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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
2678/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2678/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio” promossa da
(codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/09/1992, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Campisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
15/01/1979
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
*****
All'udienza del 18/12/2025 la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalla parte ricorrente, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato il 25/07/2024 premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 27/8/2019 e che dall'unione non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale CP_1 di pronunciare la separazione personale dalla moglie, senza ulteriori condizioni di natura economica, essendo entrambe le parti economicamente indipendenti.
Contestualmente, domandava – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto a Pachino in data 27/8/2019 (Anno 2019 – Atto n. 18 – Parte I, cfr. documento in atti).
Istaurato correttamente il contraddittorio, all'udienza del 18/12/2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della resistente, il Giudice, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia della separazione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la concorde volontà espressa dalle parti sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo per la prosecuzione della causa relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
Così deciso in Siracusa, il 23.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2678/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio” promossa da
(codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/09/1992, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Campisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
15/01/1979
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
*****
All'udienza del 18/12/2025 la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalla parte ricorrente, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato il 25/07/2024 premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 27/8/2019 e che dall'unione non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale CP_1 di pronunciare la separazione personale dalla moglie, senza ulteriori condizioni di natura economica, essendo entrambe le parti economicamente indipendenti.
Contestualmente, domandava – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto a Pachino in data 27/8/2019 (Anno 2019 – Atto n. 18 – Parte I, cfr. documento in atti).
Istaurato correttamente il contraddittorio, all'udienza del 18/12/2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della resistente, il Giudice, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia della separazione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la concorde volontà espressa dalle parti sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo per la prosecuzione della causa relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
Così deciso in Siracusa, il 23.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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