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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 5526 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
Avv. Gulotta Antonio Walter e Luca Mariani) per Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. ROMANO RAMON) CP_1
Resistente
All'udienza di discussione del 12.09.2025 ha pronunziato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara che il ricorrente, , possiede le condizioni sanitarie per il Parte_1
riconoscimento il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio
ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68 ai fini dell'iscrizione nelle liste
Tribunale di Palermo sez. Lavoro speciali del collocamento dalla data della domanda amministrativa (
30.05.2023);.
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
1.140,00, per compenso professionale oltre accessori di legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 10.04.2024, il ricorrente affermava di avere presentato in data 30.05.2023 domanda in via amministrativa al fine di ottenere i benefici economici previsti per gli invalidi civili (nelle Liste del
Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art.8, Legge 12 marzo 1999, n.68) e citava
CP_ in giudizio l' per vedere riconosciuto il proprio diritto alla prestazione richiesta – essendo decorsi dalla data della domanda oltre 120 giorni senza alcun riscontro.
premesso che, instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1
contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
-premesso che il ricorrente ha chiesto un rinvio in attesa che il c.t.u., già nominato per l'accertamento dell'invalidità civile nel procedimento per a.t.p. e R.G. n.
5528/2024 depositi la sua relazione, al fine di produrla nel presente giudizio;
ritenuto che, stante l'opportunità per ragioni di economia processuale di acquisire la relazione di c.t.u. relativa a detto procedimento, in cui il c.t.u. nominato ha già
prestato giuramento, la causa veniva rinviata alla presente udienza onerando la parte più diligente di produrre sino a cinque giorni prima dell'udienza alla sopradetta relazione medico- legale;
-considerato che all'udienza odierna, con il consenso delle parti, è stata acquisita ex art. 421 c.p.c la relazione depositata nel predetto procedimento di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro accertamento tecnico preventivo;
indi la causa sulle conclusioni delle parti è stata trattenuta in deliberazione;
- premesso che, alla luce del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 che testualmente dispone “in materia di assistenza obbligatoria la richiesta
all'istituto si intende ad ogni effetto di legge respinta quando siano trascorsi 120
giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato”;
- che la citata norma di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore della a legge n. 102 del 2009 per effetto della quale, a decorrere dal primo gennaio
2010, viene trasferito alla competenza esclusiva dell' l'intero procedimento amministrativo volto all'accertamento del diritto CP_1
ai benefici di legge in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso per il riconoscimento, dalla data della domanda amministrativa ( 30.05.2023), di un valore del 100% di invalidità civile tale da poter conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12
Marzo 1999, n. 68, acquisendone i relativi benefici atteso che a tal fine è
sufficiente un' invalidità pari almeno al 46%;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti );
- ritenuto, pertanto, che va dichiarato che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari e di reddito necessari per l'iscrizione negli elenchi per gli invalidi civili
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dalla data della domanda amministrativa ( 30.05.2023);
- ritenuto che le spese, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' in favore del procuratore che CP_1
ha dichiarato di averle anticipate
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12/09/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 5526 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
Avv. Gulotta Antonio Walter e Luca Mariani) per Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. ROMANO RAMON) CP_1
Resistente
All'udienza di discussione del 12.09.2025 ha pronunziato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara che il ricorrente, , possiede le condizioni sanitarie per il Parte_1
riconoscimento il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio
ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68 ai fini dell'iscrizione nelle liste
Tribunale di Palermo sez. Lavoro speciali del collocamento dalla data della domanda amministrativa (
30.05.2023);.
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
1.140,00, per compenso professionale oltre accessori di legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 10.04.2024, il ricorrente affermava di avere presentato in data 30.05.2023 domanda in via amministrativa al fine di ottenere i benefici economici previsti per gli invalidi civili (nelle Liste del
Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art.8, Legge 12 marzo 1999, n.68) e citava
CP_ in giudizio l' per vedere riconosciuto il proprio diritto alla prestazione richiesta – essendo decorsi dalla data della domanda oltre 120 giorni senza alcun riscontro.
premesso che, instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1
contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
-premesso che il ricorrente ha chiesto un rinvio in attesa che il c.t.u., già nominato per l'accertamento dell'invalidità civile nel procedimento per a.t.p. e R.G. n.
5528/2024 depositi la sua relazione, al fine di produrla nel presente giudizio;
ritenuto che, stante l'opportunità per ragioni di economia processuale di acquisire la relazione di c.t.u. relativa a detto procedimento, in cui il c.t.u. nominato ha già
prestato giuramento, la causa veniva rinviata alla presente udienza onerando la parte più diligente di produrre sino a cinque giorni prima dell'udienza alla sopradetta relazione medico- legale;
-considerato che all'udienza odierna, con il consenso delle parti, è stata acquisita ex art. 421 c.p.c la relazione depositata nel predetto procedimento di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro accertamento tecnico preventivo;
indi la causa sulle conclusioni delle parti è stata trattenuta in deliberazione;
- premesso che, alla luce del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 che testualmente dispone “in materia di assistenza obbligatoria la richiesta
all'istituto si intende ad ogni effetto di legge respinta quando siano trascorsi 120
giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato”;
- che la citata norma di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore della a legge n. 102 del 2009 per effetto della quale, a decorrere dal primo gennaio
2010, viene trasferito alla competenza esclusiva dell' l'intero procedimento amministrativo volto all'accertamento del diritto CP_1
ai benefici di legge in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso per il riconoscimento, dalla data della domanda amministrativa ( 30.05.2023), di un valore del 100% di invalidità civile tale da poter conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12
Marzo 1999, n. 68, acquisendone i relativi benefici atteso che a tal fine è
sufficiente un' invalidità pari almeno al 46%;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti );
- ritenuto, pertanto, che va dichiarato che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari e di reddito necessari per l'iscrizione negli elenchi per gli invalidi civili
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dalla data della domanda amministrativa ( 30.05.2023);
- ritenuto che le spese, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' in favore del procuratore che CP_1
ha dichiarato di averle anticipate
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12/09/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro