tale contesto, come già anticipato, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
- accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
- pone le spese del giudizio a carico di ADE - Direzione Provinciale di Vibo Valentia che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 1.870,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia - sez. 2 del 22 gennaio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1057/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9030100810 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9030100810 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9030100810 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe relativo al periodo di imposta
2019, emesso anche sulla base del PVC della GDF – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vibo
Valentia del 3.12.2024 deducendo testualmente:
1) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 42 D.P.R. 600/1973 E 7 L. 212/2000 PER TOTALE DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE DELLE RAGIONI A SUPPORTO DELLA RIPRESA A TASSAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CESSIONE DI BENI – DEL METODO DI ACCERTAMENTO UTILIZZO E DELLE RAGIONI A SUPPORTO DELL'INDUBBIO VANTAGGIO FISCALE”;
2) INESISTENZA DI UN ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DELL'UNICA REALTA' IMPRENDITORIALE – LEGITTIMITA' DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEI BENI E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL TUIR IN RELAZIONE AL C.D. VALORE NORMALE;
3) INFONDATEZZA DELL'ACCERTAMENTO CON RIGUARDO AL FINANZIAMENTO SOCI;
4) INESISTENZA DEL GRUPPO IMPRENDITORIALE – INSUSSITENZA DEGLI ELEMENTI PRESUNTIVI ".
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Vibo Valentia che evidenziava la legittimità del proprio operato, invocando una declaratoria di rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'Ufficio depositava copia di un provvedimento di annullamento parziale in autotutela e della sentenza n.
996/2025 emessa da questa Corte in relazione al periodo di imposta 2018.
Rigettata la mozione cautelare con ordinanza del 13.11.2025 all'odierna udienza, a seguito di discussione delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare come l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo Valentia depositava in giudizio copia di un provvedimento di annullamento parziale in autotutela.
Nel resto il ricorso è fondato e va accolto.
Con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio, anche alla stregua del contenuto del PVC della GDF –
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vibo Valentia del 3.12.2024, da un lato disconosceva una serie di costi portati in deduzione dalla società ricorrente, dall'altra accertava elementi positivi di reddito non dichiarati;
recuperava, quindi, a tassazione le maggiori imposte acclarate a fini IRPEF, IRAP ed IVA.
Nello specifico, per quel che riguarda il periodo di imposta in contestazione (anno 2019) i militari operanti (prima) e l'Ufficio (successivamente) analizzavano i rapporti tra la predetta Ricorrente_1 s.r.l. e la ditta individuale Società_1 ; gli accertamenti relativi a tali soggetti giuridici avevano permesso di acclarare le seguenti circostanze: 1) Nominativo_1, titolare della ditta individuale (svolgente attività di installazione di impianti idraulici e di condizionamento) era stato, nel periodo in contestazione (2019), anche rappresentante legale e amministratore unico della Ricorrente_1 s.r.l. (svolgente attività di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria - inclusa manutenzione e riparazione – in edifici o in altre opere di costruzione);
2) in fase di accesso emergeva che Nominativo_1, sebbene non fosse più rappresentante legale e amministratore unico della società ricorrente, continuava ad organizzarne l'attività, con promiscuità di sede amministrativa di fatto e luoghi di esercizio;
3) la società ricorrente risultava priva di una propria struttura organizzativa, in termini di locali, mezzi e personale dipendente, come confermato dall'assenza di cespiti funzionali all'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale dichiarata e di spese per l'utilizzo di energia elettrica/acqua/gas, per carta/computer/ stampanti, per acquisto/noleggio/utilizzo di mezzi ed automezzi;
4) il personale assunto dalla società ricorrente nel periodo di riferimento in contestazione (2019) era composto da tre unità, che risultavano già dipendenti, con altra tipologia di contratto, della ditta individuale;
5) la società aveva proceduto all'acquisto di beni da soggetti economici terzi ed alla loro rivendita alla ditta individuale;
6) i flussi di denaro rilevati sui conti correnti della società nel periodo in contestazione (2019) erano costituiti, in entrata, prevalentemente da accrediti (anticipo soci) effettuati da Nominativo_1.
In tale contesto, per quanto si legge nell'avviso di accertamento impugnato "preso atto di quanto rilevato e constatato dai militari verbalizzanti, gli acquisti effettuati dalla società risultano essere funzionali esclusivamente all'attività imprenditoriale della ditta individuale, atteso che è stato dimostrato che la società non è stata capace di sostenere i relativi costi in maniera autonoma. Di conseguenza, gli acquisti devono ritenersi disconosciuti in capo alla società per l'intero ammontare pari ad €. 93.671,00; e tuttavia proprio per quanto sopra evidenziato non si computano ai fini del maggior reddito. Parallelamente i ricavi correlati a tali costi non possono essere considerati tali. Fermo restando che, in ipotesi ed in esito ad eventuali memorie e controdeduzioni di parte avverso il citato schema d'atto, la ripresa a tassazione da trasfondere nel conseguente atto accertativo potrebbe subire una diversa qualificazione giuridica, con ciò adempiendo all'obbligo di motivazione rafforzata prevista al comma 4 dell'articolo 6-bis della Legge nr. 212/2000, con particolare riguardo a quelle, eventualmente, non accolte”.
Ancora, sempre testualmente dal contenuto dell'avviso di accertamento impugnato “tutti questi elementi, dettagliatamente descritti alle pagine 3 e seguenti del PVC, portano a ritenere che i principali e più rilevanti acquisti effettuati dalla società risultano essere funzionali esclusivamente all'attività imprenditoriale della ditta individuale, atteso che è stato dimostrato che la società non è stata capace di sostenere i relativi costi in maniera autonoma, ovvero in forza di provviste di denaro derivanti da una propria separata ed effettiva attività d'impresa, ma si è avvalsa di provviste di denaro fornite dalla predetta ditta individuale e derivanti da operazioni commerciali aventi ad oggetto il mero passaggio dei medesimi beni originariamente acquistati dalla società presso operatori economici “terzi”. Tenuto conto di quanto constatato dai verificatori tra reddito dichiarato dal socio e ammontare dei finanziamenti effettuati, e la cassa aziendale sia d'importo contenuto, bisogna evidenziare che, per le annualità sottoposte a controllo, non risulta alcuna delibera nel libro verbali assemblea soci in cui si manifesta la volontà del socio di effettuare incrementi patrimoniali attraverso
“versamenti soci in conto finanziamenti (Infruttifero)”; pertanto si ritiene di dover considerare tutti i versamenti effettuati dal legale rappresentante nel conto n. 36/05/005 – SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.), nei ricavi di competenza, ai sensi dall'art. 85 del T.U.I.R.”
A differenza di quanto accaduto per l'anno 2018 (sentenza n. 996/2025 di questa Corte), pur ravvisandosi oggettivamente stretti rapporti tra la società ricorrente e la ditta individuale, gli elementi acquisiti non consentono, per il periodo di imposta 2019 in contestazione, di addivenire alla conclusione che l'attività della società ricorrente sia esclusivamente funzionale a quella della ditta individuale.
Nel periodo di imposta 2018, difatti, oltre ai medesimi elementi sopra evidenziati, l'Ufficio aveva individuato una operazione commerciale - l'unica posta in essere dalla società ricorrente nell'anno 2018 e costituita dall'acquisto, da parte della società, di beni dalla Società_2 s.r.l. per l'importo complessivo di euro 93.670,55 (oltre IVA pari ad euro 20.607,52 e successiva vendita da parte della società degli stessi beni ma al prezzo di euro 99.672,74 (+ euro 6.002,19) alla ditta individuale, che, pertanto, portava in detrazione euro
21.927,99 (+ euro 1.320,47) a titolo di IVA – che, non supportata o giustificata da alcuna valida ragione economica, risultava posta in essere in assenza di valide e non marginali ragioni extrafiscali (vedi Cass.
16248/2024) e comportava, esclusivamente, un vantaggio fiscale alla ditta individuale derivante dal maggior costo e dalla maggiore IVA a credito.
Tale elemento probatorio, dirimente al fine di confortare la ricostruzione dell'Ufficio, determinava il rigetto del ricorso per il predetto periodo di imposta 2018.
Nel periodo di imposta 2019 che ci occupa, di contro, nessuna operazione, del tipo di quella sopra evidenziata per il 2018, veniva provata dall'Ufficio con la conseguenza che l'operato della società ricorrente si poneva al di fuori dell'ambito di applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte nella sentenza 16248/2024 sopra richiamata.
Il disconoscimento dei costi sostenuti dalla società ricorrente, pertanto, sul presupposto che l'attività della prima fosse esclusivamente funzionale alla ditta individuale, deve, pertanto, ritenersi illegittimo.
Anche l'ulteriore ripresa a tassazione, quali componenti positivi di reddito, degli anticipi effettuati dal socio Nominativo_1, deve ritenersi illegittimamente operata.
Intanto vale rilevare come nel PVC della GDF si dia conto della regolare tenuta delle scritture contabili da parte della ricorrente.
Ancora, la mera assenza di una delibera assembleare che preveda e autorizzi il finanziamento infruttifero dei soci non può costituire ragione ostativa all'effettuazione del predetto finanziamento, risultando necessaria, al fine del riconoscimento (anche fiscale) dello stesso, l'effettiva erogazione e la conseguente, corretta, imputazione a bilancio da parte della società.
Sotto tale aspetto gli stessi militati della G.d.F. non contestavano la regolarità contabile dell'imputazione a bilancio, constatando, piuttosto, l'avvenuta erogazione del finanziamento in favore della società e non contestando in alcun modo la relativa capacità reddituale del socio.
Lo stesso avviso di accertamento da atto testualmente che “nell'anno d'imposta 2019, il conto corrente societario viene movimentato "in entrata", per il tramite del conto "finanziamento soci", ovvero per il tramite di accrediti di somme di denaro direttamente da Nominativo_1, mentre il medesimo conto corrente "in uscita" viene movimentato, in generale, per le spese ordinarie di gestione della società e dei conti correnti
(ovvero per il pagamento delle imposte tramite modelli F24 e per il pagamento di alcuni stipendi, nonché per il pagamento di spese societarie, di sanzioni amministrative e degli oneri di gestione del conto corrente) e per la sporadica restituzione di somme di denaro al socio”.
Anche sotto tale profilo, accertata la rituale effettuazione del finanziamento da parte del socio, la corretta contabilizzazione dello stesso ed imputazione a bilancio della società, l'utilizzo delle relative provviste per le spese ordinarie della società e risultando, altresì, la restituzione (seppur parziale) al socio del finanziamento effettuato, l'operato dell'Ufficio va censurato;
il finanziamento del socio non può, pertanto, in alcun modo considerarsi quale elemento positivo di reddito della società da sottoporre a tassazione. In tale contesto, come già anticipato, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
- accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
- pone le spese del giudizio a carico di ADE - Direzione Provinciale di Vibo Valentia che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 1.870,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia - sez. 2 del 22 gennaio 2026