Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2929/2024 promosso da: ato il 6.06.1978 a SENIGALLIA (AN) e ata il Parte_1 Parte_2
23.09.1977 ad ANCONA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. AVITABILE ALBERTO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) i coniugi sono consapevoli che i figli minori ed hanno diritto di mantenere rapporti Per_1 Per_2
equilibrati e continuativi con ciascun genitore, di ricevere cure, educazione ed istruzione e di conservare i rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo;
3) I figli ed verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
prevalente dei medesimi presso il padre, con il quale continueranno a vivere presso Parte_1
la casa familiare sita in IG (AN), Via Capanna n. 59 avendo la Sig.ra Parte_2
reperito altra abitazione ove provvederà a trasferire la propria residenza entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
4) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli ed relative all'educazione, alla Per_1 Per_2
formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà
- 1 -
5) La casa familiare sita in IG (AN), Via Capanna n. 59, di proprietà del Sig. Parte_1 verrà assegnata a questo ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. in quanto collocatario con l'arredamento in essa ricompreso;
6) La potestà genitoriale sarà esercitata da ciascuno dei genitori per il tempo in cui i minori staranno presso di essi e per gli atti di ordinaria amministrazione;
7) I coniugi si danno reciprocamente atto che la madre, salvo diverso accordo dovuto alla crescita dei figli minori, nei periodi scolastici si recherà, dal lunedi al venerdi, presso la casa familiare alle ore 7 per coadiuvare il padre nella gestione dei figli e per accompagnarne uno per ciascuno ai rispettivi istituti scolastici.
8) I coniugi concordano, parimenti, che la madre avrà i figli con sé dal lunedi al venerdi, dalle ore
8 sino alle 20 ed il padre, compatibilmente con la situazione, acconsente a che la madre stia in questo periodo di tempo, unitamente ai figli, presso la casa familiare di Via Capanna n. 59, fatta salva la possibilità della Sig.ra di tenere con sé i figli presso la propria abitazione. La Parte_2
madre si occuperà di andare a prendere i figli a scuola e preparare per loro il pranzo e la cena. I genitori, peraltro, intendono applicare, salvo diverso accordo ed aggiornamenti delle condizioni, il piano genitoriale che viene accluso al presente atto.
9) Nella giornata di sabato, qualora il padre avesse impegni lavorativi, la madre avrà con sé i figli dalle ore 8.30 alle ore 13 e, compatibilmente con la situazione, il padre acconsente che la madre stia in questo periodo di tempo, unitamente ai figli, presso la casa familiare di Via Capanna n. 59, fatta salva la possibilità della Sig.ra di tenere con sé i figli presso la propria abitazione, Parte_2
mentre nella giornata di domenica, salvo quanto previsto al punto che segue, i figli staranno con il padre;
10) I coniugi concordano altresì che la madre terrà con sé i figli minori, a settimane alternate, nei giorni di sabato e di domenica compreso il pernottamento, per riaccompagnarli dal padre all'ora di cena della domenica. Qualora, per problemi di lavoro od organizzativi dei genitori, non sia possibile avere con sé i figli a settimane alternate, i genitori concordano nel consentire comunque alla madre di avere con sé i figli per due weekend al mese.
11) Le parti si danno concordemente atto che i figli potranno essere liberamente iscritti ad uno o più centri estivi, durante il periodo non scolastico, qualora il costo settimanale sia inferiore ad € 100,00, mentre qualora il costo settimanale sia superiore a tale importo, la scelta dovrà essere concordata da entrambi i genitori. Le spese per i centri estivi saranno ripartite al 50% tra i genitori.
- 2 - 12) I genitori concordano nel riconoscere il diritto del padre ad avere, salvo diverso accordo, i figli il giorno di Natale e di Pasqua, ed il diritto della madre ad avere i figli il 26 dicembre ed il Lunedi dell'Angelo.
13) Entrambi i genitori avranno il diritto di tenere con sé i figli per un periodo di 10 giorni consecutivi, compreso il pernottamento, durante le vacanze estive scolastiche da comunicarsi entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, al fine di consentire adeguatamente la programmazione delle vacanze medesime. Inoltre, i genitori concordano nel riconoscere il diritto di entrambi ad avere i figli per 3 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, dandone comunicazione all'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni. Ciascuno dei genitori si riserva il diritto di assentarsi sino a
7 giorni consecutivi senza portare con sé i figli, per una sola volta all'anno, dandone comunicazione all'altro genitore con un preavviso di due mesi.
14) I coniugi concordano che nessun assegno di mantenimento verrà versato da uno all'altro, essendo gli stessi autonomi ed indipendenti sotto il profilo economico e patrimoniale;
15) Le parti si danno concordemente atto che la Sig.ra non sarà tenuta a versare Parte_2
alcun contributo per le spese ordinarie di mantenimento dei figli in favore del Sig. Parte_1
Le parti si danno concordemente atto, invece, che le spese di mantenimento straordinarie saranno divise tra i coniugi nella quota del 50% ciascuno. Per spese straordinarie devono intendersi in linea generale le spese relative alla scuola ed istruzione, le spese mediche, le spese che i figli sosterranno per l'effettuazione di vacanze in assenza dei genitori e le spese per il vestiario: a scanso di equivoci, comunque, per quanto qui non espressamente previsto, i genitori dichiarano di rifarsi a quanto disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Ancona in tema di spese straordinarie che dichiarano di aver ricevuto e di ben conoscere. In ogni caso le spese straordinarie e superiori a Euro 1.000,00
(mille/00) dovranno preventivamente essere concordate tra i genitori.
16) I genitori concordano che l'eventuale importo degli assegni familiari/assegno unico che dovesse essere riconosciuto ai genitori, verrà attribuito in via esclusiva in favore del Sig. Parte_1
17) Le parti si danno concordemente atto che il Sig. si farà carico di tutte le utenze Parte_1
della casa familiare, di cui si assumerà i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria.
18) I genitori, al fine di garantire ai figli ed una continua vicinanza con sé stessi e con Per_1 Per_2
le rispettive famiglie, si impegnano, sino a quando gli stessi non avranno raggiunto la maggiore età,
a non trasferire il proprio domicilio ad una distanza superiore a km 50,00 (cinquanta) dal Comune di IG.
19) Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e si impegnano a concedersi, ora per allora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio.
- 3 - 20) Le parti dichiarano che la Sig.ra ha già asportato dalla casa coniugale i propri Parte_2 effetti personali, mobili, arredi, quadri, libri e quant'altro di sua esclusiva proprietà e/o pertinenza secondo quanto già analiticamente concordato con il Sig. La Sig.ra Parte_1 Parte_2
pertanto, dichiara di non avere null'altro a pretendere in merito a beni che dovessero
[...]
trovarsi nella casa coniugale, di cui riconosce la proprietà in capo al Sig. Parte_1
21) Le parti concordano a che il Sig. attribuisca e venda la vettura Volkswagen Parte_1
Tiguan Tg. FW739EY alla Sig.ra entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_2
accordo al prezzo di € 500,00.
22) Le parti intendono, con le presenti condizioni, realizzare, promuovere e garantire ai propri figli ed la migliore condizione di serenità familiare tenuto conto dello stato di separazione Per_1 Per_2
dei genitori, e le migliori condizioni per un loro sano e corretto sviluppo psico-fisico, morale e materiale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 08.07.2024, e Parte_1 Parte_2
che si sono sposati a IG (AN) il 20.06.2009, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza del 13.12.2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 4 - La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a IG (AN) il 20.06.2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
IG (AN) al n. 27, parte 2, serie A dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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