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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6789 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10341/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10341/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Napoli, via Duomo n. 290, presso lo
[...] C.F._4 studio dell'Avv. SAURO VINCENZO
ATTORI contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto n. 3, presso CP_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. BOCCI GIULIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato come segue:
✓ Dichiarare la nullità degli ordini di acquisto, per difetto di causa ed indeterminatezza dell'oggetto, dei seguenti certificati:
1. certificato ISIN DE000SG2QNU4 SI FTSE POPERP, per quantità di azioni 13.035,000 e 5.104,000 e del certificato ISIN DE000SG2QNT6 SI FTSE COPERP, presenti nel portafoglio titoli di (NDG 000257027); Parte_1
2. certificato ISIN DE000SG2QNU4 SI FTSE POPERP, per quantità di azioni 4.000,000 e 6.000,000 e dei certificati ISIN DE000SG409M1, successivamente accorpati dalla società emittente nel certificato avente il codice ISIN DE000SG2QNT6, presenti nel portafoglio titoli di
(NDG 000257028); Parte_4
3. certificato ISIN DE000SG2QNU4 SI FTSE POPERP, per quantità di azioni 2.010,000, presente nel portafoglio titoli di e (NDG 000387439); Parte_4 Parte_3
4. certificato ISIN DE000SG2QNU4 SI FTSE POPERP, per quantità di azioni 2.010,000, presente
pagina 1 di 28 nel portafoglio titoli di e (NDG 000387422); Parte_4 Parte_2
e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore degli attori dell'importo CP_1 complessivo di almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, oppure alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare la risoluzione dei suindicati ordini di acquisto per violazione, da parte dell'intermediario finanziario, dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs. N. 58/1998 (T.U.F.) e dei Regolamenti CONSOB e, per l'effetto, condannare alla restituzione in CP_1 dell'importo complessivo di almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, oppure alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 T.U.F. e dalle norme secondarie, nella fase precontrattuale e successiva del rapporto intercorso con gli attori, e, per l'effetto, condannare per grave inadempimento CP_1 contrattuale, al risarcimento del danno in favore degli attori, quantificato in almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
pagina 2 di 28 - € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare la nullità dei suindicati ordini di acquisto per mancanza di una corretta e legittima profilatura dei clienti, e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno in CP_1 favore degli attori, quantificato in almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare che le firme, disconosciute con le note di trattazione scritta del 5.02.2021 e non riconosciute a seguito del deposito degli originali, sono apocrife e, per l'effetto, dichiarare la nullità, per inopponibilità ed inefficacia, di tutti i documenti contrattuali le cui firme non sono riconducibili agli attori, e condannare al risarcimento del danno in favore degli CP_1 attori, quantificato in almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare, in caso di verificata opponibilità, che i contratti quadro di collocamento, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini sono contratti anche di Gestione e Consulenza del portafoglio per quanto suesposto ed emerso dalla disamina della documentazione prodotta dalla convenuta e, per l'effetto, dichiarare la stessa responsabile delle perdite subite dagli attori con i suindicati certificati, per l'omessa prestazione dei servizi di consulenza e gestione, e, pertanto, condannare al risarcimento del danno quantificato in almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita CP_1 subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
pagina 3 di 28 ; Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare il grave inadempimento contrattuale di per omessa comunicazione del CP_1 superamento oltre soglia delle perdite subite dagli attori con i suindicati certificati e, per l'effetto, stante la violazione dell'art. 21 del T.U.F. e dell'art. 28 del Regolamento CONSOB n. 11522/98 e successive integrazioni e modificazioni, condannare al risarcimento del danno, CP_1 subito dagli attori, quantificato in almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia.
✓ Condannare al pagamento delle spese di lite, compresi gli importi liquidati al CP_1
CTU dott.ssa e al CTU dott.ssa e quelli pagati dagli attori ai CTP Persona_1 Per_2 dott.ssa ed ing. e al perito econometrico dott. , e dei compensi professionali. Per_3 CP_2 Per_4
Parte convenuta ha precisato come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione:
Nel merito: rigettare le domande formulate dagli attori
contro
Controparte_3
già per infondatezza in fatto e diritto;
[...] CP_1
In via subordinata: dichiarare ed accertare che dalle somme reclamate dagli attori a titolo restitutorio/risarcitorio andranno dedotti/decurtati, i profitti realizzati dagli attori medesimi mediante la negoziazione posta in essere sui Certificati codice ISIN DE000SG409M1 e codice ISIN
DE000SG409N9, oggetto dell'operazione di raggruppamento del 10/07/2017 che ha dato luogo alla loro sostituzione rispettivamente con i Certificati contrassegnati dai nuovi codici ISIN
DE000SG2QNT6 e DE000SG2QNU4.
In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: la insiste per l'ammissione delle Consulenze tecniche richieste ed articolate CP_4 con la seconda memoria 183 c.pc, e si oppone all'ammissione dei quesiti peritali formulati da parte attrice per palese inammissibilità ed irrilevanza. In particolare, ribadisce la richiesta di disporsi consulenza tecnica contabile al fine di accertare:
(i) la natura e le caratteristiche della complessiva operatività effettuata dagli odierni attori nel corso del rapporto intercorso con la CP_4
pagina 4 di 28 (ii) rilevare il risultato economico conseguito con l'operatività in certificates oggetto di causa
(Certificati codice ISIN DE000SG2QNU4, già originario codice ISIN DE000SG409N9 // Certificati codice ISIN DE000SG2QNT6, già originario codice ISIN DE000SG409M1, emittente Société
Génèrale) per ciascuno dei dossier dedotti in causa con evidenza delle modalità con cui tale risultato economico si è formato nel corso del tempo, vale a dire precisando se nel corso della sua durata
l'operatività nei certificate per cui è causa abbia generato anche risultati parziali positivi.Sull'ammissibilità dell'invocata CTU si ribadisce che la ha prodotto ed allegato CP_4 evidenza documentale (documentazione contabile: Estratti conto e Dossier titoli, doc.ti 66-72, prodotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, peraltro non contestati dalla difesa attorea).
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 19.02.2020, i signori Parte_1 Parte_4 Parte_3
e , hanno convenuto in giudizio la società chiedendone la
[...] Parte_2 CP_1 condanna al risarcimento della perdita di valore subita dai portafogli titoli detenuti presso l'istituto, indicata in € 3.863.868,99 oltre rivalutazione.
Gli attori hanno esposto:
-di aver intrattenuto prima con e poi, a seguito della fusione, con Controparte_5
una serie di rapporti di intermediazione finanziaria identificati ciascuno con un Numero CP_1
Direzione Generale (NDG). Nello specifico, il sig. singolarmente (NDG 000257027) Parte_1
e con il coniuge (NDG 000257029); la sig.ra oltre che con il coniuge Parte_4 Parte_4
anche singolarmente (NDG 000257028); i sigg. (NDG Parte_1 Parte_3
000387439) e (NDG 000387422), ciascuno con la madre Parte_2 Parte_4
-di essersi recati in data 21.01.19 presso la filiale di Napoli della convenuta per chiedere un report portafoglio clienti aggiornato per ciascuna posizione e di avere appreso con stupore, per la prima volta in quell'occasione, che il capitale complessivamente investito su tutti i rapporti, pari ad € 5.692.865,38, aveva subito una perdita per oltre 3 milioni di euro, di cui erano completamente ignari, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalla convenuta;
-di avere richiesto alla convenuta tutta la documentazione, mai ricevuta prima nel corso dei singoli rapporti, e di avere appurato dal suo esame che la perdita era stata causata da tre “certificati a leva 7” (ISIN DE000SG2QNU4 SI FTSE POPERP - ISIN DE000SG409M1 - ISIN DE000SG2QNT6 SI FTSE COPERP), presenti nel loro portafoglio titoli e di cui erano ignari, che avevano nel corso del tempo perso integralmente il loro valore.
Hanno dedotto:
-la nullità degli ordini di acquisto dei certificati a leva 7, per violazione dell'art. 23, c. 1, TUF, per non avere mai sottoscritto né disposto alcun ordine di acquisto e di vendita;
-il grave inadempimento della convenuta per avere violato, anche in corso di esecuzione del rapporto, gli obblighi di informativa del cliente previsti dall'art. 21 TUF e dal regolamento intermediari tanto CP_6 più stringenti in caso di strumenti di investimento ad altissimo rischio quali risultano essere i certificati a leva 7, nonché per aver violato la normativa MIFID, omettendo di rilevare e comunque tenere pagina 5 di 28 aggiornato il profilo di rischio degli investitori e determinando un forte sbilanciamento dell'investimento verso i certificati a leva fissa 7, sui quali è risultato investito l'importo di € 4.101.273,80 su € 5.692.865,38 complessivamente investiti;
-il grave inadempimento della convenuta per non avere informato i clienti dell'andamento estremamente negativo dei certificati, determinandone la giacenza a tempo indeterminato nonostante la tipologia di prodotto preveda l'investimento e disinvestimento nel brevissimo termine, e per avere omesso di comunicare le perdite oltre soglia che, per tutti i certificati contestati, hanno superato il 90%.
Hanno pertanto concluso, previa declaratoria di nullità degli ordini di acquisto, per la restituzione dell'importo complessivo di € 3.863.868,99 della perdita subita, ovvero per il risarcimento di detto importo, previa declaratoria di risoluzione per grave inadempimento della convenuta, oltre alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta depositata il 27.05.2020, si è costituita la società contestando CP_1 integralmente, in fatto ed in diritto, quanto ex adverso dedotto.
La convenuta ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ha prodotto in particolare, ai fini della prova dell'assolvimento degli obblighi posti a suo carico, i singoli contratti “per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione ordini” sottoscritti dagli attori a far data dal 2008, i contratti di attivazione del servizio banca telematica, la documentazione informativa rilasciata ai medesimi sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, i questionari per la profilatura comprensivi dei relativi aggiornamenti ed i moduli integrativi dei contratti “di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini per operazioni in strumenti finanziari derivati e warrant”.
Ha evidenziato che la banca offre anche servizi di trading online ed ha rilevato che tutte le operazioni di trading sui Certificati emessi dall'emittente Société Générale e negoziati nel SEDEX -mercato telematico di Borsa Italiana dei Securitised Derivatives, ovvero dove vengono scambiati i covered warrant e i certificates- sono state disposte dagli attori mediante ordini online autonomamente impartiti senza alcun sollecito, né proposta o consiglio della banca, che si è limitata a prestare attività di esecuzione di ordini per conto del cliente.
Ha rappresentato che i Certificati identificati dal codice ISIN DE000SG2QNU4 e dal codice ISIN DE000SG2QNT6, il cui acquisto è stato disconosciuto, non sono altro che il rinveniente dell'operazione di raggruppamento effettuata il 10.7.2017 dall'Emittente Société Génèrale, rispettivamente, dei Certificati con codice ISIN DE000SG409N9 e con codice ISIN DE000SG409M1. Ha rilevato che questi ultimi erano già presenti a tale data nel dossier titoli degli attori, essendo stati negoziati online dagli attori sin dal 2014, con ingenti profitti, mantenuti sino al raggruppamento e risultando poi, successivamente a tale momento, non più movimentati.
Ha dedotto perciò l'infondatezza delle censure attoree circa l'asserita mancata sottoscrizione degli ordini di acquisto e vendita, evidenziando che l'art. 23 TUF impone che solo il c.d. contratto quadro sia concluso, a pena di nullità, mediante la forma scritta. Conseguentemente, poiché ciascun contratto sottoscritto dagli attori prevede, alle condizioni generali e nei documenti informativi allegati, la pagina 6 di 28 possibilità di impartire gli ordini mediante il canale internet, risulta altresì rispettato il Regolamento Consob n. 16190/2007 che, all'art. 37, comma 2, lettera c), consente che sia il contratto quadro ad indicare “le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni”.
Ha rilevato che è inverosimile che gli attori possano essere venuti a conoscenza del possesso dei certificati per cui è causa solo in data 21.01.19 in quanto detti certificati sono sempre stati riportati negli estratti conto dei Dossier Titoli ed i relativi movimenti sono stati riportati negli estratti dei conti correnti di riferimento.
Ha perciò dedotto di aver adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ed informativi previsti dalla disciplina normativa e regolamentare nel tempo vigente (in particolare, l'art. 21 del D.Lgs. n.58/98 TUF e gli artt. 27 e 31 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, applicabile ratione temporis), richiamando tutta la documentazione da cui risulta che gli attori sono stati informati: sulla natura degli strumenti finanziari e, in particolare, sugli strumenti finanziari derivati, inclusi i VE RR e i TI;
sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e sulla specifica rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati, tipologia alla quale appartengono i certificates, avendo gli attori espressamente dichiarato di essere consapevoli “che le operazioni in warrant possono essere soggette a notevoli variazioni di valore, comportanti anche la perdita dell'intera somma investita”.
Ha rilevato di aver aggiornato negli anni, per ciascuno degli attori, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari, acquisendo da ciascuno i questionari ID per la profilatura del cliente. Ha evidenziato che tutti gli attori hanno ivi dichiarato di aver operato in azioni, warrant, ETF, TI e derivati e che il profilo di investimento risulta peraltro confermato proprio dall'operatività dai medesimi posta in essere nel corso di svariati anni mediante l'impegno di somme sui mercati azionari (in Euro e in dollari americani) e in strumenti derivati (tra cui i certificati).
Ha richiamato l'art. 56 del regolamento n. 16190/2007, vigente nel periodo in cui gli attori hanno CP_6 stipulato i contratti nonché nel periodo in cui hanno posto in essere le operazioni di trading contestate, rilevando di aver agito in conformità del medesimo, provvedendo sempre a mettere a disposizione degli attori, attraverso il canale internet, nella loro area riservata, le note di eseguito delle operazioni effettuate. Di talché risultano essere stati costantemente informati, avendo altresì avuto a disposizione, sul sito internet della Banca, i prospetti ed i fogli informativi dei certificati emessi dalla Societé Generale Corporate & Investment Banking, potendo inoltre accedere a tutta la documentazione sul sito internet di quest'ultima.
Al fine di dare prova del profilo di rischio e di investimento degli attori ha elencato, per ciascuna posizione, le numerose operazioni non oggetto di contestazione poste in essere dai medesimi, i quali risultano aver investito in certificati anche diversi da quelli per cui è causa, nonché in titoli azionari e derivati, con strategie di differente tipo, prettamente speculative, che hanno consentito -solo attraverso impegno e dedizione nel continuum oltre che tramite un'attenta e puntigliosa attività di analisi andamentale del mercato e dei singoli strumenti di volta in volta scelti- di ottenere ingenti profitti.
Ciò rilevato, ha rappresentato di aver eseguito una corretta valutazione di appropriatezza dei singoli servizi e strumenti rispetto al profilo dei clienti, conformemente agli artt. 21 TUF e 41-42 del pagina 7 di 28 Regolamento n. 16190/2007. CP_6
Ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto della contestazione relativa all'omessa comunicazione del superamento oltre soglia delle perdite, ribadendo di non aver fornito attività di gestione di portafogli ma, esclusivamente, il servizio di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto del cliente. Ha rilevato di aver provveduto, tutte le volte che ne ricorrevano i presupposti, a comunicare il superamento della soglia di capitale, in conformità all'art. 55 del Regolamento Consob n. 16190/2007. Ha evidenziato in ogni caso che sui certificates per cui è causa -trattandosi di una tipologia di strumento finanziario derivato che non richiede il versamento di margini, in quanto la perdita massima è definita sin dall'inizio ed è pari, al massimo, al capitale investito- l'investitore non ha la possibilità di avere posizioni aperte scoperte, con conseguente inapplicabilità dell'art. 55 del regolamento CP_6
Ha infine contestato anche nel quantum la pretesa attorea, evidenziando che la documentazione ex adverso prodotta è parziale e comunque non costituisce documentazione contabile ufficiale, rilevando che, dall'esame dei documenti contabili, estratti di conto corrente e Dossier titoli, risulta che gli attori con le operazioni di negoziazione poste in essere mediante i Certificati codici ISIN DE000SG409M1 e DE000SG409N9 -nel periodo antecedente all'operazione di raggruppamento effettuata da Societé Generale il 10.7.2017 che ha determinato la loro sostituzione con i Certificati nuovi codici ISIN DE000SG2QNT6 e DE000SG2QNU4- hanno conseguito anche ingenti guadagni per l'ammontare di circa Euro 950.000,00.
Con note di trattazione scritta, depositate il 05.02.2021 in sostituzione della prima udienza, gli attori hanno formalmente disconosciuto, in quanto apocrifa, la sottoscrizione apposta sui contratti per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordine, sui moduli di abbinamento servizio, sui contratti di attivazione del servizio banca telematica, sui questionari ID, nonché sui moduli integrativi derivati, prodotti dalla convenuta, per un totale di n. 44 documenti contrattuali. Hanno negato di aver acquistato, altresì, i certificati con codice ISIN DE000SG409N9 e con codice ISIN DE000SG409M1, successivamente raggruppati, rilevando di aver appreso la notizia del relativo possesso solo ed esclusivamente con la comparsa di risposta.
All'esito della prima udienza, la causa è stata rinviata per consentire l'instaurazione del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente con verbale del 31.03.2021.
In considerazione del disconoscimento effettuato dagli attori, la convenuta ha formulato istanza di verificazione di tutti i documenti le cui firme sono state disconosciute, provvedendo al loro deposito in originale e ad indicare le scritture di comparazione di cui ha chiesto l'acquisizione.
Gli attori, con memoria ex art. 183, c. 6, n. 1) c.p.c., hanno disconosciuto ulteriore documentazione contrattuale ed hanno altresì dedotto la nullità per difetto di causa in concreto dei certicates oggetto del giudizio, in quanto privi di alea razionale e della finalità di copertura e riduzione del rischio delle altre posizioni detenute, nonché per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto privi dell'indicazione del criterio di calcolo “mark to market”. Hanno ribadito l'inadempimento della banca rispetto agli obblighi informativi in quanto l'intermediario è obbligato a fornire tutte le informazioni specifiche sulla singola operazione di investimento anche laddove il risparmiatore abbia particolare propensione al rischio ed esperienza in negoziazione di titoli, richiamando quanto statuito da Cass. n. 11549/2020 del 15.06.2020;
pagina 8 di 28 inoltre, in violazione dell'art. 28, c. 3 del Regolamento Consob n. 11522/98, la ha omesso di CP_4 informare prontamente e per iscritto i clienti appena le operazioni in strumenti derivati e warrant, dagli stessi effettuate per finalità diverse da quelle di copertura, abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Ha rilevato che dalla documentazione prodotta dalla banca si evince che la medesima ha svolto anche il servizio di gestione del portafoglio e di consulenza ed ha pertanto precisato le proprie domande chiedendo altresì di accertare la responsabilità della banca per l'omessa prestazione di detti servizi. Ha dedotto la nullità per inattendibilità e incongruenza della profilatura eseguita tramite i questionari ID, attesa l'attività lavorativa, età e titolo di studio degli attori (terapisti della riabilitazione i genitori, studenti liceali i figli) che non consente di ritenerli avvezzi alla negoziazione online degli strumenti finanziari per cui è causa. Nelle successive memorie ha rilevato altresì che tutte le MIFID a firma congiunta sono radicalmente nulle, in quanto non si comprende a quale dei due soggetti siano ascrivibili le risposte della profilatura.
La banca ha eccepito la tardività del disconoscimento dell'ulteriore documentazione effettuato dagli attori solo in sede di prima memoria, rilevando l'infondatezza della doglianza inerente alla nullità dei certificates per difetto di causa ed indeterminatezza, in quanto questioni di validità riguardanti i contratti derivati OTC (over the counter) -cioè quei contratti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati e strutturati ad hoc dalla Banca che assume anche il ruolo di controparte negoziale del Cliente- e dunque strumenti diversi da quelli per cui è causa, in cui si discorre di strumenti finanziari (certificates) emessi da una banca (Societé Generale) e negoziati nell'apposito segmento (SEDEX) organizzato e gestito dalla Borsa Italiana -previa pubblicazione del prospetto informativo attraverso il deposito presso la competente Autorità ed ammissione alla quotazione da parte della Borsa Italiana medesima- rispetto ai quali CP_1 ha svolto solo il servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti. Ha eccepito altresì l'inammissibilità della domanda di accertamento della responsabilità della banca per omessa prestazione dei servizi di consulenza e gestione, nonché per mancanza di una corretta e legittima profilatura, in quanto domande nuove formulate oltre la prima udienza. Con riferimento alla doglianza relativa all'omessa comunicazione delle perdite oltre soglia, ha rilevato che gli attori non hanno neppure allegato l'esistenza di un nesso di causalità tra l'asserito inadempimento informativo ed il danno subito. Ha prodotto un'estrazione dai sistemi informatici da cui risulta l'elenco delle comunicazioni in ordine alle perdite rilevanti (doc. 65), nonché il tabulato degli ordini impartiti (doc. 64) -la cui valenza probatoria è stata contestata dagli attori, in quanto priva dei tracciati informatici effettuata dai propri server in cui siano riportate dettagliatamente le operazioni di acquisto- da cui risulta che in numerose occasioni gli attori hanno conferito, nell'ambito della medesima “sessione”, ordini di compravendita, oltre che degli strumenti oggetto di causa, anche di altri strumenti finanziari non contestati. Ha rilevato che la qualità di investitore con scarsa esperienza è smentita dai questionari ID (in particolare, da quello del 12.09.16, in cui il signor ha dichiarato di aver conseguito “Laurea economico-finanziaria”, doc. Parte_1
15) nonché dalla circostanza che i figli, nel 2016, non erano più studenti liceali, risultando invero il signor aver frequentato un corso di laurea triennale in “Business, Administration and Parte_3
Management” presso l'Università Bocconi, nonché un master presso la Regent's University London (doc. 74).
Il Giudice, ritenuta la tardività dei disconoscimenti ulteriori, effettuata dagli attori in sede di prima pagina 9 di 28 memoria ex art. 183, sui documenti già prodotti, ha disposto la CTU grafologica in ordine alla veridicità della sottoscrizione dei n. 44 documenti tempestivamente disconosciuti, successivamente precisati dalle parti in n. 42 (in quanto i doc. 5 e 30 sono risultati essere lo stesso documento, mentre il doc. n. 33 non è stato rinvenuto in originale negli archivi della Banca), nominando all'uopo la dott.ssa Persona_5
a cui è stato assegnato il seguente quesito: “verifichi l'appartenenza dei 44 documenti
[...] depositati in originale presso la Cancelleria in data 14.9.2021 alla persona che l'ha disconosciuta;
raccolga il saggio grafico;
utilizzi le scritture di comparazione indicate dalle parti se presenti in originale nel fascicolo;
autorizza la raccolta di materiale comparativo con firma autenticata o comunque atto pubblico e a tal fine autorizza l'accesso ai pubblici uffici per la estrazione di copia anche fotografica della relativa documentazione”.
Con elaborato depositato in data 22.10.23, l'ausiliario del giudice -c.t.u. grafologa- ha concluso ritenendo autografe tutte le sottoscrizioni tracciate da da e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
rilevando, per ciò che concerne le sottoscrizioni disconosciute da che sono
[...] Parte_4 apocrife quelle contenute nei doc. 16-17-18-19-20-21A-22-23-26-27A-29-30-32A-34A-35-37-41-42-
43-44-46A-50-51-52-53-55A, mentre sono autografe quella dalla medesima apposte ai doc. 25A-38-
40A-47-49A.
In particolare, le operazioni peritali hanno avuto inizio il 17.04.2023 alla presenza delle parti, che hanno esibito gli originali dei documenti, di cui sono state acquisite le immagini digitali ai fini comparativi, ed hanno rilasciato saggio grafico. Quali ulteriori scritture comparative, sono stati acquisiti gli originali della procura alle liti, della domanda di mediazione nonché delle richieste di documenti avanzate dagli attori nei confronti della banca.
Preliminarmente, è stata accertata la condizione di integrità dei documenti acquisiti in originale e, con l'ausilio di microscopi digitali, la CTU ha potuto escludere anomalie, abrasioni ed alterazioni. Sono stati perciò rilevati gli elementi caratterizzanti le sottoscrizioni al fine di individuarne i tratti tipici, applicando: il metodo grafologico, per cogliere l'espressività fisio-psichica del gesto grafico;
il metodo grafoscopico, per cogliere gli aspetti meno appariscenti;
il metodo grafometrico, per considerare i rapporti dimensionali che si stabiliscono tra forme grafiche e movimento.
L'indagine è stata dunque estesa dalle firme oggetto di verificazione alle scritture di comparazione ed il
CTU ha potuto constatare:
-quanto alle sottoscrizioni a nome , le stesse sono risultate avere le seguenti Parte_1 caratteristiche: “tratto fluido, rapido, teso e denotano un buon livello grafico. Le aste della “G” sono rette, quelle della “M” leggermente curve, gli assi letterali sono perpendicolari al rigo con leggere oscillazioni a sinistra o a destra, la pressione del tratto è medio-forte con saltuari chiaroscuri tra tratti ascendenti e discendenti. Le firme si sviluppano orizzontalmente sopra il rigo di base prestampato con una leggera ascendenza della parte centrale e si osservano scatti tra lettere e tra gruppi di lettere. La distanza tra lettere è rispettata, eccetto l'addossamento tra il filetto dell'allungo inferiore della “G” e la lettera successiva. Il rapporto dimensionale di 2:1 tra maiuscole e minuscole e tra corpo letterale ed allunghi superiori/inferiori è prevalentemente rispettato. Le firme sono tracciate senza soluzione di continuità. Gli occhielli sono tracciati antiorari, curvi, chiusi e i puntini “i” sono tracciati ad accento, legati o slegati dal corpo letterale”. Avendo rilevato le concordanze sostanziali e formali tra le firme in pagina 10 di 28 verifica e le firme comparative in termini “di ritmo, di dinamica, di livello grafico, della forma delle aste, della pendenza degli assi letterali, della distribuzione della pressione, dei rapporti dimensionali, dei legami interletterali, della forma degli ovali, dei puntini “i”, della forma delle asole improprie e degli aspetti morfostrutturali delle singole lettere”, il CTU ha concluso ritenendo, per tutte, la loro autografia;
-quanto alle sottoscrizioni a nome , solo le firme apposte sui documenti ai doc. 25A-38- Parte_4
40A-47-49A sono risultate conformi alle scritture di comparazione e perciò autografe, avendo in comunione con esse le seguenti caratteristiche: “Il tracciato è prevalentemente fluido, e denota una discreta padronanza del mezzo scrittorio. Le forme letterali sono chiare o intuibili, le aste sono rette e mentre gli assi della lettera iniziale sono pendenti a destra i restanti sono perpendicolari alla linea di base. Il calibro è medio, il rapporto dimensionale di 2:1 tra maiuscole e minuscole è rispettato, la pressione del tracciato è media con tratto finale assottigliato. Le firme si estendono orizzontalmente e parallele al rigo prestampato, con scatti tra lettere e tra gruppi di lettere, gli occhielli sono tracciati antiorari, curvi, chiusi. Le lettere sono prevalentemente legate tra loro, i puntini “i” sono tracciati precisi e leggermente avanzati. Si osservano saltuarie asole improprie in zona mediana della “R” e alla base della “s”.”. Sono invece risultate apocrife, in quanto frutto di imitazione, le sottoscrizioni contenute nei doc. 16-17-18-19-20-21A-22-23-26-27A-29-30-32A-34A-35-37-41-42-43-44-46A-50-51-52-53-
55A, ove in particolare risulta evidente anche ad occhio non esperto la diversa modalità di tracciatura, rispetto alle scritture di comparazione certamente attribuibili all'esaminata, della lettera “R”, risultata addirittura “tracciata in due modalità; chiara, con asta retta pendente a sinistra, inversione acuta in basso, filetto obliquo ripassato sull'asta o lievemente divaricato rispetto alla stessa, inversione curva nel vertice superiore e tratto concavo a destra finale oppure con iniziale filetto curvo, inversione acuta nel vertice superiore, asta retta pendente a destra, inversione angolosa in basso e linea orizzontale finale”;
-quanto alle sottoscrizioni a nome , le stesse sono risultate avere le seguenti Parte_2 caratteristiche: “Le aste sono rette, gli assi letterali sono leggermente pendenti a destra, la pressione del tratto è media con limitati chiaroscuri tra tratti ascendenti e discendenti. Il calibro letterale è medio ed esteso verticalmente, il rapporto dimensionale di 2:1 tra maiuscole e minuscole è superiore alla media
e gli allunghi superiori sono più estesi rispetto a quelli inferiori. La firma si estende orizzontalmente lungo il rigo prestampato, con una leggera ascendenza. La distanza tra lettere e tra doppio nome e cognome è rispettata. Gli occhielli sono tracciati antiorari, ovali, chiusi o aperti a sinistra. Le lettere sono legate a gruppi, i puntini “i”, se presenti, sono tracciati alti e precisi”. Avendo rilevato le concordanze sostanziali e formali tra le firme in verifica e le firme comparative in termini “di ritmo, di dinamica, di livello grafico, della forma delle aste, della pendenza degli assi letterali, della distribuzione della pressione, dei rapporti dimensionali, dei legami interletterali, della forma degli ovali, dei puntini
“i”, della forma delle asole improprie e degli aspetti morfostrutturali delle singole lettere”, il CTU ha concluso ritenendo, per tutte, la loro autografia;
-quanto alle sottoscrizioni a nome , le stesse sono risultate avere le seguenti Parte_3 caratteristiche: “tratto apparentemente fluido e un discreto livello grafico. Le aste sono rette, gli assi letterali sono pendenti a destra, la pressione del tratto è media con limitati chiaroscuri tra tratti ascendenti e discendenti. Il calibro letterale è medio ed esteso verticalmente, il rapporto dimensionale
pagina 11 di 28 di 2:1 tra maiuscole e minuscole è superiore alla media e gli allunghi superiori sono bilanciati rispetto
a quelli inferiori. La firma si estende orizzontalmente e parallela al rigo prestampato, con scatti tra lettere e tra gruppi di lettere. La distanza tra lettere è inferiore alla media mentre quella tra nomi e tra secondo nome e cognome è rispettata. Gli occhielli sono tracciati antiorari, ovali, chiusi. Le lettere sono legate a gruppi, i puntini “i” sono omessi. Si osservano saltuarie asole improprie tra asta e filetto”.
Avendo rilevato le concordanze sostanziali e formali tra le firme in verifica e le firme comparative in termini “di ritmo, di dinamica, di livello grafico, della forma delle aste, della pendenza degli assi letterali, della distribuzione della pressione, dei rapporti dimensionali, dei legami interletterali, della forma degli ovali, dei puntini “i”, della forma delle asole improprie e degli aspetti morfostrutturali delle singole lettere”, il CTU ha concluso ritenendo, per tutte, la loro autografia.
La dott.ssa ha replicato altresì alle osservazioni del consulente di parte degli attori, che ha Per_1 insistito per la falsità di tutte le sottoscrizioni attribuite agli attori, ribadendo di non aver riscontrato abrasioni o alterazioni del supporto cartaceo e della linea grafica delle sottoscrizioni in verifica ed evidenziando in particolare:
-quanto alle sottoscrizioni di che “La CTP tuttavia omette di rilevare l'addossamento Parte_1
“G-M”, l'andamento del rigo aderente o ad onda, gli occhielli aperti o chiusi, con o senza asole improprie all'interno degli ovali, i legami interletterali, la forma e i legami dei puntini “i”. Descrive anche i tagli “t” come variabili ma si fa presente che “ ” non presenta tagli “t””, Parte_1 ribadendo di aver “rilevato caratteristica simile tra firme in verifica e firme comparative. L'avvio della
“M” è rappresentato in questo caso da una lettera simile ad una “a” con occhiello antiorario chiuso e ripassato alla base. In altri casi il tratto di avvio della “M” è simile ad una “e”; “oggettivo” risulta altresì lo stacco di penna presente tra la “i” e la “r” nel cognome;
“Le rare incertezze – o meglio, rallentamenti nel procedere…trovano comunque conferma nel saggio grafico cartaceo”.
-quanto alle sottoscrizioni di che “La CTP si è inoltre dimenticata di rilevare le asole Parte_4 improprie nell'inversione mediana della “R”, alla base della “s”, nella “A” del cognome espressa simile ad una “b” e all'interno di alcuni ovali;
l'apertura e chiusura degli ovali, i rapporti dimensionali, l'andamento del rigo”;
-quanto alle sottoscrizioni di , che “la CTP non evidenzia i rapporti dimensionali, Parte_2
l'apertura e chiusura degli ovali, l'andamento del rigo, le asole improprie mentre descrive i tagli “t uniformi” quando non sono previsti di “ ” e non precisa la forma e la posizione dei Parte_2 puntini “i”.”; a fronte dei rilievi contestati dalla CTP di “eccessiva lentezza esecutiva, ripassi di segni, spezzature lungo il percorso, un mancato allineamento al rigo di base, e un'inclinazione assiale per lo più verticalizzata”, la CTU “fa presente scrive con un stile grafico sia scolastico sia Parte_2 personalizzato, lento o rapido, allineato al rigo, reale o immaginario o ascendente”.
-quanto alle sottoscrizioni di la CTU “non concorda con la CTP per l'inclinazione Parte_3 assiale anche a sinistra, “nell'inter-parola consistenti” (vedi D6 e D7). Si precisa inoltre che gli occhielli sono anche aperti o chiusi (vedi “d”) e i tagli “t” descritti come “netti” in realtà, ancora una volta, non sono previsti in ”, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte_3
CTP, non si può ritenere che le firme comparative siano illeggibili e perciò diverse da quelle in verifica pagina 12 di 28 -quest'ultime, secondo la CTP, caratterizzate da “eccessiva leggibilità” nonché “incertezze e ripassi di segno”- risultando tutte tracciate con modalità convergenti, anche con riferimento ai ripassi di segno.
All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice ha chiamato a chiarimenti la CTU dott.ssa che ha fornito le spiegazioni richieste all'udienza del 18.01.2024. Persona_1
Ritenuta superflua la CTU econometrica e ritenuto di dover verificare se sono state effettuate le comunicazioni sulle perdite rilevanti come provate dal doc. 65 di parte convenuta, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio informatica “per verificare che dall'analisi dei server della risulti CP_1 in maniera univoca e senza alterazioni che vi siano state quelle comunicazioni indicate nel doc. 65” e nominata, a tal fine, l'ing. Persona_6
Con elaborato depositato il 17.03.25, la CTU incaricata ha preliminarmente illustrato la metodologia di indagine, concordata con i CTP ed i difensori delle parti.
In particolare, è stato rilevato che il sistema informativo della convenuta era stato dismesso nel CP_7
2023, a seguito della sua acquisizione da parte di Banca UR e dell'integrazione nel CP_8
. Le basi dati della erano state migrate e le registrazioni delle comunicazioni delle perdite
[...] CP_4 rilevanti generate negli anni dall'applicazione Full Finance di erano state trasferite nell'archivio CP_7 storico DB2W del . Controparte_8
Si è proceduto dunque all'analisi del sistema di comunicazione delle perdite rilevanti adottato dalla al fine di ricostruire il processo di generazione e invio delle comunicazioni ai Clienti. È emerso CP_4 che durante la vigenza della Direttiva MiFID I (dal 1° novembre 2007 al 2 gennaio 2018) e per un periodo transitorio dall'entrata in vigore della Direttiva MiFID II (sino al 9 maggio 2018), le comunicazioni venivano eseguite in cartaceo. Nel periodo successivo al 09.05.2018, le comunicazioni sono state effettuate tramite postalizzazione per i clienti che avevano scelto il formato cartaceo, ovvero con disponibilità del documento tramite l'apposita sezione di Home Banking per i clienti che avevano optato per il formato elettronico. La ausiliaria del giudice ha chiarito che non è stato possibile verificare, tramite le evidenze informatiche disponibili, la modalità di ricezione delle comunicazioni da parte degli attori (posta ordinaria o home banking).
È stata eseguita poi l'analisi del contenuto del documento 65, redatto su carta intestata di che CP_7 raccoglie screenshot di una serie di visualizzazioni generate dal software applicativo della che CP_4 mostrano l'elenco delle comunicazioni di perdite rilevanti relative ai seguenti dossier:
1) 119/611453/0 intestato al signor Parte_1
2) 119/614516/0 intestato al signor Parte_1
3) 119/614460/0 cointestato - ; Parte_4 Parte_2
4) 119/614462/0 cointestato – Parte_4 Parte_3
La CTU ha rilevato che il documento 65 non include tutte le comunicazioni generate dal sistema in quanto realizzato tramite l'acquisizione di schermate (screenshot) anziché come report generato dall'applicazione, salvato in formato digitale e stampabile. Di conseguenza, le comunicazioni successive, che richiedevano lo scorrimento della pagina per essere visualizzate, non risultano incluse. Inoltre, per i pagina 13 di 28 dossier cointestati 119/614460 e 119/614462, le comunicazioni Monitoraggio titoli a leva sono riportate solo per la rubrica 0 (cointestazione), mentre mancano quelle relative alla rubrica 1 ( . Parte_4
In sintesi, il documento 65 elenca 46 comunicazioni: 33 di tipo Saldo RR prodotte nel periodo di vigenza della MiFID I e 14 di tipo Monitoraggio titoli a leva, di cui 9 relative al periodo transitorio e 4 al regime MiFID II.
Le prime comunicazioni venivano emesse al superamento del 50% di perdita rispetto al capitale di riferimento, dichiarato dagli intestatari nei moduli integrativi dei contratti di negoziazione. Quando la perdita diventava negativa, veniva stabilito un nuovo capitale di riferimento, aggiornato dall'intestatario tramite un ulteriore modulo integrativo. Da quel momento, il calcolo della perdita percentuale ripartiva dal nuovo valore. La C.T.U. ha provveduto inoltre a confrontare, riportandoli in una tabella, i valori dei capitali di riferimento riportati nei singoli screenshot di dettaglio con quelli indicati negli atti di causa.
In considerazione della dismissione dell'applicativo, la C.T.U. ha provveduto, in aggiunta al database storico DB2W, ad individuare ed analizzare, altresì, incrociandone i dati, il tabulato del periodo transitorio ed il sistema documentale Documentum, che conserva le lettere prodotte nel periodo a regime della MiFID II, contenenti la versione ufficiale delle comunicazioni inviate ai Clienti tramite posta o rese disponibili sui sistemi di home banking. L'incrocio delle fonti ha permesso di accertare che le discrepanze rilevate riguardano esclusivamente i dati migrati e non le informazioni riportate nel documento 65, nei tabulati conservati o nelle lettere archiviate nel sistema documentale: ciò in quanto le anomalie riscontrate sono state introdotte nel processo di trasferimento dati da Full Finance all'archivio storico
DB2W e non sono dovute a modifiche successive, potendosi così escludere la presenza di errori nel sistema informativo originario.
È emerso che nel periodo transitorio successivo all'entrata in vigore della MiFID II: le comunicazioni venivano emesse al superamento della soglia del 10% di perdita sul capitale investito;
la perdita veniva ricalcolata ogni multiplo del 10% (es. 20%, 30%...) generando nuove comunicazioni;
il calcolo ripartiva ogni volta che il capitale investito variava.
Detta analisi ha confermato che tutte le comunicazioni elencate nel documento 65 trovano corrispondenza nei dati estratti dal database storico. È emerso inoltre che sono presenti ulteriori comunicazioni, che si riferiscono a segnalazioni di perdite rilevanti successive alla data di estrazione del documento 65, relative a strumenti intestati esclusivamente alla SI oltre che Parte_4 comunicazioni non visibili negli screenshot originali a causa delle limitazioni dello scroll della schermata. Queste informazioni sono state individuate grazie all'estrazione completa dei dati.
In sintesi, la CTU ha accertato che nel periodo di applicazione della direttiva MiFID I, l'analisi delle estrazioni effettuate sulla base dati storica ha evidenziato 33 comunicazioni relative ai portafogli degli attori, tutte riferite al superamento della soglia del 50% di perdita sul capitale investito. Nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 9 maggio 2018, l'analisi delle estrazioni effettuate sulla base dati storica ha permesso di individuare 19 comunicazioni di perdite rilevanti, emesse al superamento della soglia del 10% di perdita ed ogni multiplo del 10%, relative a singoli strumenti a leva presenti nei portafogli degli attori, così suddivise: 13 comunicazioni sullo strumento DE000SG2QNU4 - SI FTSE
P0PERP; 1 comunicazione sullo strumento DE000SG2QNT6 – SI FTSE C0PERP; 5 comunicazioni sullo pagina 14 di 28 strumento DE000HV4A2U5 – SDUD ITAL C0OT18. Il 2 gennaio 2018, primo giorno lavorativo di applicazione delle nuove regole, nei tabulati analizzati risultano 9 comunicazioni generate riguardanti tutti i dossier e le rubriche degli attori, nonché i tre strumenti per cui è causa. Completato lo sviluppo del processo automatico, nel periodo a regime della ID II, l'analisi delle estrazioni effettuate sulla base dati storica ha permesso di individuare 38 comunicazioni di perdite rilevanti sui dossier degli attori, così suddivise: 3 comunicazioni sullo strumento DE000SG2QNU4 - SI FTSE P0PERP; 22 comunicazioni sullo strumento DE000HV4A2U5 - SDUD ITAL C0OT18; 5 comunicazioni sullo strumento
DE000HV41JE3; 1 comunicazione sullo strumento LU1651003441; 7 comunicazioni relative al superamento della soglia del 50% sui dossier 614460 e 614462.
La CTU ha dunque così concluso: “l'analisi condotta sulle evidenze informatiche acquisite dalla CP_4
e sulla documentazione tecnica esplicativa ha permesso di accertare che le comunicazioni relative alle perdite rilevanti venivano generate da processi centralizzati di con le medesime modalità per CP_7 tutta la clientela nelle tre fasi operative: durante la vigenza della MiFID I, nel periodo transitorio della
MiFID II e nel regime definitivo. L'analisi dettagliata di tali evidenze ha consentito di verificare la corrispondenza tra le registrazioni storiche e le informazioni contenute nel documento 65, confermando la presenza delle comunicazioni sulle perdite rilevanti nell'archivio storico del
[...]
, nonché nei campioni di tabulati e di lettere forniti al CTU. Le registrazioni storiche Controparte_8 delle perdite rilevanti riferite ai dossier degli attori ammontano a 90, rispetto alle 46 elencate nel documento 65, evidenziando che tale documento rappresentava una fotografia parziale per le ragioni che si sono illustrate”.
Gli attori hanno eccepito la nullità della CTU informatica, per violazione dell'art. 198, c. 2, c.p.c., perché non eseguita tramite l'analisi diretta dei server di bensì solo ed esclusivamente su CP_1 documentazione fornita dalla Banca, non prodotta in giudizio, la cui acquisizione non è autorizzata dagli attori. Hanno dedotto perciò l'inesistenza delle comunicazioni di perdita rilevante, ribadendo, in subordine, che non vi è prova dell'effettivo invio e ricezione di dette comunicazioni.
In corso di causa, la convenuta ha dato atto della fusione per incorporazione, della società CP_1 in Controparte_3
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Analisi dei documenti contrattuali e validità.
Gli attori hanno riconosciuto, sin dalle prime difese, di aver intrattenuto con la convenuta una serie di rapporti di intermediazione finanziaria, ciascuno con un Numero Direzione Generale (NDG). Nello specifico, il signor singolarmente (NDG 000257027) e con il coniuge Parte_1 Parte_4
(NDG 000257029); la signora oltre che con il coniuge anche Parte_4 Parte_1 singolarmente (NDG 000257028); i signori (NDG 000387439) e Parte_3 Parte_2
(NDG 000387422), ciascuno con la madre
[...] Parte_4
Gli attori, che non hanno prodotto in giudizio alcun contratto, hanno dedotto di non aver mai sottoscritto l'acquisto dei certificati a leva fissa e di essere venuti a conoscenza dell'esistenza di certificate a leva 7 nei propri portafogli solo nel 2019.
pagina 15 di 28 La banca, costituendosi in giudizio, ha prodotto tutta la documentazione contrattuale nonché i questionari per la profilatura, comprensivi degli aggiornamenti, evidenziando di non aver fornito attività di consulenza e gestione di portafogli ma, esclusivamente, il servizio di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto del cliente. Ha altresì prodotto il registro riepilogativo degli ordini eseguiti negli anni dagli attori (doc. 64), l'estratto delle comunicazioni di perdite rilevanti (doc. 65) nonché gli estratti conto periodici dei conti corrente e del conto titoli (docc. da 57 a 60). Ha dedotto l'infondatezza delle censure attoree circa l'asserita mancata sottoscrizione degli ordini di acquisto e vendita, evidenziando che l'art. 23 TUF impone che solo il c.d. contratto quadro sia concluso, a pena di nullità, mediante la forma scritta.
Rispetto alla documentazione contrattuale versata in atti dalla banca, gli attori hanno disconosciuto tutte le sottoscrizioni ivi contenute e ad essi attribuite. Rispetto al tabulato riepilogativo degli ordini, gli attori ne hanno contestato il valore probatorio rilevando che la banca non ha depositato copia degli ordini di investimento/vendita in formato cartaceo, non ha prodotto le registrazioni delle suddette operazioni su supporto informatico, né tantomeno l'estrazione dei tracciati informativi effettuata dai propri server al fine di provare che l'acquisto dei certificati per cui è causa sia stato disposto tramite il canale on-line degli attori.
Si è reso perciò preliminarmente opportuno accertare, attraverso il procedimento di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, la validità stessa delle pattuizioni contrattuali tempestivamente disconosciute.
Sul punto, si rileva che le conclusioni a cui è pervenuta la consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate -anche con riferimento alle osservazioni dei periti di parte- ed immuni da vizi logici, di talché può essere richiamato per relationem il contenuto argomentativo della perizia depositata in data 22.10.23.
Sono perciò autografe tutte le sottoscrizioni tracciate da (Doc. 6A - 7 – 8 – 9 – 10 – Parte_1
11 – 12C – 13 – 14 – 15 - 30 – 32A – 34A – 35 – 36 – 37), da (Doc. 38 - 40A - 41 - Parte_2
42 - 43 - 44 - 46A) e da (Doc. 47 - 49A – 50 – Doc. 51 – Doc. 52 – Doc. 53 – Doc. Parte_3
55A), mentre, per ciò che concerne le sottoscrizioni a nome della signora sono apocrife Parte_4 quelle contenute nei doc. 16-17-18-19-20-21A-22-23-26-27A-29-30-32A-34A-35-37-41-42-43-44- 46A-50-51-52-53-55A, con conseguente inutilizzabilità di detta documentazione ai fini del presente giudizio, mentre sono autografe quelle dalla medesima apposte ai doc. 25A-38-40A-47-49A. Poiché tutte le sottoscrizioni apposte sugli ulteriori documenti prodotti dalla banca con la comparsa di costituzione hanno formato oggetto di disconoscimento tardivo da parte degli attori, effettuato solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., le stesse devono ritenersi tacitamente riconosciute.
Sulla base della documentazione prodotta dalla banca, validamente sottoscritta dagli attori, risulta che:
- il signor ha sottoscritto in data 21.1.2008 il “Contratto per il collocamento, la Parte_1 negoziazione, la ricezione e la trasmissione ordini”, a cui risulta associato nel frontespizio il conto deposito titoli n. 611453 (doc.
6.A). Mediante modulo sottoscritto in data 23.12.2013 e con timbro di ricezione della del 07.01.2014, l'attore ha aperto anche ulteriore conto corrente di corrispondenza CP_4
e di deposito titoli a custodia e amministrazione (doc. 12.A), a cui risulta essere stato associato il n. 614516 (come si evince dall'estratto conto titoli prodotto dalla banca al doc. 67);
pagina 16 di 28 - la signora ha sottoscritto in data 19.4.2018 il “Contratto per i servizi di negoziazione, Parte_4 collocamento, ricezione e trasmissione ordini” (doc. 25A) ed il contratto di apertura del rapporto di deposito di titoli a custodia e amministrazione n. 616225 (doc. 28).
- il solo signor contestualmente all'apertura del conto corrente ed al rapporto di Parte_1 deposito titoli a custodia e amministrazione n. 611452, cointestato con la signora (doc. 31), Parte_4 ha sottoscritto il 28.01.2008 il “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini” in cointestazione con la moglie (doc 32.A, con riferimento al quale è risulta apocrifa la sottoscrizione della signora;
in data 04.12.2009, il solo signor ha Pt_4 Parte_1 sottoscritto, in cointestazione con la moglie, un nuovo “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini” (doc. 34.A con riferimento al quale è risulta apocrifa la sottoscrizione della signora;
Pt_4
- i signori e , in data 08.11.2013, hanno sottoscritto, contestualmente al Parte_4 Parte_2 contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 5066 e del rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione n. 614460 (doc. 39A), il “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini e contratto integrativo per servizio di consulenza” (doc. 40.A), in cointestazione con mandato reciproco ad operare (doc. 45); il solo signor , in data Parte_2
17.2.2017, ha sottoscritto un nuovo “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini” (doc. 46.A, con riferimento al quale è risulta apocrifa la sottoscrizione della signora;
Pt_4
- i signori e in data 08.11.2013, hanno sottoscritto, contestualmente Parte_4 Parte_3 al contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 5068 e del rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione n. 614462 (doc. 48A), il “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini e contratto integrativo per servizio di consulenza” (doc. 49.A), in cointestazione con mandato reciproco ad operare (doc. 54); il solo signor in data Parte_3
17.2.2017, ha sottoscritto un nuovo “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini” (doc. 55.A, con riferimento al quale è risulta apocrifa la sottoscrizione della signora . Pt_4
Tutti i suddetti contratti risultano inoltre conformi all'art. 37, c. 2, lett. c) del Regolamento Consob nn. 16190/2007 e 20307/2018, vigenti all'epoca delle sottoscrizioni, secondo cui il contratto quadro “indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni”. Con la sottoscrizione dei contratti per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini, gli attori hanno espressamente accettato le condizioni generali nelle quali è prevista che gli ordini fossero impartiti di
“norma per iscritto direttamente presso le proprie filiali o tramite promotori finanziari a tal fine autorizzati”, ovvero “telefonicamente” o, ancora “mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, diversi dal telefono, secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla in relazione ai servizi CP_4 prestati, ivi compreso il canale internet”.
È dunque infondata la doglianza di nullità, per violazione dell'art. 23, comma 1, TUF e dei Regolamenti CONSOB, degli ordini di acquisto dei certificati per cui è causa. Infatti, “La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al pagina 17 di 28 contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma” (Cass. n. 28432/2011; Cass. n. 3950/2016).
Causa e oggetto dei certificati a leva fissa.
Quanto alla eccepita nullità dei certificates per difetto di causa in concreto ossia per mancanza di funzione di copertura e per assenza di determinabilità dell'oggetto per mancanza di mark to market, va chiarito quanto segue.
I certificati a leva fissa sono strumenti finanziari a capitale non protetto che offrono la possibilità di investire con l'obiettivo di replicare l'andamento di un Indice a Leva sia al rialzo (nel caso dei Leva Fissa Certificate Long) sia al ribasso (nel caso dei Leva Fissa Certificate Short); proprio perché “replicano” l'andamento di un altro titolo appartengono alla categoria dei titoli derivati e sono negoziabili sui principali mercati regolamentati.
Nel caso di specie, il valore sottostante è rappresentato dall'indice di borsa FTSE/MIB INDEX.
Il vantaggio deriva dalla differenza tra il prezzo del certificato al momento dell'acquisto e quello al momento della vendita.
I titoli vengono di norma acquistati e rivenduti a breve distanza di tempo, le operazioni normalmente effettuate nel medesimo giorno, ed è per questo motivo che i Leva Fissa rientrano nella categoria dei prodotti di brevissimo termine e adatti al trading “intraday”.
Tali operazioni sono caratterizzate da un alto livello di rischio, e ciò non solo in relazione al variare del prezzo di acquisto e vendita, comunque già di per sé volatile, ma per la loro ripetitività che moltiplica il rischio per il numero di volte in cui avvengono. Il continuo ripetersi non costituisce un fatto casuale, ma è proprio intrinseco a questa categoria di prodotti finanziari. Inoltre, gli effetti economici di tali operazioni, e di conseguenza i relativi rischi, sono notevolmente ampliati dall'effetto leva: questo, infatti, permette di moltiplicare il risultato profittevole o negativo di un investimento per un numero di volte predeterminato, ad esempio, nel caso in esame, si ha una leva 7.
Ciò rilevato, è infondata la domanda di nullità del prodotto sotto il profilo del difetto di alea razionale e per mancata indicazione della formula del c.d. mark to market in quanto i certificates quali contratti socialmente tipici hanno una causa altamente aleatoria, come descritto, in quanto il loro valore dipende dall'andamento di un indice esterno di cui segue le oscillazioni quotidianamente e in caso di leva con effetti moltiplicati.
Nello specifico, i certificates oggetto di giudizio hanno una causa concreta descritta nel prospetto informativo pubblicizzato al momento della loro quotazione.
Le ulteriori doglianze relative all'oggetto indeterminato invece riguardano altri tipi di derivati ossia i cd. OTC i derivati Over the Counter ossia strumenti finanziari non ammessi al libero scambio su un determinato mercato ma appunto negoziati con trattativa privata e strutturati direttamente dall'intermediario e ove l'intermediario finanziario risulta anche
contro
-parte del contratto.
pagina 18 di 28 Il valore di mercato dei certificati oggetto di causa è sempre stato tempo per tempo dettato dal mercato nel quale potevano essere scambiati.
Pertanto, le relative doglianze vanno rigettate.
Ordini di acquisto.
La banca ha esposto che le operazioni contestate sono state disposte dagli attori mediante ordini online autonomamente impartiti senza alcun sollecito, né proposta o consiglio della banca, evidenziando altresì che gli attori hanno posto in essere un'intensa operatività, riscontrabile nell'esame del dossier titoli (docc. da 57 a 60 e 64).
Detta operatività non è stata specificatamente contestata dagli attori, i quali si sono limitati a contestare il valore probatorio degli estratti di conto corrente e deposito titoli prodotti dalla banca con la seconda memoria istruttoria (doc. da 66 a 72), rilevando che non è stata fornita la prova della loro ricezione. Inoltre, hanno negato di aver utilizzato la modalità online.
Orbene, dette contestazioni risultano generiche e di stile in quanto gli attori non possono limitarsi a contestare il valore probatorio degli estratti di conto limitatamente alle operazioni nei certificati per cui è causa.
Del resto, l'unico modo per riuscire a permettere l'elevato numero di operazioni sui titoli è proprio il mezzo telematico;
sarebbe antistorico e sicuramente più gravoso oggigiorno effettuare quel quantitativo di operazioni tramite ordini passati materialmente ad una persona fisica dipendente dell'intermediario.
Gli attori non hanno neppure allegato le modalità alternative al canale internet attraverso le quali avrebbero abitualmente e quotidianamente disposto gli ordini relativi agli strumenti diversi dai certificati per cui è causa;
né gli stessi hanno prodotto estratti di conto diversi, eventualmente in loro possesso, dai quali poter provare che le annotazioni relative ai certificati per cui è causa fossero state del tutto omesse e quindi l'assenza di acquisto.
Né risulta credibile che gli estratti conto non siano stati trasmessi agli investitori in quanto -visto il valore e volume degli investimenti- avevano sicuramente interesse ad un controllo periodico. Quindi l'assenza di qualsiasi doglianza per anni relativa a mancate rendicontazioni prova che la rendicontazione periodica prodotta in giudizio dall'intermediario sia stata regolarmente recapitata e riportando ripetutamente questi acquisti, essi devono ritenersi noti e quindi effettuati dagli attori.
Per tutte queste argomentazioni, deve altresì ritenersi provata la deduzione della banca che gli ordini siano stati impartiti via internet, servizio accessorio attivato da in data 23.12.2013 Parte_1
(doc. 12.C) e di fatto attivo anche per gli altri investitori come emerge dai documenti di sintesi e dalle comunicazioni di modifica delle condizioni del servizio banca telematica allegate agli estratti di conto e indirizzati a tutti gli attori (doc. 66-72 prodotti dalla banca).
Quanto alla prova dell'eseguito rileva l'art. 53 del Regolamento Consob n. 16190/2007 (Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli) che prescrive che “Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede: a) gli intermediari forniscono prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine; b) nel caso di un cliente al dettaglio, gli intermediari inviano al pagina 19 di 28 cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo”, quest'ultimo contenente tutte le informazioni identificative di cui al successivo comma 6 (tra cui identificativo cliente, strumento, tipologia, prezzo, giorno ed ora ordine). Analoga prescrizione è contenuta nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dagli attori (cfr. art. 16 contratto sub doc.
6.A).
La banca ha dedotto di aver sempre messo a disposizione dei clienti, attraverso il canale internet e nella loro area riservata, le note di eseguito delle operazioni effettuate. Non ha prodotto le singole note, ma un tabulato degli ordini impartiti (doc. 64) da cui risultano tutte le singole operazioni, anche diverse da quelle per cui è causa.
Dette operazioni poi trovano riscontro sia negli estratti dei dossier titoli intestati agli attori -attestanti l'acquisto e l'immissione in portafoglio dei titoli (contestati e non)- sia negli estratti di conto corrente degli attori, in cui sono riportati tutti gli addebiti relativi agli investimenti (contestati e non).
Tutti questi elementi risultano pertanto gravi, precisi e concordanti nel dimostrare inequivocabilmente che gli attori hanno avuto piena conoscenza e conoscibilità di tutti gli ordini.
Non avendo questi mosso alcuna contestazione nel lungo arco di anni, deve ritenersi che tali fossero perciò ordini volontariamente conferiti.
Gli attori, lamentando di aver appreso solo in data 21.01.19 che nel portafoglio titoli delle posizioni cliente (NDG) erano detenuti i certificati contestati per cui è causa, hanno chiesto l'accertamento della nullità degli ordini di acquisto dei suddetti certificati, “presenti nel portafoglio titoli” di ciascun attore
“(NDG xxx)”. La formulazione della domanda risulta tuttavia ambigua e comunque errata, in quanto il codice NDG identifica unicamente il cliente ma non anche i rapporti di deposito titoli (c.d. portafoglio) che il medesimo intrattiene con la banca, che ben possono essere più di uno.
Nel caso di specie, risulta infatti che:
-il signor identificato con il codice NDG 000257027, ha intrattenuto il rapporto di Parte_1 deposito titoli n. 611453 e 614516;
-i signori e identificati unitamente con il codice NDG 000257029, Parte_1 Parte_4 hanno intrattenuto il rapporto di deposito titoli n. 611452;
-la signora identificata con il codice NDG 000257028, ha intrattenuto individualmente il Parte_4 rapporto di deposito titoli n. 616225;
-i signori e identificati unitamente con il codice NDG 000387439, Parte_3 Parte_4 hanno intrattenuto il rapporto di deposito titoli n. 614462;
-i signori e identificati unitamente con il codice NDG 000387422, Parte_2 Parte_4 hanno intrattenuto il rapporto di deposito titoli n. 614460.
Dall'esame del riepilogo degli ordini impartiti dagli attori (doc. 64 di parte convenuta), è dirimente osservare che i certificati contestati (DE000SG409M1 e DE000SG409N9) risultano negoziati pagina 20 di 28 esclusivamente sui seguenti rapporti:
- Dossier Titoli n. 611453 dell'attore associato al contratto di negoziazione del Parte_1
21.01.2008 (doc.
6.A);
- Dossier Titoli n. 614516 dell'attore disciplinato dal conto corrente di corrispondenza Parte_1
e di deposito titoli a custodia e amministrazione sottoscritto il 23.12.2013 (doc. 12.A):
- Dossier Titoli n. 614462, degli attori e , rubrica 0 (cointestazione) e Parte_4 Parte_3 rubrica 1 ( , disciplinato dal contratto di conto corrente e deposito titoli (doc. 48.A) e dal Parte_4 contratto di negoziazione e consulenza sottoscritti in data 08.11.2013 (doc. 49.A);
- Dossier Titoli n. 614460, degli attori e rubrica 0 (cointestazione) e Parte_4 Parte_2 rubrica 1 ( , disciplinato dal contratto di conto corrente e deposito titoli (doc. 39.A) e dal Parte_4 contratto di negoziazione e consulenza sottoscritti il 08.11.2013 (doc. 40.A).
I sopra menzionati contratti sono tutti validi, in quanto è stata accerta l'autografia delle sottoscrizioni apposte da tutti gli attori. Poiché nessun certificato, tra quelli contestati, risulta negoziato individualmente dalla signora sul rapporto di deposito intestato esclusivamente alle medesima, l'apocrifìa delle Pt_4 sottoscrizioni ad essa attribuite relativamente ad altra documentazione (es. quello del 6.10.2014 – doc. 21.A) è perciò irrilevante rispetto alla validità delle negoziazioni dei certificati per cui è causa.
Dall'esame del tabulato degli ordini disposti dagli attori (doc. 64), emerge che i certificati con codice ISIN DE000SG409M1 risultano negoziati, attraverso ordini di acquisto e di vendita quotidiani: dal 27.10.2014, da nel dossier titoli n. 614516; dalla medesima data del 27.10.2014, nel Parte_1 dossier titoli n. 614462 dei signori e e nel dossier titoli n. 614460 dei Parte_4 Parte_3 signori e I certificati con codice ISIN DE000SG409N9 risultano Parte_4 Parte_2 negoziati: a far data dal 22.01.2015, da nel dossier titoli n. 611453; a partire dal Parte_1
19.4.2016, nel dossier titoli n. 614462 dei signori e e nel dossier titoli Parte_4 Parte_3
n. 614460 dei signori e Parte_4 Parte_2
La banca ha rappresentato e documentato che i Certificati identificati dal codice ISIN DE000SG409N9 e DE000SG409M1 sono stati rispettivamente sostituiti, per effetto dell'operazione di raggruppamento posta in essere dall'emittente Société Génèrale, dai certificati con codice ISIN DE000SG2QNU4 e DE000SG2QNT6 (doc. 56).
Gli attori hanno altresì disconosciuto gli acquisti dei certificati DE000SG2QNU4 e DE000SG2QNT6. Anche detta contestazione è infondata, atteso che, nel caso di specie, nessun ordine di acquisto è stato effettivamente eseguito. Infatti, come rappresentato e documentato dalla banca (doc. 56), i Certificati identificati dal codice ISIN DE000SG2QNU4 e dal codice ISIN DE000SG2QNT6, non sono altro che il rinveniente dell'operazione di raggruppamento effettuata, con decorrenza dal 10.7.2017, dall'Emittente Société Génèrale. Per effetto di detta operazione, di natura amministrativa, detti certificati hanno sostituito, rispettivamente, quelli con codice ISIN DE000SG409N9 e quelli con codice ISIN DE000SG409M1.
Successivamente a tale operazione di raggruppamento, risulta che gli attori non abbiano più movimentato i suddetti certificati. Hanno tuttavia continuato a disporre ordini di acquisto e vendita su altri strumenti pagina 21 di 28 finanziari, anche della tipologia dei certificates (come risulta dall'operatività posta in essere, ad esempio, sui diversi certificati ISIN DE000HV41JE3 e DE000HV4A2U5) su cui non è stata avanzata nessuna contestazione.
Servizio di consulenza e valutazione di adeguatezza.
Gli attori hanno evidenziato, sin dalla citazione, che “il portafoglio titoli di ciascun attore risulta fortemente sbilanciato, in quanto su un capitale complessivamente investito di € 5.692.865,38, l'importo di € 4.101.273,80 è stato investito su tre certificati a leva fissa 7”. Con memoria ex art. 183, c. 6, n. 1) c.p.c. hanno inoltre rilevato che dalla documentazione prodotta dalla banca si evince che la medesima ha svolto anche il servizio di gestione del portafoglio e di consulenza ed hanno pertanto precisato le proprie domande chiedendo altresì di accertare la responsabilità della banca per l'omessa prestazione di detti servizi.
Con riferimento al rapporto intrattenuto dal signor si osserva che il contratto Parte_1 sottoscritto tra le parti in data 21.1.2008 è limitato al “collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione ordini” (doc.
6.A) e che, pertanto, nessun obbligo di consulenza o gestione del portafoglio è stato assunto dalla convenuta.
Per ciò che concerne i rapporti intrattenuti dalla signora in cointestazione con i figli Pt_4 [...]
e , i contratti del 08.11.2013 risultano sottoscritti non soltanto “per il Parte_2 Parte_3 collocamento, la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini”, ma altresì per il servizio di consulenza (doc. 40.A e 49.A).
Orbene, le condizioni generali del contratto integrativo di consulenza prevedono espressamente (doc. 40.A e 49.B), nella sezione “Premesse ed Allegati” dell'allegato B-1 che “Il Servizio di Consulenza oggetto del presente Contratto non sarà prestato, salvo quanto previsto relativamente all'effettuazione della valutazione di adeguatezza di cui agli articoli 5.5. e 5.6. che seguono, in relazione ai servizi di investimento svolti dalla Banca attraverso tecniche di comunicazioni a distanza in via esemplificativa, phone banking, home banking, ecc.)”; nonché, all'art.
3.7 dell'allegato C-2 che “È espressamente escluso dall'oggetto del Servizio di Consulenza qualsiasi attività di monitoraggio continuativo del valore dei Prodotti oggetto dell'investimento da parte dei Clienti. La effettuerà comunque, con cadenza CP_4 annuale, un'analisi del Portafoglio del Cliente”.
Avendo già appurato che gli ordini sono stati disposti con tecniche di comunicazione a distanza, non operano le obbligazioni ulteriori di consulenza.
Mentre l'analisi annuale del portafoglio del cliente, quale obbligo di mezzi e non di risultato, non risulta inadempiuto essendo in calce ad ogni estratto conto indicata la natura ed il bilanciamento dei titoli segnalato con un diagramma di colore verde.
Residua la verifica del rispetto dell'obbligo di valutare l'adeguatezza.
Tale questione viene affrontata unitamente alle seguenti ulteriori doglianze attoree.
Gli attori hanno dedotto la violazione, da parte della banca, dell'art. 21 TUF e della normativa secondaria, rilevando in particolare di non essere mai stati sottoposti a profilatura ai fini della valutazione di adeguatezza (artt. 39 e 40 del Regolamento n. 16190/2007, ratione temporis applicabile) e CP_6
pagina 22 di 28 appropriatezza (art. 41 e 42 reg. citato) delle operazioni di investimento contestate.
In ordine agli obblighi informativi, l'art. 21 TUF prevede che gli intermediari debbano sempre comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti e l'integrità dei mercati, acquisendo le informazioni necessarie dai clienti stessi e operando in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Con riferimento agli obblighi di informazione c.d. attiva, l'art. 27 del Regolamento Consob n. 16190/2007 prevede che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni possono essere fornite anche in formato standardizzato.
L'art. 31 del medesimo Regolamento prevede che gli intermediari forniscano ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente al dettaglio o professionale. Inoltre, è necessario illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento finanziario interessato, nonché i rischi propri di tale strumento, compresa una spiegazione dell'effetto leva e del rischio di perdita totale dell'investimento, nonché ancora l'eventuale volatilità del prezzo ed eventuali limiti di liquidabilità.
Ai sensi dell'art. 32, poi, sono ricomprese anche le informazioni sui costi e oneri dell'operazione e, ai sensi dell'art. 34, le informazioni vanno rese in tempo utile e su supporto duraturo.
Dall'esame della documentazione contrattuale, risulta che la banca abbia adempiuto agli obblighi di informazione attiva generica sopra richiamati. Quanto alle informazioni generali, il signor Pt_1 ha dichiarato, con la sottoscrizione del contratto del 21.01.2008 (doc.
6.A - lettera A, punto
[...]
VII), di aver ricevuto il documento informativo sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, in particolare dei derivati tra cui i VE RR e TI (doc.
6.C, allegato 4, paragrafi 1.5, 1.7 e 2). Anche i signori e hanno dichiarato, con la Parte_4 Parte_2 Parte_3 sottoscrizione dei contratti del 08.11.2013 (doc. 40.A e 49.A – lettera A, punto 2), di aver ricevuto il documento informativo sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, tra cui VE RE e TI (doc. 40.B e 49.B, paragrafi 1.5, 1.7 e 2).
In sede di acquisto di ciascun certificate, invece, non è stata data la prova di aver fornito alcun tipo di informazione relativamente al titolo prescelto per l'acquisto.
Questa obbligazione risulta del tutto inadempiuta.
D'altro canto, dal 2014 al 2017, gli investitori hanno acquisto e venduto intraday i vari certificates acquistati dando atto quindi di conoscere non solo genericamente ma specificamente il titolo, il suo funzionamento, la sua redditività, e i suoi rischi.
Il danno lamentato non è collegato con l'inadempimento informativo qui riscontrato in quanto il danno lamentato è legato ad un arenamento nella corretta gestione del titolo fatta dagli investitori in autonomia dopo anni di corretta gestione e dominio assoluto delle dinamiche del titolo.
La stasi degli investitori interrompe il nesso causale tra la condotta inadempiente di anni prima e relativa pagina 23 di 28 ad informazioni che evidentemente già appartenevano al bagaglio conoscitivo degli investitori e il danno fatto valere.
L'interruzione del nesso causale esonera da responsabilità l'inadempiente.
Con riferimento al giudizio di adeguatezza, il regolamento pone a carico degli intermediari CP_6 obblighi di informazione c.d. passiva.
Essi consistono nella acquisizione di informazioni da parte del cliente, al fine di effettuare la sua profilatura;
l'art. 39 del regolamento stabilisce, infatti, che, “Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”. L'acquisizione di tali informazioni consente all'operatore di effettuare la valutazione di adeguatezza degli investimenti, disciplinata dall'art. 40 del regolamento, il quale prevede che “gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”.
Dai questionari ID risulta che:
- il signor ha dichiarato: nel 2008 (doc. 5 privo di data ma su modello “ed. 11/2007”), Parte_1 di avere una sufficiente esperienza in materia finanziaria;
di avere utilizzato, tra gli altri, azioni, warrant, Etf, TI ma non anche i derivati, di cui ha dichiarato di non conoscerne la differenza tra quelli di copertura e quelli speculativi. In data 04.12.2009 (doc 8), di avere acquisito un'approfondita sperienza in materia di investimenti finanziari;
di conoscere la differenza tra derivati di copertura e speculativi, pur dichiarando di non averli mai utilizzati. In data 10.03.2011 (doc. 9), di avere utilizzato tutte le tipologie di strumenti, compresi i derivati. In data 12.09.16 (doc. 15), ha dichiarato di aver conseguito la laurea in materia economico-finanziaria; in data 22.09.16 (doc. 37), di aver utilizzato tutte le tipologie di strumenti finanziari;
di aver operato con derivati su azioni/indici di mercato e TI;
di avere già utilizzato i servizi di ricezione e trasmissione ordini, nonché di gestione di portafoglio;
di avere eseguito, negli ultimi 12 mesi, operazioni per un controvalore complessivo di oltre 100.000 euro e di operare con una frequenza di oltre 10 operazioni all'anno; di avere un reddito di oltre 150.000 euro, di cui il 30% derivante da rendite finanziarie;
di avere una capacità di risparmio tra il 20 ed il 25% rispetto al reddito netto;
di avere depositato presso la banca tra il 25% ed il 50% del proprio patrimonio finanziario;
di avere quale obiettivi di investimento la crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo e di essere disposta a sopportare anche forti oscillazioni di valore;
di non utilizzare i flussi derivanti dal patrimonio finanziario per mantenere/migliorare lo stile di vita;
di avere subito in passato diminuzione di valore del portafoglio anche superiori al 30%, decidendo di tenere ferma la posizione senza vendere le posizioni. pagina 24 di 28 - la signora ha dichiarato in data 08.11.13 (doc. 38 e 47), quale “decisore finanziario” Parte_4 rispetto ai rapporti cointestati con i figli, di aver conseguito la laurea e di svolgere la professione di insegnante;
di aver utilizzato, ai fini d'investimento, tutte le tipologie di strumenti finanziari, compresi azioni, warrant, etf, certificates e derivati;
di possedere piena conoscenza di tutti gli strumenti finanziari e dei relativi rischi, specificando di conoscere la differenza tra derivati di copertura e speculativi;
di avere acquisito un'esperienza in materia di investimenti finanziari approfondita;
di avere già utilizzato i servizi di ricezione e trasmissione ordini, nonché di gestione patrimoniale;
di avere eseguito, negli ultimi 12 mesi, operazioni per un controvalore complessivo di oltre 100.000 euro e di operare con una frequenza di oltre 10 operazioni a trimestre;
di avere un reddito tra 50.000 e 150.000 euro, di cui la metà derivante da rendite finanziarie;
di avere una capacità di risparmio tra il 20 ed il 30% rispetto al reddito netto;
di avere depositato presso la banca tra il 25% ed il 50% del proprio patrimonio finanziario;
di avere quale obiettivi di investimento la crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo e di essere disposta a sopportare anche forti oscillazioni di valore;
di utilizzare in maniera marginale i flussi derivanti dal patrimonio finanziario per mantenere/migliorare lo stile di vita;
di non possedere prodotti per la protezione dai rischi;
di non ritenere di destinare il patrimonio ad investimenti di brevissimo periodo (inferiore ai 6 mesi); di essere propensa al rischio, investendo in prodotti che consentono di ottenere una crescita nel medio/lungo periodo, e di essere consapevole del rischio di poter subire perdite anche significative nel breve periodo;
- i signori e hanno dichiarato in data 12.09.16 (rispettivamente Parte_2 Parte_3 doc. 44 e 53 – posizione 2) di essere studenti, di aver utilizzato, ai fini d'investimento, tutte le tipologie di strumenti finanziari, compresi azioni, warrant, etf, certificates e derivati, specificando per questi ultimi di aver utilizzato derivati su azioni/indici di mercato e certificates;
di conoscere il funzionamento dei derivati;
di avere già utilizzato i servizi di ricezione e trasmissione ordini, nonché di consulenza;
di possedere la conoscenza del rischio di investimento rispetto al rendimento;
di avere subito in passato diminuzione di valore del portafoglio anche superiori al 30%, decidendo di tenere ferma la posizione senza vendere le posizioni.
Deve peraltro rilevarsi che, in forza dell'art. 10.4 delle condizioni generali di contratto sottoscritte dagli attori (doc. 40.B – sez. C-1, doc. 49.B – sez. C-1), “In caso di cointestazione del presente Contratto, sia in forma congiunta che in forma disgiunta, ciascun cointestatario provvede a nominare il “Decisore Finanziario” come previsto dal Questionario di Profilatura, che autorizza espressamente a fornire alla Banca le informazioni richieste per la valutazione di appropriatezza ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, nonché si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni successiva variazione e/o modifica delle informazioni medesime. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca effettuerà la valutazione di appropriatezza ai fini del presente Contratto esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal Decisore Finanziario e, pertanto, autorizza espressamente la Banca a non considerare le informazioni circa gli altri cointestatari del presente Contratto con riferimento ad altri rapporti contrattuali dai medesimi intrattenuti presso la Banca”. Irrilevanti risultano pertanto le profilature dei signori e Parte_3 Parte_2
Gli attori hanno inoltre contestato la condotta della banca, ritenendo che la medesima ha omesso di tenere aggiornato il profilo di rischio.
pagina 25 di 28 Detta censura risulta infondata, considerato che i certificati per cui è causa risultano negoziati e mantenuti in portafoglio in un lasso temporale nel quale è documentato che la ha provveduto, in più di CP_4 un'occasione (in particolare negli anni 2013 e 2016) a richiedere ai clienti le informazioni necessarie alla profilatura.
Sulla base delle informazioni raccolte dall'intermediario, risulta che la banca abbia adempiuto tutti gli obblighi in tema di adeguatezza, attribuendo correttamente a tutti gli attori un livello massimo di esperienze e conoscenze per cui i clienti possedevano la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione; con un profilo di rischio aggressivo ed un orizzonte temporale prevalentemente orientato in investimenti a lungo termine e che la specifica operazione iniziale di acquisto corrispondeva agli obiettivi di investimento del cliente (“crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo e di essere disposta a sopportare anche forti oscillazioni di valore”; “di essere propensa al rischio, investendo in prodotti che consentono di ottenere una crescita nel medio/lungo periodo, e di essere consapevole del rischio di poter subire perdite anche significative nel breve periodo”); ed infine che i clienti fossero finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i loro obiettivi di investimento (“di utilizzare in maniera marginale i flussi derivanti dal patrimonio finanziario per mantenere/migliorare lo stile di vita”; “di avere subito in passato diminuzione di valore del portafoglio anche superiori al 30%, decidendo di tenere ferma la posizione senza vendere le posizioni”).
Comunicazione delle perdite rilevanti.
Gli attori hanno lamentato la violazione dell'art. 28, c. 3 del Regolamento Consob n. 11522/98 ed in ogni caso il grave inadempimento della banca per non avere informato dell'andamento estremamente negativo dei certificati e per avere omesso di comunicare le perdite oltre soglia che, per tutti i certificati contestati, hanno superato il 90%.
La convenuta, rilevando la vigenza, all'epoca dei fatti di causa, del Regolamento n. 16190/2007, CP_6 ha eccepito in ogni caso l'inapplicabilità dell'art. 55, rilevando che si tratta di obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli, non fornito nel caso di specie dalla banca, ovvero per le operazioni con passività potenziali, non possibili per i certificates per cui è causa in quanto strumenti che non richiedono il versamento di margini e per i quali la perdita massima è definita sin dall'inizio, cioè pari, al massimo, al capitale investito.
All'art. 9 delle condizioni generali dei contratti sottoscritti dalle parti (doc.
6.B, doc. 40.B – sez. C-1, doc. 49.B – sez. C-1), è inoltre previsto, con disposizione che ricalca il tenore dell'art. 55 reg. Consob, che “Nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente le perdite qualora venga superata la soglia convenuta tra la e il Cliente nell'ambito dell'atto integrativo che disciplina la CP_4 compravendita di strumenti finanziari derivati o mediante l'apposita modulistica nel caso di compravendita di warrant. La provvede alla comunicazione delle perdite non più tardi della fine CP_4 del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o qualora tale soglia sia superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo”.
La banca ha prodotto (doc. 65) un'estrazione dai sistemi informatici da cui risulta l'elenco delle pagina 26 di 28 comunicazioni in ordine alle perdite rilevanti, il cui valore probatorio è stato contestato dagli attori. Si è reso perciò opportuno domandare ad una consulenza tecnica la verifica dell'effettiva esecuzione di tali comunicazioni.
Detta estrazione è stata verificata con consulenza tecnica di ufficio finalizzata ad accertare che l'elenco delle segnalazioni per perdita rilevante asseritamente comunicate dalla banca avesse una origine chiara da un software in uso in pendenza del rapporto.
Il software è risultato dismesso e l'analisi è stata effettuata sull'archivio.
L'integrità dell'archivio è emersa dalla necessità di una chiave informatica di accesso.
Controllando le query relative alle posizioni degli investitori sono risultate non solo le comunicazioni prodotte nel doc. 65 ma anche ulteriori che non si erano rese visibili per questioni di formattazione dell'impaginazione.
Che i dati non siano stati manipolati emerge anche dal fatto che nell'archivio sono presenti le segnalazioni effettuate nei confronti degli attori anche per altri titoli non oggetto del giudizio e le segnalazioni relative a centinaia di altri investitori.
I dati presenti nell'archivio in assenza di alcuna prova che ne incrini l'attendibilità sono da ritenersi del tutto credibili e di conseguenza la c.t.u. non risulta nulla perché effettuata sulla fonte di provenienza dei dati.
La CTU all'uopo incaricata ha accertato -con conclusioni pienamente condivisibili poiché congruamente motivate anche con riferimento alle osservazioni dei periti di parte ed immuni da vizi logici- che le comunicazioni elencate nel doc. 65 sono state effettivamente generate dai processi centralizzati di al superamento della soglia del 50% di perdita sul capitale investito, nonché, con l'entrata in CP_7 vigore dal 03.01.2018 della direttiva MiFID II, ad ogni superamento della soglia del 10% di perdita sul capitale investito. L'indagine, peraltro, ha accertato che il documento 65 rappresenta una fotografia parziale (c.d. screenshot), in quanto le comunicazioni effettuate ammontano ad un numero di 90, superiore perciò rispetto alle 46 elencate nel documento 65.
Dette comunicazioni sono state effettuate relativamente ai dossier titoli nn. 611453 e 614516 intestati a al n. 614460 in cointestazione tra e nonché al n. Parte_1 Parte_4 Pt_1 Parte_2
614462 in cointestazione tra e , ed hanno interessato non soltanto i Parte_4 Parte_3 certificati per cui è causa (DE000SG2QNU4 e DE000SG2QNT6), ma anche altri certificati e strumenti (es. DE000HV41JE3 e LU1651003441) su cui gli attori non hanno avanzato C.F._5 contestazioni.
Sebbene non vi sia una prova di invio o ricezione di dette comunicazioni, ciò è dipeso dal fatto che è stata indagata una banca dati non più utilizzata dalla banca e che comunque non archiviava la prova della comunicazione. Tuttavia, deve darsi atto che emerge il sistema della banca creava le comunicazioni e che risulterebbe violare la regola dell'id quod plerumque accidit la creazione di centinaia di comunicazioni conformi alle norme di legge e il loro mancato invio o trasmissione con i canali telematici. Al contrario,
“è più probabile che non” che il software creato dall'intermediario finanziario -e dimostratamente conforme alle prescrizioni normative, come chiarito dall'approfondita analisi del c.t.u.- abbia poi pagina 27 di 28 prodotto la comunicazione pure richiesta dalla legge;
non avrebbe senso che l'intermediario crei un sistema di rilevamento delle perdite per i fini stabiliti dalla legge e poi non provveda ad effettuare una semplice comunicazione. Considerato poi che l'intera operatività da parte degli investitori risulta effettuata online, deve ritenersi che anche gli avvisi siano apparsi nella pagina dell'utente online.
Di conseguenza, tutte le domande formulate dagli attori risultano infondate e devono pertanto essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1 Parte_2 [...]
e ; Parte_3 Parte_4
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore di elle spese di lite Parte_4 CP_1 che liquida nella misura di € 49.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
3) pone a carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, le spese delle consulenze tecniche di ufficio grafologica e Parte_4 informatica liquidate con autonomi decreti.
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10341/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Napoli, via Duomo n. 290, presso lo
[...] C.F._4 studio dell'Avv. SAURO VINCENZO
ATTORI contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto n. 3, presso CP_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. BOCCI GIULIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato come segue:
✓ Dichiarare la nullità degli ordini di acquisto, per difetto di causa ed indeterminatezza dell'oggetto, dei seguenti certificati:
1. certificato ISIN DE000SG2QNU4 SI FTSE POPERP, per quantità di azioni 13.035,000 e 5.104,000 e del certificato ISIN DE000SG2QNT6 SI FTSE COPERP, presenti nel portafoglio titoli di (NDG 000257027); Parte_1
2. certificato ISIN DE000SG2QNU4 SI FTSE POPERP, per quantità di azioni 4.000,000 e 6.000,000 e dei certificati ISIN DE000SG409M1, successivamente accorpati dalla società emittente nel certificato avente il codice ISIN DE000SG2QNT6, presenti nel portafoglio titoli di
(NDG 000257028); Parte_4
3. certificato ISIN DE000SG2QNU4 SI FTSE POPERP, per quantità di azioni 2.010,000, presente nel portafoglio titoli di e (NDG 000387439); Parte_4 Parte_3
4. certificato ISIN DE000SG2QNU4 SI FTSE POPERP, per quantità di azioni 2.010,000, presente
pagina 1 di 28 nel portafoglio titoli di e (NDG 000387422); Parte_4 Parte_2
e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore degli attori dell'importo CP_1 complessivo di almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, oppure alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare la risoluzione dei suindicati ordini di acquisto per violazione, da parte dell'intermediario finanziario, dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs. N. 58/1998 (T.U.F.) e dei Regolamenti CONSOB e, per l'effetto, condannare alla restituzione in CP_1 dell'importo complessivo di almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, oppure alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 T.U.F. e dalle norme secondarie, nella fase precontrattuale e successiva del rapporto intercorso con gli attori, e, per l'effetto, condannare per grave inadempimento CP_1 contrattuale, al risarcimento del danno in favore degli attori, quantificato in almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
pagina 2 di 28 - € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare la nullità dei suindicati ordini di acquisto per mancanza di una corretta e legittima profilatura dei clienti, e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno in CP_1 favore degli attori, quantificato in almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare che le firme, disconosciute con le note di trattazione scritta del 5.02.2021 e non riconosciute a seguito del deposito degli originali, sono apocrife e, per l'effetto, dichiarare la nullità, per inopponibilità ed inefficacia, di tutti i documenti contrattuali le cui firme non sono riconducibili agli attori, e condannare al risarcimento del danno in favore degli CP_1 attori, quantificato in almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare, in caso di verificata opponibilità, che i contratti quadro di collocamento, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini sono contratti anche di Gestione e Consulenza del portafoglio per quanto suesposto ed emerso dalla disamina della documentazione prodotta dalla convenuta e, per l'effetto, dichiarare la stessa responsabile delle perdite subite dagli attori con i suindicati certificati, per l'omessa prestazione dei servizi di consulenza e gestione, e, pertanto, condannare al risarcimento del danno quantificato in almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita CP_1 subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
pagina 3 di 28 ; Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia;
✓ Dichiarare il grave inadempimento contrattuale di per omessa comunicazione del CP_1 superamento oltre soglia delle perdite subite dagli attori con i suindicati certificati e, per l'effetto, stante la violazione dell'art. 21 del T.U.F. e dell'art. 28 del Regolamento CONSOB n. 11522/98 e successive integrazioni e modificazioni, condannare al risarcimento del danno, CP_1 subito dagli attori, quantificato in almeno € 3.863.868,99, pari alla perdita subita, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, di cui:
- € 2.613.409,29, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
Parte_1
- € 742.033,45, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_4
- € 254.250,70, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e , Parte_4 Parte_3
- € 254.175,55, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria, in favore di
e Parte_4 Parte_2 ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di Giustizia.
✓ Condannare al pagamento delle spese di lite, compresi gli importi liquidati al CP_1
CTU dott.ssa e al CTU dott.ssa e quelli pagati dagli attori ai CTP Persona_1 Per_2 dott.ssa ed ing. e al perito econometrico dott. , e dei compensi professionali. Per_3 CP_2 Per_4
Parte convenuta ha precisato come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione:
Nel merito: rigettare le domande formulate dagli attori
contro
Controparte_3
già per infondatezza in fatto e diritto;
[...] CP_1
In via subordinata: dichiarare ed accertare che dalle somme reclamate dagli attori a titolo restitutorio/risarcitorio andranno dedotti/decurtati, i profitti realizzati dagli attori medesimi mediante la negoziazione posta in essere sui Certificati codice ISIN DE000SG409M1 e codice ISIN
DE000SG409N9, oggetto dell'operazione di raggruppamento del 10/07/2017 che ha dato luogo alla loro sostituzione rispettivamente con i Certificati contrassegnati dai nuovi codici ISIN
DE000SG2QNT6 e DE000SG2QNU4.
In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: la insiste per l'ammissione delle Consulenze tecniche richieste ed articolate CP_4 con la seconda memoria 183 c.pc, e si oppone all'ammissione dei quesiti peritali formulati da parte attrice per palese inammissibilità ed irrilevanza. In particolare, ribadisce la richiesta di disporsi consulenza tecnica contabile al fine di accertare:
(i) la natura e le caratteristiche della complessiva operatività effettuata dagli odierni attori nel corso del rapporto intercorso con la CP_4
pagina 4 di 28 (ii) rilevare il risultato economico conseguito con l'operatività in certificates oggetto di causa
(Certificati codice ISIN DE000SG2QNU4, già originario codice ISIN DE000SG409N9 // Certificati codice ISIN DE000SG2QNT6, già originario codice ISIN DE000SG409M1, emittente Société
Génèrale) per ciascuno dei dossier dedotti in causa con evidenza delle modalità con cui tale risultato economico si è formato nel corso del tempo, vale a dire precisando se nel corso della sua durata
l'operatività nei certificate per cui è causa abbia generato anche risultati parziali positivi.Sull'ammissibilità dell'invocata CTU si ribadisce che la ha prodotto ed allegato CP_4 evidenza documentale (documentazione contabile: Estratti conto e Dossier titoli, doc.ti 66-72, prodotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, peraltro non contestati dalla difesa attorea).
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 19.02.2020, i signori Parte_1 Parte_4 Parte_3
e , hanno convenuto in giudizio la società chiedendone la
[...] Parte_2 CP_1 condanna al risarcimento della perdita di valore subita dai portafogli titoli detenuti presso l'istituto, indicata in € 3.863.868,99 oltre rivalutazione.
Gli attori hanno esposto:
-di aver intrattenuto prima con e poi, a seguito della fusione, con Controparte_5
una serie di rapporti di intermediazione finanziaria identificati ciascuno con un Numero CP_1
Direzione Generale (NDG). Nello specifico, il sig. singolarmente (NDG 000257027) Parte_1
e con il coniuge (NDG 000257029); la sig.ra oltre che con il coniuge Parte_4 Parte_4
anche singolarmente (NDG 000257028); i sigg. (NDG Parte_1 Parte_3
000387439) e (NDG 000387422), ciascuno con la madre Parte_2 Parte_4
-di essersi recati in data 21.01.19 presso la filiale di Napoli della convenuta per chiedere un report portafoglio clienti aggiornato per ciascuna posizione e di avere appreso con stupore, per la prima volta in quell'occasione, che il capitale complessivamente investito su tutti i rapporti, pari ad € 5.692.865,38, aveva subito una perdita per oltre 3 milioni di euro, di cui erano completamente ignari, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalla convenuta;
-di avere richiesto alla convenuta tutta la documentazione, mai ricevuta prima nel corso dei singoli rapporti, e di avere appurato dal suo esame che la perdita era stata causata da tre “certificati a leva 7” (ISIN DE000SG2QNU4 SI FTSE POPERP - ISIN DE000SG409M1 - ISIN DE000SG2QNT6 SI FTSE COPERP), presenti nel loro portafoglio titoli e di cui erano ignari, che avevano nel corso del tempo perso integralmente il loro valore.
Hanno dedotto:
-la nullità degli ordini di acquisto dei certificati a leva 7, per violazione dell'art. 23, c. 1, TUF, per non avere mai sottoscritto né disposto alcun ordine di acquisto e di vendita;
-il grave inadempimento della convenuta per avere violato, anche in corso di esecuzione del rapporto, gli obblighi di informativa del cliente previsti dall'art. 21 TUF e dal regolamento intermediari tanto CP_6 più stringenti in caso di strumenti di investimento ad altissimo rischio quali risultano essere i certificati a leva 7, nonché per aver violato la normativa MIFID, omettendo di rilevare e comunque tenere pagina 5 di 28 aggiornato il profilo di rischio degli investitori e determinando un forte sbilanciamento dell'investimento verso i certificati a leva fissa 7, sui quali è risultato investito l'importo di € 4.101.273,80 su € 5.692.865,38 complessivamente investiti;
-il grave inadempimento della convenuta per non avere informato i clienti dell'andamento estremamente negativo dei certificati, determinandone la giacenza a tempo indeterminato nonostante la tipologia di prodotto preveda l'investimento e disinvestimento nel brevissimo termine, e per avere omesso di comunicare le perdite oltre soglia che, per tutti i certificati contestati, hanno superato il 90%.
Hanno pertanto concluso, previa declaratoria di nullità degli ordini di acquisto, per la restituzione dell'importo complessivo di € 3.863.868,99 della perdita subita, ovvero per il risarcimento di detto importo, previa declaratoria di risoluzione per grave inadempimento della convenuta, oltre alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta depositata il 27.05.2020, si è costituita la società contestando CP_1 integralmente, in fatto ed in diritto, quanto ex adverso dedotto.
La convenuta ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ha prodotto in particolare, ai fini della prova dell'assolvimento degli obblighi posti a suo carico, i singoli contratti “per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione ordini” sottoscritti dagli attori a far data dal 2008, i contratti di attivazione del servizio banca telematica, la documentazione informativa rilasciata ai medesimi sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, i questionari per la profilatura comprensivi dei relativi aggiornamenti ed i moduli integrativi dei contratti “di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini per operazioni in strumenti finanziari derivati e warrant”.
Ha evidenziato che la banca offre anche servizi di trading online ed ha rilevato che tutte le operazioni di trading sui Certificati emessi dall'emittente Société Générale e negoziati nel SEDEX -mercato telematico di Borsa Italiana dei Securitised Derivatives, ovvero dove vengono scambiati i covered warrant e i certificates- sono state disposte dagli attori mediante ordini online autonomamente impartiti senza alcun sollecito, né proposta o consiglio della banca, che si è limitata a prestare attività di esecuzione di ordini per conto del cliente.
Ha rappresentato che i Certificati identificati dal codice ISIN DE000SG2QNU4 e dal codice ISIN DE000SG2QNT6, il cui acquisto è stato disconosciuto, non sono altro che il rinveniente dell'operazione di raggruppamento effettuata il 10.7.2017 dall'Emittente Société Génèrale, rispettivamente, dei Certificati con codice ISIN DE000SG409N9 e con codice ISIN DE000SG409M1. Ha rilevato che questi ultimi erano già presenti a tale data nel dossier titoli degli attori, essendo stati negoziati online dagli attori sin dal 2014, con ingenti profitti, mantenuti sino al raggruppamento e risultando poi, successivamente a tale momento, non più movimentati.
Ha dedotto perciò l'infondatezza delle censure attoree circa l'asserita mancata sottoscrizione degli ordini di acquisto e vendita, evidenziando che l'art. 23 TUF impone che solo il c.d. contratto quadro sia concluso, a pena di nullità, mediante la forma scritta. Conseguentemente, poiché ciascun contratto sottoscritto dagli attori prevede, alle condizioni generali e nei documenti informativi allegati, la pagina 6 di 28 possibilità di impartire gli ordini mediante il canale internet, risulta altresì rispettato il Regolamento Consob n. 16190/2007 che, all'art. 37, comma 2, lettera c), consente che sia il contratto quadro ad indicare “le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni”.
Ha rilevato che è inverosimile che gli attori possano essere venuti a conoscenza del possesso dei certificati per cui è causa solo in data 21.01.19 in quanto detti certificati sono sempre stati riportati negli estratti conto dei Dossier Titoli ed i relativi movimenti sono stati riportati negli estratti dei conti correnti di riferimento.
Ha perciò dedotto di aver adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ed informativi previsti dalla disciplina normativa e regolamentare nel tempo vigente (in particolare, l'art. 21 del D.Lgs. n.58/98 TUF e gli artt. 27 e 31 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, applicabile ratione temporis), richiamando tutta la documentazione da cui risulta che gli attori sono stati informati: sulla natura degli strumenti finanziari e, in particolare, sugli strumenti finanziari derivati, inclusi i VE RR e i TI;
sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e sulla specifica rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati, tipologia alla quale appartengono i certificates, avendo gli attori espressamente dichiarato di essere consapevoli “che le operazioni in warrant possono essere soggette a notevoli variazioni di valore, comportanti anche la perdita dell'intera somma investita”.
Ha rilevato di aver aggiornato negli anni, per ciascuno degli attori, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari, acquisendo da ciascuno i questionari ID per la profilatura del cliente. Ha evidenziato che tutti gli attori hanno ivi dichiarato di aver operato in azioni, warrant, ETF, TI e derivati e che il profilo di investimento risulta peraltro confermato proprio dall'operatività dai medesimi posta in essere nel corso di svariati anni mediante l'impegno di somme sui mercati azionari (in Euro e in dollari americani) e in strumenti derivati (tra cui i certificati).
Ha richiamato l'art. 56 del regolamento n. 16190/2007, vigente nel periodo in cui gli attori hanno CP_6 stipulato i contratti nonché nel periodo in cui hanno posto in essere le operazioni di trading contestate, rilevando di aver agito in conformità del medesimo, provvedendo sempre a mettere a disposizione degli attori, attraverso il canale internet, nella loro area riservata, le note di eseguito delle operazioni effettuate. Di talché risultano essere stati costantemente informati, avendo altresì avuto a disposizione, sul sito internet della Banca, i prospetti ed i fogli informativi dei certificati emessi dalla Societé Generale Corporate & Investment Banking, potendo inoltre accedere a tutta la documentazione sul sito internet di quest'ultima.
Al fine di dare prova del profilo di rischio e di investimento degli attori ha elencato, per ciascuna posizione, le numerose operazioni non oggetto di contestazione poste in essere dai medesimi, i quali risultano aver investito in certificati anche diversi da quelli per cui è causa, nonché in titoli azionari e derivati, con strategie di differente tipo, prettamente speculative, che hanno consentito -solo attraverso impegno e dedizione nel continuum oltre che tramite un'attenta e puntigliosa attività di analisi andamentale del mercato e dei singoli strumenti di volta in volta scelti- di ottenere ingenti profitti.
Ciò rilevato, ha rappresentato di aver eseguito una corretta valutazione di appropriatezza dei singoli servizi e strumenti rispetto al profilo dei clienti, conformemente agli artt. 21 TUF e 41-42 del pagina 7 di 28 Regolamento n. 16190/2007. CP_6
Ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto della contestazione relativa all'omessa comunicazione del superamento oltre soglia delle perdite, ribadendo di non aver fornito attività di gestione di portafogli ma, esclusivamente, il servizio di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto del cliente. Ha rilevato di aver provveduto, tutte le volte che ne ricorrevano i presupposti, a comunicare il superamento della soglia di capitale, in conformità all'art. 55 del Regolamento Consob n. 16190/2007. Ha evidenziato in ogni caso che sui certificates per cui è causa -trattandosi di una tipologia di strumento finanziario derivato che non richiede il versamento di margini, in quanto la perdita massima è definita sin dall'inizio ed è pari, al massimo, al capitale investito- l'investitore non ha la possibilità di avere posizioni aperte scoperte, con conseguente inapplicabilità dell'art. 55 del regolamento CP_6
Ha infine contestato anche nel quantum la pretesa attorea, evidenziando che la documentazione ex adverso prodotta è parziale e comunque non costituisce documentazione contabile ufficiale, rilevando che, dall'esame dei documenti contabili, estratti di conto corrente e Dossier titoli, risulta che gli attori con le operazioni di negoziazione poste in essere mediante i Certificati codici ISIN DE000SG409M1 e DE000SG409N9 -nel periodo antecedente all'operazione di raggruppamento effettuata da Societé Generale il 10.7.2017 che ha determinato la loro sostituzione con i Certificati nuovi codici ISIN DE000SG2QNT6 e DE000SG2QNU4- hanno conseguito anche ingenti guadagni per l'ammontare di circa Euro 950.000,00.
Con note di trattazione scritta, depositate il 05.02.2021 in sostituzione della prima udienza, gli attori hanno formalmente disconosciuto, in quanto apocrifa, la sottoscrizione apposta sui contratti per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordine, sui moduli di abbinamento servizio, sui contratti di attivazione del servizio banca telematica, sui questionari ID, nonché sui moduli integrativi derivati, prodotti dalla convenuta, per un totale di n. 44 documenti contrattuali. Hanno negato di aver acquistato, altresì, i certificati con codice ISIN DE000SG409N9 e con codice ISIN DE000SG409M1, successivamente raggruppati, rilevando di aver appreso la notizia del relativo possesso solo ed esclusivamente con la comparsa di risposta.
All'esito della prima udienza, la causa è stata rinviata per consentire l'instaurazione del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente con verbale del 31.03.2021.
In considerazione del disconoscimento effettuato dagli attori, la convenuta ha formulato istanza di verificazione di tutti i documenti le cui firme sono state disconosciute, provvedendo al loro deposito in originale e ad indicare le scritture di comparazione di cui ha chiesto l'acquisizione.
Gli attori, con memoria ex art. 183, c. 6, n. 1) c.p.c., hanno disconosciuto ulteriore documentazione contrattuale ed hanno altresì dedotto la nullità per difetto di causa in concreto dei certicates oggetto del giudizio, in quanto privi di alea razionale e della finalità di copertura e riduzione del rischio delle altre posizioni detenute, nonché per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto privi dell'indicazione del criterio di calcolo “mark to market”. Hanno ribadito l'inadempimento della banca rispetto agli obblighi informativi in quanto l'intermediario è obbligato a fornire tutte le informazioni specifiche sulla singola operazione di investimento anche laddove il risparmiatore abbia particolare propensione al rischio ed esperienza in negoziazione di titoli, richiamando quanto statuito da Cass. n. 11549/2020 del 15.06.2020;
pagina 8 di 28 inoltre, in violazione dell'art. 28, c. 3 del Regolamento Consob n. 11522/98, la ha omesso di CP_4 informare prontamente e per iscritto i clienti appena le operazioni in strumenti derivati e warrant, dagli stessi effettuate per finalità diverse da quelle di copertura, abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Ha rilevato che dalla documentazione prodotta dalla banca si evince che la medesima ha svolto anche il servizio di gestione del portafoglio e di consulenza ed ha pertanto precisato le proprie domande chiedendo altresì di accertare la responsabilità della banca per l'omessa prestazione di detti servizi. Ha dedotto la nullità per inattendibilità e incongruenza della profilatura eseguita tramite i questionari ID, attesa l'attività lavorativa, età e titolo di studio degli attori (terapisti della riabilitazione i genitori, studenti liceali i figli) che non consente di ritenerli avvezzi alla negoziazione online degli strumenti finanziari per cui è causa. Nelle successive memorie ha rilevato altresì che tutte le MIFID a firma congiunta sono radicalmente nulle, in quanto non si comprende a quale dei due soggetti siano ascrivibili le risposte della profilatura.
La banca ha eccepito la tardività del disconoscimento dell'ulteriore documentazione effettuato dagli attori solo in sede di prima memoria, rilevando l'infondatezza della doglianza inerente alla nullità dei certificates per difetto di causa ed indeterminatezza, in quanto questioni di validità riguardanti i contratti derivati OTC (over the counter) -cioè quei contratti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati e strutturati ad hoc dalla Banca che assume anche il ruolo di controparte negoziale del Cliente- e dunque strumenti diversi da quelli per cui è causa, in cui si discorre di strumenti finanziari (certificates) emessi da una banca (Societé Generale) e negoziati nell'apposito segmento (SEDEX) organizzato e gestito dalla Borsa Italiana -previa pubblicazione del prospetto informativo attraverso il deposito presso la competente Autorità ed ammissione alla quotazione da parte della Borsa Italiana medesima- rispetto ai quali CP_1 ha svolto solo il servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti. Ha eccepito altresì l'inammissibilità della domanda di accertamento della responsabilità della banca per omessa prestazione dei servizi di consulenza e gestione, nonché per mancanza di una corretta e legittima profilatura, in quanto domande nuove formulate oltre la prima udienza. Con riferimento alla doglianza relativa all'omessa comunicazione delle perdite oltre soglia, ha rilevato che gli attori non hanno neppure allegato l'esistenza di un nesso di causalità tra l'asserito inadempimento informativo ed il danno subito. Ha prodotto un'estrazione dai sistemi informatici da cui risulta l'elenco delle comunicazioni in ordine alle perdite rilevanti (doc. 65), nonché il tabulato degli ordini impartiti (doc. 64) -la cui valenza probatoria è stata contestata dagli attori, in quanto priva dei tracciati informatici effettuata dai propri server in cui siano riportate dettagliatamente le operazioni di acquisto- da cui risulta che in numerose occasioni gli attori hanno conferito, nell'ambito della medesima “sessione”, ordini di compravendita, oltre che degli strumenti oggetto di causa, anche di altri strumenti finanziari non contestati. Ha rilevato che la qualità di investitore con scarsa esperienza è smentita dai questionari ID (in particolare, da quello del 12.09.16, in cui il signor ha dichiarato di aver conseguito “Laurea economico-finanziaria”, doc. Parte_1
15) nonché dalla circostanza che i figli, nel 2016, non erano più studenti liceali, risultando invero il signor aver frequentato un corso di laurea triennale in “Business, Administration and Parte_3
Management” presso l'Università Bocconi, nonché un master presso la Regent's University London (doc. 74).
Il Giudice, ritenuta la tardività dei disconoscimenti ulteriori, effettuata dagli attori in sede di prima pagina 9 di 28 memoria ex art. 183, sui documenti già prodotti, ha disposto la CTU grafologica in ordine alla veridicità della sottoscrizione dei n. 44 documenti tempestivamente disconosciuti, successivamente precisati dalle parti in n. 42 (in quanto i doc. 5 e 30 sono risultati essere lo stesso documento, mentre il doc. n. 33 non è stato rinvenuto in originale negli archivi della Banca), nominando all'uopo la dott.ssa Persona_5
a cui è stato assegnato il seguente quesito: “verifichi l'appartenenza dei 44 documenti
[...] depositati in originale presso la Cancelleria in data 14.9.2021 alla persona che l'ha disconosciuta;
raccolga il saggio grafico;
utilizzi le scritture di comparazione indicate dalle parti se presenti in originale nel fascicolo;
autorizza la raccolta di materiale comparativo con firma autenticata o comunque atto pubblico e a tal fine autorizza l'accesso ai pubblici uffici per la estrazione di copia anche fotografica della relativa documentazione”.
Con elaborato depositato in data 22.10.23, l'ausiliario del giudice -c.t.u. grafologa- ha concluso ritenendo autografe tutte le sottoscrizioni tracciate da da e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
rilevando, per ciò che concerne le sottoscrizioni disconosciute da che sono
[...] Parte_4 apocrife quelle contenute nei doc. 16-17-18-19-20-21A-22-23-26-27A-29-30-32A-34A-35-37-41-42-
43-44-46A-50-51-52-53-55A, mentre sono autografe quella dalla medesima apposte ai doc. 25A-38-
40A-47-49A.
In particolare, le operazioni peritali hanno avuto inizio il 17.04.2023 alla presenza delle parti, che hanno esibito gli originali dei documenti, di cui sono state acquisite le immagini digitali ai fini comparativi, ed hanno rilasciato saggio grafico. Quali ulteriori scritture comparative, sono stati acquisiti gli originali della procura alle liti, della domanda di mediazione nonché delle richieste di documenti avanzate dagli attori nei confronti della banca.
Preliminarmente, è stata accertata la condizione di integrità dei documenti acquisiti in originale e, con l'ausilio di microscopi digitali, la CTU ha potuto escludere anomalie, abrasioni ed alterazioni. Sono stati perciò rilevati gli elementi caratterizzanti le sottoscrizioni al fine di individuarne i tratti tipici, applicando: il metodo grafologico, per cogliere l'espressività fisio-psichica del gesto grafico;
il metodo grafoscopico, per cogliere gli aspetti meno appariscenti;
il metodo grafometrico, per considerare i rapporti dimensionali che si stabiliscono tra forme grafiche e movimento.
L'indagine è stata dunque estesa dalle firme oggetto di verificazione alle scritture di comparazione ed il
CTU ha potuto constatare:
-quanto alle sottoscrizioni a nome , le stesse sono risultate avere le seguenti Parte_1 caratteristiche: “tratto fluido, rapido, teso e denotano un buon livello grafico. Le aste della “G” sono rette, quelle della “M” leggermente curve, gli assi letterali sono perpendicolari al rigo con leggere oscillazioni a sinistra o a destra, la pressione del tratto è medio-forte con saltuari chiaroscuri tra tratti ascendenti e discendenti. Le firme si sviluppano orizzontalmente sopra il rigo di base prestampato con una leggera ascendenza della parte centrale e si osservano scatti tra lettere e tra gruppi di lettere. La distanza tra lettere è rispettata, eccetto l'addossamento tra il filetto dell'allungo inferiore della “G” e la lettera successiva. Il rapporto dimensionale di 2:1 tra maiuscole e minuscole e tra corpo letterale ed allunghi superiori/inferiori è prevalentemente rispettato. Le firme sono tracciate senza soluzione di continuità. Gli occhielli sono tracciati antiorari, curvi, chiusi e i puntini “i” sono tracciati ad accento, legati o slegati dal corpo letterale”. Avendo rilevato le concordanze sostanziali e formali tra le firme in pagina 10 di 28 verifica e le firme comparative in termini “di ritmo, di dinamica, di livello grafico, della forma delle aste, della pendenza degli assi letterali, della distribuzione della pressione, dei rapporti dimensionali, dei legami interletterali, della forma degli ovali, dei puntini “i”, della forma delle asole improprie e degli aspetti morfostrutturali delle singole lettere”, il CTU ha concluso ritenendo, per tutte, la loro autografia;
-quanto alle sottoscrizioni a nome , solo le firme apposte sui documenti ai doc. 25A-38- Parte_4
40A-47-49A sono risultate conformi alle scritture di comparazione e perciò autografe, avendo in comunione con esse le seguenti caratteristiche: “Il tracciato è prevalentemente fluido, e denota una discreta padronanza del mezzo scrittorio. Le forme letterali sono chiare o intuibili, le aste sono rette e mentre gli assi della lettera iniziale sono pendenti a destra i restanti sono perpendicolari alla linea di base. Il calibro è medio, il rapporto dimensionale di 2:1 tra maiuscole e minuscole è rispettato, la pressione del tracciato è media con tratto finale assottigliato. Le firme si estendono orizzontalmente e parallele al rigo prestampato, con scatti tra lettere e tra gruppi di lettere, gli occhielli sono tracciati antiorari, curvi, chiusi. Le lettere sono prevalentemente legate tra loro, i puntini “i” sono tracciati precisi e leggermente avanzati. Si osservano saltuarie asole improprie in zona mediana della “R” e alla base della “s”.”. Sono invece risultate apocrife, in quanto frutto di imitazione, le sottoscrizioni contenute nei doc. 16-17-18-19-20-21A-22-23-26-27A-29-30-32A-34A-35-37-41-42-43-44-46A-50-51-52-53-
55A, ove in particolare risulta evidente anche ad occhio non esperto la diversa modalità di tracciatura, rispetto alle scritture di comparazione certamente attribuibili all'esaminata, della lettera “R”, risultata addirittura “tracciata in due modalità; chiara, con asta retta pendente a sinistra, inversione acuta in basso, filetto obliquo ripassato sull'asta o lievemente divaricato rispetto alla stessa, inversione curva nel vertice superiore e tratto concavo a destra finale oppure con iniziale filetto curvo, inversione acuta nel vertice superiore, asta retta pendente a destra, inversione angolosa in basso e linea orizzontale finale”;
-quanto alle sottoscrizioni a nome , le stesse sono risultate avere le seguenti Parte_2 caratteristiche: “Le aste sono rette, gli assi letterali sono leggermente pendenti a destra, la pressione del tratto è media con limitati chiaroscuri tra tratti ascendenti e discendenti. Il calibro letterale è medio ed esteso verticalmente, il rapporto dimensionale di 2:1 tra maiuscole e minuscole è superiore alla media
e gli allunghi superiori sono più estesi rispetto a quelli inferiori. La firma si estende orizzontalmente lungo il rigo prestampato, con una leggera ascendenza. La distanza tra lettere e tra doppio nome e cognome è rispettata. Gli occhielli sono tracciati antiorari, ovali, chiusi o aperti a sinistra. Le lettere sono legate a gruppi, i puntini “i”, se presenti, sono tracciati alti e precisi”. Avendo rilevato le concordanze sostanziali e formali tra le firme in verifica e le firme comparative in termini “di ritmo, di dinamica, di livello grafico, della forma delle aste, della pendenza degli assi letterali, della distribuzione della pressione, dei rapporti dimensionali, dei legami interletterali, della forma degli ovali, dei puntini
“i”, della forma delle asole improprie e degli aspetti morfostrutturali delle singole lettere”, il CTU ha concluso ritenendo, per tutte, la loro autografia;
-quanto alle sottoscrizioni a nome , le stesse sono risultate avere le seguenti Parte_3 caratteristiche: “tratto apparentemente fluido e un discreto livello grafico. Le aste sono rette, gli assi letterali sono pendenti a destra, la pressione del tratto è media con limitati chiaroscuri tra tratti ascendenti e discendenti. Il calibro letterale è medio ed esteso verticalmente, il rapporto dimensionale
pagina 11 di 28 di 2:1 tra maiuscole e minuscole è superiore alla media e gli allunghi superiori sono bilanciati rispetto
a quelli inferiori. La firma si estende orizzontalmente e parallela al rigo prestampato, con scatti tra lettere e tra gruppi di lettere. La distanza tra lettere è inferiore alla media mentre quella tra nomi e tra secondo nome e cognome è rispettata. Gli occhielli sono tracciati antiorari, ovali, chiusi. Le lettere sono legate a gruppi, i puntini “i” sono omessi. Si osservano saltuarie asole improprie tra asta e filetto”.
Avendo rilevato le concordanze sostanziali e formali tra le firme in verifica e le firme comparative in termini “di ritmo, di dinamica, di livello grafico, della forma delle aste, della pendenza degli assi letterali, della distribuzione della pressione, dei rapporti dimensionali, dei legami interletterali, della forma degli ovali, dei puntini “i”, della forma delle asole improprie e degli aspetti morfostrutturali delle singole lettere”, il CTU ha concluso ritenendo, per tutte, la loro autografia.
La dott.ssa ha replicato altresì alle osservazioni del consulente di parte degli attori, che ha Per_1 insistito per la falsità di tutte le sottoscrizioni attribuite agli attori, ribadendo di non aver riscontrato abrasioni o alterazioni del supporto cartaceo e della linea grafica delle sottoscrizioni in verifica ed evidenziando in particolare:
-quanto alle sottoscrizioni di che “La CTP tuttavia omette di rilevare l'addossamento Parte_1
“G-M”, l'andamento del rigo aderente o ad onda, gli occhielli aperti o chiusi, con o senza asole improprie all'interno degli ovali, i legami interletterali, la forma e i legami dei puntini “i”. Descrive anche i tagli “t” come variabili ma si fa presente che “ ” non presenta tagli “t””, Parte_1 ribadendo di aver “rilevato caratteristica simile tra firme in verifica e firme comparative. L'avvio della
“M” è rappresentato in questo caso da una lettera simile ad una “a” con occhiello antiorario chiuso e ripassato alla base. In altri casi il tratto di avvio della “M” è simile ad una “e”; “oggettivo” risulta altresì lo stacco di penna presente tra la “i” e la “r” nel cognome;
“Le rare incertezze – o meglio, rallentamenti nel procedere…trovano comunque conferma nel saggio grafico cartaceo”.
-quanto alle sottoscrizioni di che “La CTP si è inoltre dimenticata di rilevare le asole Parte_4 improprie nell'inversione mediana della “R”, alla base della “s”, nella “A” del cognome espressa simile ad una “b” e all'interno di alcuni ovali;
l'apertura e chiusura degli ovali, i rapporti dimensionali, l'andamento del rigo”;
-quanto alle sottoscrizioni di , che “la CTP non evidenzia i rapporti dimensionali, Parte_2
l'apertura e chiusura degli ovali, l'andamento del rigo, le asole improprie mentre descrive i tagli “t uniformi” quando non sono previsti di “ ” e non precisa la forma e la posizione dei Parte_2 puntini “i”.”; a fronte dei rilievi contestati dalla CTP di “eccessiva lentezza esecutiva, ripassi di segni, spezzature lungo il percorso, un mancato allineamento al rigo di base, e un'inclinazione assiale per lo più verticalizzata”, la CTU “fa presente scrive con un stile grafico sia scolastico sia Parte_2 personalizzato, lento o rapido, allineato al rigo, reale o immaginario o ascendente”.
-quanto alle sottoscrizioni di la CTU “non concorda con la CTP per l'inclinazione Parte_3 assiale anche a sinistra, “nell'inter-parola consistenti” (vedi D6 e D7). Si precisa inoltre che gli occhielli sono anche aperti o chiusi (vedi “d”) e i tagli “t” descritti come “netti” in realtà, ancora una volta, non sono previsti in ”, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte_3
CTP, non si può ritenere che le firme comparative siano illeggibili e perciò diverse da quelle in verifica pagina 12 di 28 -quest'ultime, secondo la CTP, caratterizzate da “eccessiva leggibilità” nonché “incertezze e ripassi di segno”- risultando tutte tracciate con modalità convergenti, anche con riferimento ai ripassi di segno.
All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice ha chiamato a chiarimenti la CTU dott.ssa che ha fornito le spiegazioni richieste all'udienza del 18.01.2024. Persona_1
Ritenuta superflua la CTU econometrica e ritenuto di dover verificare se sono state effettuate le comunicazioni sulle perdite rilevanti come provate dal doc. 65 di parte convenuta, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio informatica “per verificare che dall'analisi dei server della risulti CP_1 in maniera univoca e senza alterazioni che vi siano state quelle comunicazioni indicate nel doc. 65” e nominata, a tal fine, l'ing. Persona_6
Con elaborato depositato il 17.03.25, la CTU incaricata ha preliminarmente illustrato la metodologia di indagine, concordata con i CTP ed i difensori delle parti.
In particolare, è stato rilevato che il sistema informativo della convenuta era stato dismesso nel CP_7
2023, a seguito della sua acquisizione da parte di Banca UR e dell'integrazione nel CP_8
. Le basi dati della erano state migrate e le registrazioni delle comunicazioni delle perdite
[...] CP_4 rilevanti generate negli anni dall'applicazione Full Finance di erano state trasferite nell'archivio CP_7 storico DB2W del . Controparte_8
Si è proceduto dunque all'analisi del sistema di comunicazione delle perdite rilevanti adottato dalla al fine di ricostruire il processo di generazione e invio delle comunicazioni ai Clienti. È emerso CP_4 che durante la vigenza della Direttiva MiFID I (dal 1° novembre 2007 al 2 gennaio 2018) e per un periodo transitorio dall'entrata in vigore della Direttiva MiFID II (sino al 9 maggio 2018), le comunicazioni venivano eseguite in cartaceo. Nel periodo successivo al 09.05.2018, le comunicazioni sono state effettuate tramite postalizzazione per i clienti che avevano scelto il formato cartaceo, ovvero con disponibilità del documento tramite l'apposita sezione di Home Banking per i clienti che avevano optato per il formato elettronico. La ausiliaria del giudice ha chiarito che non è stato possibile verificare, tramite le evidenze informatiche disponibili, la modalità di ricezione delle comunicazioni da parte degli attori (posta ordinaria o home banking).
È stata eseguita poi l'analisi del contenuto del documento 65, redatto su carta intestata di che CP_7 raccoglie screenshot di una serie di visualizzazioni generate dal software applicativo della che CP_4 mostrano l'elenco delle comunicazioni di perdite rilevanti relative ai seguenti dossier:
1) 119/611453/0 intestato al signor Parte_1
2) 119/614516/0 intestato al signor Parte_1
3) 119/614460/0 cointestato - ; Parte_4 Parte_2
4) 119/614462/0 cointestato – Parte_4 Parte_3
La CTU ha rilevato che il documento 65 non include tutte le comunicazioni generate dal sistema in quanto realizzato tramite l'acquisizione di schermate (screenshot) anziché come report generato dall'applicazione, salvato in formato digitale e stampabile. Di conseguenza, le comunicazioni successive, che richiedevano lo scorrimento della pagina per essere visualizzate, non risultano incluse. Inoltre, per i pagina 13 di 28 dossier cointestati 119/614460 e 119/614462, le comunicazioni Monitoraggio titoli a leva sono riportate solo per la rubrica 0 (cointestazione), mentre mancano quelle relative alla rubrica 1 ( . Parte_4
In sintesi, il documento 65 elenca 46 comunicazioni: 33 di tipo Saldo RR prodotte nel periodo di vigenza della MiFID I e 14 di tipo Monitoraggio titoli a leva, di cui 9 relative al periodo transitorio e 4 al regime MiFID II.
Le prime comunicazioni venivano emesse al superamento del 50% di perdita rispetto al capitale di riferimento, dichiarato dagli intestatari nei moduli integrativi dei contratti di negoziazione. Quando la perdita diventava negativa, veniva stabilito un nuovo capitale di riferimento, aggiornato dall'intestatario tramite un ulteriore modulo integrativo. Da quel momento, il calcolo della perdita percentuale ripartiva dal nuovo valore. La C.T.U. ha provveduto inoltre a confrontare, riportandoli in una tabella, i valori dei capitali di riferimento riportati nei singoli screenshot di dettaglio con quelli indicati negli atti di causa.
In considerazione della dismissione dell'applicativo, la C.T.U. ha provveduto, in aggiunta al database storico DB2W, ad individuare ed analizzare, altresì, incrociandone i dati, il tabulato del periodo transitorio ed il sistema documentale Documentum, che conserva le lettere prodotte nel periodo a regime della MiFID II, contenenti la versione ufficiale delle comunicazioni inviate ai Clienti tramite posta o rese disponibili sui sistemi di home banking. L'incrocio delle fonti ha permesso di accertare che le discrepanze rilevate riguardano esclusivamente i dati migrati e non le informazioni riportate nel documento 65, nei tabulati conservati o nelle lettere archiviate nel sistema documentale: ciò in quanto le anomalie riscontrate sono state introdotte nel processo di trasferimento dati da Full Finance all'archivio storico
DB2W e non sono dovute a modifiche successive, potendosi così escludere la presenza di errori nel sistema informativo originario.
È emerso che nel periodo transitorio successivo all'entrata in vigore della MiFID II: le comunicazioni venivano emesse al superamento della soglia del 10% di perdita sul capitale investito;
la perdita veniva ricalcolata ogni multiplo del 10% (es. 20%, 30%...) generando nuove comunicazioni;
il calcolo ripartiva ogni volta che il capitale investito variava.
Detta analisi ha confermato che tutte le comunicazioni elencate nel documento 65 trovano corrispondenza nei dati estratti dal database storico. È emerso inoltre che sono presenti ulteriori comunicazioni, che si riferiscono a segnalazioni di perdite rilevanti successive alla data di estrazione del documento 65, relative a strumenti intestati esclusivamente alla SI oltre che Parte_4 comunicazioni non visibili negli screenshot originali a causa delle limitazioni dello scroll della schermata. Queste informazioni sono state individuate grazie all'estrazione completa dei dati.
In sintesi, la CTU ha accertato che nel periodo di applicazione della direttiva MiFID I, l'analisi delle estrazioni effettuate sulla base dati storica ha evidenziato 33 comunicazioni relative ai portafogli degli attori, tutte riferite al superamento della soglia del 50% di perdita sul capitale investito. Nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 9 maggio 2018, l'analisi delle estrazioni effettuate sulla base dati storica ha permesso di individuare 19 comunicazioni di perdite rilevanti, emesse al superamento della soglia del 10% di perdita ed ogni multiplo del 10%, relative a singoli strumenti a leva presenti nei portafogli degli attori, così suddivise: 13 comunicazioni sullo strumento DE000SG2QNU4 - SI FTSE
P0PERP; 1 comunicazione sullo strumento DE000SG2QNT6 – SI FTSE C0PERP; 5 comunicazioni sullo pagina 14 di 28 strumento DE000HV4A2U5 – SDUD ITAL C0OT18. Il 2 gennaio 2018, primo giorno lavorativo di applicazione delle nuove regole, nei tabulati analizzati risultano 9 comunicazioni generate riguardanti tutti i dossier e le rubriche degli attori, nonché i tre strumenti per cui è causa. Completato lo sviluppo del processo automatico, nel periodo a regime della ID II, l'analisi delle estrazioni effettuate sulla base dati storica ha permesso di individuare 38 comunicazioni di perdite rilevanti sui dossier degli attori, così suddivise: 3 comunicazioni sullo strumento DE000SG2QNU4 - SI FTSE P0PERP; 22 comunicazioni sullo strumento DE000HV4A2U5 - SDUD ITAL C0OT18; 5 comunicazioni sullo strumento
DE000HV41JE3; 1 comunicazione sullo strumento LU1651003441; 7 comunicazioni relative al superamento della soglia del 50% sui dossier 614460 e 614462.
La CTU ha dunque così concluso: “l'analisi condotta sulle evidenze informatiche acquisite dalla CP_4
e sulla documentazione tecnica esplicativa ha permesso di accertare che le comunicazioni relative alle perdite rilevanti venivano generate da processi centralizzati di con le medesime modalità per CP_7 tutta la clientela nelle tre fasi operative: durante la vigenza della MiFID I, nel periodo transitorio della
MiFID II e nel regime definitivo. L'analisi dettagliata di tali evidenze ha consentito di verificare la corrispondenza tra le registrazioni storiche e le informazioni contenute nel documento 65, confermando la presenza delle comunicazioni sulle perdite rilevanti nell'archivio storico del
[...]
, nonché nei campioni di tabulati e di lettere forniti al CTU. Le registrazioni storiche Controparte_8 delle perdite rilevanti riferite ai dossier degli attori ammontano a 90, rispetto alle 46 elencate nel documento 65, evidenziando che tale documento rappresentava una fotografia parziale per le ragioni che si sono illustrate”.
Gli attori hanno eccepito la nullità della CTU informatica, per violazione dell'art. 198, c. 2, c.p.c., perché non eseguita tramite l'analisi diretta dei server di bensì solo ed esclusivamente su CP_1 documentazione fornita dalla Banca, non prodotta in giudizio, la cui acquisizione non è autorizzata dagli attori. Hanno dedotto perciò l'inesistenza delle comunicazioni di perdita rilevante, ribadendo, in subordine, che non vi è prova dell'effettivo invio e ricezione di dette comunicazioni.
In corso di causa, la convenuta ha dato atto della fusione per incorporazione, della società CP_1 in Controparte_3
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Analisi dei documenti contrattuali e validità.
Gli attori hanno riconosciuto, sin dalle prime difese, di aver intrattenuto con la convenuta una serie di rapporti di intermediazione finanziaria, ciascuno con un Numero Direzione Generale (NDG). Nello specifico, il signor singolarmente (NDG 000257027) e con il coniuge Parte_1 Parte_4
(NDG 000257029); la signora oltre che con il coniuge anche Parte_4 Parte_1 singolarmente (NDG 000257028); i signori (NDG 000387439) e Parte_3 Parte_2
(NDG 000387422), ciascuno con la madre
[...] Parte_4
Gli attori, che non hanno prodotto in giudizio alcun contratto, hanno dedotto di non aver mai sottoscritto l'acquisto dei certificati a leva fissa e di essere venuti a conoscenza dell'esistenza di certificate a leva 7 nei propri portafogli solo nel 2019.
pagina 15 di 28 La banca, costituendosi in giudizio, ha prodotto tutta la documentazione contrattuale nonché i questionari per la profilatura, comprensivi degli aggiornamenti, evidenziando di non aver fornito attività di consulenza e gestione di portafogli ma, esclusivamente, il servizio di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto del cliente. Ha altresì prodotto il registro riepilogativo degli ordini eseguiti negli anni dagli attori (doc. 64), l'estratto delle comunicazioni di perdite rilevanti (doc. 65) nonché gli estratti conto periodici dei conti corrente e del conto titoli (docc. da 57 a 60). Ha dedotto l'infondatezza delle censure attoree circa l'asserita mancata sottoscrizione degli ordini di acquisto e vendita, evidenziando che l'art. 23 TUF impone che solo il c.d. contratto quadro sia concluso, a pena di nullità, mediante la forma scritta.
Rispetto alla documentazione contrattuale versata in atti dalla banca, gli attori hanno disconosciuto tutte le sottoscrizioni ivi contenute e ad essi attribuite. Rispetto al tabulato riepilogativo degli ordini, gli attori ne hanno contestato il valore probatorio rilevando che la banca non ha depositato copia degli ordini di investimento/vendita in formato cartaceo, non ha prodotto le registrazioni delle suddette operazioni su supporto informatico, né tantomeno l'estrazione dei tracciati informativi effettuata dai propri server al fine di provare che l'acquisto dei certificati per cui è causa sia stato disposto tramite il canale on-line degli attori.
Si è reso perciò preliminarmente opportuno accertare, attraverso il procedimento di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, la validità stessa delle pattuizioni contrattuali tempestivamente disconosciute.
Sul punto, si rileva che le conclusioni a cui è pervenuta la consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate -anche con riferimento alle osservazioni dei periti di parte- ed immuni da vizi logici, di talché può essere richiamato per relationem il contenuto argomentativo della perizia depositata in data 22.10.23.
Sono perciò autografe tutte le sottoscrizioni tracciate da (Doc. 6A - 7 – 8 – 9 – 10 – Parte_1
11 – 12C – 13 – 14 – 15 - 30 – 32A – 34A – 35 – 36 – 37), da (Doc. 38 - 40A - 41 - Parte_2
42 - 43 - 44 - 46A) e da (Doc. 47 - 49A – 50 – Doc. 51 – Doc. 52 – Doc. 53 – Doc. Parte_3
55A), mentre, per ciò che concerne le sottoscrizioni a nome della signora sono apocrife Parte_4 quelle contenute nei doc. 16-17-18-19-20-21A-22-23-26-27A-29-30-32A-34A-35-37-41-42-43-44- 46A-50-51-52-53-55A, con conseguente inutilizzabilità di detta documentazione ai fini del presente giudizio, mentre sono autografe quelle dalla medesima apposte ai doc. 25A-38-40A-47-49A. Poiché tutte le sottoscrizioni apposte sugli ulteriori documenti prodotti dalla banca con la comparsa di costituzione hanno formato oggetto di disconoscimento tardivo da parte degli attori, effettuato solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., le stesse devono ritenersi tacitamente riconosciute.
Sulla base della documentazione prodotta dalla banca, validamente sottoscritta dagli attori, risulta che:
- il signor ha sottoscritto in data 21.1.2008 il “Contratto per il collocamento, la Parte_1 negoziazione, la ricezione e la trasmissione ordini”, a cui risulta associato nel frontespizio il conto deposito titoli n. 611453 (doc.
6.A). Mediante modulo sottoscritto in data 23.12.2013 e con timbro di ricezione della del 07.01.2014, l'attore ha aperto anche ulteriore conto corrente di corrispondenza CP_4
e di deposito titoli a custodia e amministrazione (doc. 12.A), a cui risulta essere stato associato il n. 614516 (come si evince dall'estratto conto titoli prodotto dalla banca al doc. 67);
pagina 16 di 28 - la signora ha sottoscritto in data 19.4.2018 il “Contratto per i servizi di negoziazione, Parte_4 collocamento, ricezione e trasmissione ordini” (doc. 25A) ed il contratto di apertura del rapporto di deposito di titoli a custodia e amministrazione n. 616225 (doc. 28).
- il solo signor contestualmente all'apertura del conto corrente ed al rapporto di Parte_1 deposito titoli a custodia e amministrazione n. 611452, cointestato con la signora (doc. 31), Parte_4 ha sottoscritto il 28.01.2008 il “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini” in cointestazione con la moglie (doc 32.A, con riferimento al quale è risulta apocrifa la sottoscrizione della signora;
in data 04.12.2009, il solo signor ha Pt_4 Parte_1 sottoscritto, in cointestazione con la moglie, un nuovo “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini” (doc. 34.A con riferimento al quale è risulta apocrifa la sottoscrizione della signora;
Pt_4
- i signori e , in data 08.11.2013, hanno sottoscritto, contestualmente al Parte_4 Parte_2 contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 5066 e del rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione n. 614460 (doc. 39A), il “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini e contratto integrativo per servizio di consulenza” (doc. 40.A), in cointestazione con mandato reciproco ad operare (doc. 45); il solo signor , in data Parte_2
17.2.2017, ha sottoscritto un nuovo “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini” (doc. 46.A, con riferimento al quale è risulta apocrifa la sottoscrizione della signora;
Pt_4
- i signori e in data 08.11.2013, hanno sottoscritto, contestualmente Parte_4 Parte_3 al contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 5068 e del rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione n. 614462 (doc. 48A), il “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini e contratto integrativo per servizio di consulenza” (doc. 49.A), in cointestazione con mandato reciproco ad operare (doc. 54); il solo signor in data Parte_3
17.2.2017, ha sottoscritto un nuovo “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini” (doc. 55.A, con riferimento al quale è risulta apocrifa la sottoscrizione della signora . Pt_4
Tutti i suddetti contratti risultano inoltre conformi all'art. 37, c. 2, lett. c) del Regolamento Consob nn. 16190/2007 e 20307/2018, vigenti all'epoca delle sottoscrizioni, secondo cui il contratto quadro “indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni”. Con la sottoscrizione dei contratti per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini, gli attori hanno espressamente accettato le condizioni generali nelle quali è prevista che gli ordini fossero impartiti di
“norma per iscritto direttamente presso le proprie filiali o tramite promotori finanziari a tal fine autorizzati”, ovvero “telefonicamente” o, ancora “mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, diversi dal telefono, secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla in relazione ai servizi CP_4 prestati, ivi compreso il canale internet”.
È dunque infondata la doglianza di nullità, per violazione dell'art. 23, comma 1, TUF e dei Regolamenti CONSOB, degli ordini di acquisto dei certificati per cui è causa. Infatti, “La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al pagina 17 di 28 contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma” (Cass. n. 28432/2011; Cass. n. 3950/2016).
Causa e oggetto dei certificati a leva fissa.
Quanto alla eccepita nullità dei certificates per difetto di causa in concreto ossia per mancanza di funzione di copertura e per assenza di determinabilità dell'oggetto per mancanza di mark to market, va chiarito quanto segue.
I certificati a leva fissa sono strumenti finanziari a capitale non protetto che offrono la possibilità di investire con l'obiettivo di replicare l'andamento di un Indice a Leva sia al rialzo (nel caso dei Leva Fissa Certificate Long) sia al ribasso (nel caso dei Leva Fissa Certificate Short); proprio perché “replicano” l'andamento di un altro titolo appartengono alla categoria dei titoli derivati e sono negoziabili sui principali mercati regolamentati.
Nel caso di specie, il valore sottostante è rappresentato dall'indice di borsa FTSE/MIB INDEX.
Il vantaggio deriva dalla differenza tra il prezzo del certificato al momento dell'acquisto e quello al momento della vendita.
I titoli vengono di norma acquistati e rivenduti a breve distanza di tempo, le operazioni normalmente effettuate nel medesimo giorno, ed è per questo motivo che i Leva Fissa rientrano nella categoria dei prodotti di brevissimo termine e adatti al trading “intraday”.
Tali operazioni sono caratterizzate da un alto livello di rischio, e ciò non solo in relazione al variare del prezzo di acquisto e vendita, comunque già di per sé volatile, ma per la loro ripetitività che moltiplica il rischio per il numero di volte in cui avvengono. Il continuo ripetersi non costituisce un fatto casuale, ma è proprio intrinseco a questa categoria di prodotti finanziari. Inoltre, gli effetti economici di tali operazioni, e di conseguenza i relativi rischi, sono notevolmente ampliati dall'effetto leva: questo, infatti, permette di moltiplicare il risultato profittevole o negativo di un investimento per un numero di volte predeterminato, ad esempio, nel caso in esame, si ha una leva 7.
Ciò rilevato, è infondata la domanda di nullità del prodotto sotto il profilo del difetto di alea razionale e per mancata indicazione della formula del c.d. mark to market in quanto i certificates quali contratti socialmente tipici hanno una causa altamente aleatoria, come descritto, in quanto il loro valore dipende dall'andamento di un indice esterno di cui segue le oscillazioni quotidianamente e in caso di leva con effetti moltiplicati.
Nello specifico, i certificates oggetto di giudizio hanno una causa concreta descritta nel prospetto informativo pubblicizzato al momento della loro quotazione.
Le ulteriori doglianze relative all'oggetto indeterminato invece riguardano altri tipi di derivati ossia i cd. OTC i derivati Over the Counter ossia strumenti finanziari non ammessi al libero scambio su un determinato mercato ma appunto negoziati con trattativa privata e strutturati direttamente dall'intermediario e ove l'intermediario finanziario risulta anche
contro
-parte del contratto.
pagina 18 di 28 Il valore di mercato dei certificati oggetto di causa è sempre stato tempo per tempo dettato dal mercato nel quale potevano essere scambiati.
Pertanto, le relative doglianze vanno rigettate.
Ordini di acquisto.
La banca ha esposto che le operazioni contestate sono state disposte dagli attori mediante ordini online autonomamente impartiti senza alcun sollecito, né proposta o consiglio della banca, evidenziando altresì che gli attori hanno posto in essere un'intensa operatività, riscontrabile nell'esame del dossier titoli (docc. da 57 a 60 e 64).
Detta operatività non è stata specificatamente contestata dagli attori, i quali si sono limitati a contestare il valore probatorio degli estratti di conto corrente e deposito titoli prodotti dalla banca con la seconda memoria istruttoria (doc. da 66 a 72), rilevando che non è stata fornita la prova della loro ricezione. Inoltre, hanno negato di aver utilizzato la modalità online.
Orbene, dette contestazioni risultano generiche e di stile in quanto gli attori non possono limitarsi a contestare il valore probatorio degli estratti di conto limitatamente alle operazioni nei certificati per cui è causa.
Del resto, l'unico modo per riuscire a permettere l'elevato numero di operazioni sui titoli è proprio il mezzo telematico;
sarebbe antistorico e sicuramente più gravoso oggigiorno effettuare quel quantitativo di operazioni tramite ordini passati materialmente ad una persona fisica dipendente dell'intermediario.
Gli attori non hanno neppure allegato le modalità alternative al canale internet attraverso le quali avrebbero abitualmente e quotidianamente disposto gli ordini relativi agli strumenti diversi dai certificati per cui è causa;
né gli stessi hanno prodotto estratti di conto diversi, eventualmente in loro possesso, dai quali poter provare che le annotazioni relative ai certificati per cui è causa fossero state del tutto omesse e quindi l'assenza di acquisto.
Né risulta credibile che gli estratti conto non siano stati trasmessi agli investitori in quanto -visto il valore e volume degli investimenti- avevano sicuramente interesse ad un controllo periodico. Quindi l'assenza di qualsiasi doglianza per anni relativa a mancate rendicontazioni prova che la rendicontazione periodica prodotta in giudizio dall'intermediario sia stata regolarmente recapitata e riportando ripetutamente questi acquisti, essi devono ritenersi noti e quindi effettuati dagli attori.
Per tutte queste argomentazioni, deve altresì ritenersi provata la deduzione della banca che gli ordini siano stati impartiti via internet, servizio accessorio attivato da in data 23.12.2013 Parte_1
(doc. 12.C) e di fatto attivo anche per gli altri investitori come emerge dai documenti di sintesi e dalle comunicazioni di modifica delle condizioni del servizio banca telematica allegate agli estratti di conto e indirizzati a tutti gli attori (doc. 66-72 prodotti dalla banca).
Quanto alla prova dell'eseguito rileva l'art. 53 del Regolamento Consob n. 16190/2007 (Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli) che prescrive che “Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede: a) gli intermediari forniscono prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine; b) nel caso di un cliente al dettaglio, gli intermediari inviano al pagina 19 di 28 cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo”, quest'ultimo contenente tutte le informazioni identificative di cui al successivo comma 6 (tra cui identificativo cliente, strumento, tipologia, prezzo, giorno ed ora ordine). Analoga prescrizione è contenuta nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dagli attori (cfr. art. 16 contratto sub doc.
6.A).
La banca ha dedotto di aver sempre messo a disposizione dei clienti, attraverso il canale internet e nella loro area riservata, le note di eseguito delle operazioni effettuate. Non ha prodotto le singole note, ma un tabulato degli ordini impartiti (doc. 64) da cui risultano tutte le singole operazioni, anche diverse da quelle per cui è causa.
Dette operazioni poi trovano riscontro sia negli estratti dei dossier titoli intestati agli attori -attestanti l'acquisto e l'immissione in portafoglio dei titoli (contestati e non)- sia negli estratti di conto corrente degli attori, in cui sono riportati tutti gli addebiti relativi agli investimenti (contestati e non).
Tutti questi elementi risultano pertanto gravi, precisi e concordanti nel dimostrare inequivocabilmente che gli attori hanno avuto piena conoscenza e conoscibilità di tutti gli ordini.
Non avendo questi mosso alcuna contestazione nel lungo arco di anni, deve ritenersi che tali fossero perciò ordini volontariamente conferiti.
Gli attori, lamentando di aver appreso solo in data 21.01.19 che nel portafoglio titoli delle posizioni cliente (NDG) erano detenuti i certificati contestati per cui è causa, hanno chiesto l'accertamento della nullità degli ordini di acquisto dei suddetti certificati, “presenti nel portafoglio titoli” di ciascun attore
“(NDG xxx)”. La formulazione della domanda risulta tuttavia ambigua e comunque errata, in quanto il codice NDG identifica unicamente il cliente ma non anche i rapporti di deposito titoli (c.d. portafoglio) che il medesimo intrattiene con la banca, che ben possono essere più di uno.
Nel caso di specie, risulta infatti che:
-il signor identificato con il codice NDG 000257027, ha intrattenuto il rapporto di Parte_1 deposito titoli n. 611453 e 614516;
-i signori e identificati unitamente con il codice NDG 000257029, Parte_1 Parte_4 hanno intrattenuto il rapporto di deposito titoli n. 611452;
-la signora identificata con il codice NDG 000257028, ha intrattenuto individualmente il Parte_4 rapporto di deposito titoli n. 616225;
-i signori e identificati unitamente con il codice NDG 000387439, Parte_3 Parte_4 hanno intrattenuto il rapporto di deposito titoli n. 614462;
-i signori e identificati unitamente con il codice NDG 000387422, Parte_2 Parte_4 hanno intrattenuto il rapporto di deposito titoli n. 614460.
Dall'esame del riepilogo degli ordini impartiti dagli attori (doc. 64 di parte convenuta), è dirimente osservare che i certificati contestati (DE000SG409M1 e DE000SG409N9) risultano negoziati pagina 20 di 28 esclusivamente sui seguenti rapporti:
- Dossier Titoli n. 611453 dell'attore associato al contratto di negoziazione del Parte_1
21.01.2008 (doc.
6.A);
- Dossier Titoli n. 614516 dell'attore disciplinato dal conto corrente di corrispondenza Parte_1
e di deposito titoli a custodia e amministrazione sottoscritto il 23.12.2013 (doc. 12.A):
- Dossier Titoli n. 614462, degli attori e , rubrica 0 (cointestazione) e Parte_4 Parte_3 rubrica 1 ( , disciplinato dal contratto di conto corrente e deposito titoli (doc. 48.A) e dal Parte_4 contratto di negoziazione e consulenza sottoscritti in data 08.11.2013 (doc. 49.A);
- Dossier Titoli n. 614460, degli attori e rubrica 0 (cointestazione) e Parte_4 Parte_2 rubrica 1 ( , disciplinato dal contratto di conto corrente e deposito titoli (doc. 39.A) e dal Parte_4 contratto di negoziazione e consulenza sottoscritti il 08.11.2013 (doc. 40.A).
I sopra menzionati contratti sono tutti validi, in quanto è stata accerta l'autografia delle sottoscrizioni apposte da tutti gli attori. Poiché nessun certificato, tra quelli contestati, risulta negoziato individualmente dalla signora sul rapporto di deposito intestato esclusivamente alle medesima, l'apocrifìa delle Pt_4 sottoscrizioni ad essa attribuite relativamente ad altra documentazione (es. quello del 6.10.2014 – doc. 21.A) è perciò irrilevante rispetto alla validità delle negoziazioni dei certificati per cui è causa.
Dall'esame del tabulato degli ordini disposti dagli attori (doc. 64), emerge che i certificati con codice ISIN DE000SG409M1 risultano negoziati, attraverso ordini di acquisto e di vendita quotidiani: dal 27.10.2014, da nel dossier titoli n. 614516; dalla medesima data del 27.10.2014, nel Parte_1 dossier titoli n. 614462 dei signori e e nel dossier titoli n. 614460 dei Parte_4 Parte_3 signori e I certificati con codice ISIN DE000SG409N9 risultano Parte_4 Parte_2 negoziati: a far data dal 22.01.2015, da nel dossier titoli n. 611453; a partire dal Parte_1
19.4.2016, nel dossier titoli n. 614462 dei signori e e nel dossier titoli Parte_4 Parte_3
n. 614460 dei signori e Parte_4 Parte_2
La banca ha rappresentato e documentato che i Certificati identificati dal codice ISIN DE000SG409N9 e DE000SG409M1 sono stati rispettivamente sostituiti, per effetto dell'operazione di raggruppamento posta in essere dall'emittente Société Génèrale, dai certificati con codice ISIN DE000SG2QNU4 e DE000SG2QNT6 (doc. 56).
Gli attori hanno altresì disconosciuto gli acquisti dei certificati DE000SG2QNU4 e DE000SG2QNT6. Anche detta contestazione è infondata, atteso che, nel caso di specie, nessun ordine di acquisto è stato effettivamente eseguito. Infatti, come rappresentato e documentato dalla banca (doc. 56), i Certificati identificati dal codice ISIN DE000SG2QNU4 e dal codice ISIN DE000SG2QNT6, non sono altro che il rinveniente dell'operazione di raggruppamento effettuata, con decorrenza dal 10.7.2017, dall'Emittente Société Génèrale. Per effetto di detta operazione, di natura amministrativa, detti certificati hanno sostituito, rispettivamente, quelli con codice ISIN DE000SG409N9 e quelli con codice ISIN DE000SG409M1.
Successivamente a tale operazione di raggruppamento, risulta che gli attori non abbiano più movimentato i suddetti certificati. Hanno tuttavia continuato a disporre ordini di acquisto e vendita su altri strumenti pagina 21 di 28 finanziari, anche della tipologia dei certificates (come risulta dall'operatività posta in essere, ad esempio, sui diversi certificati ISIN DE000HV41JE3 e DE000HV4A2U5) su cui non è stata avanzata nessuna contestazione.
Servizio di consulenza e valutazione di adeguatezza.
Gli attori hanno evidenziato, sin dalla citazione, che “il portafoglio titoli di ciascun attore risulta fortemente sbilanciato, in quanto su un capitale complessivamente investito di € 5.692.865,38, l'importo di € 4.101.273,80 è stato investito su tre certificati a leva fissa 7”. Con memoria ex art. 183, c. 6, n. 1) c.p.c. hanno inoltre rilevato che dalla documentazione prodotta dalla banca si evince che la medesima ha svolto anche il servizio di gestione del portafoglio e di consulenza ed hanno pertanto precisato le proprie domande chiedendo altresì di accertare la responsabilità della banca per l'omessa prestazione di detti servizi.
Con riferimento al rapporto intrattenuto dal signor si osserva che il contratto Parte_1 sottoscritto tra le parti in data 21.1.2008 è limitato al “collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione ordini” (doc.
6.A) e che, pertanto, nessun obbligo di consulenza o gestione del portafoglio è stato assunto dalla convenuta.
Per ciò che concerne i rapporti intrattenuti dalla signora in cointestazione con i figli Pt_4 [...]
e , i contratti del 08.11.2013 risultano sottoscritti non soltanto “per il Parte_2 Parte_3 collocamento, la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini”, ma altresì per il servizio di consulenza (doc. 40.A e 49.A).
Orbene, le condizioni generali del contratto integrativo di consulenza prevedono espressamente (doc. 40.A e 49.B), nella sezione “Premesse ed Allegati” dell'allegato B-1 che “Il Servizio di Consulenza oggetto del presente Contratto non sarà prestato, salvo quanto previsto relativamente all'effettuazione della valutazione di adeguatezza di cui agli articoli 5.5. e 5.6. che seguono, in relazione ai servizi di investimento svolti dalla Banca attraverso tecniche di comunicazioni a distanza in via esemplificativa, phone banking, home banking, ecc.)”; nonché, all'art.
3.7 dell'allegato C-2 che “È espressamente escluso dall'oggetto del Servizio di Consulenza qualsiasi attività di monitoraggio continuativo del valore dei Prodotti oggetto dell'investimento da parte dei Clienti. La effettuerà comunque, con cadenza CP_4 annuale, un'analisi del Portafoglio del Cliente”.
Avendo già appurato che gli ordini sono stati disposti con tecniche di comunicazione a distanza, non operano le obbligazioni ulteriori di consulenza.
Mentre l'analisi annuale del portafoglio del cliente, quale obbligo di mezzi e non di risultato, non risulta inadempiuto essendo in calce ad ogni estratto conto indicata la natura ed il bilanciamento dei titoli segnalato con un diagramma di colore verde.
Residua la verifica del rispetto dell'obbligo di valutare l'adeguatezza.
Tale questione viene affrontata unitamente alle seguenti ulteriori doglianze attoree.
Gli attori hanno dedotto la violazione, da parte della banca, dell'art. 21 TUF e della normativa secondaria, rilevando in particolare di non essere mai stati sottoposti a profilatura ai fini della valutazione di adeguatezza (artt. 39 e 40 del Regolamento n. 16190/2007, ratione temporis applicabile) e CP_6
pagina 22 di 28 appropriatezza (art. 41 e 42 reg. citato) delle operazioni di investimento contestate.
In ordine agli obblighi informativi, l'art. 21 TUF prevede che gli intermediari debbano sempre comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti e l'integrità dei mercati, acquisendo le informazioni necessarie dai clienti stessi e operando in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Con riferimento agli obblighi di informazione c.d. attiva, l'art. 27 del Regolamento Consob n. 16190/2007 prevede che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni possono essere fornite anche in formato standardizzato.
L'art. 31 del medesimo Regolamento prevede che gli intermediari forniscano ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente al dettaglio o professionale. Inoltre, è necessario illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento finanziario interessato, nonché i rischi propri di tale strumento, compresa una spiegazione dell'effetto leva e del rischio di perdita totale dell'investimento, nonché ancora l'eventuale volatilità del prezzo ed eventuali limiti di liquidabilità.
Ai sensi dell'art. 32, poi, sono ricomprese anche le informazioni sui costi e oneri dell'operazione e, ai sensi dell'art. 34, le informazioni vanno rese in tempo utile e su supporto duraturo.
Dall'esame della documentazione contrattuale, risulta che la banca abbia adempiuto agli obblighi di informazione attiva generica sopra richiamati. Quanto alle informazioni generali, il signor Pt_1 ha dichiarato, con la sottoscrizione del contratto del 21.01.2008 (doc.
6.A - lettera A, punto
[...]
VII), di aver ricevuto il documento informativo sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, in particolare dei derivati tra cui i VE RR e TI (doc.
6.C, allegato 4, paragrafi 1.5, 1.7 e 2). Anche i signori e hanno dichiarato, con la Parte_4 Parte_2 Parte_3 sottoscrizione dei contratti del 08.11.2013 (doc. 40.A e 49.A – lettera A, punto 2), di aver ricevuto il documento informativo sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, tra cui VE RE e TI (doc. 40.B e 49.B, paragrafi 1.5, 1.7 e 2).
In sede di acquisto di ciascun certificate, invece, non è stata data la prova di aver fornito alcun tipo di informazione relativamente al titolo prescelto per l'acquisto.
Questa obbligazione risulta del tutto inadempiuta.
D'altro canto, dal 2014 al 2017, gli investitori hanno acquisto e venduto intraday i vari certificates acquistati dando atto quindi di conoscere non solo genericamente ma specificamente il titolo, il suo funzionamento, la sua redditività, e i suoi rischi.
Il danno lamentato non è collegato con l'inadempimento informativo qui riscontrato in quanto il danno lamentato è legato ad un arenamento nella corretta gestione del titolo fatta dagli investitori in autonomia dopo anni di corretta gestione e dominio assoluto delle dinamiche del titolo.
La stasi degli investitori interrompe il nesso causale tra la condotta inadempiente di anni prima e relativa pagina 23 di 28 ad informazioni che evidentemente già appartenevano al bagaglio conoscitivo degli investitori e il danno fatto valere.
L'interruzione del nesso causale esonera da responsabilità l'inadempiente.
Con riferimento al giudizio di adeguatezza, il regolamento pone a carico degli intermediari CP_6 obblighi di informazione c.d. passiva.
Essi consistono nella acquisizione di informazioni da parte del cliente, al fine di effettuare la sua profilatura;
l'art. 39 del regolamento stabilisce, infatti, che, “Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”. L'acquisizione di tali informazioni consente all'operatore di effettuare la valutazione di adeguatezza degli investimenti, disciplinata dall'art. 40 del regolamento, il quale prevede che “gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”.
Dai questionari ID risulta che:
- il signor ha dichiarato: nel 2008 (doc. 5 privo di data ma su modello “ed. 11/2007”), Parte_1 di avere una sufficiente esperienza in materia finanziaria;
di avere utilizzato, tra gli altri, azioni, warrant, Etf, TI ma non anche i derivati, di cui ha dichiarato di non conoscerne la differenza tra quelli di copertura e quelli speculativi. In data 04.12.2009 (doc 8), di avere acquisito un'approfondita sperienza in materia di investimenti finanziari;
di conoscere la differenza tra derivati di copertura e speculativi, pur dichiarando di non averli mai utilizzati. In data 10.03.2011 (doc. 9), di avere utilizzato tutte le tipologie di strumenti, compresi i derivati. In data 12.09.16 (doc. 15), ha dichiarato di aver conseguito la laurea in materia economico-finanziaria; in data 22.09.16 (doc. 37), di aver utilizzato tutte le tipologie di strumenti finanziari;
di aver operato con derivati su azioni/indici di mercato e TI;
di avere già utilizzato i servizi di ricezione e trasmissione ordini, nonché di gestione di portafoglio;
di avere eseguito, negli ultimi 12 mesi, operazioni per un controvalore complessivo di oltre 100.000 euro e di operare con una frequenza di oltre 10 operazioni all'anno; di avere un reddito di oltre 150.000 euro, di cui il 30% derivante da rendite finanziarie;
di avere una capacità di risparmio tra il 20 ed il 25% rispetto al reddito netto;
di avere depositato presso la banca tra il 25% ed il 50% del proprio patrimonio finanziario;
di avere quale obiettivi di investimento la crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo e di essere disposta a sopportare anche forti oscillazioni di valore;
di non utilizzare i flussi derivanti dal patrimonio finanziario per mantenere/migliorare lo stile di vita;
di avere subito in passato diminuzione di valore del portafoglio anche superiori al 30%, decidendo di tenere ferma la posizione senza vendere le posizioni. pagina 24 di 28 - la signora ha dichiarato in data 08.11.13 (doc. 38 e 47), quale “decisore finanziario” Parte_4 rispetto ai rapporti cointestati con i figli, di aver conseguito la laurea e di svolgere la professione di insegnante;
di aver utilizzato, ai fini d'investimento, tutte le tipologie di strumenti finanziari, compresi azioni, warrant, etf, certificates e derivati;
di possedere piena conoscenza di tutti gli strumenti finanziari e dei relativi rischi, specificando di conoscere la differenza tra derivati di copertura e speculativi;
di avere acquisito un'esperienza in materia di investimenti finanziari approfondita;
di avere già utilizzato i servizi di ricezione e trasmissione ordini, nonché di gestione patrimoniale;
di avere eseguito, negli ultimi 12 mesi, operazioni per un controvalore complessivo di oltre 100.000 euro e di operare con una frequenza di oltre 10 operazioni a trimestre;
di avere un reddito tra 50.000 e 150.000 euro, di cui la metà derivante da rendite finanziarie;
di avere una capacità di risparmio tra il 20 ed il 30% rispetto al reddito netto;
di avere depositato presso la banca tra il 25% ed il 50% del proprio patrimonio finanziario;
di avere quale obiettivi di investimento la crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo e di essere disposta a sopportare anche forti oscillazioni di valore;
di utilizzare in maniera marginale i flussi derivanti dal patrimonio finanziario per mantenere/migliorare lo stile di vita;
di non possedere prodotti per la protezione dai rischi;
di non ritenere di destinare il patrimonio ad investimenti di brevissimo periodo (inferiore ai 6 mesi); di essere propensa al rischio, investendo in prodotti che consentono di ottenere una crescita nel medio/lungo periodo, e di essere consapevole del rischio di poter subire perdite anche significative nel breve periodo;
- i signori e hanno dichiarato in data 12.09.16 (rispettivamente Parte_2 Parte_3 doc. 44 e 53 – posizione 2) di essere studenti, di aver utilizzato, ai fini d'investimento, tutte le tipologie di strumenti finanziari, compresi azioni, warrant, etf, certificates e derivati, specificando per questi ultimi di aver utilizzato derivati su azioni/indici di mercato e certificates;
di conoscere il funzionamento dei derivati;
di avere già utilizzato i servizi di ricezione e trasmissione ordini, nonché di consulenza;
di possedere la conoscenza del rischio di investimento rispetto al rendimento;
di avere subito in passato diminuzione di valore del portafoglio anche superiori al 30%, decidendo di tenere ferma la posizione senza vendere le posizioni.
Deve peraltro rilevarsi che, in forza dell'art. 10.4 delle condizioni generali di contratto sottoscritte dagli attori (doc. 40.B – sez. C-1, doc. 49.B – sez. C-1), “In caso di cointestazione del presente Contratto, sia in forma congiunta che in forma disgiunta, ciascun cointestatario provvede a nominare il “Decisore Finanziario” come previsto dal Questionario di Profilatura, che autorizza espressamente a fornire alla Banca le informazioni richieste per la valutazione di appropriatezza ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, nonché si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni successiva variazione e/o modifica delle informazioni medesime. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca effettuerà la valutazione di appropriatezza ai fini del presente Contratto esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal Decisore Finanziario e, pertanto, autorizza espressamente la Banca a non considerare le informazioni circa gli altri cointestatari del presente Contratto con riferimento ad altri rapporti contrattuali dai medesimi intrattenuti presso la Banca”. Irrilevanti risultano pertanto le profilature dei signori e Parte_3 Parte_2
Gli attori hanno inoltre contestato la condotta della banca, ritenendo che la medesima ha omesso di tenere aggiornato il profilo di rischio.
pagina 25 di 28 Detta censura risulta infondata, considerato che i certificati per cui è causa risultano negoziati e mantenuti in portafoglio in un lasso temporale nel quale è documentato che la ha provveduto, in più di CP_4 un'occasione (in particolare negli anni 2013 e 2016) a richiedere ai clienti le informazioni necessarie alla profilatura.
Sulla base delle informazioni raccolte dall'intermediario, risulta che la banca abbia adempiuto tutti gli obblighi in tema di adeguatezza, attribuendo correttamente a tutti gli attori un livello massimo di esperienze e conoscenze per cui i clienti possedevano la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione; con un profilo di rischio aggressivo ed un orizzonte temporale prevalentemente orientato in investimenti a lungo termine e che la specifica operazione iniziale di acquisto corrispondeva agli obiettivi di investimento del cliente (“crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo e di essere disposta a sopportare anche forti oscillazioni di valore”; “di essere propensa al rischio, investendo in prodotti che consentono di ottenere una crescita nel medio/lungo periodo, e di essere consapevole del rischio di poter subire perdite anche significative nel breve periodo”); ed infine che i clienti fossero finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i loro obiettivi di investimento (“di utilizzare in maniera marginale i flussi derivanti dal patrimonio finanziario per mantenere/migliorare lo stile di vita”; “di avere subito in passato diminuzione di valore del portafoglio anche superiori al 30%, decidendo di tenere ferma la posizione senza vendere le posizioni”).
Comunicazione delle perdite rilevanti.
Gli attori hanno lamentato la violazione dell'art. 28, c. 3 del Regolamento Consob n. 11522/98 ed in ogni caso il grave inadempimento della banca per non avere informato dell'andamento estremamente negativo dei certificati e per avere omesso di comunicare le perdite oltre soglia che, per tutti i certificati contestati, hanno superato il 90%.
La convenuta, rilevando la vigenza, all'epoca dei fatti di causa, del Regolamento n. 16190/2007, CP_6 ha eccepito in ogni caso l'inapplicabilità dell'art. 55, rilevando che si tratta di obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli, non fornito nel caso di specie dalla banca, ovvero per le operazioni con passività potenziali, non possibili per i certificates per cui è causa in quanto strumenti che non richiedono il versamento di margini e per i quali la perdita massima è definita sin dall'inizio, cioè pari, al massimo, al capitale investito.
All'art. 9 delle condizioni generali dei contratti sottoscritti dalle parti (doc.
6.B, doc. 40.B – sez. C-1, doc. 49.B – sez. C-1), è inoltre previsto, con disposizione che ricalca il tenore dell'art. 55 reg. Consob, che “Nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente le perdite qualora venga superata la soglia convenuta tra la e il Cliente nell'ambito dell'atto integrativo che disciplina la CP_4 compravendita di strumenti finanziari derivati o mediante l'apposita modulistica nel caso di compravendita di warrant. La provvede alla comunicazione delle perdite non più tardi della fine CP_4 del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o qualora tale soglia sia superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo”.
La banca ha prodotto (doc. 65) un'estrazione dai sistemi informatici da cui risulta l'elenco delle pagina 26 di 28 comunicazioni in ordine alle perdite rilevanti, il cui valore probatorio è stato contestato dagli attori. Si è reso perciò opportuno domandare ad una consulenza tecnica la verifica dell'effettiva esecuzione di tali comunicazioni.
Detta estrazione è stata verificata con consulenza tecnica di ufficio finalizzata ad accertare che l'elenco delle segnalazioni per perdita rilevante asseritamente comunicate dalla banca avesse una origine chiara da un software in uso in pendenza del rapporto.
Il software è risultato dismesso e l'analisi è stata effettuata sull'archivio.
L'integrità dell'archivio è emersa dalla necessità di una chiave informatica di accesso.
Controllando le query relative alle posizioni degli investitori sono risultate non solo le comunicazioni prodotte nel doc. 65 ma anche ulteriori che non si erano rese visibili per questioni di formattazione dell'impaginazione.
Che i dati non siano stati manipolati emerge anche dal fatto che nell'archivio sono presenti le segnalazioni effettuate nei confronti degli attori anche per altri titoli non oggetto del giudizio e le segnalazioni relative a centinaia di altri investitori.
I dati presenti nell'archivio in assenza di alcuna prova che ne incrini l'attendibilità sono da ritenersi del tutto credibili e di conseguenza la c.t.u. non risulta nulla perché effettuata sulla fonte di provenienza dei dati.
La CTU all'uopo incaricata ha accertato -con conclusioni pienamente condivisibili poiché congruamente motivate anche con riferimento alle osservazioni dei periti di parte ed immuni da vizi logici- che le comunicazioni elencate nel doc. 65 sono state effettivamente generate dai processi centralizzati di al superamento della soglia del 50% di perdita sul capitale investito, nonché, con l'entrata in CP_7 vigore dal 03.01.2018 della direttiva MiFID II, ad ogni superamento della soglia del 10% di perdita sul capitale investito. L'indagine, peraltro, ha accertato che il documento 65 rappresenta una fotografia parziale (c.d. screenshot), in quanto le comunicazioni effettuate ammontano ad un numero di 90, superiore perciò rispetto alle 46 elencate nel documento 65.
Dette comunicazioni sono state effettuate relativamente ai dossier titoli nn. 611453 e 614516 intestati a al n. 614460 in cointestazione tra e nonché al n. Parte_1 Parte_4 Pt_1 Parte_2
614462 in cointestazione tra e , ed hanno interessato non soltanto i Parte_4 Parte_3 certificati per cui è causa (DE000SG2QNU4 e DE000SG2QNT6), ma anche altri certificati e strumenti (es. DE000HV41JE3 e LU1651003441) su cui gli attori non hanno avanzato C.F._5 contestazioni.
Sebbene non vi sia una prova di invio o ricezione di dette comunicazioni, ciò è dipeso dal fatto che è stata indagata una banca dati non più utilizzata dalla banca e che comunque non archiviava la prova della comunicazione. Tuttavia, deve darsi atto che emerge il sistema della banca creava le comunicazioni e che risulterebbe violare la regola dell'id quod plerumque accidit la creazione di centinaia di comunicazioni conformi alle norme di legge e il loro mancato invio o trasmissione con i canali telematici. Al contrario,
“è più probabile che non” che il software creato dall'intermediario finanziario -e dimostratamente conforme alle prescrizioni normative, come chiarito dall'approfondita analisi del c.t.u.- abbia poi pagina 27 di 28 prodotto la comunicazione pure richiesta dalla legge;
non avrebbe senso che l'intermediario crei un sistema di rilevamento delle perdite per i fini stabiliti dalla legge e poi non provveda ad effettuare una semplice comunicazione. Considerato poi che l'intera operatività da parte degli investitori risulta effettuata online, deve ritenersi che anche gli avvisi siano apparsi nella pagina dell'utente online.
Di conseguenza, tutte le domande formulate dagli attori risultano infondate e devono pertanto essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1 Parte_2 [...]
e ; Parte_3 Parte_4
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore di elle spese di lite Parte_4 CP_1 che liquida nella misura di € 49.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
3) pone a carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, le spese delle consulenze tecniche di ufficio grafologica e Parte_4 informatica liquidate con autonomi decreti.
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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